CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate nell'interesse dal ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. -[OSCURATO:PERSONA] 5:- Li [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 ottobre 2021, la Corte d'appello di Ancona - per quanto qui rileva - ha confermato la sentenza con cui l'odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due distinti motivi, la violazione della norma incriminatrice e l'apparenza della motivazione con riguardo, rispettivamente: - all'affermazione di sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo stata identificata quale tra le due condotte alternative oggetto di contestazione - la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili - sia stata nella specie commessa; - all'affermazione di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendovi stata effettiva valutazione del dolo specifico richiesto dalla legge. 3. Il ricorso è inammissibile, giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., essendo stata in questa sede lamentata una duplice violazione di legge - con connesso vizio di apparenza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello. Ed invero, dalla sentenza impugnata risulta - pagg. 3 e 4 - che l'unica contestazione mossa con il gravame di merito alla sentenza di primo grado poggiava sulla mancata istituzione della contabilità d'impresa, con conseguente integrazione, al più, dell'illecito amministrativo di cui all'art. 9 d.lgs. 471/1997. La sentenza impugnata, pertanto, ha correttamente esaminato la sola censura in tal modo dedotta, disattendendola senza che il ricorrente abbia sul punto proposto doglianze. 3.1. Deve dunque ribadirsi che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello - ciò che in questa sede neppure viene formalmente fatto - occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie questa specifica contestazione manca, e per ciò solo il ricorso è inammissibile per genericità. 0-t;3.2. Deve aggiungersi che l'esame dello stringato atto d'appello ha consentito al Collegio di verificare che le doglianze sull'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo in questa sede proposte non erano state specificamente devolute al giudice dell'appello, sicché, da un lato, la violazione di legge non è proponibile in sede di legittimità e, d'altro lato, non può sul punto prospettarsi il vizio di motivazione, ricavandosi dal disposto di cui al citato art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553). 3.3. Va peraltro considerato che, in mancanza di specifiche doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado, le attestazioni contenute nella sentenza impugnata circa il fatto che «l'imputato non forniva...alcuna documentazione contabile» - con ciò riconducendosi evidentemente la condotta alla fattispecie di occultamento, come pure in ricorso nella sostanza si riconosce - e che «lo scopo di evadere le imposte...si evince dal fatto che il Sicignano, pur avendo conseguito redditi, non ha presentato la prescritta dichiarazione» sono sufficienti a far ritenere accertato il reato in entrambi i suoi elementi costitutivi. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della