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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05870/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 815/2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 22 gennaio 1995, C.U.I. 0600V94, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31. - ricorrente - contro il Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore; il Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; - intimati - avverso il provvedimento del Tribunale di Torino n. 9912/22 del 26 maggio 2022, pubblicato il 27 maggio 2022 (R.G. 9912/22), di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino,ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. 142/15;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il 19 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, veniva attinto da un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino da parte della [OSCURATO:PERSONA] e la misura restrittiva veniva convalidata dal Giudice di Pace diTorino il 20 maggio 2022.

2. In occasione dell’udienza di convalida [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di voler richiedere la protezione internazionale ed i l 24 maggio 2022 al medesimo veniva fatto compilare ilmodulo denominato “Scheda identità.

Domanda di asilo politico” e laQuestura di Torino adottava un decreto di trattenimento ex art. 6, c. 3, D. Lgs.142/15.

3. Il 25 maggio 2022 la Questura di Torino chiedeva la convalida del trattenimento diEl Qobaa e il Tribunale di Torino fissava udienza al 26 maggio 2022 per la convalida del trattenimento.

4. Con il provvedimento qui impugnato il Tribunale di Torino convalidava la misura del trattenimento a carico d i [OSCURATO:PERSONA], accogliendo pertanto la richiesta dallaQuestura di Torino.

Il Tribunale rilevava che: (i)[OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda di protezione internazionale in data 24.5.2022 e che, a seguito della presentazione di tale d omanda, il Questore di Torino aveva disposto il trattenimento del richiedente ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142/2015 con provvedimento in data24.5.2022; (ii) risulta va no rispettati i termini previsti dall’art. 6, comma 5, D.Lgs. n.142/2015; (iii) la richiesta di convalida era statamotivata con l’avvenuta pr esentazione in data 24.5.2 022 delladomanda di protezione internazionale e con la necessit à di consentire l’espletamento della relativa procedura;(iv) allo stato attuale si era pertanto in attesa dalla decisionedella [OSCURATO:PERSONA] competente; (v) non erano ravvisabili ingiustificati ritardi nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale;(vi) l’art. 6, comma 3, D.Lgs.n. 142/2015, prevede testualmente che, a l di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in uncentro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione siastata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione; (vii) il caso in esame doveva essere sussunto nella nuova previsione di cui all’art. 6, 3 co mma, D. Lgs. n. 142/2015, p osto che il trattenuto erapresente in Italia dal 20.5.2020 e aveva presentato domanda solo una volta trattenuto presso il C.P.R. in data 24.5.2022, e dunque al solo palese scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione,già disposta dal Prefetto con provvedimento del 19.5.2022;(viii) in merito alle eccez ioni avanzate della difesa del trattenuto, e cioè , in primo luogo , in relazione all’obiezione secondo cui vi sarebbe stata una tardivitànella formalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della questura, sostenendosi da parte dell’opponente che il termine di 48 ore per la trasmissione degli atti al Tribunale decorrerebbe non dalla data di formalizzazione della domanda,ma dalla data di manifestazione della volontà di voler presentare ladomanda di protezione internazionale, l’obiezione non era fondata, in quanto l’art. 26, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 25 del 2008, stabilisce che ilverbale di cui al comma 2 (ovvero quello in cui si formalizza la domanda di protezione intern azionale) viene redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione dellavolontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso incui la volontà sia manifestata all’ ufficio di polizia di frontiera e che itermini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti; (viii) in una sola giornata il G.D. aveva dovutoprocedere alla convalida di ben sei trattenimenti (ivi compreso quello dell’odierno trattenuto), determinati dalle avvenute presentazioni di altrettante domande di protezione internazionale, econ la conseguenza che risultava del tutto evidente che, nel caso di specie, non si potesse che applicare il termine di formalizzazione della domanda di protezione internazionale di dieci giorni lavorativi; (ix) pertanto, considerato che la manifestazione della volontà di domandare la protezioneinternazionale era stata formulatainnanzi al G.d.P. nel corso dell’udienza di convalida, tenutasi in data 20.5.2022, e che la Questura aveva proceduto alla formalizzazione della domanda del trattenuto nel termine didieci giorni lavorativi (essendo stata presentatain data 24.5.2022) e che, inoltre, la trasmissione al Tribunale della richiesta di convalida del trattenimentodisposto dal Questore di Torino in data 24.5.2022era stata eseguita in data 25.4.2022 , il termine in parola dovevaritenersi rispettato; (x) anche la se conda eccezione – con la quale il ricorrente contesta va che la richiesta di protezione internazionale potesse lecitamente considerarsi strumentale, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza –non era fondata, in quanto il trattenuto risultava essere arrivato in Italia, quantomeno, indata 20.5.2020, ma da allora aveva preferito astenersi dal presentare una domanda di protezione internazionale, decidendosi a inoltrarla solo allorquando raggiunto dal provvedimento del Questore di Torinoche ne aveva disposto il trattenimento presso il C.P.R.

“Brunelleschi” di Torino, per consentire l’esecuzione del provvedimento espulsivo già emesso in data19.5.2022 dal Prefetto di Vercelli, ciò depone ndo, senza alcun dubbio, per ritenere fondatamente che la nuova domanda di protezione internazionale fosse stata proposta al solo fine di ritardare o evitare l’espulsione; (xi) l’istanza istruttoria avanzata dalla difesa del t rattenuto, diretta ad ottenere informazioni dal servizio EURODAC, al fine dievidenziare una possibile presentazione da parte del trattenuto di una domanda di protezione internazionale in Slovenia, non poteva trovare accoglimento stante la sua superfluità, determinata dal fatto che non risultava che il trattenuto fossemai stato foto-segnalato dalle autorità slovene, circostanza quest’ultima che esclude va che il t rattenuto avesse ivi presentato una richiesta di protezione internazionale. 2.Il provvedimento, pubblicato il 27 maggio 2022, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] Anasscon ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Le amministrazioni intimate non hanno svolto difesa.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta“violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 5, D.Lgs. 142/15, 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98,

13. Cost., 5, par. 1, lett. f), CEDU – sospensione dei termini del trattenimento dello straniero trattenuto a seguitodella manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale –tardiva adozione del decreto di trattenimento –trattenimento sine titulo del ricorrente dal 20 maggio al 24 maggio 2022 (CGUE, C-36/20 PPU)”. 1.1 Evidenzia il ricorrente che, all’udienza del 26 maggio 2022,si era opposto alla richiesta della Questura di Torino, rilevando la sospensione dei termini del trattenimento a seguito della manifestazione della volontà dichiedere la protezione internazionale e la tardiva trasmissione al Tribunale diTorino della domanda di convalida del nuovo decreto di trattenimento exart. 6, c. 3, D. Lgs. 142/15. 1.2 Il Tribunale di Torino aveva tuttavia rigettato la doglianza , affermando che l’art. 26, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 25 del 2008, dispone che il verbale di cui al comma 2 (ovvero il verbale in cui si formalizza la domanda di protezione internazionale) deve essere redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione dellavolontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso incui la volontà ̀ manifestata all’ ufficio di polizia di frontiera e che tuttavia itermini sono pror ogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.

Il Tribunale aveva, poi, evidenziato che nella stessa giornata della convalida del suo trattenimento aveva dovuto procedere alla convalida di sei trattenimenti, determinati dalle avvenute presentazioni di altrettante domande di protezione internazionale, con la conseguenza che,nel caso di specie, non si poteva che applicare il termine di formalizzazione della doman da di protezione internazionale di dieci giorni lavorativi. 1.3 Tale conclusione - precisa il ricorrente – sarebbe erronea.

S i evidenzia , infatti, che, secondo la normativa euro-unitaria e nazionale, una domanda di protezione internazionale si considera presentata nel momento della manifestazione della relativa volontà.

A tale circostanza seguirebbe infatti l’onere a carico delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] diregistrazione della richiesta, con la conseguenza che dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionaledecorrerebbe dunque il termine per la registrazione della richiesta, pariordinariamente a tre giorni lavorat ivi, che diventerebbero sei nel caso di presentazione “ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale” (art. 6, par. 1, Direttiva 2013/32/UE), oltre a lla possibilità di ulteriori dieci giorni lavorativi in casodi “domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi” (art. 6, par. 1, Direttiva 2013/32/UE). 1.4 Sottolinea il ricorrente che, nel caso in cui la manifestazione della volontà di chiedere la protezioneinternazionale venisse palesata in sede di convalida del trattenimentoamministrativo dello straniero, quest’ultimo acquisirebbe lo status di richiedentela protezione internazionale e decorrerebbe il termine di seigiorni lavorativi per la registrazione della domanda, poich é il giudice del trattenimento rappresenterebbeuna delle “altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale” (art. 6, par. 1, Direttiva2013/32/UE).

Con la conseguenza che dal momento dellamanifestazione della volontà, vale a dire dalla celebrazione dell'udienza di convalida, sarebbero decors i i sei giorni lavorativi per la registrazione della richiesta.

Nel caso in cui la Questura -aggiunge sempre il ricorrente - ravvisi il carattere meramente strumentale di una richiesta di protezione internazionale avanzata dallo straniero trattenuto, la stessa potrebbeadottare un decreto di trattenimento ex art. 6, c. 3, D. Lgs. 142/15.

In riferimento, poi,ai termini di tale procedura, secondo l’art. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, q uando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione delladomanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale .

Ne consegue che la presentazione della domanda di protezione internazionale, cioè lamanifestazione della relativa volontà, determinerebbe – secondo la tesi difensiva del ricorrente - l’immediata sospensione deltitolo del trattenimento (il decreto questorile o l’eventuale convalidagiudiziaria) e da questo momento la misura restrittiva non godrebbepiù di un titolo giustificativo.

In tale cornice l’eventuale nuovo trattenimento dellostraniero richiedente protezione internazionale sarebbe condizionato a due requisiti, e cioè, da un lato, la sussistenza di uno dei motivi di trattenimento previsti dall’art. 8, par. 3,direttiva 2013/33/UE, in quanto “[OSCURATO:PERSONA] membri non trattengono unapersona per il solo motivo che si tratta di un richiedente” (art. 8, par. 1, direttiva 2013/33/UE) e, dall’altro, l’adozione di un decreto questorile di trattenimento nelle 48 ore successive alla presentazione della domanda di protezione internazionale e la convalida dell’A.G. nelle 48 ore successive alla trasmissione, in osservanza del disposto costituzionale dell’art. 13, rientrando il trattenimento amministrativo nel perimetro delle “altre restrizioni della libertà personale” (Corte Costituzionale, sent. n. 105/01). 1.5 Sostiene dunque il ricorrente che, nel caso di specie, aveva manifestato, nel corso dell’udienza di convalida del trattenimento, avanti al Giudice di Pace di Torino del 20 maggio 2022, la volontà di richiedere la protezione internazionale, con la conseguenza che a partire da tale momento il trattenimento disposto dalla Questura di Vercelli e successivamente convalidato dal Giudice di Pace di Torino veniva sospeso e la Questura di Torino adottava dunque un nuovo decreto di trattenimento solamente il 24 maggio 2022, in violazione dei termini previsti dall’art. 13, Costituzione, e dall’art. 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98.Tanto evidenziava – conclude pertanto il ricorrente - l’illegittima restrizione della libertà personale a cui era stato sottoposto nel periodo tra il 20 e il 24 maggio 2022, avvenutasine titulo, con conseguente illegittimità della successiva convalida dispostadal Tribunale di Torino.

2. Ritiene il Collegio che le questioni prospettate nel motivo di ricorso in esame meritano un approfondimento in pubblica udienza, anche in ragione della questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza dell’11 dicembre 2022 dalTribunale di Milano, in relazione a ll’art. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, per contrasto con l’art. 13, Costituzione, laddove la norma – attraverso il richiamo all’art. 14, D. Lgs. 286/98 –prevederebbe la convalida del nuovo decreto di trattenimento entro le 48 ore “dall'adozione del provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e non dal momento in cui si considera avere il soggetto trattenuto acquisito la qualità di “richiedente protezione internazionale”,ai sensi dell’art. 2 lett . a) d.lgs. 142/2015”, questione di legittimità costituzionale a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 815/2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 22 gennaio 1995, C.U.I. 0600V94, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31. - ricorrente - contro il Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore; il Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; - intimati - avverso il provvedimento del Tribunale di Torino n. 9912/22 del 26 maggio 2022, pubblicato il 27 maggio 2022 (R.G. 9912/22), di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino,ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. 142/15;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il 19 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, veniva attinto da un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino da parte della [OSCURATO:PERSONA] e la misura restrittiva veniva convalidata dal Giudice di Pace diTorino il 20 maggio 2022. 2. In occasione dell’udienza di convalida [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di voler richiedere la protezione internazionale ed i l 24 maggio 2022 al medesimo veniva fatto compilare ilmodulo denominato “Scheda identità. Domanda di asilo politico” e laQuestura di Torino adottava un decreto di trattenimento ex art. 6, c. 3, D. Lgs.142/15. 3. Il 25 maggio 2022 la Questura di Torino chiedeva la convalida del trattenimento diEl Qobaa e il Tribunale di Torino fissava udienza al 26 maggio 2022 per la convalida del trattenimento. 4. Con il provvedimento qui impugnato il Tribunale di Torino convalidava la misura del trattenimento a carico d i [OSCURATO:PERSONA], accogliendo pertanto la richiesta dallaQuestura di Torino. Il Tribunale rilevava che: (i)[OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda di protezione internazionale in data 24.5.2022 e che, a seguito della presentazione di tale d omanda, il Questore di Torino aveva disposto il trattenimento del richiedente ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142/2015 con provvedimento in data24.5.2022; (ii) risulta va no rispettati i termini previsti dall’art. 6, comma 5, D.Lgs. n.142/2015; (iii) la richiesta di convalida era statamotivata con l’avvenuta pr esentazione in data 24.5.2 022 delladomanda di protezione internazionale e con la necessit à di consentire l’espletamento della relativa procedura;(iv) allo stato attuale si era pertanto in attesa dalla decisionedella [OSCURATO:PERSONA] competente; (v) non erano ravvisabili ingiustificati ritardi nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale;(vi) l’art. 6, comma 3, D.Lgs.n. 142/2015, prevede testualmente che, a l di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in uncentro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione siastata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione; (vii) il caso in esame doveva essere sussunto nella nuova previsione di cui all’art. 6, 3 co mma, D. Lgs. n. 142/2015, p osto che il trattenuto erapresente in Italia dal 20.5.2020 e aveva presentato domanda solo una volta trattenuto presso il C.P.R. in data 24.5.2022, e dunque al solo palese scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione,già disposta dal Prefetto con provvedimento del 19.5.2022;(viii) in merito alle eccez ioni avanzate della difesa del trattenuto, e cioè , in primo luogo , in relazione all’obiezione secondo cui vi sarebbe stata una tardivitànella formalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della questura, sostenendosi da parte dell’opponente che il termine di 48 ore per la trasmissione degli atti al Tribunale decorrerebbe non dalla data di formalizzazione della domanda,ma dalla data di manifestazione della volontà di voler presentare ladomanda di protezione internazionale, l’obiezione non era fondata, in quanto l’art. 26, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 25 del 2008, stabilisce che ilverbale di cui al comma 2 (ovvero quello in cui si formalizza la domanda di protezione intern azionale) viene redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione dellavolontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso incui la volontà sia manifestata all’ ufficio di polizia di frontiera e che itermini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti; (viii) in una sola giornata il G.D. aveva dovutoprocedere alla convalida di ben sei trattenimenti (ivi compreso quello dell’odierno trattenuto), determinati dalle avvenute presentazioni di altrettante domande di protezione internazionale, econ la conseguenza che risultava del tutto evidente che, nel caso di specie, non si potesse che applicare il termine di formalizzazione della domanda di protezione internazionale di dieci giorni lavorativi; (ix) pertanto, considerato che la manifestazione della volontà di domandare la protezioneinternazionale era stata formulatainnanzi al G.d.P. nel corso dell’udienza di convalida, tenutasi in data 20.5.2022, e che la Questura aveva proceduto alla formalizzazione della domanda del trattenuto nel termine didieci giorni lavorativi (essendo stata presentatain data 24.5.2022) e che, inoltre, la trasmissione al Tribunale della richiesta di convalida del trattenimentodisposto dal Questore di Torino in data 24.5.2022era stata eseguita in data 25.4.2022 , il termine in parola dovevaritenersi rispettato; (x) anche la se conda eccezione – con la quale il ricorrente contesta va che la richiesta di protezione internazionale potesse lecitamente considerarsi strumentale, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza –non era fondata, in quanto il trattenuto risultava essere arrivato in Italia, quantomeno, indata 20.5.2020, ma da allora aveva preferito astenersi dal presentare una domanda di protezione internazionale, decidendosi a inoltrarla solo allorquando raggiunto dal provvedimento del Questore di Torinoche ne aveva disposto il trattenimento presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino, per consentire l’esecuzione del provvedimento espulsivo già emesso in data19.5.2022 dal Prefetto di Vercelli, ciò depone ndo, senza alcun dubbio, per ritenere fondatamente che la nuova domanda di protezione internazionale fosse stata proposta al solo fine di ritardare o evitare l’espulsione; (xi) l’istanza istruttoria avanzata dalla difesa del t rattenuto, diretta ad ottenere informazioni dal servizio EURODAC, al fine dievidenziare una possibile presentazione da parte del trattenuto di una domanda di protezione internazionale in Slovenia, non poteva trovare accoglimento stante la sua superfluità, determinata dal fatto che non risultava che il trattenuto fossemai stato foto-segnalato dalle autorità slovene, circostanza quest’ultima che esclude va che il t rattenuto avesse ivi presentato una richiesta di protezione internazionale. 2.Il provvedimento, pubblicato il 27 maggio 2022, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] Anasscon ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difesa. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta“violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 5, D.Lgs. 142/15, 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98, 13. Cost., 5, par. 1, lett. f), CEDU – sospensione dei termini del trattenimento dello straniero trattenuto a seguitodella manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale –tardiva adozione del decreto di trattenimento –trattenimento sine titulo del ricorrente dal 20 maggio al 24 maggio 2022 (CGUE, C-36/20 PPU)”. 1.1 Evidenzia il ricorrente che, all’udienza del 26 maggio 2022,si era opposto alla richiesta della Questura di Torino, rilevando la sospensione dei termini del trattenimento a seguito della manifestazione della volontà dichiedere la protezione internazionale e la tardiva trasmissione al Tribunale diTorino della domanda di convalida del nuovo decreto di trattenimento exart. 6, c. 3, D. Lgs. 142/15. 1.2 Il Tribunale di Torino aveva tuttavia rigettato la doglianza , affermando che l’art. 26, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 25 del 2008, dispone che il verbale di cui al comma 2 (ovvero il verbale in cui si formalizza la domanda di protezione internazionale) deve essere redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione dellavolontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso incui la volontà ̀ manifestata all’ ufficio di polizia di frontiera e che tuttavia itermini sono pror ogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. Il Tribunale aveva, poi, evidenziato che nella stessa giornata della convalida del suo trattenimento aveva dovuto procedere alla convalida di sei trattenimenti, determinati dalle avvenute presentazioni di altrettante domande di protezione internazionale, con la conseguenza che,nel caso di specie, non si poteva che applicare il termine di formalizzazione della doman da di protezione internazionale di dieci giorni lavorativi. 1.3 Tale conclusione - precisa il ricorrente – sarebbe erronea. S i evidenzia , infatti, che, secondo la normativa euro-unitaria e nazionale, una domanda di protezione internazionale si considera presentata nel momento della manifestazione della relativa volontà. A tale circostanza seguirebbe infatti l’onere a carico delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] diregistrazione della richiesta, con la conseguenza che dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionaledecorrerebbe dunque il termine per la registrazione della richiesta, pariordinariamente a tre giorni lavorat ivi, che diventerebbero sei nel caso di presentazione “ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale” (art. 6, par. 1, Direttiva 2013/32/UE), oltre a lla possibilità di ulteriori dieci giorni lavorativi in casodi “domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi” (art. 6, par. 1, Direttiva 2013/32/UE). 1.4 Sottolinea il ricorrente che, nel caso in cui la manifestazione della volontà di chiedere la protezioneinternazionale venisse palesata in sede di convalida del trattenimentoamministrativo dello straniero, quest’ultimo acquisirebbe lo status di richiedentela protezione internazionale e decorrerebbe il termine di seigiorni lavorativi per la registrazione della domanda, poich é il giudice del trattenimento rappresenterebbeuna delle “altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale” (art. 6, par. 1, Direttiva2013/32/UE). Con la conseguenza che dal momento dellamanifestazione della volontà, vale a dire dalla celebrazione dell'udienza di convalida, sarebbero decors i i sei giorni lavorativi per la registrazione della richiesta. Nel caso in cui la Questura -aggiunge sempre il ricorrente - ravvisi il carattere meramente strumentale di una richiesta di protezione internazionale avanzata dallo straniero trattenuto, la stessa potrebbeadottare un decreto di trattenimento ex art. 6, c. 3, D. Lgs. 142/15. In riferimento, poi,ai termini di tale procedura, secondo l’art. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, q uando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione delladomanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale . Ne consegue che la presentazione della domanda di protezione internazionale, cioè lamanifestazione della relativa volontà, determinerebbe – secondo la tesi difensiva del ricorrente - l’immediata sospensione deltitolo del trattenimento (il decreto questorile o l’eventuale convalidagiudiziaria) e da questo momento la misura restrittiva non godrebbepiù di un titolo giustificativo. In tale cornice l’eventuale nuovo trattenimento dellostraniero richiedente protezione internazionale sarebbe condizionato a due requisiti, e cioè, da un lato, la sussistenza di uno dei motivi di trattenimento previsti dall’art. 8, par. 3,direttiva 2013/33/UE, in quanto “[OSCURATO:PERSONA] membri non trattengono unapersona per il solo motivo che si tratta di un richiedente” (art. 8, par. 1, direttiva 2013/33/UE) e, dall’altro, l’adozione di un decreto questorile di trattenimento nelle 48 ore successive alla presentazione della domanda di protezione internazionale e la convalida dell’A.G. nelle 48 ore successive alla trasmissione, in osservanza del disposto costituzionale dell’art. 13, rientrando il trattenimento amministrativo nel perimetro delle “altre restrizioni della libertà personale” (Corte Costituzionale, sent. n. 105/01). 1.5 Sostiene dunque il ricorrente che, nel caso di specie, aveva manifestato, nel corso dell’udienza di convalida del trattenimento, avanti al Giudice di Pace di Torino del 20 maggio 2022, la volontà di richiedere la protezione internazionale, con la conseguenza che a partire da tale momento il trattenimento disposto dalla Questura di Vercelli e successivamente convalidato dal Giudice di Pace di Torino veniva sospeso e la Questura di Torino adottava dunque un nuovo decreto di trattenimento solamente il 24 maggio 2022, in violazione dei termini previsti dall’art. 13, Costituzione, e dall’art. 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98.Tanto evidenziava – conclude pertanto il ricorrente - l’illegittima restrizione della libertà personale a cui era stato sottoposto nel periodo tra il 20 e il 24 maggio 2022, avvenutasine titulo, con conseguente illegittimità della successiva convalida dispostadal Tribunale di Torino. 2. Ritiene il Collegio che le questioni prospettate nel motivo di ricorso in esame meritano un approfondimento in pubblica udienza, anche in ragione della questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza dell’11 dicembre 2022 dalTribunale di Milano, in relazione a ll’art. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, per contrasto con l’art. 13, Costituzione, laddove la norma – attraverso il richiamo all’art. 14, D. Lgs. 286/98 –prevederebbe la convalida del nuovo decreto di trattenimento entro le 48 ore “dall'adozione del provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e non dal momento in cui si considera avere il soggetto trattenuto acquisito la qualità di “richiedente protezione internazionale”,ai sensi dell’art. 2 lett . a) d.lgs. 142/2015”, questione di legittimità costituzionale a
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