CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 06756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22014/2019 del ruolo generale, proposto DA D I B ATTISTA G IUSEPPE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 32R23 D560 R), residente a Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 65, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cesana (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70S11 H501 P), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE –R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore. - INTIMATA – OTTEMPERANZA per la cassazione dell’ordinanza n. 1326/3/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma, depositata il 21 maggio 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 2 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’ordinanza impugnata la Commissione tributaria provinciale di Roma, decidendo sul ricorso per ottemperanza avanzato da [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate con sentenza n. 12565/2018 della predetta Commissione, ordinava all’Agenzia delle Entrate –Riscossione di provvedere a versare in favore del procuratore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cesana la somma di 163,80 €, liquidando l’importo di 30,00 € per spese vive. Tutto ciò, ricordando che «all'udienza il difensore evidenziava che aveva legittimamente agito nella diffida quale procuratore antistatario» ed osservando che «proprio il fatto che il difensore agisca pro domo sua rende irrilevante che oggi invece il medesimo difensore presenti il ricorso per ottemperanza per le sole spese da distrarre a suo favore a nome dell'originario ricorrente vittorioso». Per tale via, il Giudice a quo liquidava le competenze di cui al giudizio da ottemperare a favore del predetto difensore del ricorrente, ritenendo che il difensore avesse «agito sempre pro doma sua » e che avesse «espressamente ribadito di essere antistatario sicchè avrebbe dovuto presentare a proprio nome il ricorso come già ha fatto per l’atto di diffida ad adempiere»; 2.avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificandolo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 15/18 luglio 2019, tramite servizio postale, formulando un unico motivo d’impugnazione; 3.l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è restata intimata; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con l’unico, articolato, motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 15 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, 92 cod. proc. civ. e 118, secondo comma, disp. att./trans., cod. proc. civ., nonché dell’art. 111 Cost., oltre che la carenza, l’illogicità, l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.; 4.1. l’istante s’è doluto della mancata liquidazione delle spese legali, sostenendo che in tale modo il Giudice territoriale avesse operato un’ingiustificata compensazione delle spese di lite, in violazione dei relativi criteri, come sanciti dalle predette disposizioni; 4.2. sotto altro versante, il ricorrente ha lamentato l’illogicità, l’erroneità e la contraddittorietà della decisione, «in quanto non tiene conto che la sentenza di cui è stata chiesta l’ottemperanza ha di fatto liquidato le spese legali in favore dell’odierno ricorrente e non già in favore del suo procuratore (pur dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo del giudizio)», per cui per cui «lo scrivente difensore non aveva (né poteva avere) alcun titolo per presentare a proprio nome un ricorso per ottemperanza come apoditticamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA]» e che «appare del tutto evidente che se il medesimo ricorrente non avesse effettivamente avuto la piena legittimazione attiva di chiedere l'ottemperanza del giudicato in suo favore il suo ricorso avrebbe dovuto essere rigettato e non certamente accolto» (così alle pagine nn. 6 e 7 del ricorso); 4.3.per tale via, il ricorrente ha concluso sostenendo che «risulta di palmare evidenza l'illegittimità della sentenza»,per aver «erroneamente ritenuto la validità ed efficacia di una statuizione di compensazione delle spese lite che risulta invece priva di alcuna plausibile giustificazione» (così a pagina n. 8 del ricorso). OSSERVA 5.Il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Come sopra esposto, il Giudice monocratico tributario ha condannato l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere le somme relative alle spese di lite, come liquidate nella sentenza da ottemperare, a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cesana, ritenendo che, seppur il ricorso fosse stato presentato in nome del [OSCURATO:PERSONA], il citato difensore avesse agito, in sede di ottemperanza, «pro doma sua» e cioè in forza di un suo diritto, in quanto dichiaratosi attributario delle spese di lite, liquidate nella sentenza da ottemperare. 7. Giova ricapitolare i contenuti del ricorso in esame. L’istante ha specificamente censurato «l'ordinanza gravata nella parte in cui, dopo aver integralmente accolto la domanda e ordinato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di provvedere al pagamento della somma dovuta entro il termine di 120 giorni, ha tuttavia deciso con motivazione gravemente carente illogica, erronea e finanche contraddittoria, di non liquidare le spese legali diverse dal contributo unificato di € 30,00 in quanto il difensore, essendosi dichiarato antistatario, ”avrebbe dovuto presentare a proprio nome il ricorso” per ottenere il pagamento delle spese legali. Così decidendola [OSCURATO:PERSONA] ha di fatto operato una integrale compensazione delle spese di lite relative al giudizio di ottemperanza» (v. pagine nn. 3 e 4 del ricorso), in termini non giustificati e contrari alle suindicate disposizioni. Nel ricorso l'istante assume che la «decisione impugnata risulta invero gravemente erronea, illogica e contraddittoria in quanto non tiene conto che la sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza ha di fatto liquidato le spese legali in favore dell'odierno ricorrente e non già in favore del suo procuratore (pur dichiarandosi antistatario nel ricorso introduttivo del giudizio). Appare quindi evidente che, rebus sic stantibus, lo scrivente difensore non aveva (né poteva avere) alcun titolo per presentare a proprio nome un ricorso per ottemperanza come apoditticamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, davvero non si comprende quale sia la ratio logico giuridica del ragionamento adottato dalla Commissione Tributaria a giustificazione della decisione di non liquidare le spese legali in favore del ricorrente in quanto appare del tutto evidente che se il medesimo ricorrente non avesse effettivamente avuto la piena legittimazione attiva di chiedere l’ottemperanza del giudicato in suo favore ilsuo ricorso avrebbe dovuto essere rigettato e non certamente accolto» (v. pagine nn. 6 e 7 del ricorso). Tutto ciò, per concludere che «In definitiva, da quanto sopra esposto,risulta di palmare evidenza l'illegittimità della sentenza gravata per violazione o falsa applicazione degli artt. 15 e 36 D.Lgs n. 546/1992, dell’art. 92 c.p.c., dell’art. 118 disp att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in quanto i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto la validità ed efficacia di una statuizione di compensazione delle spese lite che risulta invece priva di alcuna plausibile giustificazione (così a pagina n. 8 del ricorso). 8. Tanto precisato, va osservato che, nei suesposti termini, il ricorrente non ha chiesto di cassare la pronuncia impugnata nella sua principale statuizione e, cioè, nella parte in cui ha ordinato «all'agenzia delle entrate riscossione a provvedere in esecuzione di quanto deciso dalla commissione tributaria di Roma sezione 42 con sentenza n. 12565/18, depositata il 19.6.2018, a versare in favore del procuratore antistatario nel procedimento definito con sentenza n. 12565/18, avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Cesana entro 120 giorni della presente ordinanza E 163,80». Il petitumrassegnato nel ricorso è del seguente tenore: «accogliere il presente ricorso e per l'effetto cassare l'ordinanza in epigrafe con ogni consequenziale statuizione di ragione e di legge anche di decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c.»e «condannare la parte resistente al pagamento delle spese legali relative al giudizio di ottemperanza da distrarsi in favore del procuratore antistatario» (v. pagina n. 8 del ricorso). Tale articolazione induce a ritenere, anche in ragione del complessivo tenore dei contenuti dell’impugnazione, per come sopra riportati, che non vi è stata richiesta di cassare l’ordinanza impugnata per non aver disposto il versamento delle somme di cui alle spese di giudizio di merito a favore del ricorrente, avendo, invece, l’istante formulato la domanda nel senso che, una volta cassata l’ordinanza impugnata, si decidesse la causa nel merito, con condanna di «parte resistente al pagamento delle spese legali relative al giudizio di ottemperanza da distrarsi in favore del procuratore antistatario», con ciò, quindi, specificando quale fosse la decisione dimerito da assumere, non altrimenti desumibile dalla non decifrabile richiesta di «ogni conseguenziale statuizione di ragione e di legge». La presente impugnazione va, pertanto, interpretata nel senso che essa riguarda la sola decisione del Giudice territoriale di non liquidare le competenze del giudizio di ottemperanza. 8. Ebbene, così inteso il motivo di ricorso, omessa ogni altra valutazione sulla correttezza del provvedimento in esame nella parte in cui ha disposto il versamento del citato importo a favore del difensore, non può non riconoscersi che il [OSCURATO:PERSONA] non ha titolo per lamentare il mancato riconoscimento delle spese di lite per l’esercizio di un diritto (il pagamento delle spese lite liquidate nella sentenza da ottemperare), di cui non è stato ritenuto titolare, con statuizione - come detto - che non ha costituito oggetto di richiesta di annullamento. Titolare di tale diritto è stato, invece, considerato il predetto difensore antistatario, che il Giudice a quo ha pure individuato quale soggetto che ha agito «pro domo sua» in sede di ottemperanza per l’attuazione della condanna alle spese di lite disposta nel giudizio di merito. In tali termini, dunque, l’irriducibile, giuridica, inconciliabilità riposa nella rivendicazione del diritto alla corresponsione delle spese di lite del giudizio di ottemperanza da parte di un soggetto (il ricorrente) diverso da quello a favore del quale è stato disposto l’ordine di attuazione del comando giudiziale e che, quindi, è stato considerato titolare del diritto da attuare. Il tutto, senza che l’istante abbia accompagnato tale domanda – giova ripetersi ancora un volta – con la richiesta di cassare l’ordinanza impugnata nella suindicata principale statuizione e senza dirigere, quindi, l’istanza di decidere la causa nel merito, a mente dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., nel senso di disporre l’ordine del versamento delle competenze di lite della sentenza di merito da ottemperare a favore del ricorrente, essendo stata, invece, la domanda circoscritta, a conferma ulteriore dell’effettivo petitum e causa petendi, - al solo pagamento delle spese legali del giudizio di ottemperanza. Alla stregua di tali ragioni, la prima parte del motivo risulta inammissibile, siccome volta a conseguire la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza a fronte di un diritto attuato (la liquidazione delle spese del giudizio di merito) riconosciuto in capo ad altri, senza che tale decisum, alla luce delle riflessioni che precedono, sia stato oggetto di richiesta di cassazione nel ricorso in rassegna. 10. Il ricorso risulta inammissibile, anche per un altro motivo, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. In tale direzione, infatti, anche a voler considerare che con tale ragionedi contestazione il ricorrente, abbia voluto confutare la decisione assunta per un implicitamente dedotto omesso esame di un fatto decisivo, nella parte in cui si è lamentato che l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto che «la sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza ha di fatto liquidato le spese legali in favore dell'odierno ricorrente e non già in favore del suo procuratore (pur dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo del giudizio)», va riconosciuto che il motivo difetta di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., non essendo stati trascritti o riassunti nel ricorso in esame i contenuti della sentenza da ottemperare. Resta, invece, assorbito nell’apprezzamento di merito operato dal primo Giudice, non censurabile nella presente sede, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’interpretazione della domanda (peraltro nemmeno essa riprodotta nel ricorso in oggetto) avanzata in sede di ottemperanza – come ritenuto nell’ordinanza impugnata – « pro domo sua» dal citato difensore e, come tale, considerata, in definitiva, ad esso riconducibile, il che vale a rendere – sotto tale aspetto e pur nelle non felici espressioni utilizzate dal Giudice a quo - non illogica, nè contraddittoria la men zionata statuizione in suo favore. 11. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 12. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione della controparte. Nondimeno, va dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso. P . Q . M . la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e dà atto che ricorro