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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27904/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza datata 7 giugno 2021 il giudice di pace di Avezzano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10.000 euro di multa per il reato dell'art. 14, co. 5 -ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, con i seguenti motivi.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, in quanto per integrare il reato occorre che la violazione sia commessa senza giustificato motivo, nel caso in esame il giustificato motivo consisteva nella situazione di impossidenza dell'imputato.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che avrebbe dovuto essere applicata nel caso in esame per la minima intensità del dolo e la minima offesa complessiva al bene giuridico tutelato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo, in cui si censura la mancata valutazione della situazione di impossidenza dell'imputato quale giustificato motivo della violazione dell'ordine di espulsione, è inammissibile, in quanto, pur essendo l'assenza di giustificato motivo co-elemento costitutivo della fattispecie penale tipica dell'art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo 286 del 1998, esso è soggetto ad onere di allegazione da parte dell'imputato (cfr.

Corte Cost. n. 5 del 18/12/2003, dep. 2004), e l'onere di allegazione non è sufficientemente soddisfatto dalla mera prospettazione di una situazione di disagio socio-economico dello stesso, che già di per sé è ricollegabile alla condizione del migrante irregolare (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01: In tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio- economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino).

1.2. Anche il secondo motivo, in cui si censura la mancata valutazione della possibile applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, in quanto il reato per cui si procede è stato accertato in occasione del fermo dell'imputato per i reati di rapina, lesioni e porto abusivo d'arma, il che contraddice ex se la tesi su cui è impostato il ricorso della possibilità di considerare minima l'offesa complessiva al bene giuridico tutelato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza datata 7 giugno 2021 il giudice di pace di Avezzano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10.000 euro di multa per il reato dell'art. 14, co. 5 -ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, con i seguenti motivi. Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, in quanto per integrare il reato occorre che la violazione sia commessa senza giustificato motivo, nel caso in esame il giustificato motivo consisteva nella situazione di impossidenza dell'imputato. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che avrebbe dovuto essere applicata nel caso in esame per la minima intensità del dolo e la minima offesa complessiva al bene giuridico tutelato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo, in cui si censura la mancata valutazione della situazione di impossidenza dell'imputato quale giustificato motivo della violazione dell'ordine di espulsione, è inammissibile, in quanto, pur essendo l'assenza di giustificato motivo co-elemento costitutivo della fattispecie penale tipica dell'art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo 286 del 1998, esso è soggetto ad onere di allegazione da parte dell'imputato (cfr. Corte Cost. n. 5 del 18/12/2003, dep. 2004), e l'onere di allegazione non è sufficientemente soddisfatto dalla mera prospettazione di una situazione di disagio socio-economico dello stesso, che già di per sé è ricollegabile alla condizione del migrante irregolare (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01: In tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio- economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino). 1.2. Anche il secondo motivo, in cui si censura la mancata valutazione della possibile applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, in quanto il reato per cui si procede è stato accertato in occasione del fermo dell'imputato per i reati di rapina, lesioni e porto abusivo d'arma, il che contraddice ex se la tesi su cui è impostato il ricorso della possibilità di considerare minima l'offesa complessiva al bene giuridico tutelato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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