CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7772/2021 R.G., proposto da D’AZZO’ MARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 44, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Grotte, Via delle Mimose 5. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1720/2020, depositata in data 27.8.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7772/2021 Numero sezionale 4571/2022 Numero di raccolta generale 15166/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 1. Con sentenza n. 1461/20016 il tribunale di Agrigento, definendo il giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore generale del padre Calogero - al quale, deceduto nel corso del processo, erano subentrati gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi in prosecuzione – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto in corso di causa, con successiva riassunzione del processo nei confronti degli eredi Giuseppina, Alessandra e [OSCURATO:PERSONA]), ha ordinato la divisione dei beni in comunione, attribuendoli agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA]Azzò e a [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese di lite. Con successiva ordinanza del 27.1.2017 il medesimo tribunale ha disposto la correzione della sentenza, nel senso che il riferimento testuale al nominativo di [OSCURATO:PERSONA], contenuto nell’epigrafe e nel contenuto della pronuncia, doveva intendersi effettuato agli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza oggetto di correzione, hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] nonché Alessandra, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sostenendo che il tribunale non poteva limitarsi a sostituire i nominativi del defunto con quello degli eredi, ma doveva anche individuare le quote spettanti a ciascuno di essi per effetto della divisione. Il gravame è stato dichiarato tardivo dalla Corte di Palermo, sul rilievo che la sentenza può essere impugnata, relativamente alle parti corrette, nel termine decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione (art. 288, u.c., c.p.c.) e che detta notifica a cura della cancelleria, producendo un effetto legale di conoscenza dell'atto, fa decorrere il termine c.d. breve d'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., mentre, in mancanza della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7772/2021 Numero sezionale 4571/2022 Numero di raccolta generale 15166/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 notifica, vale il termine c.d. lungo (sei mesi) di cui all'art. 327 c.p.c.. (Cass. 27509/2017). Quindi, poiché l’ordinanza di correzione era stata notificata nel gennaio 2017, l'appello, spedito per la notifica il giorno 26.7.2017, era tardivo. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta da [OSCURATO:PERSONA]Azzò, Alessandra, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], Antonino, Agostino e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e con memoria illustrativa. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.288, 325, 326 e 327 c.p.c., sostenendo che il regime di impugnabilità delle sentenze oggetto di correzione va coordinata con le disposizioni che prevedono la decorrenza del termine breve solo dalla notifica ad istanza di parte, sicché, ove alla notifica abbia proceduto la cancelleria, l’appello può esser proposto entro il termine dell’art. 327 c.p.c.. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.. L’art. 288 c.p.c. dispone espressamente che le sentenze oggetto di correzione sono impugnabili relativamente alle parti corrette nel termine ordinario, decorrente dalla notifica della ordinanza di correzione. L’art. 121 disp. att. c.p.c. prevede che l’ordinanza è notificata a cura della cancelleria. Dal coordinamento delle due disposizioni deriva che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto dall’art. 325 c.p.c. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7772/2021 Numero sezionale 4571/2022 Numero di raccolta generale 15166/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 anche in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi il termine lungo ove la cancelleria non abbia effettuato la notifica (Cass. 28189/2009; Cass. 26480/2007; Cass. 6969/2006), sempre che la correzione abbia influito sulla individuazione dell’originario contenuto della pronuncia (Cass. 22658/2004; Cass. 2008/28189; Cass. 19668/2009; Cass. 2491/1986). Questa Corte ha, anche recentemente ribadito che, l'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata effettuata la notifica a cura del cancelliere, dev'essere messo in relazione con l'art. 327 c.p.c. in virtù del quale, indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione possono essere proposti entro un anno (oggi sei mesi) dalla pubblicazione della sentenza. E’ ammissibile, rispetto alle parti corrette, l'impugnazione proposta entro un anno dalla pubblicazione dell'ordinanza di correzione se quest’ultima non sia stata notificata ai sensi dell’art. 121 disp. att. c.p.c. (Cass. 27509/2017). Il ricorso è inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7772/2021 Numero sezionale 4571/2022 Numero di raccolta generale 15166/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D