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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2021

Cassazione n. 46538/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello 'di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che lo aveva condannato, alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] srl, per avere compiuto atti di alienazione simulata di beni per € 115.712,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA], esercente la medesima attività negli stessi locali e con le medesime attrezzature, al fine di sottrarsi a pagamento delle imposte quantificate in C 152.202,00.

Luglio- 2012, febbraio 2013.

2. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per assenza del quid plurís necessario affinchè una vendita sia qualificabile quale vendita simulata volta a sottrarsi al pagamento delle imposte, essendosi trattato nel caso in esame di un trasferimento di beni da una società ad un'altra con pagamento in contanti, nonché di una cessione del contratto di leasing alla medesima società che aveva riscattato i beni.

Il difensore ha depositato motivi nuovi con cui ha chiesto la declaratoria di prescrizione del reato maturata in epoca anteriore alla sentenza impugnata, in data 19/12/2020, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte in punto affermazione della responsabilità dell'imputato, amministratore di diritto della società, sono state da quei giudici disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità, contraddittorietà, laddove costoro, richiamandosi alla ricostruzione fattuale delineata nella sentenza secondo cui l'imputato, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl aveva venduto tutti i pezzi di ricambio alla società [OSCURATO:SOCIETA], dì cui era socio l'imputato e che svolgeva la stessa attività nel medesimo luogo, con emissione di n. 114 fatture con pagamento di € 1.000,00 in contanti, nonché aveva ceduto un contratto di leasing avente ad oggetto le attrezzature alla medesima [OSCURATO:SOCIETA], che le riscattava ad un prezzo irrisorio, così facendo sottraeva l'intero patrimonio sociale al pagamento delle imposte, hanno tratto il convincimento del compimento di atti simulati volti a sottrarre il patrimonio al pagamento delle imposte.

A tale proposito la giurisprudenza consolidata di Questa corte di legittimità ha affermato che il reato è integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, dep. 16/10/2018, F., Rv. 274066).

Al fine di colorare di illiceità penale la condotta, non è sufficiente che gli atti siano oggettivamente finalizzati a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ma è necessario che gli stessi si caratterizzino altresì per la loro natura simulatoria, che rileva nel caso in esame, o fraudolenta.

La necessità di individuare un quid pluris nella condotta dell'agente è stata sottolineata dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 12213 del 21/12/2017, Rv. 272171) che, nell'ambito di una più ampia riflessione sul concetto di atti simulati o fraudolenti che rilevano per l'integrazione del delitto di cui all'art. 388 cod. pen., norma il cui schema risulta richiamato dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, hanno affermato che sarebbe in contrasto con il principio di legalità una lettura della norma che facesse coincidere il requisito della natura fraudolenta degli atti con la loro mera idoneità alla riduzione delle garanzie del credito, per cui, in quest'ottica, può essere ritenuto penalmente rilevante solo un atto di disposizione del patrimonio che si caratterizzi per le modalità tipizzate dalla norma, non potendosi in definitiva far coincidere la natura simulata dell'alienazione o il carattere fraudolento degli atti con il fine di vulnerare le legittime aspettative dell'Erario.

Ciò premesso, la corte territoriale ha individuato il quínd pluris nella circostanza che í pezzi di ricambio e le attrezzature cedute erano in favore di una società esercente la stessa attività nello stesso luogo (da cui l'irrilevanza di verificare dove si trovavano i pezzi) e di cui l'imputato era socio.

Motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità.

Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il delitto previsto dall'art. 11, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria.

La sentenza impugnata ha ritenuto un reato unico commesso nel febbraio 2013 e, tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione dal 18/02/2018 al 26/02/2019 e dal 09/07/2019 al 17/09/2019, per complessivi 140 giorni, oltre la sospensione Covid dall'Il marzo 2020 al 11 maggio 2020, per 64 giorni, il reato si è prescritto il 21 febbraio 2021, dopo la sentenza impugnata del 17 febbraio 2021.

Peraltro, va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione dì prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 novembre 2021 Il consigli rri)so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello 'di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che lo aveva condannato, alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] srl, per avere compiuto atti di alienazione simulata di beni per € 115.712,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA], esercente la medesima attività negli stessi locali e con le medesime attrezzature, al fine di sottrarsi a pagamento delle imposte quantificate in C 152.202,00. Luglio- 2012, febbraio 2013. 2. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per assenza del quid plurís necessario affinchè una vendita sia qualificabile quale vendita simulata volta a sottrarsi al pagamento delle imposte, essendosi trattato nel caso in esame di un trasferimento di beni da una società ad un'altra con pagamento in contanti, nonché di una cessione del contratto di leasing alla medesima società che aveva riscattato i beni. Il difensore ha depositato motivi nuovi con cui ha chiesto la declaratoria di prescrizione del reato maturata in epoca anteriore alla sentenza impugnata, in data 19/12/2020, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte in punto affermazione della responsabilità dell'imputato, amministratore di diritto della società, sono state da quei giudici disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità, contraddittorietà, laddove costoro, richiamandosi alla ricostruzione fattuale delineata nella sentenza secondo cui l'imputato, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl aveva venduto tutti i pezzi di ricambio alla società [OSCURATO:SOCIETA], dì cui era socio l'imputato e che svolgeva la stessa attività nel medesimo luogo, con emissione di n. 114 fatture con pagamento di € 1.000,00 in contanti, nonché aveva ceduto un contratto di leasing avente ad oggetto le attrezzature alla medesima [OSCURATO:SOCIETA], che le riscattava ad un prezzo irrisorio, così facendo sottraeva l'intero patrimonio sociale al pagamento delle imposte, hanno tratto il convincimento del compimento di atti simulati volti a sottrarre il patrimonio al pagamento delle imposte. A tale proposito la giurisprudenza consolidata di Questa corte di legittimità ha affermato che il reato è integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, dep. 16/10/2018, F., Rv. 274066). Al fine di colorare di illiceità penale la condotta, non è sufficiente che gli atti siano oggettivamente finalizzati a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ma è necessario che gli stessi si caratterizzino altresì per la loro natura simulatoria, che rileva nel caso in esame, o fraudolenta. La necessità di individuare un quid pluris nella condotta dell'agente è stata sottolineata dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 12213 del 21/12/2017, Rv. 272171) che, nell'ambito di una più ampia riflessione sul concetto di atti simulati o fraudolenti che rilevano per l'integrazione del delitto di cui all'art. 388 cod. pen., norma il cui schema risulta richiamato dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, hanno affermato che sarebbe in contrasto con il principio di legalità una lettura della norma che facesse coincidere il requisito della natura fraudolenta degli atti con la loro mera idoneità alla riduzione delle garanzie del credito, per cui, in quest'ottica, può essere ritenuto penalmente rilevante solo un atto di disposizione del patrimonio che si caratterizzi per le modalità tipizzate dalla norma, non potendosi in definitiva far coincidere la natura simulata dell'alienazione o il carattere fraudolento degli atti con il fine di vulnerare le legittime aspettative dell'Erario. Ciò premesso, la corte territoriale ha individuato il quínd pluris nella circostanza che í pezzi di ricambio e le attrezzature cedute erano in favore di una società esercente la stessa attività nello stesso luogo (da cui l'irrilevanza di verificare dove si trovavano i pezzi) e di cui l'imputato era socio. Motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il delitto previsto dall'art. 11, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria. La sentenza impugnata ha ritenuto un reato unico commesso nel febbraio 2013 e, tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione dal 18/02/2018 al 26/02/2019 e dal 09/07/2019 al 17/09/2019, per complessivi 140 giorni, oltre la sospensione Covid dall'Il marzo 2020 al 11 maggio 2020, per 64 giorni, il reato si è prescritto il 21 febbraio 2021, dopo la sentenza impugnata del 17 febbraio 2021. Peraltro, va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione dì prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 novembre 2021 Il consigli rri)so
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