Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2024

Cassazione n. 14478/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14702/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 185 del 25/3/2021 della Corte d ’ appello di Po- tenza; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente.F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Pisticci, l’ufficiale giudiziario [OSCURATO:PERSONA], domandando il risarci- mento dei danni conseguenti al rifiuto, asseritamente illegittimo, di eseguire il pignoramento richiesto, consistenti nelle spese affrontate per l’atto di precetto (nelle more perento) e per la vana richiesta di procedere al pignoramento. 2.Costituendosi, il convenuto contestava la fondatezza della do- manda e affermava di avere esercitato il proprio potere-dovere di ve- rificare preliminarmente la titolarità, in capo all’istante, di un titolo ese- cutivo idoneo a promuovere l’esecuzione forzata; avendo constatato che l’ordinanza exart. 510 cod. proc. civ. azionata dalla Lucia – benché munita di formula esecutiva apposta dal cancelliere del Tribunale di Matera –non poteva ascriversi al novero dei titoli individuati dall ’ art.474 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] aveva, in tesi legittimamente, rifiu- tato di eseguire il richiesto pignoramento e aveva indicato per iscritto i motivi (come previsto dall’art. 108 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1229); in via riconvenzionale, domandava l’ accertamento negativo della natura di titolo esecutivo della menzionata ordinanza e chiedeva rimettersi la causa al Tribunale. 3.Riassunta la causa innanzi al Tribunale di Matera - Sezione di- staccata di Pisticci, il giudizio di primo grado veniva definito con la sen- tenza n. 93 del 28/7/2011. 4.Il giudice di prime cure dichiarava la nullità della domanda ricon- venzionale proposta dal convenuto (perché priva del requisito ex art. 163, n. 3, cod. proc. civ.) e – ritenuta la responsabilità dell ’ ufficiale giudiziario exart. 60 cod. proc. civ. per il rifiuto di eseguire il pignora- mento in mancanza di giustificati motivi – lo condannava al risarci- mento del danno, liquidato in Euro 536,06, oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di lite.5.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione. 6.La Corte d’appello di Potenza, con la sentenza n. 185 del 25/3/2021, dichiarava inammissibile l’appello; per quanto qui ancora rileva (in relazione alle censure svolte col ricorso) , nel confermare la pronuncia di primo grado, la Corte di merito osservava: «Deve, infine, evidenziarsi che, in ogni caso, correttamente il primo giudice ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dall’appellata in primo grado, limita- tamente alle spese del precetto andato perento, tenuto conto che l’odierno appellante, nella sua qualità di ufficiale giudiziario, avrebbe dovuto limitarsi a verificare l’esistenza sul titolo della formula esecu- tiva, mettendolo, così, in esecuzione.

Al contrario, invece, Sperti nella sua qualità non metteva in esecuzione l’ordinanza exart.510 c.p.c. sul presupposto che essa non costituisse valido titolo esecutivo, pur in pre- senza della formula esecutiva, apposta dalla Cancelleria civile dello stesso Tribunale.». 7.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cas- sazione, basato su due motivi. 8.Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 9.Il ricorrente depositava memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.

10. A ll ’ esito della camera di consiglio del 3 / 5 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

R [OSCURATO:PERSONA] 1..Preliminarmente, si osserva che la sentenza impugnata riporta la seguente unica conclusione dell’appellante Sperti: «Voglia la Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l’interesse dell’appellante a proporre domanda finalizzata a conseguire una pro- nuncia di accertamento in ordine alla natura dell’ordinanza resa dal G.E. ex att. 510 c.p.c., con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio». 2.Il difensore del ricorrente fa invece riferimento alla proposizione didue motivi d’appello ( non riporta ti testualmente e soltanto riassunti ) e, con l’atto introduttivo, presenta la sentenza impugnata come una decisione resa su distinte doglianze, benché il provvedimento non fac- cia riferimento a tale distinzione. 3.Ai fini dell’ammissibilità del ricorso – e, dunque, per controllare se davvero fosse stato formulato un secondo motivo d ’ appello sulla responsabilità dell’ufficiale giudiziario ricorrentee, cioè, sulla questione dedotta con l’atto introduttivo (non essendo notoriamente possibile sottoporre al giudice di legittimità questioni su cui si è formato il giudi- cato per omessa impugnazione) –sarebbe necessario acquisire il fasci- colo del secondo grado, non trasmesso dalla Corte d’appello. 4.Tuttavia – in considerazione dell ’ infondatezza dei motivi del ri- corso per cassazione e in ossequio al principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) –ritiene il Collegio che non sia necessario disporre un rinvio per l’acquisizione del predetto fascicolo. 5.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa ap- plicazione degli arti. 60, 474, 475 e 510 c.p.c. e dell’art. 108 D.P.R. n. 1229/1959, … per avere la Corte di appello affermato la responsabilità civile dell’[OSCURATO:PERSONA] per la mancata esecuzione forzata dell’or- dinanza exart. 510 c.p.c., sull’erroneo assunto per cui la sola (ma er- ronea) apposizione della formula esecutiva sull’ordinanza medesima lo obbligava a eseguire il pignoramento richiesto, precludendogli ogni controllo sulla natura di titolo esecutivo del documento fatto valere in executivis».6.Conformemente al disposto dell’art. 108 d.P.R. n. 1229 del 1959 («Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudi- ziari»), l’ufficiale giudiziario Sperti, indicava per iscritto le ragioni del proprio rifiuto di eseguire il pignoramento: «…non ho potuto procedere al pignoramento mobiliare avverso il debitore precettato Sig. [OSCURATO:PERSONA]- celli Vincenzo, in quanto non sono stato munito da parte istante del titolo esecutivo idoneo all’uopo.

In particolare, metto in evidenza che il provvedimento del G.E. del Tribunale di Matera Sezione distaccata di Pisticci emesso in data 10 febbraio 2003 exart. 510 c.p.c., depositato all’UNEP di Pisticci in data 28 agosto 2003 dal procuratore istante con- testualmente alla richiesta di pignoramento mobiliare avverso il debi- tore predetto, non è titolo esecutivo idoneo all’uopo, in quanto non è sussumibile nella categoria dei provvedimenti giurisdizionali ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 474 c.p.c.Di conseguenza, non è dovuta la formula ese- cutiva erroneamente apposta dal Cancelliere in data 6 maggio 2003; comunque, l’erronea apposizione di formula esecutiva non comporta l’attribuzione di efficacia esecutiva, essendo l’efficacia esecutiva attri- buibile al provvedimento giurisdizionale soltanto ed esclusivamente “ope legis”.

Inoltre, metto in evidenza che il precetto notificato in data 31 maggio 2003 pedissequamente al provvedimento del G.E. di cui so- pra (richiamato nella premessa del precetto medesimo) non ha effica- cia giuridica, in quanto non è fondato su titolo esecutivo idoneo all’uopo, per i motivi suddetti.

Stante quanto sopra, considerato il po- tere-dovere dell’[OSCURATO:PERSONA] procedente di controllare in via preventiva i presupposti dell’esecuzione forzata richiesta, rimetto gli atti al Sig. procuratore istante, restando in attesa di ulteriore richiesta di esecuzione forzata, debitamente corredata sia del titolo esecutivo idoneo sia del correlativo precetto.

Del che è verbale di pignoramento mancato per impossibilità giuridica a procedere in via esecutiva».7.L’odierno ricorrente sostiene (in questa sede e anche in un suo contributo dottrinale) che all’ufficiale giudiziario – in quanto «organo giurisdizionale esecutivo dotato di autonomia funzionale» – spetta il potere-dovere di eseguire una valutazione ex officioe incidentale sulla sussumibilità dell’atto azionato come titolo nella categoria dei docu- menti exart. 474, comma 2, cod. proc. civ. e che tale verifica prescinde dall’apposizione della formula esecutiva (ovviamente, fintanto che la stessa era richiesta e, cioè, prima della riforma codicistica apportata dal D.Lgs. n. 149 del 2022) e può svolgersi persino in contrasto col riconoscimento, compiuto dal cancelliere (o dal notaio) e implicito nella spedizione in forma esecutiva, del documento quale titolo esecutivo; conseguentemente, poiché la responsabilità civile dell’ufficiale giudizia- rio è ancorata (nel combinato disposto degli artt. 60 cod. proc. civ. e 108 d.P.R. n. 1229 del 1959) al rifiuto non sorretto da un giusto mo- tivo, non sussistono i presuppostidel riconosciuto risarcimento. 8.La tesi è infondata per plurime ragioni. 9.In primis, l’ufficiale giudiziario non è un «organo giurisdizionale».

10. A norma dell ’ art. 1 del d.P.R. n. 1229 del 1959, «gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario.

Essi procedono all’espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall’autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte.».

11. Il testo normativo (che integra l ’ art. 59 cod. proc. civ.) è chiaro nell’escludere l’attribuzione all’ufficiale giudiziario, organo ausi- liario e subordinato, di poteri giurisdizionali, che –secondo il disposto dell’art. 102 Cost. (e, invero, anche dell’art. 1 cod. proc. civ., con spe- cifico riguardo alla «giurisdizione civile») – competono invece, in via esclusiva, ai «magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’or- dinamento giudiziario», i quali esercitano «la funzione giurisdizionale».12.

Non è pertinente la giurisprudenza – richiamata nel ricorso –che definisce l’ufficiale giudiziario come «organo della giurisdizione con una autonoma sfera di iniziativa e di responsabilità» o come «or- gano autonomo giurisdizionale», perché anteriore alla [OSCURATO:PERSONA]- zionale (ci si riferisce alla menzionata Cass., Sentenza n. 1665 del 30/06/1943, che, peraltro, riguarda una fattispecie regolata dal codice di procedura civile anteriore all’entrata in vigore del R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 e, in particolare,del già citato art. 1 dell ’ attuale codice di rito) e al vigente «Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiu- tanti ufficiali giudiziari» (il riferimento è rivolto a Cass., Sentenza n. 342 del 31/01 /1957, la quale – pur riguardando normative non più vigenti – precisa che l ’ ufficiale giudiziario è «un organo svolgente al pari del giudice e del cancelliere, sia pure su un piano ovviamente in- feriore, funzioni giurisdizionali (in senso lato)», statuizione che non giova certo alla tesi del ricorrente, che anche qui avanza come sue prerogative, a dispetto della riconosciuta funzione servente, la valuta- zione circa la sussistenza di un valido titolo esecutivo e il sindacato sulla corretta apposizione della formula esecutiva da parte del cancel- liere).

13. Un primo limite alle attribuzioni dell ’ ufficiale giudiziario è dato, dunque, dalla sua posizione nell’ordinamento: va esclusa qualsi- voglia sovrapposizione delle sue funzioni con quelle spettanti ai magi- strati.

14. Costituiscono corollari di tale conclusione l ’ impossibilità di compiere valutazioni che appartengono alle prerogative del giudice e, a maggior ragione, il divieto di formulare eccezioni che nemmeno il giudice potrebbe sollevare ex officio (a mero titolo di esempio, non potrebbe l’ufficiale giudiziario rifiutare il pignoramento in caso di man- canza della ormai abrogata formula esecutiva sul titolo azionato oppure nell’ipotesi di omessa notificazione del titolo esecutivo, vizi non più de- nunciabili nemmeno dalla parte interessata –cioè il destinatario dell’in- timazione –una volta decorso il termine decadenziale per la proposi- zione dell’opposizione exart. 617 cod. proc. civ., oppure –secondo una diffusa prassi, contrastantecon quanto statuito da Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 9966 del 28/04/2006, Rv. 590705-01 – per la mancata “ rin- novazione”di un risalente precetto al quale era però seguito, nel ter- mine exart. 481 cod. proc. civ., l’inizio dell’esecuzione forzata ).

15. In secondo luogo, va escluso il potere dell ’ ufficiale giudizia- rio di sindacare l’accertamento del cancelliere che, a norma dell’art.153 disp. att. cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 149 del 2022), «rilascia[va] la copia in forma esecutiva a norma dell’articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetta»; nella spedizione in forma esecutiva da parte del cancelliere (o del notaio, stante l’omo- logia delle conseguenze previste dall’art. 476, ult. comma, cod. proc. civ., oggi abrogato, e le specifiche disposizioni dell’art. 68-bis, comma 2, della Legge Notarile) si ravvisa(va) un implicito riconoscimento di un titolo esecutivo.

16. Se è vero che la formula esecutiva non vale(va) ad attri- buire la natura di titolo esecutivo al documento (né, di contro, la sua assenza inficiava l’efficacia di titolo esecutivo del documento che ne fosse privo; ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 12/02/2019, in motivazione), la stessa è (rectius, era) «apposta all’esito di un con- trollo sulla «perfezione formale» del titolo prescritto dall’art. 153 disp. att. cod. proc. civ., sicché l’adempimento in questione vale a suggellare la rilevanza dell’atto come idoneo a sostenere l’azione esecutiva» (così, la già menzionata sentenza Cass. 3967/2019, citata anche dalla difesa del ricorrente, che, però, artatamente trascura significativi passaggi della sua motivazione).17.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (e, in partico- lare, la sentenza sopra richiamata), «mediante la spedizione in formula esecutiva si verifica … l’esistenza di una norma che conferisca all’atto la qualità di titolo esecutivo, giusta la riserva di legge contenuta nell’art. 474 cod. proc. civ. … [e si] postula l’accertamento che non ne sia stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività o che lo stesso non sia stato revocato, annullato o cassato … Altra funzione della spedizione in forma esecutiva è quella di individuare la parte che ha diritto ad utilizzare il titolo, alla quale soltanto può esserne dato il pos- sesso».

18. Il rilievo (in passato) attribuito ai controlli eseguiti dal can- celliere trova(va) ulteriore conferma nella sanzione prevista dal com- binato disposto degli artt. 476 cod. proc. civ. e 154 disp. att. cod. proc. civ. per l’indebito rilascio di copie esecutive.

19. Proprio perché la legge non prevede espressamente alcun controllo dell’ufficiale giudiziario sulla «perfezione formale» dell’atto giudiziario, né sono individuate sanzioni analoghe a quelle stabilite per il cancelliere in relazione alla spedizione in forma esecutiva, l’avvenuto rilascio della formula esecutiva non può essere rimesso in discussione dal predetto ausiliario, al quale non compete alcun riesame dell’attività della cancelleria, né tantomeno spettano i poteri dell’autorità giudizia- ria.

20. Infine, come già affermato dalla giurisprudenza di legitti- mità, «… poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pi- gnoramento mobiliare è meramente esecutiva» (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 23625 del 20/12/2012), allo stesso competono «verifiche strettamente formali, in quanto all’ufficiale giudiziario non è consentito di adottare alcuna decisione in ordine al potere del creditore o all’ob- bligo del debitore, perché la misura del primo e del secondo è rispetti- vamente determinata dal titolo esecutivo e dalla possibilità di proporre opposizioni» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3030 del 12/03/1992) e «al- cun controllo è consentito compiere all’ufficiale giudiziario che non sia quello della semplice lettura delle risultanze estrinseche del titolo ese- cutivo, non essendo egli adatto a compiere indagini più delicate» (così, testualmente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13069 del 05/06/2007).

21. Nessuna norma codicistica stabilisce che l ’ ufficiale giudizia- rio – quando deve essere munito di titolo esecutivo e precetto (artt.513, 606, 608 cod. proc. civ.) –deve esercitare un controllo su tali atti.

22. Manca anche un ’ esplicita indicazione giurisprudenziale sul contenuto delle predette «verifiche strettamente formali», ma da quanto sopra esposto si desume con chiarezza che l’ufficiale giudiziario non può assumere determinazioni volte ad anticipare (o addirittura a sovrapporsia) quelle spettanti al giudice dell’ esecuzione e/o ai giudici delle opposizioni esecutive.

23. Con specifico riferimento al caso in esame, c ompete all ’ au- torità giudiziaria (segnatamente, al giudice dell’esecuzione) la verifica ex officiodel titolo esecutivo – quale «condizione dell ’ azione esecutiva» (così, ex multis, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 1337 del 07/02/2000, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 16610 del 28/07/2011, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 13/03/2012, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10875 del 28/06/2012, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16904 del 27/06/2018) –e, dunque, l’esistenza di un atto riconducibile a quelli elencati al secondo comma dell’art. 474 cod. proc. civ., «per un diritto certo, liquido ed esigibile» (requisiti che non possono formare oggetto di vaglio dell’ausiliario), idoneo alla specifica esecuzione for- zata richiesta; anche prima dell’inizio dell’esecuzione (e, dunque, an- teriormente al controllo officioso del giudice del processo esecutivo), la carenza di un valido titolo esecutivo o la mancanza di requisiti formali può essere sottoposta all’esame giudiziale con le opposizioni ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, cod. proc. civ.

24. In considerazione del suo ruolo di ausiliario (in posizione di subalternità), l’ufficiale giudiziario espleta un controllo che può giusti- ficare il rifiuto del compimento dell’atto soltanto quando la richiesta non sia stata avanzata «legalmente» (la parola – già contenuta nella formula esecutiva exart. 475 cod. proc. civ. e oggi riportata nell’ultimo comma dell’art. 474 cod. proc. civ. –è significativamente differente da «legittimamente», termine questo che individua la conformità alle pre- scrizioni dell’ordinamento e presuppone una verifica più accurata) e, cioè, quando il documento presentato per l’avvio dell’azione esecutiva sia manifestamente carente dei requisiti formali prescritti ad un punto tale da impedire la sua astratta riconduzione a qualsivoglia tipologia di titolo esecutivo; non possono, invece, essere riconosciuti all ’ ufficiale giudiziario poteri di controllo sulle condizioni formali relative al quo- mododella procedura, la cui verifica è comunque riservata al giudice, sempre che questo sia investito di una tempestiva opposizione exart.617 cod. proc. civ.

25. Rispetto a tale conclusione, costituiscono ipotesi eccezio- nali i casi in cui la cooperazione dell’ufficiale giudiziario, preparatoria all’attività giurisdizionale esecutiva, è espressamente riconosciuta dall’evoluzione del sistema normativo, come nella fattispecie discipli- nata dall’art. 492-bis cod. proc. civ. nella sua attuale formulazione, successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 149 del 2022: poiché dalla data dell’istanza rivolta all’ufficiale giudiziario e sino alla comuni- cazione dell’esito delle ricerche o ella loro mancata esecuzione per mancanza dei presupposti normativi, il sub-procedimento di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare non ha natura esecutiva – come dimostra la sospensione del termine di efficacia (art. 481 cod. proc. civ.) del precetto, stabilita dal terzo comma del citato art. 492- bis–, in tale frangente all’ufficiale giudiziario competono poteri assimi- labili parzialmente (ovviamente, non gli spetta alcuna valutazione sulla sussistenza del «pericolo nel ritardo», oggetto di vaglio giudiziale ai sensi del secondo comma) a quelli attribuiti, nel caso di istanza di ri- cerca avanzata prima della notifica del precetto o del decorso del ter- mine ex art. 482 cod. proc. civ., al presidente del tribunale, che pure svolge un controllo sulla sussistenza di un titolo esecutivo in favore del richiedente, sulla sua notificazione e (se del caso) sulla notifica del pre- cetto.

26. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. … per avere la Corte di appello, in conferma della sentenza di primo grado, erroneamente condannato l’[OSCURATO:PERSONA] appellante al risarcimento del danno, in assenza dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c.» e, segnatamente, dell’ingiusti- zia del danno; si critica la sentenza di merito per aver ravvisato l’ingiu- stizia del danno nella condotta non iuredell’ufficiale giudiziario Sperti

27. L ’ illustrazione del motivo coincide sostanzialmente con la prima censura (alla quale rinvia), dichiarata infondata per le ragioni già esposte (è lo stesso ricorrente a indicare la disposizione generale sul fatto illecito come astrattamente applicabile alla fattispecie de qua; in proposito, si veda Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24203 del 04/10/2018).

28. Pure la seconda censura è infondata.

29. È evidente , difatti , che il rigetto del primo motivo corrobora la decisione della Corte d’appello anche in ordine al requisito di ingiu- stizia, insito nella condotta non iuredell’ufficiale giudiziario, il quale ha esorbitato dai suoi poterie leso la sfera giuridica dell’odierna controri- corrente.30.

Alla pagina 1 8 del ricorso, in conclusione della prima cen- sura, il ricorrente introduce un ulteriore argomento – non espressa- mente qualificato come motivo ed esplicitamente inserito « ad abun- dantiam»– secondo cui «il rifiuto dell ’ [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’esecuzione può essere sindacato dal giudice dell’esecuzione in sede non cognitiva ma esclusivamente endoesecutiva, attraverso il rimedio di cui all’art. 60 c.p.c., che legittima la parte ad impugnare il rifiuto opposto dall’[OSCURATO:PERSONA] rivolgendosi al giudice dal quale quest’ultimo dipende, al fine di ordinare allo stesso di compiere l’atto richiesto entro un determinato termine.

Ciò che, nella specie, non è stato fatto.».

31. La riportata argoment azione – che sottintende l ’ inammissi- bilità dell’azione risarcitoria promossa da [OSCURATO:PERSONA] senza il previo ricorso exart. 60 cod. proc. civ. al giudice dell’esecuzione per una de- cisione «endoesecutiva» (peraltro, non si comprende come fosse pos- sibile – in esito al rifiuto di pignoramento e, cioè all ’ atto dell ’ ufficiale giudiziario che segna l’inizio dell’espropriazione forzata exart. 491 cod. proc. civ.– individuare un giudice dell ’ esecuzione abilitato al sindacato invocato; in proposito, si veda, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3030 del 12/03/1992) –risulta proposta per la prima volta nel giudizio di legittimitàe, per tale ragione, è all’evidenza inammissibile.

32. I n conclusione, il ricorso va rigettato e alla decisione con- segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

33. V a dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ri- corso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 .

P.Q.

M . la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14702/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 185 del 25/3/2021 della Corte d ’ appello di Po- tenza; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente.F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Pisticci, l’ufficiale giudiziario [OSCURATO:PERSONA], domandando il risarci- mento dei danni conseguenti al rifiuto, asseritamente illegittimo, di eseguire il pignoramento richiesto, consistenti nelle spese affrontate per l’atto di precetto (nelle more perento) e per la vana richiesta di procedere al pignoramento. 2.Costituendosi, il convenuto contestava la fondatezza della do- manda e affermava di avere esercitato il proprio potere-dovere di ve- rificare preliminarmente la titolarità, in capo all’istante, di un titolo ese- cutivo idoneo a promuovere l’esecuzione forzata; avendo constatato che l’ordinanza exart. 510 cod. proc. civ. azionata dalla Lucia – benché munita di formula esecutiva apposta dal cancelliere del Tribunale di Matera –non poteva ascriversi al novero dei titoli individuati dall ’ art.474 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] aveva, in tesi legittimamente, rifiu- tato di eseguire il richiesto pignoramento e aveva indicato per iscritto i motivi (come previsto dall’art. 108 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1229); in via riconvenzionale, domandava l’ accertamento negativo della natura di titolo esecutivo della menzionata ordinanza e chiedeva rimettersi la causa al Tribunale. 3.Riassunta la causa innanzi al Tribunale di Matera - Sezione di- staccata di Pisticci, il giudizio di primo grado veniva definito con la sen- tenza n. 93 del 28/7/2011. 4.Il giudice di prime cure dichiarava la nullità della domanda ricon- venzionale proposta dal convenuto (perché priva del requisito ex art. 163, n. 3, cod. proc. civ.) e – ritenuta la responsabilità dell ’ ufficiale giudiziario exart. 60 cod. proc. civ. per il rifiuto di eseguire il pignora- mento in mancanza di giustificati motivi – lo condannava al risarci- mento del danno, liquidato in Euro 536,06, oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di lite.5.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione. 6.La Corte d’appello di Potenza, con la sentenza n. 185 del 25/3/2021, dichiarava inammissibile l’appello; per quanto qui ancora rileva (in relazione alle censure svolte col ricorso) , nel confermare la pronuncia di primo grado, la Corte di merito osservava: «Deve, infine, evidenziarsi che, in ogni caso, correttamente il primo giudice ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dall’appellata in primo grado, limita- tamente alle spese del precetto andato perento, tenuto conto che l’odierno appellante, nella sua qualità di ufficiale giudiziario, avrebbe dovuto limitarsi a verificare l’esistenza sul titolo della formula esecu- tiva, mettendolo, così, in esecuzione. Al contrario, invece, Sperti nella sua qualità non metteva in esecuzione l’ordinanza exart.510 c.p.c. sul presupposto che essa non costituisse valido titolo esecutivo, pur in pre- senza della formula esecutiva, apposta dalla Cancelleria civile dello stesso Tribunale.». 7.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cas- sazione, basato su due motivi. 8.Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 9.Il ricorrente depositava memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. 10. A ll ’ esito della camera di consiglio del 3 / 5 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1..Preliminarmente, si osserva che la sentenza impugnata riporta la seguente unica conclusione dell’appellante Sperti: «Voglia la Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l’interesse dell’appellante a proporre domanda finalizzata a conseguire una pro- nuncia di accertamento in ordine alla natura dell’ordinanza resa dal G.E. ex att. 510 c.p.c., con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio». 2.Il difensore del ricorrente fa invece riferimento alla proposizione didue motivi d’appello ( non riporta ti testualmente e soltanto riassunti ) e, con l’atto introduttivo, presenta la sentenza impugnata come una decisione resa su distinte doglianze, benché il provvedimento non fac- cia riferimento a tale distinzione. 3.Ai fini dell’ammissibilità del ricorso – e, dunque, per controllare se davvero fosse stato formulato un secondo motivo d ’ appello sulla responsabilità dell’ufficiale giudiziario ricorrentee, cioè, sulla questione dedotta con l’atto introduttivo (non essendo notoriamente possibile sottoporre al giudice di legittimità questioni su cui si è formato il giudi- cato per omessa impugnazione) –sarebbe necessario acquisire il fasci- colo del secondo grado, non trasmesso dalla Corte d’appello. 4.Tuttavia – in considerazione dell ’ infondatezza dei motivi del ri- corso per cassazione e in ossequio al principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) –ritiene il Collegio che non sia necessario disporre un rinvio per l’acquisizione del predetto fascicolo. 5.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa ap- plicazione degli arti. 60, 474, 475 e 510 c.p.c. e dell’art. 108 D.P.R. n. 1229/1959, … per avere la Corte di appello affermato la responsabilità civile dell’[OSCURATO:PERSONA] per la mancata esecuzione forzata dell’or- dinanza exart. 510 c.p.c., sull’erroneo assunto per cui la sola (ma er- ronea) apposizione della formula esecutiva sull’ordinanza medesima lo obbligava a eseguire il pignoramento richiesto, precludendogli ogni controllo sulla natura di titolo esecutivo del documento fatto valere in executivis».6.Conformemente al disposto dell’art. 108 d.P.R. n. 1229 del 1959 («Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudi- ziari»), l’ufficiale giudiziario Sperti, indicava per iscritto le ragioni del proprio rifiuto di eseguire il pignoramento: «…non ho potuto procedere al pignoramento mobiliare avverso il debitore precettato Sig. [OSCURATO:PERSONA]- celli Vincenzo, in quanto non sono stato munito da parte istante del titolo esecutivo idoneo all’uopo. In particolare, metto in evidenza che il provvedimento del G.E. del Tribunale di Matera Sezione distaccata di Pisticci emesso in data 10 febbraio 2003 exart. 510 c.p.c., depositato all’UNEP di Pisticci in data 28 agosto 2003 dal procuratore istante con- testualmente alla richiesta di pignoramento mobiliare avverso il debi- tore predetto, non è titolo esecutivo idoneo all’uopo, in quanto non è sussumibile nella categoria dei provvedimenti giurisdizionali ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 474 c.p.c.Di conseguenza, non è dovuta la formula ese- cutiva erroneamente apposta dal Cancelliere in data 6 maggio 2003; comunque, l’erronea apposizione di formula esecutiva non comporta l’attribuzione di efficacia esecutiva, essendo l’efficacia esecutiva attri- buibile al provvedimento giurisdizionale soltanto ed esclusivamente “ope legis”. Inoltre, metto in evidenza che il precetto notificato in data 31 maggio 2003 pedissequamente al provvedimento del G.E. di cui so- pra (richiamato nella premessa del precetto medesimo) non ha effica- cia giuridica, in quanto non è fondato su titolo esecutivo idoneo all’uopo, per i motivi suddetti. Stante quanto sopra, considerato il po- tere-dovere dell’[OSCURATO:PERSONA] procedente di controllare in via preventiva i presupposti dell’esecuzione forzata richiesta, rimetto gli atti al Sig. procuratore istante, restando in attesa di ulteriore richiesta di esecuzione forzata, debitamente corredata sia del titolo esecutivo idoneo sia del correlativo precetto. Del che è verbale di pignoramento mancato per impossibilità giuridica a procedere in via esecutiva».7.L’odierno ricorrente sostiene (in questa sede e anche in un suo contributo dottrinale) che all’ufficiale giudiziario – in quanto «organo giurisdizionale esecutivo dotato di autonomia funzionale» – spetta il potere-dovere di eseguire una valutazione ex officioe incidentale sulla sussumibilità dell’atto azionato come titolo nella categoria dei docu- menti exart. 474, comma 2, cod. proc. civ. e che tale verifica prescinde dall’apposizione della formula esecutiva (ovviamente, fintanto che la stessa era richiesta e, cioè, prima della riforma codicistica apportata dal D.Lgs. n. 149 del 2022) e può svolgersi persino in contrasto col riconoscimento, compiuto dal cancelliere (o dal notaio) e implicito nella spedizione in forma esecutiva, del documento quale titolo esecutivo; conseguentemente, poiché la responsabilità civile dell’ufficiale giudizia- rio è ancorata (nel combinato disposto degli artt. 60 cod. proc. civ. e 108 d.P.R. n. 1229 del 1959) al rifiuto non sorretto da un giusto mo- tivo, non sussistono i presuppostidel riconosciuto risarcimento. 8.La tesi è infondata per plurime ragioni. 9.In primis, l’ufficiale giudiziario non è un «organo giurisdizionale». 10. A norma dell ’ art. 1 del d.P.R. n. 1229 del 1959, «gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario. Essi procedono all’espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall’autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte.». 11. Il testo normativo (che integra l ’ art. 59 cod. proc. civ.) è chiaro nell’escludere l’attribuzione all’ufficiale giudiziario, organo ausi- liario e subordinato, di poteri giurisdizionali, che –secondo il disposto dell’art. 102 Cost. (e, invero, anche dell’art. 1 cod. proc. civ., con spe- cifico riguardo alla «giurisdizione civile») – competono invece, in via esclusiva, ai «magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’or- dinamento giudiziario», i quali esercitano «la funzione giurisdizionale».12. Non è pertinente la giurisprudenza – richiamata nel ricorso –che definisce l’ufficiale giudiziario come «organo della giurisdizione con una autonoma sfera di iniziativa e di responsabilità» o come «or- gano autonomo giurisdizionale», perché anteriore alla [OSCURATO:PERSONA]- zionale (ci si riferisce alla menzionata Cass., Sentenza n. 1665 del 30/06/1943, che, peraltro, riguarda una fattispecie regolata dal codice di procedura civile anteriore all’entrata in vigore del R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 e, in particolare,del già citato art. 1 dell ’ attuale codice di rito) e al vigente «Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiu- tanti ufficiali giudiziari» (il riferimento è rivolto a Cass., Sentenza n. 342 del 31/01 /1957, la quale – pur riguardando normative non più vigenti – precisa che l ’ ufficiale giudiziario è «un organo svolgente al pari del giudice e del cancelliere, sia pure su un piano ovviamente in- feriore, funzioni giurisdizionali (in senso lato)», statuizione che non giova certo alla tesi del ricorrente, che anche qui avanza come sue prerogative, a dispetto della riconosciuta funzione servente, la valuta- zione circa la sussistenza di un valido titolo esecutivo e il sindacato sulla corretta apposizione della formula esecutiva da parte del cancel- liere). 13. Un primo limite alle attribuzioni dell ’ ufficiale giudiziario è dato, dunque, dalla sua posizione nell’ordinamento: va esclusa qualsi- voglia sovrapposizione delle sue funzioni con quelle spettanti ai magi- strati. 14. Costituiscono corollari di tale conclusione l ’ impossibilità di compiere valutazioni che appartengono alle prerogative del giudice e, a maggior ragione, il divieto di formulare eccezioni che nemmeno il giudice potrebbe sollevare ex officio (a mero titolo di esempio, non potrebbe l’ufficiale giudiziario rifiutare il pignoramento in caso di man- canza della ormai abrogata formula esecutiva sul titolo azionato oppure nell’ipotesi di omessa notificazione del titolo esecutivo, vizi non più de- nunciabili nemmeno dalla parte interessata –cioè il destinatario dell’in- timazione –una volta decorso il termine decadenziale per la proposi- zione dell’opposizione exart. 617 cod. proc. civ., oppure –secondo una diffusa prassi, contrastantecon quanto statuito da Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 9966 del 28/04/2006, Rv. 590705-01 – per la mancata “ rin- novazione”di un risalente precetto al quale era però seguito, nel ter- mine exart. 481 cod. proc. civ., l’inizio dell’esecuzione forzata ). 15. In secondo luogo, va escluso il potere dell ’ ufficiale giudizia- rio di sindacare l’accertamento del cancelliere che, a norma dell’art.153 disp. att. cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 149 del 2022), «rilascia[va] la copia in forma esecutiva a norma dell’articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetta»; nella spedizione in forma esecutiva da parte del cancelliere (o del notaio, stante l’omo- logia delle conseguenze previste dall’art. 476, ult. comma, cod. proc. civ., oggi abrogato, e le specifiche disposizioni dell’art. 68-bis, comma 2, della Legge Notarile) si ravvisa(va) un implicito riconoscimento di un titolo esecutivo. 16. Se è vero che la formula esecutiva non vale(va) ad attri- buire la natura di titolo esecutivo al documento (né, di contro, la sua assenza inficiava l’efficacia di titolo esecutivo del documento che ne fosse privo; ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 12/02/2019, in motivazione), la stessa è (rectius, era) «apposta all’esito di un con- trollo sulla «perfezione formale» del titolo prescritto dall’art. 153 disp. att. cod. proc. civ., sicché l’adempimento in questione vale a suggellare la rilevanza dell’atto come idoneo a sostenere l’azione esecutiva» (così, la già menzionata sentenza Cass. 3967/2019, citata anche dalla difesa del ricorrente, che, però, artatamente trascura significativi passaggi della sua motivazione).17. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (e, in partico- lare, la sentenza sopra richiamata), «mediante la spedizione in formula esecutiva si verifica … l’esistenza di una norma che conferisca all’atto la qualità di titolo esecutivo, giusta la riserva di legge contenuta nell’art. 474 cod. proc. civ. … [e si] postula l’accertamento che non ne sia stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività o che lo stesso non sia stato revocato, annullato o cassato … Altra funzione della spedizione in forma esecutiva è quella di individuare la parte che ha diritto ad utilizzare il titolo, alla quale soltanto può esserne dato il pos- sesso». 18. Il rilievo (in passato) attribuito ai controlli eseguiti dal can- celliere trova(va) ulteriore conferma nella sanzione prevista dal com- binato disposto degli artt. 476 cod. proc. civ. e 154 disp. att. cod. proc. civ. per l’indebito rilascio di copie esecutive. 19. Proprio perché la legge non prevede espressamente alcun controllo dell’ufficiale giudiziario sulla «perfezione formale» dell’atto giudiziario, né sono individuate sanzioni analoghe a quelle stabilite per il cancelliere in relazione alla spedizione in forma esecutiva, l’avvenuto rilascio della formula esecutiva non può essere rimesso in discussione dal predetto ausiliario, al quale non compete alcun riesame dell’attività della cancelleria, né tantomeno spettano i poteri dell’autorità giudizia- ria. 20. Infine, come già affermato dalla giurisprudenza di legitti- mità, «… poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pi- gnoramento mobiliare è meramente esecutiva» (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 23625 del 20/12/2012), allo stesso competono «verifiche strettamente formali, in quanto all’ufficiale giudiziario non è consentito di adottare alcuna decisione in ordine al potere del creditore o all’ob- bligo del debitore, perché la misura del primo e del secondo è rispetti- vamente determinata dal titolo esecutivo e dalla possibilità di proporre opposizioni» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3030 del 12/03/1992) e «al- cun controllo è consentito compiere all’ufficiale giudiziario che non sia quello della semplice lettura delle risultanze estrinseche del titolo ese- cutivo, non essendo egli adatto a compiere indagini più delicate» (così, testualmente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13069 del 05/06/2007). 21. Nessuna norma codicistica stabilisce che l ’ ufficiale giudizia- rio – quando deve essere munito di titolo esecutivo e precetto (artt.513, 606, 608 cod. proc. civ.) –deve esercitare un controllo su tali atti. 22. Manca anche un ’ esplicita indicazione giurisprudenziale sul contenuto delle predette «verifiche strettamente formali», ma da quanto sopra esposto si desume con chiarezza che l’ufficiale giudiziario non può assumere determinazioni volte ad anticipare (o addirittura a sovrapporsia) quelle spettanti al giudice dell’ esecuzione e/o ai giudici delle opposizioni esecutive. 23. Con specifico riferimento al caso in esame, c ompete all ’ au- torità giudiziaria (segnatamente, al giudice dell’esecuzione) la verifica ex officiodel titolo esecutivo – quale «condizione dell ’ azione esecutiva» (così, ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012, Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 1337 del 07/02/2000, Cass., Sez. L, Sentenza n. 16610 del 28/07/2011, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 13/03/2012, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10875 del 28/06/2012, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16904 del 27/06/2018) –e, dunque, l’esistenza di un atto riconducibile a quelli elencati al secondo comma dell’art. 474 cod. proc. civ., «per un diritto certo, liquido ed esigibile» (requisiti che non possono formare oggetto di vaglio dell’ausiliario), idoneo alla specifica esecuzione for- zata richiesta; anche prima dell’inizio dell’esecuzione (e, dunque, an- teriormente al controllo officioso del giudice del processo esecutivo), la carenza di un valido titolo esecutivo o la mancanza di requisiti formali può essere sottoposta all’esame giudiziale con le opposizioni ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, cod. proc. civ. 24. In considerazione del suo ruolo di ausiliario (in posizione di subalternità), l’ufficiale giudiziario espleta un controllo che può giusti- ficare il rifiuto del compimento dell’atto soltanto quando la richiesta non sia stata avanzata «legalmente» (la parola – già contenuta nella formula esecutiva exart. 475 cod. proc. civ. e oggi riportata nell’ultimo comma dell’art. 474 cod. proc. civ. –è significativamente differente da «legittimamente», termine questo che individua la conformità alle pre- scrizioni dell’ordinamento e presuppone una verifica più accurata) e, cioè, quando il documento presentato per l’avvio dell’azione esecutiva sia manifestamente carente dei requisiti formali prescritti ad un punto tale da impedire la sua astratta riconduzione a qualsivoglia tipologia di titolo esecutivo; non possono, invece, essere riconosciuti all ’ ufficiale giudiziario poteri di controllo sulle condizioni formali relative al quo- mododella procedura, la cui verifica è comunque riservata al giudice, sempre che questo sia investito di una tempestiva opposizione exart.617 cod. proc. civ. 25. Rispetto a tale conclusione, costituiscono ipotesi eccezio- nali i casi in cui la cooperazione dell’ufficiale giudiziario, preparatoria all’attività giurisdizionale esecutiva, è espressamente riconosciuta dall’evoluzione del sistema normativo, come nella fattispecie discipli- nata dall’art. 492-bis cod. proc. civ. nella sua attuale formulazione, successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 149 del 2022: poiché dalla data dell’istanza rivolta all’ufficiale giudiziario e sino alla comuni- cazione dell’esito delle ricerche o ella loro mancata esecuzione per mancanza dei presupposti normativi, il sub-procedimento di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare non ha natura esecutiva – come dimostra la sospensione del termine di efficacia (art. 481 cod. proc. civ.) del precetto, stabilita dal terzo comma del citato art. 492- bis–, in tale frangente all’ufficiale giudiziario competono poteri assimi- labili parzialmente (ovviamente, non gli spetta alcuna valutazione sulla sussistenza del «pericolo nel ritardo», oggetto di vaglio giudiziale ai sensi del secondo comma) a quelli attribuiti, nel caso di istanza di ri- cerca avanzata prima della notifica del precetto o del decorso del ter- mine ex art. 482 cod. proc. civ., al presidente del tribunale, che pure svolge un controllo sulla sussistenza di un titolo esecutivo in favore del richiedente, sulla sua notificazione e (se del caso) sulla notifica del pre- cetto. 26. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. … per avere la Corte di appello, in conferma della sentenza di primo grado, erroneamente condannato l’[OSCURATO:PERSONA] appellante al risarcimento del danno, in assenza dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c.» e, segnatamente, dell’ingiusti- zia del danno; si critica la sentenza di merito per aver ravvisato l’ingiu- stizia del danno nella condotta non iuredell’ufficiale giudiziario Sperti 27. L ’ illustrazione del motivo coincide sostanzialmente con la prima censura (alla quale rinvia), dichiarata infondata per le ragioni già esposte (è lo stesso ricorrente a indicare la disposizione generale sul fatto illecito come astrattamente applicabile alla fattispecie de qua; in proposito, si veda Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24203 del 04/10/2018). 28. Pure la seconda censura è infondata. 29. È evidente , difatti , che il rigetto del primo motivo corrobora la decisione della Corte d’appello anche in ordine al requisito di ingiu- stizia, insito nella condotta non iuredell’ufficiale giudiziario, il quale ha esorbitato dai suoi poterie leso la sfera giuridica dell’odierna controri- corrente.30. Alla pagina 1 8 del ricorso, in conclusione della prima cen- sura, il ricorrente introduce un ulteriore argomento – non espressa- mente qualificato come motivo ed esplicitamente inserito « ad abun- dantiam»– secondo cui «il rifiuto dell ’ [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’esecuzione può essere sindacato dal giudice dell’esecuzione in sede non cognitiva ma esclusivamente endoesecutiva, attraverso il rimedio di cui all’art. 60 c.p.c., che legittima la parte ad impugnare il rifiuto opposto dall’[OSCURATO:PERSONA] rivolgendosi al giudice dal quale quest’ultimo dipende, al fine di ordinare allo stesso di compiere l’atto richiesto entro un determinato termine. Ciò che, nella specie, non è stato fatto.». 31. La riportata argoment azione – che sottintende l ’ inammissi- bilità dell’azione risarcitoria promossa da [OSCURATO:PERSONA] senza il previo ricorso exart. 60 cod. proc. civ. al giudice dell’esecuzione per una de- cisione «endoesecutiva» (peraltro, non si comprende come fosse pos- sibile – in esito al rifiuto di pignoramento e, cioè all ’ atto dell ’ ufficiale giudiziario che segna l’inizio dell’espropriazione forzata exart. 491 cod. proc. civ.– individuare un giudice dell ’ esecuzione abilitato al sindacato invocato; in proposito, si veda, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3030 del 12/03/1992) –risulta proposta per la prima volta nel giudizio di legittimitàe, per tale ragione, è all’evidenza inammissibile. 32. I n conclusione, il ricorso va rigettato e alla decisione con- segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 33. V a dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ri- corso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 . P.Q. M . la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
Sentenza Cassazione n. 14478/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris