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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 13403/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1716-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2991/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/09/2022 R.G.N. 4623/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del processo R.G.N.1716/2023 Cron.

Rep.

Ud.27/02/2024 CC Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Gentile della somma di euro 13.942,89, oltre accessori, a titolo di differenze retributive in relazione all’attività di bracciante agricola avventizia dalla stessa svolta nel periodo dal 31 ottobre 1992 al 10 gennaio 2003.

2. La Corte territoriale, per quanto rileva, ha ritenuto (contrariamente al tribunale che aveva dichiarato nullo il ricorso in riassunzione per genericità) che l’atto di riassunzione della Gentile nei confronti degli eredi, a seguito dell’interruzione del giudizio di primo grado per la morte del sig. [OSCURATO:PERSONA], contenesse elementi sufficienti alla identificazione della domanda; che, in particolare, era “identificato il rapporto di lavoro agricolo, (erano) identificati sia il datore di lavoro che il prestatore di lavoro; (era) indicato il periodo di lavoro e cioè dal 31.10.1992 al 10.1.2003 e (erano) riportati sia il petitum che la causa petendi.

È stata espressa la volontà di riassumere il giudizio con l'accoglimento della proposta domanda nei confronti degli eredi”.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Considerato che:

5. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 303, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 125 disp. att. c.p.c., degli artt. 156 e 414 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte di merito escluso la nullità dell’atto di riassunzione del giudizio sebbene lo stesso contenesse “esclusivamente elementi relativi alla identificazione del procedimento pendente, il nominativo delle parti e i riferimenti generici del giudizio, senza nulla aggiungere circa gli estremi della domanda” (ricorso per cassazione, p. 9).

Si assume, inoltre, che la Corte di merito abbia male interpretato il ricorso in appello, che non criticava la sentenza di primo grado per erronea dichiarazione di nullità dell’atto di riassunzione bensì per vizi inerenti alla dichiarazione di interruzione del processo.

6. Preliminarmente, deve darsi atto dell’eccezione sollevata nel controricorso, di difetto di legittimazione ad impugnare di [OSCURATO:PERSONA] per carenza di interesse in quanto la stessa non è destinataria della pronuncia di condanna adottata dalla Corte d’appello.

7. L’eccezione è fondata atteso che, sebbene la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sia stata parte del giudizio di appello (rimasta contumace), la sentenza di condanna è stata pronunciata dalla Corte territoriale esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Né sul punto della mancata pronuncia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA], quindi, non ha interesse ad impugnare poiché l'interesse ad impugnare una sentenza si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio (v.

Cass. n. 17905 del 2008; n. 8465 del 2004), requisito nella specie mancante.

Dal che discende l’inammissibilità del ricorso dalla stessa proposto.8.

Deve, inoltre, darsi atto dell’eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dai ricorrenti nella memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., perché depositato dopo oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso.

9. Anche questa eccezione è fondata.

10. Ai sensi dell’art. 370 c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, “La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.

In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale”.

11. In base a quanto disposto dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 149 del 2022, la modifica introdotta ha “effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applica […] ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data”.

12. Tale modifica trova applicazione nel procedimento in oggetto poiché il ricorso per cassazione è stato notificato il 17 gennaio 2023.

Deve quindi dichiararsi inammissibile per tardività il controricorso depositato il 28.2.2023 (il termine di 40 giorni scadeva il 26.2.2023), a nulla rilevando l’esecuzione della notifica del controricorso in data 24.2.2023, trattandosi di adempimento diverso da quello richiesto dal novellato art.370 c.p.c.

L’inammissibilità del controricorso rende inammissibile la memoria depositata dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. (v.

Cass. n. 23921 del 2020).

13. Tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile.

14. Esso si fonda sul contenuto dell’atto di riassunzione del giudizio che si assume non conforme ai requisiti richiesti dagli artt. 303 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. senza, tuttavia, che siano rispettate le prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.

Il ricorso in riassunzione non è trascritto, nemmeno nelle parti essenziali (è riportata un’unica frase a p. 5 del ricorso per cassazione) e neppure è depositato in allegato al ricorso in oggetto.

15. Il principio di specificità del ricorso per cassazione, doverosamente modulato in conformità al principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, e alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), esige, comunque, che l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (v.

Cass. n. 12481 del 2022; Cass., S.U. n. 8950 del 2022).

Adempimenti del tutto omessi nel caso in esame, sebbene essenziali a supporto delle censure mosse, tutte incentrate sul contenuto, che si assume generico, dell’atto di riassunzione e sull’errata lettura data dai giudici di appello.

16. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile.

17. Non si fa luogo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della tardiva costituzione della controparte.

18. L’inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1716-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2991/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/09/2022 R.G.N. 4623/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del processo R.G.N.1716/2023 Cron. Rep. Ud.27/02/2024 CC Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Gentile della somma di euro 13.942,89, oltre accessori, a titolo di differenze retributive in relazione all’attività di bracciante agricola avventizia dalla stessa svolta nel periodo dal 31 ottobre 1992 al 10 gennaio 2003. 2. La Corte territoriale, per quanto rileva, ha ritenuto (contrariamente al tribunale che aveva dichiarato nullo il ricorso in riassunzione per genericità) che l’atto di riassunzione della Gentile nei confronti degli eredi, a seguito dell’interruzione del giudizio di primo grado per la morte del sig. [OSCURATO:PERSONA], contenesse elementi sufficienti alla identificazione della domanda; che, in particolare, era “identificato il rapporto di lavoro agricolo, (erano) identificati sia il datore di lavoro che il prestatore di lavoro; (era) indicato il periodo di lavoro e cioè dal 31.10.1992 al 10.1.2003 e (erano) riportati sia il petitum che la causa petendi. È stata espressa la volontà di riassumere il giudizio con l'accoglimento della proposta domanda nei confronti degli eredi”. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Considerato che: 5. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 303, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 125 disp. att. c.p.c., degli artt. 156 e 414 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte di merito escluso la nullità dell’atto di riassunzione del giudizio sebbene lo stesso contenesse “esclusivamente elementi relativi alla identificazione del procedimento pendente, il nominativo delle parti e i riferimenti generici del giudizio, senza nulla aggiungere circa gli estremi della domanda” (ricorso per cassazione, p. 9). Si assume, inoltre, che la Corte di merito abbia male interpretato il ricorso in appello, che non criticava la sentenza di primo grado per erronea dichiarazione di nullità dell’atto di riassunzione bensì per vizi inerenti alla dichiarazione di interruzione del processo. 6. Preliminarmente, deve darsi atto dell’eccezione sollevata nel controricorso, di difetto di legittimazione ad impugnare di [OSCURATO:PERSONA] per carenza di interesse in quanto la stessa non è destinataria della pronuncia di condanna adottata dalla Corte d’appello. 7. L’eccezione è fondata atteso che, sebbene la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sia stata parte del giudizio di appello (rimasta contumace), la sentenza di condanna è stata pronunciata dalla Corte territoriale esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Né sul punto della mancata pronuncia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA], quindi, non ha interesse ad impugnare poiché l'interesse ad impugnare una sentenza si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio (v. Cass. n. 17905 del 2008; n. 8465 del 2004), requisito nella specie mancante. Dal che discende l’inammissibilità del ricorso dalla stessa proposto.8. Deve, inoltre, darsi atto dell’eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dai ricorrenti nella memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., perché depositato dopo oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. 9. Anche questa eccezione è fondata. 10. Ai sensi dell’art. 370 c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, “La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale”. 11. In base a quanto disposto dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 149 del 2022, la modifica introdotta ha “effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applica […] ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data”. 12. Tale modifica trova applicazione nel procedimento in oggetto poiché il ricorso per cassazione è stato notificato il 17 gennaio 2023. Deve quindi dichiararsi inammissibile per tardività il controricorso depositato il 28.2.2023 (il termine di 40 giorni scadeva il 26.2.2023), a nulla rilevando l’esecuzione della notifica del controricorso in data 24.2.2023, trattandosi di adempimento diverso da quello richiesto dal novellato art.370 c.p.c. L’inammissibilità del controricorso rende inammissibile la memoria depositata dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. (v. Cass. n. 23921 del 2020). 13. Tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile. 14. Esso si fonda sul contenuto dell’atto di riassunzione del giudizio che si assume non conforme ai requisiti richiesti dagli artt. 303 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. senza, tuttavia, che siano rispettate le prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. Il ricorso in riassunzione non è trascritto, nemmeno nelle parti essenziali (è riportata un’unica frase a p. 5 del ricorso per cassazione) e neppure è depositato in allegato al ricorso in oggetto. 15. Il principio di specificità del ricorso per cassazione, doverosamente modulato in conformità al principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, e alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), esige, comunque, che l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (v. Cass. n. 12481 del 2022; Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Adempimenti del tutto omessi nel caso in esame, sebbene essenziali a supporto delle censure mosse, tutte incentrate sul contenuto, che si assume generico, dell’atto di riassunzione e sull’errata lettura data dai giudici di appello. 16. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile. 17. Non si fa luogo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della tardiva costituzione della controparte. 18. L’inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contribut
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