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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26190/2026

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luso per il rigetto del ricorso;dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, Tribunale di sorveglianza di ReggioCalabria rigettava l’appello proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] indata 30 ottobre 2025 con la quale veniva disposta l’applicazione della misura disicurezza della libertà vigilata per tre anni, in relazione alla sentenza di condannaper estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (Corte di appello di ReggioCalabria in data 10 ottobre 2017, irrevocabile il 13 novembre 2018; reatocommesso dal 2 settembre 2015 al 20 ottobre 2015)2.

Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Augusto Tuscano, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata,denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 199, 203 e 133 cod.pen., e il vizio della motivazione, per non avere il Tribunale adeguatamentemotivato in merito all’attualità della pericolosità sociale, tenuto conto dellanotevole distanza temporale dai fatti per i quali è stato condannato (2015) el’assenza di elementi obiettivi di attuale pericolosità; infatti, viene registrato unsolo occasionale contatto con un soggetto gravato da precedenti penali.Il ricorso denuncia che non sia stato considerato il periodo successivo allascarcerazione (27 marzo 2025), dopo undici anni di detenzione, e la circostanzache il condannato è seguito dai servizi di igiene mentale per la depressione che loaffligge.La misura di sicurezza è sostanzialmente finalizzata a sottoporre ilcondannato a costante e ingiustificato controllo e monitoraggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Va premesso che il ricorso non critica l'affermazione circa la totalemancanza di revisione critica e finanche di ammissione di responsabilità,elementi che, unitamente alla lunga carriera criminale (varie condanne perestorsione aggravata ex art. 416-bis cod. pen., tra le quali anche quella che hadisposto l’applicazione della misura di sicurezza), al contesto famigliare e sociale,alle frequentazioni e alla mancanza di elementi da cui dedurre la rescissione delvincolo, non possono che condurre alle conclusioni alle quali sono giunti i giudicidi sorveglianza.2.1.

Il giudizio sulla pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione diuna misura di sicurezza, costituisce compito esclusivo del giudice che devetenere conto della capacità criminale dell'imputato per valutare l'effettivopericolo di recidiva, oltre che degli altri parametri desumibili dall'art. 133 cod.pen.È corretto, quindi, il percorso motivazionale dell’impugnato provvedimentoche ha rilevato l’attualità della pericolosità sociale dalle modalità e gravità deldelitto per il quale vi è condanna.Il Tribunale di sorveglianza ha indicato con chiarezza, con una motivazioneimmune da profili di illogicità, le ragioni per le quali non poteva essere accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che è statosottoposto a una lunga condanna per gravissimi reati, delle informazioni dellapolizia giudiziaria che danno atto della lunga carriera criminale proprio nelsettore delle estorsioni mafiose, essendo stato anche recentemente ereiteratamente controllato in compagnia di pregiudicati (un controllo in data 30agosto 2025 con un pregiudicato; un secondo controllo in data 30 ottobre 2025con il medesimo pregiudicato e un altro soggetto, pure pregiudicato), elementiritenuti non illogicamente indicativi di pericolosità sociale.2.2.

Il ricorso, del resto, si limita a non convenire con la motivatavalutazione del Tribunale di sorveglianza, proponendo, inoltre, una censurainammissibile circa la numerosità e reiterazione dei contatti con ambienticriminali.3.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
luso per il rigetto del ricorso;dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, Tribunale di sorveglianza di ReggioCalabria rigettava l’appello proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] indata 30 ottobre 2025 con la quale veniva disposta l’applicazione della misura disicurezza della libertà vigilata per tre anni, in relazione alla sentenza di condannaper estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (Corte di appello di ReggioCalabria in data 10 ottobre 2017, irrevocabile il 13 novembre 2018; reatocommesso dal 2 settembre 2015 al 20 ottobre 2015)2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Augusto Tuscano, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata,denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 199, 203 e 133 cod.pen., e il vizio della motivazione, per non avere il Tribunale adeguatamentemotivato in merito all’attualità della pericolosità sociale, tenuto conto dellanotevole distanza temporale dai fatti per i quali è stato condannato (2015) el’assenza di elementi obiettivi di attuale pericolosità; infatti, viene registrato unsolo occasionale contatto con un soggetto gravato da precedenti penali.Il ricorso denuncia che non sia stato considerato il periodo successivo allascarcerazione (27 marzo 2025), dopo undici anni di detenzione, e la circostanzache il condannato è seguito dai servizi di igiene mentale per la depressione che loaffligge.La misura di sicurezza è sostanzialmente finalizzata a sottoporre ilcondannato a costante e ingiustificato controllo e monitoraggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Va premesso che il ricorso non critica l'affermazione circa la totalemancanza di revisione critica e finanche di ammissione di responsabilità,elementi che, unitamente alla lunga carriera criminale (varie condanne perestorsione aggravata ex art. 416-bis cod. pen., tra le quali anche quella che hadisposto l’applicazione della misura di sicurezza), al contesto famigliare e sociale,alle frequentazioni e alla mancanza di elementi da cui dedurre la rescissione delvincolo, non possono che condurre alle conclusioni alle quali sono giunti i giudicidi sorveglianza.2.1. Il giudizio sulla pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione diuna misura di sicurezza, costituisce compito esclusivo del giudice che devetenere conto della capacità criminale dell'imputato per valutare l'effettivopericolo di recidiva, oltre che degli altri parametri desumibili dall'art. 133 cod.pen.È corretto, quindi, il percorso motivazionale dell’impugnato provvedimentoche ha rilevato l’attualità della pericolosità sociale dalle modalità e gravità deldelitto per il quale vi è condanna.Il Tribunale di sorveglianza ha indicato con chiarezza, con una motivazioneimmune da profili di illogicità, le ragioni per le quali non poteva essere accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che è statosottoposto a una lunga condanna per gravissimi reati, delle informazioni dellapolizia giudiziaria che danno atto della lunga carriera criminale proprio nelsettore delle estorsioni mafiose, essendo stato anche recentemente ereiteratamente controllato in compagnia di pregiudicati (un controllo in data 30agosto 2025 con un pregiudicato; un secondo controllo in data 30 ottobre 2025con il medesimo pregiudicato e un altro soggetto, pure pregiudicato), elementiritenuti non illogicamente indicativi di pericolosità sociale.2.2. Il ricorso, del resto, si limita a non convenire con la motivatavalutazione del Tribunale di sorveglianza, proponendo, inoltre, una censurainammissibile circa la numerosità e reiterazione dei contatti con ambienticriminali.3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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