CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoANIELLO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nellaloro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -Numero registro generale 20223/2025Numero sezionale 1445/2026Numero di raccolta generale 17709/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.12791/2025, depositata il 13/05/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalCONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRaffaele [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre quali eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA],convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola le germaneCarmela, Ingrid e [OSCURATO:PERSONA], figlie di Egle ValeriaNapolitano, chiedendo accertarsi la nullità e falsità del testamentoolografo del 01.01.2008, in quanto privo del requisito dell’autografiadella de cuius [OSCURATO:PERSONA], con il quale la stessa aveva istituito erediuniversali le convenute nipoti, chiedendo la conseguente condanna alrilascio dei beni ereditari detenuti, oltre ai frutti maturati e, perl’effetto, sentir dichiarare aperta la successione legittima in favore degliValeria. In subordine, gli attori chiedevano dichiararsi l’annullamentodel testamento presunto olografo per mancanza della volontà dellatestatrice, in quanto redatto da persona incapace di intendere e volere.Nella resistenza delle convenute, il Tribunale adito, all’esitodell’espletamento di una CTU grafologica, accoglieva la domanda edichiarava la nullità del testamento in quanto apocrifo; dichiarava qualieredi i fratelli di [OSCURATO:PERSONA]; compensava per un terzo le speseprocessuali.Avverso tale sentenza proponevano appello Carmela, Ingrid eAnnunziata [OSCURATO:PERSONA], cui resistevano gli appellati [OSCURATO:PERSONA],gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali proponevano a loro volta appello incidentale.[OSCURATO:PERSONA] restava contumace.Numero registro generale 20223/2025Numero sezionale 1445/2026Numero di raccolta generale 17709/2026Data pubblicazione 03/06/2026La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello principale eincidentale confermando integralmente la sentenza di primo grado. Perquanto ancora qui di interesse, riteneva il giudice d’appello che leconclusioni cui era pervenuto il Tribunale quanto alla falsità dellascheda testamentaria erano del tutto condivisibili, in quanto noncoglievano nel segno né le osservazioni del perito di parte appellantené le diverse considerazioni della perizia espletata nel corso delleindagini preliminari del procedimento penale, scaturente da unadenuncia presentata per la falsificazione del testamento e conclusosicon la dichiarazione di autenticità dell’impugnato testamento e decretodi archiviazione.2. Per la cassazione di tale sentenza proponevano ricorso CarmelaDe Simone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base didue motivi.Con il primo motivo si denunziava la violazione dell’art. 345 c.p.c.,nonché vizio di motivazione in relazione ai nn. 3) e 5) dell’art. 360,comma 1, c.p.c. Si lamentava l’omessa pronuncia della Corteterritoriale sulla rinnovazione della perizia grafologica, atteso chequella disposta in primo grado era pervenuta ad un risultato opposto(nel senso della non autenticità del testamento) rispetto alla perizia giàvoluta dal PM nel corso del coevo procedimento penale: periziagrafologica non prodotta dalle convenute nei termini di cui all’art. 183,comma 6, c.p.c. perché documento sopravvenuto, del quale sievidenziava l’indispensabilità nel giudizio di appello.Con il secondo motivo si lamentava la violazione e falsaapplicazione dell’art. 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3) c.p.c. per la mancata acquisizione della prova testimoniale ammessadal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza, ma mai effettivamente espletata,e di tale circostanza la Corte di Appello non ne avrebbe tenuto conto,Numero registro generale 20223/2025Numero sezionale 1445/2026Numero di raccolta generale 17709/2026Data pubblicazione 03/06/2026basandosi esclusivamente sulla prova grafologica; oltre ad avere ilgiudice d’appello ignorato anche la rilevanza delle SommarieInformazioni raccolte in sede di espletamento dell’indagine preliminare.[OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], AntonioLettieri e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], AnnunziataBorrelli e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], resistevanocon controricorso.Restava intimata [OSCURATO:PERSONA].Le parti depositavano memorie in prossimità dell’adunanza.[OSCURATO:PERSONA] depositavo proposta di definizione delgiudizio ex art. 380-bis c.p.c. e, nel termine di legge, i ricorrentipresentavano istanza di decisione.2.1. Con ordinanza 12791 del 13.05.2025, questa Corte rigettavail ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché delle ulteriori somme in favore dei controricorrenticostituiti ex art. 96, comma 3, c.p.c., e della Cassa delle ammende exart. 96, comma 4, c.p.c.In risposta ai due motivi di ricorso, questa Corte così motivava lasua decisione, per quanto ancora rileva.Con riferimento alla prima doglianza il Collegio perveniva alla suainammissibilità, in quanto si traduceva nella contestazione dellaricostruzione dei fatti operata dal secondo giudice. Si evidenziava chela sentenza di appello, lungi dal ritenere preclusi la produzione el’esame degli atti istruttori raccolti nella fase delle indagini preliminariaventi valore di prova libera, aveva piuttosto reputato la loroirrilevanza ai fini della decisione della controversia, valutando, inparticolare, la perizia svolta in sede penale inidonea a scalfire ilconvincimento circa la correttezza logica e giuridica delle conclusioniNumero registro generale 20223/2025Numero sezionale 1445/2026Numero di raccolta generale 17709/2026Data pubblicazione 03/06/2026del perito nominato in sede civile (v. ord. n. 12791 del 2025, pagg. 7-10).Con riferimento al secondo motivo, questa Corte ne evidenziaval’infondatezza, atteso che la Corte d’Appello era pervenuta allaconclusione – in linea con l’orientamento costante di questa Corte dilegittimità – per cui nel silenzio delle convenute in sede di precisazionedelle conclusioni doveva ravvisarsi una situazione legittimantel’equiparazione di tale condotta ad una rinuncia alla reiterazione dellerichieste di prova. Oltre ad evidenziare l’inammissibilità della doglianzanella parte in cui mirava a sindacare il giudizio di merito in ordine allamancata considerazione di alcuni elementi di prova (le informazionisommarie acquisite in sede di procedimento penale).3. Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], Ingrid DeSimone e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per revocazioneex art. 395, n. 4) c.p.c., sulla scorta di un’unica censura.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniBorrelli.Restano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Sul ricorso per revocazione è stata formulata proposta didefinizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.Il difensore delle ricorrenti ha depositato istanza di decisione exart. 380-bis, comma 2, c.p.c., a seguito della quale è stata fissatal'adunanza in camera di consiglio.Nell’imminenza dell’adunanza entrambe le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso in revocazione si deduce violazionedell’art. 395, n. 4, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è l'effettoNumero registro generale 20223/2025Numero sezionale 1445/2026Numero di raccolta generale 17709/2026Data pubblicazione 03/06/2026di un errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa: ilgiudizio di verificazione del testamento olografo non è stato svolto conesame grafico espletato sull'originale del documento, al fine dirinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado diprobabilità, al reale autore della sottoscrizione. Nel caso di specie,evidenziano le ricorrenti, l’originale del testamento è stato solo«visionato» presso lo studio del notaio, senza acquisizionedell’originale, come peraltro aveva fatto la consulenza tecnica dellaprocura. Pertanto, non può che risultare inattendibile un esame graficocondotto su di una copia fotostatica, sì che la sentenza è l’effetto di unerrore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa la cuiesistenza non è stata acquisita nella realtà del processo.A tanto si aggiunge la svista percettiva in cui sono incorsi i giudicidi secondo e di legittimità, consistita nella mancata identificazione delfatto processuale per il quale, nelle conclusioni rassegnate nel giudiziodi secondo grado, le attuali ricorrenti avevano dichiarato di reiterarel’istanza, già formulata in primo grado, di ammissione della provatestimoniale sullo specifico capitolo di prova attinente alle modalità diredazione del testamento olografo impugnato di falsità, oltre allarichiesta di espletamento di una nuova CTU grafologica, necessaria allaluce dell’evidente contrasto tra le risultanze peritali in sede civilerispetto a quelle ottenute in sede penale.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.L’art. 391-bis comma 1 c.p.c. limita la revocazione delle sentenzee delle ordinanze della Cassazione a quelle affette da errore di fatto aisensi dell’art. 395 n. 4) c.p.c.Secondo le Sezioni Unite, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n.4) c.p.c. in tema di revocazione delle pronunce della Cassazione: a)consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto laNumero registro generale 20223/2025Numero sezionale 1445/2026Numero di raccolta generale 17709/2026Data pubblicazione 03/06/2026supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre cheil fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno didiscussione delle parti); b) deve possedere i caratteri dell’evidenzaassoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra lasentenza impugnata e gli atti di causa; c) deve essere essenziale edecisivo; d) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazionee incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass. Sez. U, n.20013 del 19/7/2024).Inoltre, è esperibile la revocazione per l’errore di fatto nel quale siaincorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motividi ricorso, mentre deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte chela pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta (Cass. Sez. 5,n. 10032 del 24/04/2018, Cass. Sez. 6 - 3, n. 11530 del 06/06/2016);ciò anche nel caso in cui la motivazione non abbia preso specificamentein esame alcune delle argomentazioni svolte con i motivi di censura delpunto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (qualesvista percettiva immediatamente percepibile), ma una errataconsiderazione e interpretazione del contenuto del ricorso e, quindi, unerrore di giudizio (Cass. Sez. U n. 31032 del 27/11/2019; nello stessosenso, Cass. Sez. 2 n. 16297 del 17/6/2025).Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi sopra elencate,in quanto il mezzo censura un profilo della decisione del secondogiudice (attinente all’asserita irregolarità della perizia grafologica) nonaffrontato in sede di appello e, quindi, non impugnato nel ricorso percassazione e, di conseguenza, non scrutinabile in sede di legittimità. Ilmezzo non intercetta un qualche errore di fatto, come sopra definito,in cui sarebbe incorsa la Cassazione.Numero registro generale 20223/2025Numero sezionale 1445/2026Numero di raccolta generale 17709/2026Data pubblicazione 03/06/2026L’argomento relativo all’inattendibilità di una CTU effettuata sucopia fotostatica (il testamento oggetto di contestazione, solo visionatopresso il notaio e non acquisito agli atti), attraverso comparazione conaltre copie fotostatiche portanti la scrittura della de cuius (comesuccessivamente precisato dalle ricorrenti nell’istanza di decisione e inmemoria) non è rinvenibile né nell’ordinanza qui impugnata, comerileva il Collegio dalla lettura degli atti del procedimento, cui accededirettamente in virtù della natura della doglianza e come è possibileverificare dalla lettura delle motivazioni riassunte in parte narrativa(punto 2.1.); e neanche nella sentenza del giudice d’appello oggetto diricorso per cassazione, come facilmente si deduce anche dai motivi diricorso riportati in parte narrativa (punto 2.).In disparte la questione della novità della tesi (novitàproditoriamente sostenuta in memoria a pag. 2, righi 10-14, ove sigiustifica la “novità” della questione dedotta con il fatto di averescoperto le ricorrenti l’errore solo successivamente alla pubblicazionedell’ordinanza impugnata, quando invece nel ricorso per revocazionel’utilizzo dell’originale solo visionato presso il notaio viene dedotto dallasentenza del Tribunale di Nola: v. ricorso per revocazione pag. 4, righi20-22), ciò che rileva in questa sede è che sul profilo dell’irregolaritàdell’esame grafologico svolto su copia e non su originale questa Cortenon era stata chiamata a pronunciarsi, né si è pronunciata, visto che siè discusso, in sede di ricorso per cassazione, di rinnovazione dellaperizia grafologica (primo motivo di ricorso) e di mancata acquisizionedella prova testimoniale (secondo motivo di ricorso). Sicché – comeevidenzia il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella sua proposta – non si vede comequesta Corte avrebbe mai potuto incorrere in errore.A tutto volere, in tesi concedere, vale la pena puntualizzare che oveanche si fosse discusso e deciso sull’irregolarità della periziaNumero registro generale 20223/2025Numero sezionale 1445/2026Numero di raccolta generale 17709/2026Data pubblicazione 03/06/2026grafologica, di tale decisione non avrebbero potuto le ricorrentilamentare l’erroneità.Sul punto, questa Corte ha avuto modo di precisare che sebbene ilgiudizio di verificazione di un testamento olografo debba svolgersi conun esame grafico espletato sull'originale del documento per rinveniregli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità,al reale autore della sottoscrizione (per tutte: Sez. 2, Sentenza n. 1831del 18/02/2000, Rv. 534045 - 01), tuttavia, una volta verificati suldocumento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali perl'accertamento dell'autenticità della grafia (ad es. l'incidenza pressoriasul foglio della penna), il prosieguo delle operazioni può svolgersi sueventuali copie o scansioni, e ciò a prescindere dal fatto che l'originalesia stato prodotto da una delle parti (Sez. 2, Ordinanza n. 3603 del08/02/2024, Rv. 670000 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 711 del15/01/2018, Rv. 647974 - 01).Quanto all’argomento per cui questa Corte sarebbe incorsa inerrore percettivo, non avendo avuto corretta cognizione del fatto chenelle conclusioni rassegnate nel giudizio di secondo grado le attualiricorrenti avevano reiterato l’istanza di ammissione della provatestimoniale, oltre alla necessità di espletamento di nuova CTU: sfuggealle ricorrenti che la riproposizione delle richieste istruttorie dovevaessere effettuata in sede di precisazione delle conclusioni nel primogrado di giudizio, di modo che il secondo giudice potesseeventualmente accoglierle e provvedere di conseguenza, restando deltutto inutile tale richiesta ove rassegnata nelle conclusioni in sede diappello, non sussistendo un “terzo grado di giudizio” in seno a questaCorte, come invece insinuato nel ricorso per revocazione (pag. 7, 1°capoverso).Numero registro generale 20223/2025Numero sezionale 1445/2026Numero di raccolta generale 17709/2026Data pubblicazione 03/06/2026In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso per revocazioneinammissibile.Liquida le spese del presente giudizio secondo soccombenza, comeda dispositivo, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisiantistatari.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata, e il giudizio definito in conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata alpagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., semprecome liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento dellasomma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delleAmmende: Cass. S.U. n. 27195/2023).Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorsoper revocazione;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €. 7.000,00per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di leggeNumero registro generale 20223/2025Numero sezionale 1445/2026Numero di raccolta generale 17709/2026Data pubblicazione 03/06/2026nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore delprocuratore antistatario che ne ha fatto richiesta;condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di €. 7.000,00 equitativamente determinata, nonché– ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di€. 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso