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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 32131/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell' imputato di condanna ala pena di giustizia per il reato di diffamazione ex art 595 /3 cp.

Considerato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l' imputato tramite difensore lamentando la violazione di legge processuale per la mancata notifica all'imputa del decreto di citazione in appello, erroneamente notificato al difensore d'Ufficio e che la difesa ha depositato memoria.

Ritenuto che il motivo di ricorso non appare manifestamente infondati e, pertanto, il Collegio può rilevare la prescrizione del reato, essendo decorso il relativo termine (reato commesso il 16 Settembre 2013 e prescrizione maturata in assenza di sospensioni, alla data del 16 Marzo 2021 ).

Constatato che la sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato è estinto per prescrizione.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduardo de [OSCURATO:PERSONA].

St D i P IT 31 AGd\ Il.

C\CI[L1I1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell' imputato di condanna ala pena di giustizia per il reato di diffamazione ex art 595 /3 cp. Considerato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l' imputato tramite difensore lamentando la violazione di legge processuale per la mancata notifica all'imputa del decreto di citazione in appello, erroneamente notificato al difensore d'Ufficio e che la difesa ha depositato memoria. Ritenuto che il motivo di ricorso non appare manifestamente infondati e, pertanto, il Collegio può rilevare la prescrizione del reato, essendo decorso il relativo termine (reato commesso il 16 Settembre 2013 e prescrizione maturata in assenza di sospensioni, alla data del 16 Marzo 2021 ). Constatato che la sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA]. St D i P IT 31 AGd\ Il. C\CI[L1I1
Decreto Cassazione n. 32131/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris