CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39000/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso che lamentano vizi della sentenza impugnata in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche sono aspecifici a fronte della motivazione della Corte di appello che ha sottolineato la negativa personalità dell'imputata gravata da altri precedenti penali e la gravità dei fatti commessi; otA. considerato che anche il terzo e quarto motivo in puntovconcessione dell'art. 131 bis cod.pen. ovvero determinazione della pena appaiono manifestamente infondati alla luce delle precise valutazioni del giudice di merito che ha escluso la tenuità dei fatti,alla luce degli importi oggetto delle distinte truffe e determinato la pena utilizzando correttamente i criteri discrezionali concessi dal legislatore cui viene espresso fatto riferimento al punto 3.5 della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024