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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17385/2022

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monocratico ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2579/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P30 H501M), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - cuntroricorrente - avverso il decreto monocratico della Corte d'appello (il Roma cron. n. 1517/2020, pubblicato il 18 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 26 ottobre 2020, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'appello di Roma al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile incardinato, nell'anno 2006, davanti al Tribunale di Velletri (Sezione distaccata di Frascati), poi passato alla sede centrale di tale Tribunale, definito con sentenza depositata in data 8 luglio 2014, e del susseguente giudizio di gravame interposto con citazione notificata il 23 giugno 2015, davanti alla Corte d'appello di Roma, definito con sentenza depositata il 22 gennaio 2020. 2.- Con il decreto cron. n. 1517/2020, rep. n. 5859/2020, depositato il 18 novembre 2020, di cui in epigrafe, il Giudice monocratico designato ingiungeva, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, il pagamento della somma di euro 3.200,00, oltre euro 300,00 per compensi ed euro 27,00 per esborsi.

All'esito, l'ingiungente notificava in data 19 novembre 2020 il ricorso, con il pedissequo decreto monitorio, all'ingiunto Ministero della Giustizia. 3.- Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo proposto il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 2233, secondo comma, c.c. e 1 e 4 del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dalla tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014, in ordine allo scaglione in cui rientrava la controversia, compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.

In proposito, il ricorrente deduce che il decreto monocratico della Corte di merito avrebbe erroneamente applicato i parametri relativi al procedimento monitorio mentre, ai fini della liquidazione dei compensi, il procedimento di equa riparazione avrebbe natura contenziosa. 1.1.- Il ricorso è inammissibile.

E ciò perché non è immediatamente impugnabile per cassazione il decreto monocratico emesso a conclusione della fase monitoria del procedimento di liquidazione dell'equo indennizzo per durata non ragionevole del processo, in quanto privo di autonoma valenza decisoria e definitiva.

Ai sensi dell'art. 5-ter, primo comma, della legge n. 89/2001, contro tale decreto può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione davanti alla Corte d'appello adita, che decide in composizione collegiale.

E solo contro il decreto collegiale emesso all'esito dell'opposizione è ammessa l'impugnazione per cassazione, ai sensi dell'art. 5-ter, ultimo comma, della legge n. 89/2001.

Infatti, i vizi del decreto ingiuntivo reso ex art. 3, quinto comma, della legge n. 89/2001 devono essere fatti valere con l'opposizione di cui al successivo art. 5-ter, la quale, instaurando il contraddittorio tra le parti, impone alla corte d'appello non solo di esaminare le eccezioni specificamente sollevate avverso il decreto monocratico, ma anche di valutare la fondatezza, o meno, della domanda introdotta con il ricorso monitorio, sostituendosi il provvedimento che definisce l'opposizione al decreto opposto (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 20695 del 13/10/2016).

Nella vicenda in esame si evidenzia altresì che la notificazione avvenuta a cura dell'ingiungente del decreto monocratico emesso a conclusione della fase monitoria ha reso improponibile l'opposizione e ha comportato acquiescenza al decreto da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 5, primo e terzo comma, della legge n. 89/2001. 2.- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.Essendo il procedimento in esame esente dall'onere del pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 400,00, oltre spese prenotate o prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
monocratico ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2579/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P30 H501M), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - cuntroricorrente - avverso il decreto monocratico della Corte d'appello (il Roma cron. n. 1517/2020, pubblicato il 18 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 26 ottobre 2020, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'appello di Roma al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile incardinato, nell'anno 2006, davanti al Tribunale di Velletri (Sezione distaccata di Frascati), poi passato alla sede centrale di tale Tribunale, definito con sentenza depositata in data 8 luglio 2014, e del susseguente giudizio di gravame interposto con citazione notificata il 23 giugno 2015, davanti alla Corte d'appello di Roma, definito con sentenza depositata il 22 gennaio 2020. 2.- Con il decreto cron. n. 1517/2020, rep. n. 5859/2020, depositato il 18 novembre 2020, di cui in epigrafe, il Giudice monocratico designato ingiungeva, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, il pagamento della somma di euro 3.200,00, oltre euro 300,00 per compensi ed euro 27,00 per esborsi. All'esito, l'ingiungente notificava in data 19 novembre 2020 il ricorso, con il pedissequo decreto monitorio, all'ingiunto Ministero della Giustizia. 3.- Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo proposto il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 2233, secondo comma, c.c. e 1 e 4 del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dalla tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014, in ordine allo scaglione in cui rientrava la controversia, compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00. In proposito, il ricorrente deduce che il decreto monocratico della Corte di merito avrebbe erroneamente applicato i parametri relativi al procedimento monitorio mentre, ai fini della liquidazione dei compensi, il procedimento di equa riparazione avrebbe natura contenziosa. 1.1.- Il ricorso è inammissibile. E ciò perché non è immediatamente impugnabile per cassazione il decreto monocratico emesso a conclusione della fase monitoria del procedimento di liquidazione dell'equo indennizzo per durata non ragionevole del processo, in quanto privo di autonoma valenza decisoria e definitiva. Ai sensi dell'art. 5-ter, primo comma, della legge n. 89/2001, contro tale decreto può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione davanti alla Corte d'appello adita, che decide in composizione collegiale. E solo contro il decreto collegiale emesso all'esito dell'opposizione è ammessa l'impugnazione per cassazione, ai sensi dell'art. 5-ter, ultimo comma, della legge n. 89/2001. Infatti, i vizi del decreto ingiuntivo reso ex art. 3, quinto comma, della legge n. 89/2001 devono essere fatti valere con l'opposizione di cui al successivo art. 5-ter, la quale, instaurando il contraddittorio tra le parti, impone alla corte d'appello non solo di esaminare le eccezioni specificamente sollevate avverso il decreto monocratico, ma anche di valutare la fondatezza, o meno, della domanda introdotta con il ricorso monitorio, sostituendosi il provvedimento che definisce l'opposizione al decreto opposto (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 20695 del 13/10/2016). Nella vicenda in esame si evidenzia altresì che la notificazione avvenuta a cura dell'ingiungente del decreto monocratico emesso a conclusione della fase monitoria ha reso improponibile l'opposizione e ha comportato acquiescenza al decreto da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 5, primo e terzo comma, della legge n. 89/2001. 2.- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.Essendo il procedimento in esame esente dall'onere del pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 400,00, oltre spese prenotate o prenotande a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
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