CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 41423/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 2158-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 3208 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimate - avverso la sentenza n. 1041/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/10/2015 R.G.N. 7/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.2158/2016 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e della succeduta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., aveva proposto opposizione a cartelle di pagamento emesse dall'Inps per crediti contributivi, sanzioni ed accessori relativamente alle attività svolte dalla società nel periodo 1999-2001; il Tribunale di Modena aveva accolto il ricorso annullando le iscrizioni a ruolo e le stesse cartelle, per intervenuta prescrizione estintiva, avendo accertato che alla data del 25.01.2007, di notifica delle cartelle, la prescrizione quinquennale era inutilmente decorsa; la pronuncia di prime cure ha negato valore interruttivo alle notifiche delle stesse cartelle, intervenute precedentemente (13.04 e 5.12.2002) nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., e da questa non opposte, in virtù della diversità soggettiva della società rispetto ai singoli soci la cui responsabilità, ai sensi dell'art. 2304 cod. civ., interviene in via meramente sussidiaria; nell'appellare la sentenza del Tribunale, l'Inps deduceva che con la notifica delle cartelle di pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. l'effetto interruttivo della prescrizione si era prodotto anche nei confronti del socio accomandatario, nei cui confronti il credito era, pertanto, ancora esigibile; la Corte d'appello di Bologna nel riformare la pronuncia del Tribunale, ha operato una ricostruzione delle norme civilistiche in tema di rapporti tra società di persone e soci illimitatamente responsabili rilevando che in virtù dell'estensione, da parte dell'art. 2318 cod. civ. ai soci accomandatari dei diritti e degli obblighi dei soci delle società in nome collettivo, i primi rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali in via sussidiaria, dopo l'escussione del patrimonio sociale da parte dei creditori sociali (cd. beneficium excussionis ex art.2304 cod. civ.); ha precisato, inoltre, che, mentre la solidarietà attiene all'accertamento della sussistenza e validità del credito, la sussidiarietà, e per essa l'operatività del bene ficium excussionis, opera nella fase esecutiva del processo, ove, in applicazione del principio di cui all'art. 2740 cod. civ., assume concreto significato la funzione di garanzia generale del patrimonio del debitore in favore del dei creditori sociali; sotto il richiamato profilo, dunque, ha ritenuto che il riferimento alla "solidarietà" costituisca un veicolo, necessario e sufficiente, per applicare alla fattispecie l'art. 1310 cod. civ., secondo cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido abbiano effetto anche riguardo agli altri debitori; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; l'Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. cív., deduce violazione di legge per errata e falsa applicazione dell'art. 1310 cod. civ., dell'art. 2304 cod. civ. e dell'art. 2318 cod. civ.; sostiene che la responsabilità del socio accomandatario è sussidiaria e tale sussidiarietà è qualificata dal bene ficum excussionis previsto dall'art. 2304 cod. civ., giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 2318 cod. civ.; pertanto, in caso di atto interruttivo della prescrizione, notificato a una società in accomandita semplice, l'effetto interruttivo non avrebbe a prodursi nei confronti del socio con responsabilità sussidiaria; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4, cod. proc. civ., denuncia violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., dell'art. 414 e dell'art. 416 cod. proc. civ.; la Corte territoriale avrebbe erroneamente accollato alla ricorrente l'onere di contestare la conformità degli estratti agli atti della società, da questa non allegati; sostiene che mentre la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto lo rende incontroverso, la mancata contestazione dei fatti dedotti in funzione probatoria opererebbe sulla formazione del convincimento del giudice sol che tali dati fattuali siano stati acquisiti al processo in forma esplicita e in modo esaustivo; sul presupposto che tale ultima circostanza non abbia avuto a verificarsi, contesta alla Corte d'appello di aver erroneamente accollato alla ricorrente l'onere di contestare non solo i dati di fatto esplicitamente dedotti, ma altresì circostanze le quali, dedotte unicamente in funzione probatoria, scaturirebbero solo in via implicita dalla pretesa formulata; i motivi, esaminati congiuntamente per logica connessione sono infondati; secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica ad una società di persone di un atto interruttivo della prescrizione concernente il debito sociale (nella specie, verbale di accertamento di debito contributivo), che è debito anche dei soci, interrompe, ai sensi dell'art. 1310 c.c., la prescrizione anche nei confronti di questi ultimi; non è vero, tuttavia il contrario: la notifica di un atto interruttivo della prescrizione nei confronti del singolo socio non è allo stesso modo idonea a produrre effetti nei confronti della società, non potendo, di norma, ricollegarsi alcun effetto interruttivo a una richiesta di pagamento inoltrata ad un soggetto diverso dal debitore, salvo il caso in cui costui sia rappresentante o comunque, benché privo del potere rappresentativo, abbia agito in tale qualità, qualora risulti applicabile il principio dell'apparenza ([OSCURATO:PERSONA]. n. 16712 del 2016); corretta è, pertanto, la statuizione con cui la Corte d'appello ha ritenuto che la notifica delle cartelle nei confronti della società abbia interrotto il decorso della prescrizione nei confronti del socio illimitatamente responsabile; nella fase processuale di opposizione a cartella di pagamento, il giudizio concerne l'accertamento della legittimità della pretesa creditoria e del suo concreto ammontare, investe, cioè, in altri termini, l'idoneità della pretesa a costituire titolo esecutivo nella successiva fase processuale in cui (nella ricorrenza delle condizioni di legge) si provvederà all'escussione del socio illimitatamente responsabile; è solo nella fase esecutiva che il creditore sociale, dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, è legittimato a procedere coattivamente a carico del socio (Cass. n. 279 del 2017) esercitando il beneficium excussionis che il codice civile concede ai soci illimitatamente responsabili delle società di persona; la tutela del patrimonio personale del creditore sociale non è talmente ampia da presupporre che il soddisfacimento dei crediti sociali possa raggiungersi senza aver escusso il patrimonio della società prima ancora che quello del socio illimitatamente responsabile; il rilievo del carattere sussidiario della responsabilità in sede esecutiva emerge, a contrario, dall'ipotesi in cui il socio illimitatamente responsabile sia stato convenuto per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità ma in proprio; in tal caso ne va dichiarata la carenza di legittimazione, dal momento che alla richiesta di adempimento dell'obbligazione societaria egli sarebbe nell'impossibilità dì opporre, in quanto socio in regime di solidarietà, il diritto al beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale;in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell'Inps che non ha svolto attività difensiva in questa sede; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. l, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così