CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 36009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 24.10.2022 della Corte di Appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello dell'Aquila ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Pescara che ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante dal 2.11.2013 al 24.7.2015 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dei reati di cui all'art. 10 d. Igs. 74/200 per aver occultato la contabilità della società (capo 1) e all'art. 4 del medesimo decreto legislativo per aver presentato per l'anno di imposta 2013 una dichiarazione IVA infedele avendo omesso di indicare operazioni attive e passive con un'elusione di imposta di oltre 780.000 euro (capo 2). 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico composito motivo con il quale contesta, in primo luogo, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 4 d. Igs. 74/2000 e 187 e 192 cod. proc. pen., che fossero state rinvenute ai fini della ricostruzione contabile le fatture passive della società, essendo state invece le sottostanti operazioni desunte dal valore del ricarico degli studi di settore, e dunque da dati indiziari riscontrati dall'Agenzia delle Entrate, non applicabili in sede di penale dove il riscontro del giudice deve fondarsi su fatti concreti e non già su presunzioni. Conseguentemente, trovando applicazione nella successione nel tempo dei valori soglia fissati dal legislatore in relazione all'imposta evasa quella più favorevole scesa con la 1.157/2019 da C 150.000 ad C 100.000 annui, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto in difetto di una prova concreta del commesso reato, tanto più che, essendo subentrato nella carica di legale rappresentante della società nel febbraio 2014, aveva potuto redigere la dichiarazione fiscale sulla base della sola documentazione consegnatagli dal suo predecessore, rivelatasi incompleta. Si duole in secondo luogo del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, neppure preso in esame dalla Corte di appello quantunque si tratti di un beneficio funzionale all'adeguamento della pena al disvalore concreto dei fatti, a fronte della condotta sensibilmente collaborativa tenuta dall'imputato nei confronti della Guardia di Finanza, cui ha fornito tutte le notizie e i chiarimenti richiestigli nel corso della verifica fiscale [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere ritenuto meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati. Incorrono certamente nell'inammissibilità le doglianze afferenti all'affermazione di responsabilità per il reato di dichiarazione infedele. E ciò in ragione sia della loro genericità non confrontandosi con quanto argomentato dalla sentenza di merito in ordine alla ricostruzione degli elementi passivi omessi, sia della loro natura fattuale in relazione alla lacunosa documentazione contabile nella disponibilità dell'imputato, malgrado la carica ricoperta, in cui assume di essere subentrato solo nel febbraio 2014. Quantunque la Corte distrettuale chiarisca espressamente come all'accertamento delle poste attive si sia proceduto tramite le fatture passive, attestanti il valore economico dei beni acquistati dalla società reperite presso i vari fornitori, presumendone, in difetto di diverse risultanze, la rivendita stante il mancato rinvenimento dei suddetti beni rinvenuti nei magazzini, ad un prezzo calcolato sulla base del valore di ricarico medio del settore di pertinenza, il ricorrente si dilunga, senza focalizzare alcun elemento concreto di segno contrario, in disquisizioni soltanto teoriche sul valore indiziario delle presunzioni tributarie e sulla loro inapplicabilità nel processo penale. Non è tuttavia questo il metodo di analisi su cui si basa la sentenza di merito che, nella coerente declinazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza, lungi dall'aver aperto il varco all'inversione dell'onere probatorio su cui poggiano le presunzioni tributarie, ha constatato l'omessa dimostrazione della rispondenza dei costi indicati nella dichiarazione di imposta, necessariamente gravante sull'imputato, a quelli inerenti all'attività di impresa svolta dalla società che, in difetto di elementi attivi giustificati dalla relativa documentazione contabile, è stata per l'appunto ricostruita, con percorso inverso, attraverso le fatture passive. Né alcuna consistenza rivestono le disquisizioni in ordine alla soglia di punibilità più favorevole al reo ove si consideri che nessuna deduzione in concreto è stata svolta in ordine al mancato superamento di una soglia più alta rispetto a quella vigente al tempo del commesso delitto e che per contro lo sforamento dell'evasione di imposta, accertato in C 738.000, risulta ampiamente superiore ai diversi valori-soglia succedutesi nel tempo. Quanto, ancora, alla circostanza che l'imputato sia subentrato nella titolarità formale della società soltanto nel febbraio 2014, trattasi di deduzione che non soltanto viene formulata per la prima volta nel presente ricorso e che non può di per sè essere articolata, implicando un accertamento di merito, in sede di legittimità, ma che risulta altresì manifestamente infondata essendo comunque configurabile la responsabilità dell'amministratore subentrante, sul quale grava l'obbligo di verifica della realtà contabile anche per il periodo p regresso facente parte dell'esercizio annuale di riferimento: la mera accettazione o il semplice mantenimento della carica attribuiscono allo stesso specifici doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione comporta una responsabilità penale diretta a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o, comunque, a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino. Del resto, questa Corte Suprema ha costantemente affermato in materia di responsabilità dell'amministratore che colui che assume la carica di liquidatore o quella di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze trattandosi di ruoli che comportano una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, è evidente che colui che subentra in tale veste alla precedente gestione si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (Sez. 3, Sentenza n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882; Sez. 3, n. 3636 del 9.10.2013, Stocco, Rv.259092, riferita all'ipotesi dell'amministratore che subentri ad altri nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento in relazione al reato ex art. 10-ter d. Igs. 74/2000). 2. Deve, per contro, ritenersi fondata la contestazione relativa all'applicabilità delle circostanze generiche. In effetti la Corte distrettuale, pur avendo riportato nella sintesi dei motivi di appello la richiesta svolta dalla difesa in ordine alla concessione del suddetto beneficio, peraltro fondata su assunti elementi positivi, non ha affrontato affatto la questione, né ha reso alcuna motivazione che consenta di ritenerla implicitamente disattesa. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata su tale punto con rinvio alla Corte di appello di Perugia che dovrà esaminare la fondatezza o meno della richiesta ed eventualmente rideterminare il trattamento sanzionatorio. L'inammissibilità delle ulteriori doglianze determina, ciò nondimeno, l'irrevocabilità dell'accertamento del reato così come dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Cori:e di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità de