CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 47302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a RAPALLO parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a GENOVA avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituitasi nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], impugna la sentenza in data 04/11/2022 della Corte di appello di Torino, che ha riformato la sentenza in data 05/03/2021 del Tribunale di Alessandria, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di appropriazione indebita, mentre il giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per difetto di querela. Deduce: — 1. ./---..-9 v•-•" ---,. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 cod. pen.. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che il fatto di appropriazione indebita non potesse essere riqualificato ai sensi dell'art. 640 cod. pen. senza violare il principio di correlazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen.. Il ricorrente rimarca come la qualificazione giuridica del fatto sia preciso compito del giudice e come nel caso in esame vi fossero condotte riconducibili agli artifici e raggiri costituenti l'elemento costitutivo della truffa. A tale riguardo vengono illustrati e compendiati tutti gli elementi conducenti nel senso prospettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore della parte civile non munito di procura speciale (Sez. 5, Sentenza n. 5238 del 22/11/2013 Ud., dep. il 2014, Pinna, Rv. 258719 - 01), atteso che «La legittimazione a proporre ricorso per cassazione è riconosciuta al difensore di una parte diversa dall'imputato soltanto se questi sia munito di procura speciale» (Sez. 4, n. 6364 del 14/05/1997, Ferrera, Rv. 208223; Sez. 5, n. 43982 del 15/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245429; Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013, dep. 2014, Pinna, Rv. 258719; più di recente, non massimata, Sez. 5, sentenza n. 40448 del 21/09/2023, Giammatteo). Ciò premesso, non è stata rinvenuta in atti la procura speciale necessaria per legittimare il difensore alla presentazione del ricorso. Invero, è lo stesso avvocato che ha sottoscritto il ricorso a qualificarsi come mero difensore di fiducia e non quale procuratore speciale. Va evidenziato che non spetta a questa Corte ricercare nei fascicoli processuali l'originario atto di nomina quale procuratore speciale, essendo onere del ricorrente, ove necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, allegare tale atto o indicare in modo specifico la sua collocazione all'interno del fascicolo processuale. Da ciò discende che la mancata produzione del predetto atto ovvero la mancata indicazione della sua collocazione nel fascicolo, unitamente alla qualificazione del professionista quale mero difensore e non anche quale procuratore speciale, rende già di per sé il ricorso inammissibile. In ogni caso, per scrupolo, questo Collegio ha ricercato nel fascicolo la procura speciale al difensore di fiducia, ma non l'ha rinvenuta. , c - ? - A 9,.)._,,.•, _9 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa