CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 1988
Cassazione n. 23925/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lt) il 05/10/1988 avverso l'ordinanza del 07/11/2025 della Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 novembre 2025 resa nel procedimento n. 2198/2023 R. SI.G.E. la Corte di appello di Napoli ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione tra: a) il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., accertato in [OSCURATO:PERSONA] ed in altre parti della provincia di Caserta sino alla data del 28 1gennaio 2015, per il quale il predetto è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 aprile 2020, irrevocabile il 16 giugno 2021, alla pena di anni sette di reclusione e b) i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, accertati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Napoli dall'agosto 2014 all'aprile 2015, per i quali è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 aprile 2020, irrevocabile il 28 ottobre 2020, alla pena di anni dieci di reclusione. A fondamento della decisione, la Corte ha evidenziato che dalla lettura delle motivazioni delle due sentenze emerge che il [OSCURATO:PERSONA], affiliato con compiti esecutivi alla consOrteria di tipo mafioso «Fragnoli-[OSCURATO:PERSONA]», ha operato nell'interesse del clan consumando estorsioni e delitti in materia di sostanze stupefacenti e Che, quindi, non vi è dubbio «in ordine alla sussistenza di un medesimo disegno criminoso affasciante le condotte in questione». Nel determinare il trattamento sanzionatorio, dopo aver premesso che entrambe le sentenze di condanna sono state emesse all'esito di un giudizio abbreviato ed aver richiamato il disposto di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ha ritenuto la pena più grave sulla quale apportare gli aumenti di pena quella inflitta, nel procedimento sub b), in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, pari ad anni dieci e mesi sei di reclusione. Ha su di essa apportato un aumento pari ad anni sette di reclusione in relazione al delitto di cui alla sentenza sub a), giustificato «dall'estrema gravità delle condotte poste in essere dall'istante che ha contribuito all'operatività di un clan estremamente pericoloso» ed ha ribadito l'aumento pari ad anni quattro e mesi di reclusione per i reati residui di cui al procedimento sub b) già determinato in sede di cognizione. Ha, quindi, apportato, sulla pena complessiva di anni ventidue di reclusione, la riduzione per la scelta del rito pervenendo alla pena di anni quattrodici e mesi otto di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Il difensore censura che la Corte, pur riconoscendo la fondatezza dell'istanza, ha determinato gli aumenti di pena da apporre su quella determinata come pena base in termini assolutamente identici a quelli inflitti nelle separate sentenze, senza rendere una specifica ed adeguata motivazione. L'impugnato provvedimento viola, pertanto, il criterio di favore cui è ispirato l'istituto di cui all'art. 81 cpv cod. pen. che è «volto all'alleviamento dell'asprezza derivante dalla sommatoria matematica delle pene irrogate» e si pone in contrasto con i principi di diritto espressi dal supremo consesso (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01),2 A9Isecondo i quali il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Contesta, così, che la Corte di appello abbia solo apparentemente riconosciuto la fondatezza della richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Costituisce un incontroverso canone interpretativo quello per il quale, a fronte di un'istanza volta ad ottenere, anche in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati nell'ambito di distinti procedimenti penali, il giudice, nel procedere alla determinazione della pena complessiva, debba, anzitutto, individuare il reato più grave e stabilire per esso la pena base, e debba poi calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei c.d. reati «satellite». Necessitato corollario di detto canone è il principio per il quale il giudice che a detta operazione procede è tenuto ad offrire una motivazione che permetta di apprezzare ab extemo l'iter logico che lo ha persuaso a determinare il quantum di aumento di pena apportato in relazione ai reati satellite reputati espressione di un medesimo disegno criminoso, con l'ovvia precisazione che la qualità dell'impegno argomentativo appare inversamente proporzionale all'entità dell'aumento in concreto applicato. L'obbligo della motivazione in ordine alla congruità della pena inflitta, in altri termini, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. 3. La Corte di appello di Napoli ha operato nel rispetto delle direttrici ermeneutiche appena sinteticamente tracciate. Nessun profilo di illogicità può, anzitutto, ravvisarsi nella scelta dalla stessa adottata di ribadire la determinazione degli aumenti di pena inflitti in sede di cognizione in relazione ai fatti di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 reputati avvinti dal vincolo della continuazione con la fattispecie associativa di cui all'arT. 74 d.P.R. 309/90. Devesi, poi, evidenziare come la censura dalla quale muove il difensore del [OSCURATO:PERSONA] - quella secondo la quale l'aumento apportato a titolo di continuazione per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. sarebbe stato determinato in misura identica alla pena inflitta nella sede di cognizione - non tenga in debita considerazione il fatto che detta pena 3risulta essere stata infine ridotta dalla Corte territoriale nella misura di un terzo, stante la diminuente per la scelta del rito. Detto aumento, quindi, è stato in concreto calcolato nella misura finale di anni quattro e mesi otto di reclusione in relazione al delitto di partecipazione ad un sodalizio di tipo mafioso. Non è, pertanto, condivisibile l'assunto difensivo secondo il quale il provvedimento impugnato mascheri un cumulo materiale con il quale, di fatto, il principio del favor rei cui la disciplina di cui all'art. 81 cpv cod. pen. è ispirata è stato mortificato. Incensurabile in questa sede appare, poi, la valutazione con riguardo alla quantificazione di detti aumenti. In particolare, la Corte, come sopra evidenziato,, ha puntualmente argomentato sulle ragioni che l'hanno condotta a determinarlo nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione quanto alla fattispecie oggetto di valutazione nel procedimento definito con sentenza irrevocabile 16 giugno 2021. Essa, infatti, ha, per un verso, richiamato la pervasiva capacità criminale della struttura associativa cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto affiliato e, in specie, la non comune forza oppressiva sul territorio ove ha esercitato la sua nefasta influenza ed ha, poi, in stretta correlazione, esaltato l'estrema gravità delle condotte delle quali il ricorrente si è macchiato nel suo interesse. Trattasi di un apparato argomentativo che - nemmeno contrastato in fatto dal difensore - è ben lontano dal potersi qualificare come minato da patenti aporie di ordine logico e che assurge, pertanto, a motivazione incensurabile in questa sede. 4. Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese il ricorso deve essere rigettato. A ciò consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il rico P.Q.M