CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05336/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla custodia cautelare in carcere perché ritenuto uno dei capi dell'organizzazione camorristica operante in Napoli, nella zona dei "Quartieri spagnoli", frutto dall'aggregazione di tre gruppi criminali, uno dei quali facenti capo al ricorrente e gli altri due a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo l'impostazione recepita nell'ordinanza cautelare e confermata dal riesame, i tre gruppi, pur dotati di una propria autonomia, operavano quali componenti di un'unica associazione, dedita al controllo del territorio e alla commissione di reati, anche in materia di traffico di stupefacente, rapportandosi anche all'esterno e nei rapporti con gli altri sodalizi camorristici quale soggetto unitario. In particolare, ad avviso dei giudici della cautela, [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dirigeva anche la parallela associazione dedita esclusivamente al traffico di stupefacente, operante sul medesimo territorio di riferimento, rendendosi altresì protagonista diretto di numerosi reati sanzionati dalla disciplina sugli stupefacenti ma anche di estorsioni, porto e detenzione di armi riferibili al gruppo associativo, oltre che di un tentativo di omicidio. 2. Avverso tale ordinanza la difesa del ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione di stampo camorristico di cui al capo 1), ritenuta il frutto dell'unione di tre autonome associazioni senza aver prima verificato la possibilità di attribuire una siffatta connotazione al singolo gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]. In buona sostanza, ad avviso della difesa, l'aggregazione di tre distinte associazioni non potrebbe che mutuare la natura richiesta dall'art. 416-bis cod. pen. dalle singole compagini che la costituiscono, verifica nel caso non effettuata. Al contempo, i giudici della cautela avrebbero anche dovuto accertare l'effettiva sussistenza dell'affectio societatis e la condivisione di un programma comune che vada al di là della mera gestione dell'attività di spaccio, posto che quest'ultimo segmento di condotta è stato autonomamente contestato ritenendo la sussistenza anche dell'associazione ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e che, per quanto messo in evidenza dal provvedimento gravato, era evidente la contrapposizione emersa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proprio in relazione alla gestione dell'attività di traffico di stupefacenti. Del tutto inconferente, poi, sarebbe il richiamo effettuato alla vicenda relativa all'attentato reso ai danni della [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri, i cui responsabili venivano indotti a costituirsi, senza che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] denotasse una sua effettiva capacità intimidatoria, essendosi questi limitato ad offrire un contributo per la celebrazione del funerale di un ragazzo ucciso nel corso di una rapina, decesso a seguito del quale era stato compiuto l'attentato contro i carabinieri. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ritenuto uno dei vertici dell'organizzazione semplicemente mutuando l'analoga qualifica attribuita nell'ambito del sodalizio camorristico senza, tuttavia, che fossero emersi effettivi indizi idonei a dimostrare il ruolo verticistico ricoperto dal ricorrente. Si contesta, inoltre, la configurabilità dell'aggravante di cui all'art.416 bis. 1 cod. pen. riferita alla detta imputazione associativa. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla gravità indiziaria rispetto al tentato omicidio commesso ai danni di Pesce e Masi (capo 115) ed ai connessi reati in materia di armi. Sostiene la difesa che la ricostruzione dell'intera vicenda non dimostrerebbe il ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA], difettando elementi specifici dai quali desumere che questi avrebbe in qualche modo favorito o indotto l'esecuzione dell'agguato. Dalla ricostruzione del fatto contenuta nell'ordinanza cautelare, infatti, emergerebbe che l'esecutore materiale del reato - [OSCURATO:PERSONA] - aveva maturato autonomamente il proposito criminoso, senza che questo sia stato in alcun modo rafforzato da [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa contesta la motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, anche in relazione all'eventuale applicazione di una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Il primo motivo di impugnazione attiene alla verifica della gravità indiziaria inerente alla ritenuta esistenza dell'associazione ex art. 416 bis cod. pen. descritta al capo 1) della rubrica, frutto di una ritenuta confederazione tra gruppi camorristici autonomi, tutti operanti nella zona dei "Quartieri spagnoli". Il ricorrente fonda il motivo su una sorta di equazione in virtù della quale l'associazione in questione potrebbe ritenersi sussistente solo a condizione che i singoli gruppi che assertivamente la compongono abbiano anch'essi natura di associazioni di stampo camorristico. Invero, si tratta di un argomento che non coglie nel segno. A parte il fatto che, per la descrizione dei fatti compiuta nell'ordinanza impugnata, non vi è ragione per dubitare che le associazioni "minori" avessero analoga natura di quella "maggiore", operando in un territorio storicamente retto da associazioni camorristiche e con modalità tipiche di tali sodalizi criminali, resta da evidenziare che, in astratto, ciò che rileva è piuttosto se l'associazione oggetto di contestazione presenti o meno tutti i requisiti richiesti dall'art. 416-bis cod. pen. E nel caso di specie il Tribunale ha fornito plurimi ed oggettivi elementi sui quali fondare la gravità indiziaria, richiamando in primo luogo le dichiarazioni rese dai collaboratori i quali hanno concordemente riferito della gestione delle attività illecite da parte di un gruppo unitario, all'interno del quale erano individuabili tre diverse componenti, ciascuna delle quali riferibili a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'esistenza di gruppi all'interno dell'associazione maggiore, tuttavia, non esclude la configurabilità di quest'ultima, nella misura in cui sono stati individuati elementi sintomatici di una stabilità organizzativa e funzionale riconducibili in modo unitario ad una più ampia ma unitaria struttura associativa comune. Di ciò ne è stata data adeguata evidenza facendo leva, in particolare su determinati episodi, tra i quali spicca quello concernente le recriminazioni di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le modalità di gestione degli interessi dell'associazione nel periodo in cui quest'ultimo se ne era interessato, stante la detenzione del primo. Sotto questo versante, il ricorso attinge in termini evidentemente inadeguati la decisione gravata. Sia perché limita il rilievo solo alla detta fibrillazione, trascurando le ulteriori argomentazioni spese dal Tribunale nel mettere in evidenza i contegni successivi, segno di un evidente superamento delle difficoltà immediatamente successive al venir meno della detenzione del [OSCURATO:PERSONA] (si veda dal quarto capoverso di pagina 15); sia perché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, l'intera vicenda in questione, nei suoi momenti di conflittualità e successiva riappacificazione, deve ritenersi condivisibilmente sintomatica dell'esistenza di un gruppo unitario e stabilmente operante, vieppiù considerando il perimel:ro dell'approfondimento cognitivo correlato all'attuale fase cautelare. Significativo è anche il fatto che, nei colloqui intercettati e richiamati nell'ordinanza impugnata, gli associati si esprimano facendo chiaramente riferimento all'associazione nella sua interezza, dimostrando di aver piena contezza dell'esistenza di un'entità stabile e sovraordinata rispetto ai singoli gruppi operanti sul territorio. Altrettando dicasi per l'accertata esistenza di una cassa comune, con la quale veniva garantito sostegno agli associati, supportando le spese legali da affrontare per gli affiliati coinvolti in vicende giudiziarie (si veda p.18 ordinanza). In conclusione, deve ritenersi che il Tribunale, con motivazione logica ed immune da censure, ha ritenuto l'esistenza di un'unica associazione di stampo camorristico, stabilmente operante nella zona dei Quartieri spagnoli ed avente quale finalità la commissione di una serie indeterminata di reati, che spaziavano dalla realizzazione di estorsioni fino al traffico di stupefacenti, fatti tutti commessi avvalendosi dell'indiscusso controllo del territorio. Infine, non pare alla Corte suscettibile di rilievi utilmente prospettabili in questa sede, ancor più alla luce della mera cognizione cautelare, il tema della possibile e concomitante configurabilità, nel caso a mano, delle due associazioni, quella di stampo camorristico di cui al capo 1) e quella finalizzata al narcotraffico di cui al capo 2 ( all'interno della quale, secondo l'impostazione seguita dal provvedimento genetico di adozione deria misura, risulterebbe assorbita l'imputazione di cui al capo 2 bis), pure a fronte della individuazione di condotte illecite primariamente riferibili al programma criminale della struttura sanzionata ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Certa, in tesi, la concomitante configurabilità delle due realtà associative, ciò che assume rilievo è la riscontrata verifica che il sodalizio camorristico impegnato anche nell'attività di narcotraffico, pur quando questa ne sia il principale strumento di profitto, utilizzi il metodo mafioso per esercitare una sfera di predominio in un determinato contesto territoriale in termini tali da esondare l'ambito esclusivo e tipico di quel determinato settore illecito, perché destinato ad implicare plurimi momenti di operatività, involgenti iniziative di matrice criminale di natura eterogenea e più articolata, non esclusivamente riconducibili alla commercializzazione illecita di sostanze stupefacenti. E in questa cornice il provvedimento impugnato non merita censure perché delinea momenti di assoluto controllo del territorio finalizzato ad interrelazioni criminali all'evidenza più ampie rispetto al mero contesto inerente al narcotraffico. In tali termini vanno apprezzati, alla luce di una valutazione complessiva e non frammentata dei relativi momenti indiziari, i riferimenti al propalato del collaborante Giuliano riportati alla pagina 11, ultimo capoverso; le captazioni riportate alle pagine 17 e 18, anche con riguardo all'oggetto dei "summit" occorsi tra i vertici dei rispettivi gruppi, compreso il ricorrente; gli episodi riportati alla pagina 20, compreso quello inerente l'attentato alla caserma Pastrengo e all'importanza del ruolo assunto soprattutto dal [OSCURATO:PERSONA] nel convincere gli autori a costituirsi perché la relativa latitanza poteva essere deleteria per i comuni affari criminali del sodalizio in conseguenza della maggiore attenzione che le forze dell'ordine avrebbero apprestato in quel determinato contesto temporale e territoriale. 3.11 secondo motivo di ricorso contesta sia l'attribuzione, al ricorrente, del ruolo di vertice all'interno dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacente, che a suo avviso sarebbe stato mutuato, senza acquisizione di ulteriori elementi, dall'analoga posizione attribuita in seno all'associazione ex art. 416-bis cod. pen.; sia la tenuta motivazionale della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis./ cod. pen. riferita alla associazione di cui al capo 2). Al di là della evidente aspecificità che colora le doglianze in questione, ne va rilevata in radice l'inammissibilità per carenza di interesse. Entrambi i profili in questione non risultano infatti valorizzati nel supportare le conclusioni assunte in relazione alle esigenze da cautelare e alla misura da applicare, sostenute dalla doppia presunzione di legge prevista dal comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. in ragione dei titoli cautelari contestati ai capi 1) e 2); e in questa cornice è facile evidenziare come, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, contrastando la posizione di vertice allo stesso ascritta rispetto a un'associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente ovvero la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali aspetti non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica o della aggravante contrastata non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (ex muitis, Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep.2023,Rv. 284489;Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Rv 276237) 4. Per quanto concerne, infine, il motivo di ricorso relativo alla gravità indiziaria in ordine al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si rileva che la ricostruzione in fatto contenuta nell'ordinanza cautelare all'evidenza non presenta vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà. Il Tribunale ha ricostruito le fasi preparatorie immediatamente precedenti il contestato attentato omicidiario, dando conto delle ragioni della contrapposizione tra i predetti e [OSCURATO:PERSONA]; della consegna di un'arma con relativo caricatore a Furgiero; del sopraggiungere di plurimi soggetti armati e dell'incontro tra Furgiero ed lEsposito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente incentra il motivo di ricorso sul fatto che, avendo Furgiero già deciso l'azione ritorsiva ai danni di Pesce e Masi, tant'è che si era anche procurato l'arma a tal fine necessaria, difetterebbe la prova di una condotta anche soltanto rafforzativa dell'intento delittuoso. Si tratta di una prospettazione alternativa che, tuttavia, non può aver ingresso nel giudizio di legittimità, posto che la tesi difensiva non introduce un elemento idoneo a far rit enere manifestamente illogica l'articolata motivazione recepita dal Tribunale del riesame. L'ordinanza impugnata, del resto, dà ampiamente atto di una consecuzione temporale tra la fase preparatoria e quella esecutiva del tentato omicidio che vede la diretta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli altri due capi dell'associazione; circostanza, questa, che non può ritenersi neutra rispetto alla perpetrazione del reato. 5. L'ultimo motivo di ricorso, concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e l'esclusiva idoneità della custodia in carcere, è inammissibile per la genericità che ne connota il portato, in quanto non si confronta con la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai reati contestati, omettendo di specificare le ragioni in forza delle quali tali presunzioni, nel caso, dovrebbero ritenersi superate. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria