CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 27566/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14519-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 22/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 525/2019 della Corte d'appello di Roma, depositata il 23/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2022 dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede in via preliminare la trattazione in pubblica udienza e nel merito il rigetto del ricorso; rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che, annullando il lodo arbitrale impugnato, ha accolto il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi (in seguito, per brevità "FITD"); -[OSCURATO:PERSONA], detentore di strumenti finanziari di tipo subordinato emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Etruria e del Lazio per il valore di euro 22,500,00, ha chiesto il riconoscimento della prestazione di ristoro con la liquidazione di pari importo, con ricorso depositato al [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA], -instaurato il contraddittorio, all'esito dell'istruttoria il Collegio arbitrale ha accolto il ricorso, rilevando che i numerosi elementi di prova concorrevano a far ritenere avvenuta la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal d.lgs. n. 58/1998 nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativamente alle obbligazioni subordinate di cui in causa; -per l'effetto, il Collegio ha riconosciuto in favore di Bernardíní una prestazione di ristoro nella misura, ritenuta congrua, pari a euro 17.244,74; -il predetto lodo è stato impugnato dal FITD dinnanzi alla Corte d'appello di Roma, affinché ne dichiarasse la nullità/l'annullamento o l'inefficacia e, per l'effetto, che nulla era dovuto a Bernardini; Ric. 2019 n. 14519 sez. 51 - ud. 11-03-2022 -2- -per il FIDT, infatti, il lodo era inficiato da insanabile invalidità sotto più profili: in primo luogo, il Collegio avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilità del ricorso in ragione della precedente presentazione da parte di Bernardini dell'istanza di erogazione diretta dell'indennizzo forfettario di cui all'art.9 del d.l. n. 59/2016 il quale, al comma 6, dispone che "la presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale"; -in secondo luogo, il lodo doveva considerarsi nullo in quanto fondato su una motivazione resa per relationem, facente tout court riferimento a argomentazioni inserite in una diversa decisione resa dal Collegio all'esito di un distinto procedimento instaurato da un differente investitore estraneo a Bernardini (tale [OSCURATO:PERSONA]); -Bernardíni si è costituito in giudizio, chiedendo la conferma del lodo e deducendo l'infondatezza dei motivi proposti dal FIDT; -con sentenza n. 525/2019, pubblicata in data 23/01/2019 e mai notificata, la Corte d'appello di Roma ha accolto l'impugnazione proposta, dichiarando la nullità del lodo; -la Corte territoriale ha valorizzato il tenore letterale dell'art. 9 del di. n. 59/2016, con particolare riguardo al comma 6 ("l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2017. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.) e al comma 10 ("Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre Ric. 2019 n. 14519 sez. 51 - ud. 11-03-2022 -3- 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile."); -sulla scorta del predetto quadro normativo, essendo pacifico che Bernardini aveva proposto l'istanza prima del deposito del ricorso, la Corte d'appello ha concluso per la inammissibilità del ricorso; -[OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso, notificato in data 23/04/2019, affidato a tre motivi, cui resiste il FITD con controricorso; -entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che -il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, commi 6 e 10 del d.l. 59/2016, convertito in I. n. 119/2016, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod.proc.civ.; -il ricorrente assume l'erroneità della sentenza impugnata per aver riconosciuto l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art.9, commi 6 e 10 del d.l. n. 59/2016, convertito in 1.119/2016, in realtà inapplicabili per carenza dei regolamenti di attuazione; -il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, commi 6 e 10 del d.l. 59/2016, convertito in I. n. 119/2016, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3m cod.proc.civ.; -il ricorrente assume l'erroneità della sentenza impugnata per aver riconosciuto l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art.9, commi 6 e 10 del d.l. n. 59/2016, convertito in 1.119/2016, in realtà inapplicabili per diversità dei requisiti e condizioni per il ricorso all'arbitrato rispetto al ricorso all'indennizzo forfettario e Ric. 2019 n. 14519 sez. 51 - ud. 11-03-2022 -4- perché la ratio legis è quella di impedire una doppia pronuncia sullo stesso oggetto; -il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 10 del d.l. 59/2016, convertito in I. n. 119/2016, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod.proc.civ.; -il ricorrente assume l'erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato che la norma di cui sopra non dispone la improcedibilità del ricorso arbitrale, quando sia stata precedentemente esperita la richiesta di indennizzo forfettario, però dispone la declaratoria di improcedibilità dell'istanza successiva al deposito del ricorso arbitrale; -ritiene il Collegio che la questione di diritto posta dal ricorso presenti particolare rilevanza nomofilattica e che, in assenza di precedenti specifici, sia opportuna la decisione in pubblica udienza ex art. 375 , secondo comma, cod. proc.civ.. P.Q.M. La Corte rimette la decisione alla pubblica u