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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14474/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; letti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano dei 2 novembre scorso, che ne ha confermato la sottoposizione agli arresti dorniciliari per il concorso, quale privato corruttore, nel delitto di corruzione per atto cgriti -ario ai doveri d'ufficio del direttore sanitario di una struttura convenzionata cnn I sistema sanitario nazionale.

In estrema sintesi, nella sua qualità di legale rappresentante ed effettiva titolare di un'azienda di produzione e distribuzione di attrezzature medicali nel settore odontoiatrico, ella avrebbe ren-iunerato quei sanitario. al fine di ottenere delle commesse, versandogli somme di denaro in misura percentuale sull'ammontare dei corrispettivi delle forniture effettuate.

1.1. Con il primo motivo, il ricorso denunzia l'omissione della motivazione in ordine alla lamentata violazione del divieto di bis in idem cautelare, in quanto l'ordinanza applicativa della misura costituirebbe sostanzialmente una mera ripetizione di quella già emessa nel maggio precedente - nell'ambito di un procedimento unitario e poi separato solo per la scadenza dei termini d'indagine - relativa ai medesimi reati e basata sui medesimi elementi indìziari, sulle stesse esigenze cautelari e sugli stessi argomenti.

Il Tribunale, invece, fraintendendo la doglianza difensiva come rivolta ad ottenere la retrodatazione del termine di durata della misura, a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., si è limitato ad osservare l'impossibilità di devolvere la questione al giudice del riesame, qualora, come nei caso di specie, detto termine, per effetto dell'eventuale retrodatazione, non sia già decorso, rimanendo perciò senza risposta la censura difensiva.

1.2. Il secondo motivo deduce vizi cumulativi di motivazione in punto di esigenze cautelari.

L'ordinanza ha confermato l'esistenza dei pericoli di reiterazione criminosa e di compromissione dei risultati delle indagini, rilevando: la non decisività del fatto che l'indagata si trovi già in custodia domiciliare in forza del precedente titolo„ come pure dell'attuale commissariamento dell'azienda; la pervicacia di costei ed suo risalente inserimento in quel settore commerciale; le iniziative da lei intraprese per conoscere i nominativi degli inquirenti e per condizionare i possibili testimoni.

Lamentando il difetto di concretezza delle esigenze cauteiari così ipotizzate, il ricorso replica, quanto al pericolo di reiterazione criminosa: a) che il precedente titolo cautelare non riguarda altra causa, bensì questo stesso procedimento, solo artificiosamente separato da quello originario; b) che i rapporti diretti con i medici e gli altri operatori del settore non erano tenuti dall'indagata bensì dai suoi collaboratori, anch'essi tuttavia indagati ed in custodia in questo procedimento; c) che i soli medici beneficiari delle sue dazioni sono stati quelli indagati, alcuni peraltro già in pensione, sicché non è corretta l'affermazione per cui ella sarebbe ben inserita in quel settore; d) che ella sarebbe stata piuttosto vittima delle pressioni del sanitario; e) che l'affermazione dell'irdievariza del commissailamento della sua società non è motivata, tanto più ove si consideri che la società, e non lei personalmente, era l'operatore conosciuto nel settore.

Riguardo, invece, al pericolo di c.d.

"inquinamento" probatorio, osserva: che i suoi propositi di intimidire i testimoni rappresentavano un puro e semplice sfogo di rabbia, tant'è che, durante i due mesi di iberta tra tale affermazione e la sottoposizione a custodia, non vi ha dato alcun seguito; che te persone escusse dagli inquirenti sono talmente tante, che sarebbe impossibile condizionarle tutte; che tutta la documentazione rilevante e posta sotto sequestro si trova presso gli uffici dell'azienda, attualmente gestita da un commissario giudiziale.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso e ribadendone i relativi argomenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento.

Al di là della congruenza o meno della risposta del Tribunale del riesame - comunque giuridicamente corretta, ed in merito alla quale va tuttavia annotato che è lo stesso difensore ad ammettere di aver lamentato, in quella sede, seppur «solo incidentalmente», la mancata violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (v. pag. 3, ricorso per cassazione) - deve rilevarsi l'assenza di un bis in idem cautelare: di una duplicità, cioè, di misure cautelari per lo stesso fatto di reato„ quantunque diversamente qualificato, e nei confronti della medesima persona.

Il principio di diritto invocato è indiscutibile: in materia di misure cautelari, le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti í diversi gradi di impugnazione, acquistano ia caratteristica dell'irrevocabilità, che, pur non essendo parificabile all'autorità della cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il "bis in idem", salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione (Sez.

U, n. 26 del 12/11/1993, dep. 1994, Galluccio, Rv. 195806).

Nello specifico, tuttavia, ad essere diverse, tra l'ordinanza di che trattasi e quella precedente, non sono soltanto le anzidette condizioni, ovvero il quadro probatorio o le esigenze di cautela, ma addirittura i fatti di reato oggetto dell'una e dell'altra.

Dall'ordinanza impugnata risulta, invero, che il primo provvedimento cautelare riguardasse sì reati della stessa specie, ma fatti e vicende del tutto diversi, che vedevano il coinvolgimento di altri medici corrotti, ed il ricorso nulla deduce a confutazione, limitandosi ad evidenziare esclusivamente l'identità formale dell'originario procedimento, tuttavia di per sé priva di qualsiasi significato: ai fini che qui interessano, infatti, rileva il contenuto dell'addebito e non il contenitore, ovvero il procedimento all'interno del quale quello viene sollevato,

2. Il secondo motivo è infondato.

Il Tribunale ha esaminato tutte le circostanze riproposte con il ricorso in rassegna, ritenendole inconferenti con motivazione immune da vizi logici e, perciò, non censurabile in questa sede.

Con puntuali riferimenti probatori, infatti, l'ordinanza delinea una personalità dell'indagata particolarmente proclive al delitto ed un vero e proprio sistema di corruzione, organizzato ed in atto sin dagli anni '90, a lei tramandato dal proprio marito defunto e precedente titolare della società: un modo di operare dal quale ella non ha receduto neppure dopo aver saputo di essere indagata ed aver subito perquisizioni a casa e in azienda, avendone anzi raffinato le cautele ed avendo addirittura assunto iniziative volte a conoscere i nomi dei militari della Guardia di finanza e del Pubblico ministero impegnati nelle indagini, nonché manifestando propositi di spedizioni punitive verso i possibili testimoni.

In presenza di tali condizioni, ritenere l'esistenza di concreti ed attuali pericoli di reiterazione criminosa e di compromissione delle indagini - come ha fatto il Tribunale - si rivela, dunque, del tutto ragionevole.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; letti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano dei 2 novembre scorso, che ne ha confermato la sottoposizione agli arresti dorniciliari per il concorso, quale privato corruttore, nel delitto di corruzione per atto cgriti -ario ai doveri d'ufficio del direttore sanitario di una struttura convenzionata cnn I sistema sanitario nazionale. In estrema sintesi, nella sua qualità di legale rappresentante ed effettiva titolare di un'azienda di produzione e distribuzione di attrezzature medicali nel settore odontoiatrico, ella avrebbe ren-iunerato quei sanitario. al fine di ottenere delle commesse, versandogli somme di denaro in misura percentuale sull'ammontare dei corrispettivi delle forniture effettuate. 1.1. Con il primo motivo, il ricorso denunzia l'omissione della motivazione in ordine alla lamentata violazione del divieto di bis in idem cautelare, in quanto l'ordinanza applicativa della misura costituirebbe sostanzialmente una mera ripetizione di quella già emessa nel maggio precedente - nell'ambito di un procedimento unitario e poi separato solo per la scadenza dei termini d'indagine - relativa ai medesimi reati e basata sui medesimi elementi indìziari, sulle stesse esigenze cautelari e sugli stessi argomenti. Il Tribunale, invece, fraintendendo la doglianza difensiva come rivolta ad ottenere la retrodatazione del termine di durata della misura, a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., si è limitato ad osservare l'impossibilità di devolvere la questione al giudice del riesame, qualora, come nei caso di specie, detto termine, per effetto dell'eventuale retrodatazione, non sia già decorso, rimanendo perciò senza risposta la censura difensiva. 1.2. Il secondo motivo deduce vizi cumulativi di motivazione in punto di esigenze cautelari. L'ordinanza ha confermato l'esistenza dei pericoli di reiterazione criminosa e di compromissione dei risultati delle indagini, rilevando: la non decisività del fatto che l'indagata si trovi già in custodia domiciliare in forza del precedente titolo„ come pure dell'attuale commissariamento dell'azienda; la pervicacia di costei ed suo risalente inserimento in quel settore commerciale; le iniziative da lei intraprese per conoscere i nominativi degli inquirenti e per condizionare i possibili testimoni. Lamentando il difetto di concretezza delle esigenze cauteiari così ipotizzate, il ricorso replica, quanto al pericolo di reiterazione criminosa: a) che il precedente titolo cautelare non riguarda altra causa, bensì questo stesso procedimento, solo artificiosamente separato da quello originario; b) che i rapporti diretti con i medici e gli altri operatori del settore non erano tenuti dall'indagata bensì dai suoi collaboratori, anch'essi tuttavia indagati ed in custodia in questo procedimento; c) che i soli medici beneficiari delle sue dazioni sono stati quelli indagati, alcuni peraltro già in pensione, sicché non è corretta l'affermazione per cui ella sarebbe ben inserita in quel settore; d) che ella sarebbe stata piuttosto vittima delle pressioni del sanitario; e) che l'affermazione dell'irdievariza del commissailamento della sua società non è motivata, tanto più ove si consideri che la società, e non lei personalmente, era l'operatore conosciuto nel settore. Riguardo, invece, al pericolo di c.d. "inquinamento" probatorio, osserva: che i suoi propositi di intimidire i testimoni rappresentavano un puro e semplice sfogo di rabbia, tant'è che, durante i due mesi di iberta tra tale affermazione e la sottoposizione a custodia, non vi ha dato alcun seguito; che te persone escusse dagli inquirenti sono talmente tante, che sarebbe impossibile condizionarle tutte; che tutta la documentazione rilevante e posta sotto sequestro si trova presso gli uffici dell'azienda, attualmente gestita da un commissario giudiziale. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso e ribadendone i relativi argomenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento. Al di là della congruenza o meno della risposta del Tribunale del riesame - comunque giuridicamente corretta, ed in merito alla quale va tuttavia annotato che è lo stesso difensore ad ammettere di aver lamentato, in quella sede, seppur «solo incidentalmente», la mancata violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (v. pag. 3, ricorso per cassazione) - deve rilevarsi l'assenza di un bis in idem cautelare: di una duplicità, cioè, di misure cautelari per lo stesso fatto di reato„ quantunque diversamente qualificato, e nei confronti della medesima persona. Il principio di diritto invocato è indiscutibile: in materia di misure cautelari, le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti í diversi gradi di impugnazione, acquistano ia caratteristica dell'irrevocabilità, che, pur non essendo parificabile all'autorità della cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il "bis in idem", salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, dep. 1994, Galluccio, Rv. 195806). Nello specifico, tuttavia, ad essere diverse, tra l'ordinanza di che trattasi e quella precedente, non sono soltanto le anzidette condizioni, ovvero il quadro probatorio o le esigenze di cautela, ma addirittura i fatti di reato oggetto dell'una e dell'altra. Dall'ordinanza impugnata risulta, invero, che il primo provvedimento cautelare riguardasse sì reati della stessa specie, ma fatti e vicende del tutto diversi, che vedevano il coinvolgimento di altri medici corrotti, ed il ricorso nulla deduce a confutazione, limitandosi ad evidenziare esclusivamente l'identità formale dell'originario procedimento, tuttavia di per sé priva di qualsiasi significato: ai fini che qui interessano, infatti, rileva il contenuto dell'addebito e non il contenitore, ovvero il procedimento all'interno del quale quello viene sollevato, 2. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha esaminato tutte le circostanze riproposte con il ricorso in rassegna, ritenendole inconferenti con motivazione immune da vizi logici e, perciò, non censurabile in questa sede. Con puntuali riferimenti probatori, infatti, l'ordinanza delinea una personalità dell'indagata particolarmente proclive al delitto ed un vero e proprio sistema di corruzione, organizzato ed in atto sin dagli anni '90, a lei tramandato dal proprio marito defunto e precedente titolare della società: un modo di operare dal quale ella non ha receduto neppure dopo aver saputo di essere indagata ed aver subito perquisizioni a casa e in azienda, avendone anzi raffinato le cautele ed avendo addirittura assunto iniziative volte a conoscere i nomi dei militari della Guardia di finanza e del Pubblico ministero impegnati nelle indagini, nonché manifestando propositi di spedizioni punitive verso i possibili testimoni. In presenza di tali condizioni, ritenere l'esistenza di concreti ed attuali pericoli di reiterazione criminosa e di compromissione delle indagini - come ha fatto il Tribunale - si rivela, dunque, del tutto ragionevole. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricor
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