CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLaura Condemi, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiaratiinammissibili.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 20/11/2025 haconfermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono staticondannati alla pena di giustizia per il delitto agli stessi ascritto (artt. 56,110, 628, comma primo e secondo, aggravato dalle più persone riunite,cod. pen.).2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione,per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conmotivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA].3.1.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt.628 e 581 cod. pen.per erronea qualificazione giuridica del fatto ascritto airicorrenti; le dichiarazioni della persona offesa rendono evidente lamancanza degli elementi costitutivi della rapina; non vi era volontà diimpossessamento, era una aggressione a mani nude e i due imputati nonerano stati in grado di prendere nulla, con evidente inidoneità della azionedeterminazione del soggetto passivo della azione. Dalla riqualificazionedella condotta consegue nella prospettazione dellla difesa l’intervenutodecorso del termine di prescrizione prima della decisione di appello.4.Ricorso Dahbi Farid4.1.Violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte diappello commesso il medesimo errore di valutazione del giudice di primogrado, senza alcuna risposta alle doglianze difensive, con acriticaaccettazione della versione della persona offesa quanto alla ricostruzionedel concorso del Dahbi nel reato; in tale ambiguo contesto probatorioanche le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] non si potevano ritenererisolutive; la Corte di appello aveva di fatto omesso di motivare in ordine alconcorso materiale o morale del ricorrente ed aveva all’evidenza travisatola prova assunta in dibattimento.4.2.Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante oillogica in ordine alla quantificazione della pena; è mancata qualsiasiconsiderazione e motivazione in ordine alla richiesta di applicare unaumento di pena minimo rispetto ad altra condanna irrevocabile a caricodel Dahbi; la Corte di appello non ha motivato sul punto essendosi limitataa confermare la sanzione irrogata, pena che appare sproporzionata anchein considerazione del comportamento processuale del ricorrente, atteso cheil silenzio dello stesso doveva essere valutato come ammissione implicita diresponsabilità e come tale elemento positivamente valorizzabile quanto allaconcessione delle circostanze attenuanti generiche. Nell’ambito dello stessomotivo la difesa ha inoltre rilevato l’intervenuto decorso del termine diprescrizione.5.Il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi vengano dichiaratoinammissibili.6.I ricorsi sono inammissibili perché i motivi proposti non sonoconsentiti, oltre che manifestamente infondati.7.In via preliminare si deve rilevare che nel caso di specie ricorre unadoppia affermazione conforme quanto alla responsabilità dei ricorrenti inordine al fatto agli stessi ascritto. Ciò premesso si deve osservare come ledifese dei ricorrenti con il primo motivo del [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo delDahbi, versati in fatto, si sono limitate a sollecitare una rilettura delle proveacquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere intal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilitàdi una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pureanch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica deifatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fontidi prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in presenza di una motivazione logicaed articolata quanto alla affermazione di responsabilità (pag. 4 e segg. conspecifica ricostruzione della condotta nei termini di cui alla imputazioneascritta).8.Il secondo motivo del Dahbi in ordine alla quantificazione della penaè generico ed aspecifico, in mancanza di confronto con la motivazione dellaCorte di appello sul punto, che ha richiamato specificamente la impossibilitàdi concedere un più tenue trattamento sanzionatorio (pag. 5 quanto allairrogazione della pena in misura prossima al minimo edittale). È invece deltutto generica nella sua formulazione, oltre che manifestamente infondatala censura articolata, nella parte finale del secondo motivo in ordine allaintervenuta prescrizione del delitto ascritto. I ricorrenti hanno articolato unmotivo non solo del tutto aspecifico nel suo argomentare - non avendo inalcun modo ricostruito gli elementi sulla base dei quali sostenerel’intervenuto decorso del termine di prescrizione (Sez. 2, n. 35791 del29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495-01, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.;Rv. 280735-01) atteso che la prescrizione è un evento giuridico il cuiaccertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativotermine sul calendario ed implica la risoluzione di plurime questioni didiritto e di fatto che devono essere specificamente affrontatedall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art.581 cod. proc. pen. – ma anche manifestamente infondato, considerata ladata di commissione del fatto, e la imputazione elevata e la condannaintervenuta in considerazione della riconosciuta ricorrenza della aggravantedelle più persone riunite sia in primo grado che in appello, sicché il terminedi prescrizione non risulta ancora decorso (08/12/2026).9. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]