CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 11711/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4753– 20 22 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio Regionale pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -resistente - per regolamento di competenza avverso l ’ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 1 3 / 0 1 /20 22 nel procedimento iscritto al numero di R.G. 3093/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’, il quale ha chiesto l’accoglimento del quarto e del [OSCURATO:PERSONA] vitalizio consigliere regionale Regolamento di competenza R.G.N.4753/2022 Cron. Rep. Ud.05/04/2023 CC quinto motivoed il rigetto delle ulteriori censure. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ex consigliere della Regione autonoma del Trentino-[OSCURATO:PERSONA], titolare di assegno vitalizio erogato ai sensi della L.R. n. 7/2019, con ricorso ex art. 442 cod. proc. civ. aveva adito il Tribunale di Bolzano, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo la riliquidazione dell’assegno corrisposto nel mese di febbraio 2020, a suo dire erroneamente quantificato perché il Consiglio Regionale aveva errato nell’individuazione della soglia massima prevista dall’art. 5, comma 3, della legge richiamata e nella applicazione, quale sostituto di imposta, dell’art. 52 del T.U.I.R.; 2. il Consiglio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito, facendo leva sulla natura non previdenziale della controversia; 3. disposto il mutamento di rito, il Tribunale, all’udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ., concedeva termine alle parti per il deposito di memorie difensive e si riservava di decidere all’esito sull’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto; 4. spirato il termine, con ordinanza del 13 gennaio 2022, il Tribunale, esclusa la natura pensionistica e previdenziale della controversia, ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Bolzano ed ha ritenuto che la controversia dovesse essere instaurata dinanzi al Tribunale di Trento, in ragione della sede del Consiglio convenuto, rilevante ex art. 19 cod. proc. civ.; 5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 14 febbraio 2022, ha proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. affidato a quattro motivi, illustrati da memoria; 6. il Consiglio regionale ha depositato memoria il 3 marzo 2023, ed ha chiesto il rigetto del ricorso; 7. l’Ufficio del Pubblico Ministero ha concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, rubricato «necessaria fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni», il ricorrente eccepisce la nullità dell’ordinanza impugnata per non essere stata la stessa preceduta dalla previa fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni; 2. con la seconda critica, intitolata «sulla natura dei vitalizio degli ex consiglieri regionali dopo la riforma del 2018», il ricorrente argomenta diffusamente sulla natura previdenziale dell’assegno e ripercorre l’evoluzione del quadro normativo, a partire dal regolamento del Senato della Repubblica del 9 aprile 1954, ponendo l’accento sulle disposizioni che già all’epoca avevano qualificato l’emolumento «pensione vitalizia» ed avevano posto a carico degli eletti l’obbligo del versamento di «contributi di previdenza»; analizza, poi, la legislazione statale che ha imposto il passaggio «al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali» e sottolinea che la L.R. Trentino-[OSCURATO:PERSONA] n. 7/2019, al pari degli interventi normativi che l’avevano preceduta, qualifica espressamente il trattamento di carattere previdenziale; il ricorrente invoca pronunce della [OSCURATO:PERSONA] del Senato, della Corte dei Conti e richiama la motivazione di Cass. S.U. n. 14922/2016, pronunciata in giudizio pendente fra le stesse parti, nella parte in cui evidenzia che «nell’assegno vitalizio è rinvenibile una funzione in senso lato anche previdenziale…»; 3. con il terzo motivo si addebita all’ordinanza impugnata la «errata individuazione del giudice competente nel Tribunale di Trento» e si sostiene che, una volta esclusa la natura previdenziale della controversia, in ragione del valore della causa (€ 670,67), il giudice competente per materia e per territorio doveva essere individuato non nel Tribunale,bensì nel Giudice di [OSCURATO:PERSONA]; 4. facendo leva sul valore della controversia sopra indicato, il ricorrente censura anche la liquidazione delle spese di lite, errata perché pronunciata in relazione ai minimi tariffari stabiliti per le cause di valore compreso fra € 1.100,00 ed € 5.200,00; 5. preliminarmente occorre richiamare l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il ricorso per regolamento di competenza può essere validamente sottoscritt o dal difensore al quale sia stato conferito il mandato ad litem p er il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio in Cassazione, in ragione della specialità della disciplina dettata dall’art. 47 cod. proc. civ., dalla quale si evince che il regolamento medesimo opera come mero incidente del giudizio di merito (cfr. fra le tante Cass. n. 16219/2020 e Cass. n. 10439/2020); 5.1. corollario del richiamato principio e della natura incidentale del regolamento è l’insussistenza della denunciata nullità della notificazione all’Avvocatura distrettuale anziché a quella Generale dello Stato, sulla quale quest’ultima ha fatto leva per sostenere la tempestività della costituzione avvenuta oltre il termine imposto dall’art. 47, comma 5, cod. proc. civ.; 5.2.questa Corte ha ritenuto ammissibile la costituzione in sede di regolamento di competenza dell’[OSCURATO:PERSONA] anziché di quella Generale (cfr. la citata Cass. n. 16219/2020) ed inoltre le Sezioni Unite, sempre facendo leva sulla natura incidentale del regolamento, in quel caso di giurisdizione, hanno affermato che « i l ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l'Avvocatura generale dello Stato sia presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa (che è tenuta a rimettere il ricorso, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra uffici dello stesso organismo, all’Avvocatura generale dello Stato, abilitata al patrocinio in cassazione). Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all'interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del secondo comma dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all'essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia» (in tal senso Cass. S.U. n. 5459/2019 che richiama Cass. S.U. n.12252/2009); 5.3. si tratta di un principio che, per le ragioni sulle quali si fonda, può essere esteso anche al regolamento di competenza, sicché, una volta esclusa la nullità della notificazione, deve essere ritenuta inammissibile, perché tardiva, la costituzione del Consiglio Regionale; 6. il primo motivo del ricorso è fondato; questa Corte da tempo ha affermato che l'ordinanza declinatoria della competenza resa dal Tribunale in composizione monocratica, successivamente alle modifiche apportate dalla legge n. 69/2009, presuppone , ai sensi del combinato disposto degli artt. 187, comma 3, 189, 281 bis, cod. proc. civ. il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, sicché, ove la decisione sia stata emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento necessario di competenza(Cass. n. 16005/2011; Cass. S.U. n. 20449/2014; Cass. n. 17650/2015; Cass. n. 8992/2016; Cass. n. 200059/2018; Cass. n. 25607/2021); 6.1. quanto alle conseguenze del mancato rispetto di tali formalità, Cass. n. 8992/2016 ha desunto la nullità del provvedimento impugnato, rilevando che la mancata assegnazione dei termini previsti dall’art. 190 cod. proc. civ. impedisce ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa e viola il principio del contraddittorio; a diverse conclusioni, invece, sono pervenute Cass. n. 20059/2018 e Cass. n. 25607/2021 che, pronunciando in fattispecie nelle quali la decisione era stata assunta in assenza di previa precisazione delle conclusioni, seppur e , in un caso, con ordinanza riservata pubblicata all’esito del deposito di memorie illustrative, hanno ritenuto che sarebbe stato onere del ricorrente allegare lo specifico pregiudizio al diritto di difesa derivato dall’omesso invito a precisare le conclusioni, in ragione del fatto che non ogni irrituale conduzione del processo si traduce in una lesione dell’anzidetto diritto; 6.2. quest’ultimo orientamento, invocato anche dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, deve essere ripensato alla luce del più recente arresto al quale sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, risolvendo il contrasto esistente sulle conseguenze della mancata assegnazione o del mancato rispetto dei termini fissati dall’art. 190 cod. proc. civ., hanno enunciato il principio di diritto secondo cui « la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo» (Cass. S.U. n. 36596/2021 punto 18); 6.3. né si può sostenere l’inapplicabilità alla fattispecie del richiamato principio, sul rilievo che il Giudice, pur avendo omesso di invitare le parti a precisare le conclusioni, ha comunque assegnato un termine per il deposito di memorie illustrative, all’attore sino al 20 dicembre 2021 ed al convenuto sino all’11 gennaio 2022; l’art. 190 cod. proc. civ. prevede l’assegnazione ad entrambe le parti di un unico termine perentorio di giorni sessanta e,sempre ad entrambe,consente la replica nei venti giorni successivi; analogamente l’art. 281 quinquies e l’art. 281 sexies cod. proc. civ. pongono le parti su un piano di assoluta parità nel disciplinare la decisione a seguito di trattazione scritta o mista oppurea seguito di trattazione orale; lo stesso avviene nell’art. 429 comma 2 cod. proc. civ. riguardo alle note difensive autorizzatenel rito speciale; un unico termine uguale per le parti è stabilito, anche nel giudizio di cassazione, dagli artt. 378, 380 bis, 380 bis 1 e 380 ter cod. proc. civ. (che significativamente differenziano solo il Pubblico Ministero rispetto alle parti); in breve, il codice di rito prevede sempre un termine uguale per gli scritti difensivi di tutte le parti ogni qual volta si passi alla fase decisoria; nella fattispecie, invece, il Tribunale, assegnando alle parti un termine «sfalsato» ha violato il principio della parità sancito dall’art. 111 Cost. perché, diversamente da quanto sarebbe accaduto ove la causa fosse stata trattenuta in decisione sulla questione di competenza all’esito della precisazione delle conclusioni e nelle forme previste dalle no rme processuali richiamate nei punti che precedono, ha consentito al solo convenuto di replicare agli argomenti avversari; ciò porta ad escludere che la decisione della questione di competenza sia stata assunta assicurando, nella sostanza, il rispetto del principio del contraddittorio e della parità che le disposizioni sopra citate garantiscono, con la conseguenza che pienamente applicabile anche al caso in oggetto è il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite; 7. l’accoglimento del primo motivo è assorbente rispetto alle ulteriori censure e comporta la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio al Tribunale di Bolzano, che provvederà anche a liquidare le spese del regolamento di competenza. P.Q.M. La Corte acc