CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 33547/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.DUBOIS Teresa ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale ri- forma della decisione del Tribunale di Firenze, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni tre mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa in relazione a ipotesi di furto in appartamento mono-aggravato dalla condizione di minorata difesa della persona offesa, con applicazione della recidiva ed esclusione delle circostanze at- tenuanti generiche. 2. Lamenta la ricorrente il difetto motivazionale in punto di accertamento della responsabilità penale, in quanto l'affermazione era basata esclusivamente sul riconoscimento fotografico del reo e in relazione al riconoscimento della reci- diva. 2.1. La difesa della ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nel ricorso, richiamando giurisprudenza relativa alla insufficienza indiziaria del riconoscimento fotografico. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria rispetto al provvedimento impugnato e ripropositivi di censure in precedenza formulate e disattese con ade- guato costrutto motivazionale. Il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione coerente, lineare e non affetta da palesi contraddittorietà, che al riconoscimento fotografico operato con assoluta certezza, si aggiungono gli elementi costituiti dalla descrizione delle caratteristiche somatiche del reo e dell'abbigliamento e della provenienza geografica„ riconoscimento ripetuto anche in sede dibattimentale e pertanto non integrante una mera prova atìpìca ma una dichiarazione testimoniale in sede istruttoria; il riconoscimento risulta poi corroborato da ulteriori elementi indiziari costituiti dal fatto che il giorno successivo la DUBOIS veniva identificata mentre si trovava, senza una ragione plausibile, in un quartiere fiorentino dal quale erano giunte segnalazioni della presenza di due donne che tentavano di introdursi all'interno di abitazioni ove dimoravano anziane persone, mediante l'artifizio di essere dipendenti dell'acquedotto per provvedere a ispezione degli impianti, lad- dove le due donne portavano con loro borse voluminose del tutto vuote e una agenda in cui era calendarizzato un "controllo" ad un nominativo (Figorilli) che evocava il nome di uno degli abitanti del condominio dinanzi al quale le donne erano state fermate. 3.1 A tale proposito il S.C. accorda rilievo probatorio pieno anche al riconosci- mento fotografico operato dalla persona informata dei fatti nel corso delle indagini preliminari, attribuendogli forza dimostrativa anche se non seguito da una rico- gnizione personale in sede dibattimentale (sez.2, 7.5.2019 n.20489, [OSCURATO:PERSONA]- gio, Rv.275585; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.28391, Cena e altri, Rv.270181; sez.5, 12.10.2016, D.B., Rv.268860), in quanto il riconoscimento interviene sulla base dì una elaborazione di una percezione della persona chiamata ad operarlo e per- tanto lo stesso costituisce manifestazione riproduttiva, attraverso la dichiarazione, di una percezione visiva, che pertanto può essere recuperata, a certe condizioni, nella dialettica dibattimentale. 4. Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso relativo alla recidiva avendo il giudice distrettuale rappresentato, con motivazione logica e non contraddittoria come la prevenuta presentasse i precedenti penali dì cui al certificato e, in pre- senza delle condizioni di applicabilità della recidiva, aveva posto in essere una condotta che, per modalità esecutive, costituiva espressione di accresciuta e non sopita capacità criminale (furto pluriaggravato in concorso). A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità in concreto ad indicare una più accentuata colpe- volezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in con- creto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esi- stente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (sez. U, 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838). Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse, nell'esercizio della discrezionalità propria dei giudici di merito, con motivazione logica che non è suscettibile di ulteriore sindacato in sede dì legittimità. 5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere est