CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, adita in sede di opposizione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto revocarsi la confisca di due beni immobili di sua proprietà disposta, ai sensi dell'art. 12-sexies d.I., 8 legge 1992, n. 306 (oggi trasfuso nell'art. 240- bis cod. pen.), con la sentenza di condanna del coniuge, [OSCURATO:PERSONA], per il reato usura. A ragione della decisione evidenzia che, anche ammettendo l'idoneità delle prove nuove, costituite dagli estratti di ruolo rilasciati dalla Agenzia delle Entrate, ad attestare la provenienza della provvista economica utilizzata per l'acquisto degli immobili dal mancato versamento negli anni precedenti di imposte sul reddito, si tratterebbe comunque di circostanza irrilevante. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, il principio in forza del quale il condannato per un reato spia non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro impiegato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale si applica anche in relazione ai cespiti acquistati prima dell'entrata in vigore dell'art. 31 della legge, 17 ottobre 2017, n. 161, che lo ha espressamente introdotto nell'ordinamento. In ogni caso, il giudice della cognizione, nel disporre la confisca, aveva preso in esame il dato fattualp dell'e istenza di un notevole flusso finanziario sottratto al _ fisco, ma lo aveva te4o irrilevante in considerazione della mancata allegazione sia della precisa entità che collocazippe tè porale di tali redditi. La nuova documentazione non sopperisce a tali Gar-41:gi-p~. Se chiarisce l'epoca in cui era avvenuta la sottrazione delle somme al fisco, non fornisce, invece, alcuna indicazione sui costi sostenuti per le attività produttive sicché non può determinarsi la consistenza del guadagno netto conseguito. 2. Ricorre per cassazione la Linardi, nella qualità di terza proprietaria, per il tramite del difensore nonché procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce erronea applicazione degli artt. 31 della legge n. 161 del 2017, 12 -sexies del d.l. n.306 del 1992, convertito con modifiche nella I., 7 agosto 1992, n. 356 nonché degli artt. 11, comma 1, R.D., 16 marzo 1942 n. 262 e 200, comma primo, cod. pen. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione abbia considerato la richiesta di revoca della confisca fondata sulla riproposizione di elementi già esaminati nel procedimento definito dalla sentenza di condanna irrevocabile, La nuova documentazione, al contrario di quella prodotta in sede di cognizione, rappresenta il preciso ammontare delle imposte evase dal coniuge destinatario della statuizione di confisca negli anni precedenti all'acquisto dei beni assoggettati alla misura ablatoria. L'ordinanza ha erroneamente considerato estensibile ai beni acquistati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017 la regola probatoria in base alla quale la presunzione relativa alla loro origine criminosa non può essere superata giustificando la provenienza del denaro impiegato con l'evasione fiscale. Nel senso dell'impossibilità di applicare retroattivamente il divieto si è pronunciata la giurisprudenza nettamente prevalente della Corte di cassazione con l'unica eccezione della sentenza richiamata dal provvedimento impugnato, che, tuttavia, si riferisce al diverso caso in cui il procedimento di conrisca. Dur avente ad oggetto un bene acquistato prima dell'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, era stato promosso successivamente a tale modifica normativa. Per la confisca disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA], promossa e definita prima dell'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, continua a trovare applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza precedente alla modifica normativa, in base al quale nel giudizio di proporzionalità deve tenersi conto anche dei redditi derivanti da attività lecita sottratti al fisco. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 12-sexies del d.l. n.306 del 1992, convertito con modifiche nella I., 7 agosto 1992, n. 356 nel testo modificato dall'art. 31 della legge n. 161 del 2017. Lamenta che la Corte territoriale abbia considerato erroneamente applicabile il divieto probatorio non solo alle somme derivanti dal reato di evasione fiscale ma anche a quelle provenienti dalle condotte di mera omissione o infedele dichiarazione dei redditi, anche se penalmente irrilevanti per per il mancato superamento delle soglie previste dalle norme incriminatrici. 2.2. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione• Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia fatto ricorso ad argomenti illogici come quello relativo alla mancata indicazione dei costi sostdti per le attività - produttive dei redditi non dichiarati. Dalla documentazione a fondamento della richiesta di revoca, analiticamente esposta nell'atto di opposizione, il cui testo, ai fini dell'autosufficienza, è stato interamente ,t-r-af nelle pagine da 12 a 20 del ricorso, risulta che l'Agenzia delle entrate, nel quantificare l'ammontare delle imposte non versate, abbia tenuto conto del reddito netto, sottraendo i costi. In ogni caso, l'ammontare delle imposte accertate era bastevole a dimostrare provenienza dei beni confiscati da attività lavorativa lecita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1. L'odierna ricorrente - terza interessata che non ha preso parte al processo di cognizione e quindi astrattamente legittimata a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva (da ultimo Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, Lacatus, dep. 2019, Rv. 276163 - 01) - ha chiesto la revoca della statuizione di confisca disposta nei confronti del coniuge, condannato in sede di cognizione per uno dei reati spia di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, prospettando esclusivamente che i due beni immobili, a lei formalmente intestati, erano stati erroneamente confiscati perché, come dimostrato dalle prove assunte come nuove, acquistati dal condannato per il reato di usura, che ne aveva la disponibilità di fatto, non con fondi di provenienza illecita bensì con fondi provenienti da evasione fiscale o comunque dal mancato adempimento degli obblighi tributari. Non contesta, invece, il carattere fittizio dell'intestazione dei beni confiscati al coniuge né sostiene che questi ultimi siano stati acquistati con fondi a lei riconducibili. La ricorrente, pone, quindi, a fondamento della revoca della confisca disposta dalla sentenza di condanna la provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto di entrambi gli immobili dall'evasione fiscale non sua personale, quale proprietaria formale avente diritto alla restituzione, ma del coniuge, ossia di colui che, avendo la disponibilità di fatto di tali beni, è stato destinatario della statuizione di confisca in sede cognitiva in presenza dei presupposti di cui all'art. 12-sexies d.l. n.306 del 1992. 2. Nella descritta situazione, è pacifico che nel procedimento di cognizione l'imputato, anche servendosi degli ordinari mezzi di impugnazione, possa dedurre, al fine di evitare la confisca, fatti giustificativi della provenienza lecita della provvista impiegata dal condannato per l'acquisto dei beni o comunque dimostrativi della proporzione degli acquisti risoetto alla sua attività economica e al reddito. E'v, invece, controverso se il condannato possa far valere i medesimi fatti ed i che limiti dopo l'irrevocabilità della sentenza che ha disposto confisca. Secondo l'orientamento ermeneutico citato dal ricorrente (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021 , Ciconte, Rv. 281634 - 01; Sez. 1, n. 4196 del 09/01/2009, Laforet, Rv. 242844 - 01)1che valorizza la sostanziale omogeneità tra le ipotesi confisca previste dall'art. 12-sexies del d.l. n.306 del 1992 e quella di prevenzione (cfr. Sez. Un. n. 26654 del 27.3.2008, Fisia, che considera i due istituti "aventi una comune natura ambigua, sospesa tra funzione special preventiva e vero e proprio intento punitivo"), il condannato, in sede esecutiva, può sempre avvalersi della richiesta di revoca prevista dall'art. 7, comma secondo, I. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di revocazione a mente dell'art. 28 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159. Attraverso tali strumenti a carattere riparatorio gli è consentito di superare l'accertamento coperto dal giudicato di condanna relativo alle situazioni di fatto/ costituenti condizioni di legittimità della misura/ che attengono alla assenza di giustificazione in ordine alla provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita purché, come rimarca la sentenza delle Sez. Un. n. 57 del 2006, Auddino, con riferimento alla revoca ex art. 7, comma secondo, I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e come indicato espressamente dalla lettera dell'art. 28 d.los.. 6 settembre 2011. n. 159», richiesta di rimozione del provvedimento ablativo oramai definitivo si muova "nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 c.p.p. e segg., con postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento (e sono tali anche quelle non valutate nemmeno implicitamente: Sez. Un., 26 settembre 2001, Pisano), ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento... fondato su atti falsi o su un altro reato". Secondo il contrapposto orientamento "la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda" (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825 - 01). 3. Diversa è la posizione del terzo che, come l'odierna ricorrente, chiede la revoca della confisca disposta con sentenza divenuta irrevocabile ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, limitandosi a dedurre, in via esclusiva, prove nuove sopravvenute relative a fatti giustificativi della provenienza lecita della provvista impiegata, non da lei, ma dal condannato per l'acquisto dei beni oggetto della misura ablatoria. Trova, infatti, applicazione il diverso principio, condiviso dal Collegio, in forza del quale se ad essere assoggettati a confisca di qualsiasi tipo sono beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo deve necessariamente rivendicare l'effettiva titolarità di tali beni (Sez. 1, n. 5050 del 10/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278469 - 02). Qualora il terzo non operi tale preliminare rivendica nella richiesta di revoca della confisca, gli è precluso, per evidenza carenza di interesse, dedurre ogni questione sui presupposti previsti dall'art. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 per l'applicazione della misura ablatoria concernenti la posizione del proposto, quali quelli relativi alla giustificazione della provenienza lecita dei beni utilizzati dallo stesso per l'acquisto del bene fittiziamente intestato al terzo o della proporzione tra beni confiscati ed reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla attività economica. In tutte queste ipotesi, il terzo che non smentisce e, anzi, presta acquiescenza all'accertamento intervenuto in ordine all'appartenenza del bene al proposto, non può risultare portatore di un interesse proprio a coltivare la domanda di restituzione perché relativa ad un bene che, secondo quanto riconosciuto dal giudicato nella parte non investita dai rilievi in sede di esecuzione, non gli appartiene. A fronte della ritenuta interposizione fittizia, taii questioni 1DOSSO no essef-_ prospettate solo dal proposto che resta l'unico interessato (in questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità sia nei procedimenti in materia di confisca di prevenzione sia in quelli relativi alla confisca penale, laddove in presenza di beni, fiduciariamente intestati a terzi, sono ravvisabili condizioni speculari a quelle di cui sopra, cfr. Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700; in motivazione, Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Rv. 271822; Sez. 1, n. 14215 del 06/02/2002, Rv. 221843). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna delAncorrente al pagamento delle spese processuali 14 e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre