CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 14398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6602-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MZZRS034P54Z700Y) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rapp.ti e dif.si , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI P. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale sono elett.te AALL1 dom.ti in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 13; ^nA-t- - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 795 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 22/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a riprese conseguenti all'ascrizione al contribuente di un maggior reddito relativamente all'anno di imposta 2006; che il contribuente impugnò il relativo avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Pescara che, con sentenza n. 80/3/13, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose quindi appello innanzi alla C.T.R. dell'Abruzzo, sez. st . di Pescara la quale, con sentenza n. 795, depositata il 22.7.2014, confermò la decisione impugnata rilevando anzitutto - per quanto in questa sede ancora interessa - l'inammissibilità del gravame, "mancando specifica indicazione di critica alla sentenza" (cfr. p. 4, terzultimo cpv.) e, quindi, ritenendo le doglianze del [OSCURATO:PERSONA] comunque infondate nel merito, per essere condivisibili le argomentazioni svolte al riguardo dalla C.T.P. e richiamate dalla stessa C.T.R.; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi (il primo indicato come "preliminare", gli altri numerati da 1 a 9); si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Rilevata, in via preliminare, la legittimati° ad causam degli odierni ricorrenti (cfr. Cass., Sez. 1, 26.9.2019, n. 24050, Rv. 655307-01), avendo questi non solo allegato ma anche fornito la prova del decesso dell'originario ricorrente (cfr. all. 3 Ric. 2015 n. 6602 sez. ST - ud. 24-03-2022 -2- all'odierno ricorso), nonché della propria accettazione della relativa eredità, in uno alla rinunzia da parte degli altri chiamati (cfr. all.ti 4 e 5); Considerato, tuttavia, che, sempre in via preliminare va dichiara l'inammissibilità del ricorso, per non avere la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnato la decisione di secondo grado, nella parte in cui la C.T.R. ha dichiarato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile per difetto di specificità dei motivi (cfr. p. 4, quartultimo e terzultimo cpv.). Ed infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato - come nella specie - inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione (nella specie, l'intero appello), in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass., Sez. U, 1.2.2021, n. 2155, Rv. 660428-02; Cass., Sez. 1, 16.6.2020, n. 11675, Rv. 657952-01; Cass., Sez. 2, 20.8.2019, n. 21514, Rv. 654633-01); che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità Ric. 2015 n. 6602 sez. ST - ud. 24-03-2022 -3- che si liquidano in € 4.100,00 (quattromilacento/00) oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 24.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. Enri¼ o i a4lzon /C5 2 O 2.