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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02367/2025

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l’inammissibilità del ricorso. udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 17/04/2024, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA]Elia la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, individuata come gruppo Porcaro nell’ambito del c.d. sistema che gestirebbe le attività di traffico e spaccio al minuto di droga nel territorio di Cosenza.

2. Ha proposto ricorso D’Elia tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria riferita al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale a carico del ricorrente vi erano solo dichiarazioni di collaboratori, di cui non era stata vagliata la credibilità soggettiva e l’attendibilità, la pertinenza del dichiarato e la vicendevole capacità di riscontro.

Quanto a Pellicori, il suo riferimento ad un’operazione di vendita non era stato considerato idoneo dal G.i.p. ai fini della gravità indiziaria per il reato di cui al capo

7. Illogicamente erano state riprese le relative dichiarazioni ai fini del reato associativo.

Del resto il collaboratore nulla aveva riferito in ordine al c.d. sistema, avendo dichiarato di aver fatto parte di un gruppo diverso.

Le dichiarazioni di Pellicori non si riscontravano con quelle di Noblea e di Impieri, che avevano inserito D’Elia in due gruppi differenti.

Noblea aveva parlato del gruppo Piromallo e non aveva chiarito il profilo temporale dell’evento cui aveva assistito, mentre Impieri aveva fatto riferimento al gruppo di Ariello, senza fornire alcuna specifica indicazione di condotte individualizzanti.

Il richiamo ad un evento omicidiario precedente, per il quale il ricorrente aveva riportato condanna era inidoneo, in quanto staccato dalla contestazione in esame.

Nessun elemento era stato fornito a conforto dell’assunto incentrato sulla fluidità della struttura associativa, apparendo comunque contraddittoria l’affermazione della ravvisabilità di un inquadramento di ciascuno in un sottogruppo, nell’ambito di una spartizione del territorio.

Era piuttosto ravvisabile un vizio di motivazione in ordine all’inserimento del ricorrente nel gruppo Porcaro.

Nulla di specifico era desumibile dalle dichiarazioni di Barone, mentre Foggetti aveva reso dichiarazioni generiche, non idonee ad una contestualizzazione temporale.

Le dichiarazioni, dunque, erano discordanti e non si riscontravano tra loro.

Generiche erano anche le dichiarazioni di Greco, peraltro riferite ad un episodio del 2013, non oggetto di contestazioni specifiche e comunque inidonee ad essere inquadrate nell’ambito di un’operatività associativa che dal 2016 doveva riguardare il continuo approvvigionamento di sostanze stupefacenti.

Era assente la valutazione circa la coscienza e volontà del ricorrente di far parte del sodalizio e di contribuire alla sua attività e alla realizzazione del fine comune, al di là della collaborazione con dei singoli.

Avrebbe dovuto inoltre tenersi conto della documentazione da cui risultava lo stato di detenzione del ricorrente nel periodo tra il 2016 e il 2018, ferma restando la deduzione riguardante l’indebito richiamato operato dall’ordinanza genetica alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen.

Il Tribunale aveva richiamato la proclività a delinquere, a fronte di reati risalenti nel tempo.Avrebbe dovuto compiersi un’approfondita analisi della personalità, tanto più in ragione del tempo trascorso.

Ciò avrebbe dovuto valere anche a fronte dell’operatività della presunzione di cui all’art.275, comma 3 cod. proc. pen. in assenza di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità e di elementi idonei ad attestare l’attuale operatività del contesto associativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo, le censure formulate non riguardano il dato di fondo della presenza di varie dichiarazioni di collaboratori di giustizia nonché di elementi di riscontro dai quali risulta come vi fosse la sostanziale convergenza dell’azione di gruppi e sottogruppi verso il conseguimento di un unitario profitto da spartire.

Quindi, non vi è una contestazione della esistenza di un complessivo contesto associativo nel quale è stata collocata l’attività dell’odierno indagato. il tema, quindi, è quello della consapevolezza della partecipazione del ricorrente a questo contesto associativo.

Al riguardo, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, al netto della valutabilità dei soli profili di assoluta carenza o illogicità della motivazione senza possibilità di rivalutare la portata delle singole dichiarazioni, attività preclusa in questa sede, il complesso degli elementi rappresentati dall’ordinanza dimostra la operatività in vari periodi del ricorrente nel contesto di quei gruppi criminali.

Atteso il ruolo assunto da tali gruppo, di controllo dell’attività di spaccio sul dato territorio, la accertata continuità della collaborazione del ricorrente con i singoli componenti è stata correttamente ritenuta adeguata alla dimostrazione della consapevolezza del D’Elia di partecipare alla attività comune.

2.1. È infondato il secondo motivo. il tribunale considera gli elementi significativi quanto al rischio di recidiva, rappresentati in particolare dalla reiterazione di condotte in un ampio arco temporale; da ciò ha desunto correttamente, ancorché con motivazione alquanto sintetica, una continuativa dedizione ad analoghi delitti, tale da rendere non determinante il tempo decorso dai fatti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l’inammissibilità del ricorso. udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 17/04/2024, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA]Elia la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, individuata come gruppo Porcaro nell’ambito del c.d. sistema che gestirebbe le attività di traffico e spaccio al minuto di droga nel territorio di Cosenza. 2. Ha proposto ricorso D’Elia tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria riferita al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale a carico del ricorrente vi erano solo dichiarazioni di collaboratori, di cui non era stata vagliata la credibilità soggettiva e l’attendibilità, la pertinenza del dichiarato e la vicendevole capacità di riscontro. Quanto a Pellicori, il suo riferimento ad un’operazione di vendita non era stato considerato idoneo dal G.i.p. ai fini della gravità indiziaria per il reato di cui al capo 7. Illogicamente erano state riprese le relative dichiarazioni ai fini del reato associativo. Del resto il collaboratore nulla aveva riferito in ordine al c.d. sistema, avendo dichiarato di aver fatto parte di un gruppo diverso. Le dichiarazioni di Pellicori non si riscontravano con quelle di Noblea e di Impieri, che avevano inserito D’Elia in due gruppi differenti. Noblea aveva parlato del gruppo Piromallo e non aveva chiarito il profilo temporale dell’evento cui aveva assistito, mentre Impieri aveva fatto riferimento al gruppo di Ariello, senza fornire alcuna specifica indicazione di condotte individualizzanti. Il richiamo ad un evento omicidiario precedente, per il quale il ricorrente aveva riportato condanna era inidoneo, in quanto staccato dalla contestazione in esame. Nessun elemento era stato fornito a conforto dell’assunto incentrato sulla fluidità della struttura associativa, apparendo comunque contraddittoria l’affermazione della ravvisabilità di un inquadramento di ciascuno in un sottogruppo, nell’ambito di una spartizione del territorio. Era piuttosto ravvisabile un vizio di motivazione in ordine all’inserimento del ricorrente nel gruppo Porcaro. Nulla di specifico era desumibile dalle dichiarazioni di Barone, mentre Foggetti aveva reso dichiarazioni generiche, non idonee ad una contestualizzazione temporale. Le dichiarazioni, dunque, erano discordanti e non si riscontravano tra loro. Generiche erano anche le dichiarazioni di Greco, peraltro riferite ad un episodio del 2013, non oggetto di contestazioni specifiche e comunque inidonee ad essere inquadrate nell’ambito di un’operatività associativa che dal 2016 doveva riguardare il continuo approvvigionamento di sostanze stupefacenti. Era assente la valutazione circa la coscienza e volontà del ricorrente di far parte del sodalizio e di contribuire alla sua attività e alla realizzazione del fine comune, al di là della collaborazione con dei singoli. Avrebbe dovuto inoltre tenersi conto della documentazione da cui risultava lo stato di detenzione del ricorrente nel periodo tra il 2016 e il 2018, ferma restando la deduzione riguardante l’indebito richiamato operato dall’ordinanza genetica alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva richiamato la proclività a delinquere, a fronte di reati risalenti nel tempo.Avrebbe dovuto compiersi un’approfondita analisi della personalità, tanto più in ragione del tempo trascorso. Ciò avrebbe dovuto valere anche a fronte dell’operatività della presunzione di cui all’art.275, comma 3 cod. proc. pen. in assenza di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità e di elementi idonei ad attestare l’attuale operatività del contesto associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto al primo motivo, le censure formulate non riguardano il dato di fondo della presenza di varie dichiarazioni di collaboratori di giustizia nonché di elementi di riscontro dai quali risulta come vi fosse la sostanziale convergenza dell’azione di gruppi e sottogruppi verso il conseguimento di un unitario profitto da spartire. Quindi, non vi è una contestazione della esistenza di un complessivo contesto associativo nel quale è stata collocata l’attività dell’odierno indagato. il tema, quindi, è quello della consapevolezza della partecipazione del ricorrente a questo contesto associativo. Al riguardo, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, al netto della valutabilità dei soli profili di assoluta carenza o illogicità della motivazione senza possibilità di rivalutare la portata delle singole dichiarazioni, attività preclusa in questa sede, il complesso degli elementi rappresentati dall’ordinanza dimostra la operatività in vari periodi del ricorrente nel contesto di quei gruppi criminali. Atteso il ruolo assunto da tali gruppo, di controllo dell’attività di spaccio sul dato territorio, la accertata continuità della collaborazione del ricorrente con i singoli componenti è stata correttamente ritenuta adeguata alla dimostrazione della consapevolezza del D’Elia di partecipare alla attività comune. 2.1. È infondato il secondo motivo. il tribunale considera gli elementi significativi quanto al rischio di recidiva, rappresentati in particolare dalla reiterazione di condotte in un ampio arco temporale; da ciò ha desunto correttamente, ancorché con motivazione alquanto sintetica, una continuativa dedizione ad analoghi delitti, tale da rendere non determinante il tempo decorso dai fatti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm
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