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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 agosto 2022

Cassazione n. 20893/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI POTENZAci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Potenza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 8/9/2022 il Tribunale di Potenza, in funzione di Tribunale del riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali, accogliendo l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di I.r. della Costa della Gaveta s.r.I., ha annullato il decreto emesso in data 1/8/2022 dal GIP del medesimo Tribunale, che aveva convalidato il sequestro preventivo di urgenza disposto dal P.M. in data 22/7/2022, limitatamente al sequestro per equivalente disposto a carico degli indagati in relazione alle condotte di cui ai capi D ed E, con i quali si era contestato il reato di cui all'art. 648 ter 1 cod. pen., disponendo per l'effetto il sequestro preventivo dei beni appresi dalla P.G. in fase di esecuzione.

Il Tribunale del riesame non ha valutato gli elementi addotti dal Giudice per le indagini preliminari a sostegno dell'esistenza del reato presupposto di truffa contrattuale che, nella prospettiva accusatoria, sarebbe stata commessa da [OSCURATO:PERSONA] ed altri ai danni degli acquirenti di un immobile del quale con artifici e raggiri sarebbero state nascoste le irregolarità urbanistiche.

Ha, però, annullato il decreto di convalida del sequestro ed il decreto di sequestro preventivo per il difetto del "fumus commissi delicti", alla luce della considerazione secondo cui difettava l'idoneità delle operazioni compiute a rendere difficile la provenienza del denaro, atteso che le somme confluite sui conti correnti della società erano state impiegate per pagare debiti a fornitori, con condotte assolutamente neutre sotto il profilo materiale e non sorrette da alcun proposito criminoso dal punto di vista soggettivo.

Il Tribunale del riesame rilevava difettare anche, nel caso di specie, l'esplicitazione del "periculum in mora" da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso lo stesso Tribunale, sollevando due motivi di impugnazione:

2.1. Violazione di legge per essersi ritenuto che la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla G&[OSCURATO:SOCIETA]. e la destinazione delle somme verso attività economiche- imprenditoriali effettivamente esistenti escludano il fumus del reato in contestazione, senza considerare che, invece, secondo l'ufficio ricorrente il reinvestimento di somme di denaro provento di reato nel circuito economico costituisce l'essenza stessa dell'ipotizzato delitto dii riciclaggio.

Sotto il profilo del dolo, invece, la consapevolezza di aver venduto un immobile di modestissimo valore economico e per di più abusivo, e lo svuotamento dei conti correnti della società, in meno di un mese, di poco più di metà del profitto del reato rendevano meramente apparente la motivazione offerta.

3. Il ricorso è inammissibile, perché tardivo, in quanto presentato soltanto in data 4/11/2022.

Lo stesso Pubblico Ministero ricorrente, infatti, alla pag. 3 del ricorso, evidenzia che l'ordinanza impugnata è stata emessa all'esito della camera di consiglio del giorno 8/9/2022, "con motivazioni depositate il 4/10/2022 e notificata alla Procura della Repubblica in data 7/10/2022" e, pertanto, il giorno 4/11/2002, quando è stato presentato il ricorso del pubblico ministero, ormai era ampiamente trascorso il termine di quindici giorni per l'impugnazione, posto dall'art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 9 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI POTENZAci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Potenza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8/9/2022 il Tribunale di Potenza, in funzione di Tribunale del riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali, accogliendo l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di I.r. della Costa della Gaveta s.r.I., ha annullato il decreto emesso in data 1/8/2022 dal GIP del medesimo Tribunale, che aveva convalidato il sequestro preventivo di urgenza disposto dal P.M. in data 22/7/2022, limitatamente al sequestro per equivalente disposto a carico degli indagati in relazione alle condotte di cui ai capi D ed E, con i quali si era contestato il reato di cui all'art. 648 ter 1 cod. pen., disponendo per l'effetto il sequestro preventivo dei beni appresi dalla P.G. in fase di esecuzione. Il Tribunale del riesame non ha valutato gli elementi addotti dal Giudice per le indagini preliminari a sostegno dell'esistenza del reato presupposto di truffa contrattuale che, nella prospettiva accusatoria, sarebbe stata commessa da [OSCURATO:PERSONA] ed altri ai danni degli acquirenti di un immobile del quale con artifici e raggiri sarebbero state nascoste le irregolarità urbanistiche. Ha, però, annullato il decreto di convalida del sequestro ed il decreto di sequestro preventivo per il difetto del "fumus commissi delicti", alla luce della considerazione secondo cui difettava l'idoneità delle operazioni compiute a rendere difficile la provenienza del denaro, atteso che le somme confluite sui conti correnti della società erano state impiegate per pagare debiti a fornitori, con condotte assolutamente neutre sotto il profilo materiale e non sorrette da alcun proposito criminoso dal punto di vista soggettivo. Il Tribunale del riesame rilevava difettare anche, nel caso di specie, l'esplicitazione del "periculum in mora" da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso lo stesso Tribunale, sollevando due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per essersi ritenuto che la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla G&[OSCURATO:SOCIETA]. e la destinazione delle somme verso attività economiche- imprenditoriali effettivamente esistenti escludano il fumus del reato in contestazione, senza considerare che, invece, secondo l'ufficio ricorrente il reinvestimento di somme di denaro provento di reato nel circuito economico costituisce l'essenza stessa dell'ipotizzato delitto dii riciclaggio. Sotto il profilo del dolo, invece, la consapevolezza di aver venduto un immobile di modestissimo valore economico e per di più abusivo, e lo svuotamento dei conti correnti della società, in meno di un mese, di poco più di metà del profitto del reato rendevano meramente apparente la motivazione offerta. 3. Il ricorso è inammissibile, perché tardivo, in quanto presentato soltanto in data 4/11/2022. Lo stesso Pubblico Ministero ricorrente, infatti, alla pag. 3 del ricorso, evidenzia che l'ordinanza impugnata è stata emessa all'esito della camera di consiglio del giorno 8/9/2022, "con motivazioni depositate il 4/10/2022 e notificata alla Procura della Repubblica in data 7/10/2022" e, pertanto, il giorno 4/11/2002, quando è stato presentato il ricorso del pubblico ministero, ormai era ampiamente trascorso il termine di quindici giorni per l'impugnazione, posto dall'art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 9 febbraio 202
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