CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 544/2022 della Commissione tributaria regionaledella Lombardia, depositata il 17.02.2022;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica del 13 maggio 2026;L’Agenzia delle entrate – Riscossione il 3 ottobre 2019 notificò allaricorrente l’intimazione di pagamento 06820199044836384 a mezzo messonotificatore, dell’importo di € 50.178,65 riferibili a tre cartelle di pagamento,RGN 22626/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 22622 6/2022Numero sezionale 4044/2026Numero di raccolta generale 14364/2026di cui la contribuente affermava di non aver mai avuto conoscenza perchéData pubblicazione 15/05/2026mai notificate.La ricorrente impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Milano, che con sentenza n. 2278/2020 ne accolse le ragioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, adita dallasoccombente Agenzia delle entrate – Riscossione, con riferimento al solocredito portato dalla prodromica cartella n. 06820060198547338, accolsel’appello erariale con sentenza n. 544/2022.Il giudice regionale ha rilevato che l’agente della riscossione avevaprovato la notifica di atti interruttivi della prescrizione dei crediti erarialiportati dalla cartella (ossia l’atto di intimazione n. 06820169010395614,risultante notificato il 18.05.2016); ha quindi rilevato che i suddetti creditierano soggetti a prescrizione decennale (le imposte), ad eccezione dellesanzioni e degli interessi, sottoposti invece a prescrizione quinquennale.Conseguentemente ha riconosciuto il credito portato dalla cartella n.06820060198547338, dell’importo di € 36.495,24, salvo che per sanzioni einteressi.Per la cassazione della pronuncia la contribuente ha proposto ricorsodinanzi a questa Corte, affidato a due motivi, cui ha resistito l’Agenzia delleentrate - Riscossione con controricorso.All’esito dell’adunanza camerale del 13 maggio 2026 la causa è statadecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsaapplicazione degli articoli 25 e 26 del D.P.R. n. 602/1973, in relazioneall’articolo 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.La sentenza d’appello avrebbe fatto cattiva applicazione dell’art. 26 cit.,per non aver tenuto conto che l’atto interruttivo della prescrizione,l’intimazione di pagamento nr. 068 20169010395614, risultava consegnataa mani del “custode”, senza invio della raccomandata informativa.Il motivo è infondato. La difesa erariale ha riprodotto, nel rispetto delprincipio di specificità, l’atto di notifica della suddetta intimazione dipagamento, eseguita a mani del “custode”, nonché l’avviso dell’avvenutanotificazione mediante raccomandata. Di quest’ultimo adempimento vi èpure riscontro nella distinta riepilogativa delle raccomandate spediteRGN 22626/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 22632 6/2022Numero sezionale 4044/2026Numero di raccolta generale 14364/2026dall’ufficio postale, che in calce riporta il timbro datario, e che al penultimoData pubblicazione 15/05/2026rigo indica la odierna ricorrente quale destinataria.Ebbene, il richiamo al “custode” (e non al portiere), rendeva giàsufficiente la consegna brevi manu dell’atto al ricevente, dovendosiconsiderare il custode compreso tra i soggetti indicati nell’art. 26 del d.P.R.602/1973 e nell’art. 139 c.p.c., ossia tra le “persone di famiglia o addettealla casa, all’ufficio o all’azienda”, rispetto alle quali non necessita, dunque,neppure l’invio dell’avviso di avvenuta notifica. Ma in ogni caso, quand’anchesi voglia identificare il custode nel portiere, il compimento della notificazioneè stato in ogni caso garantito dall’invio a mezzo raccomandata dell’avviso diavvenuta notificazione.Il motivo va pertanto rigettato.Conseguenza del rigetto è che, per essersi compiuta la notificadell’intimazione di pagamento il 18.05.2016, senza che questo atto risultimai impugnato, va applicato il principio di diritto, secondo il qualel'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quantoequiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., èimpugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs.n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà delcontribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive delrelativo credito anteriori alla sua notifica (Cass., 11 marzo 2025, n. 6436).La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, ancorché decorso iltermine di prescrizione del credito tributario -portato da una cartella o daaltro atto prodromico all’intimazione, che pur divenuto definitivo si siaprescritto nelle more della notifica dell’ulteriore intimazione-, la mancataimpugnazione della prescrizione nel successivo atto di intimazione precludela possibilità di eccepire l’intervenuta causa estintiva del credito medesimo.Questa Corte aveva già in precedenza chiarito che, in tema dicontenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralitàdi atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, nonintegrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio,ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizipropri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fattivalere con la loro impugnazione (Cass., 5 agosto 2024, n. 22108, in unaipotesi nella quale il giudice di legittimità ha cassato la decisione impugnata,RGN 22626/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 22626/2022Numero sezionale 4044 4/2026Numero di raccolta generale 14364/2026Data pubblicazione 15/05/2026che aveva invece affermato come la mancata impugnazione delle cartelledi pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria nonprecludeva al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successivaiscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata primadella notificazione delle intimazioni non impugnate).Il principio è ormai ribadito da consolidata giurisprudenza (cfr. Cass., 31ottobre 2025, n. 28862; 21 luglio 2025, n. 20476).Nel caso di specie, dunque, a parte che, come si chiarirà a breve, ilcredito portato dalla cartella n. 06820060198547338 si prescriveva in diecianni, in ogni caso la mancata impugnazione dell’intimazione notificata nel2016 preclude ogni eccezione di prescrizione, eventualmente formatasiprima della notificazione dell’intimazione del 2016.Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsaapplicazione degli art. 2946 e 2948 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, nr. 3, c.p.c.Il giudice regionale erroneamente avrebbe ritenuto che il termine diprescrizione dei crediti tributari fosse di dieci anni e non di cinque.Il motivo non ha pregio.Costituisce principio consolidato quello secondo cui il credito erariale perla riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinariotermine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, inderoga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzionequinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazionetributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattereautonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato aiprecedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenzadei presupposti impositivi (Cass., 29 novembre 2023, n. 33213; 26 giugno2020, n. 12740; 17 dicembre 2019, n. 33266).Quanto poi alla censura rivolta alla decisione impugnata, in ordine altermine di prescrizione relativo alle sanzioni ed agli interessi, per i quali siinsiste nell’applicazione del termine quinquennale, il motivo è inammissibiledifettandone l’interesse, per avere già la sentenza limitato la statuizionesulla decennalità della prescrizione alle sole imposte e non anche allesanzioni e interessi, come emerge dalla motivazione del provvedimento,laddove a pag. 4 specifica che il riconoscimento della legittimità della cartellaRGN 22626/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 22626/2022Numero sezionale 4054 4/2026Numero di raccolta generale 14364/2026Data pubblicazione 15/05/2026riguarda l’importo in essa portato, “al netto delle prescritte sanzioni edinteressi”.In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese seguonola soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità, che si liquidano in favore della controricorrente nella misura di€ 4.300,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2026La PresidenteGiulia IOFRIDARGN 22626/2022Consigliere rel. Federici