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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 18681/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 del TRIBUNALE di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che la ricorrente venga condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 636, terzo comma, cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce l'illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della fattispecie più grave di cui all'art. 636, terzo comma, cod. pen., in mancanza di prova relativa al danno subito dalla persona offesa, sono entrambi non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici censurabili in questa sede, oltre che conformi ai principi di legittimità in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro sufficientemente riscontrate, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), tra l'altro caratterizzata da evidenti rivalutazioni di merito e in punto di fatto; che la Corte d'appello ha adeguatamente argomentato la responsabilità della ricorrente, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, comunque esaustivamente riscontrate dalle dichiarazioni di altri testi escussi (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata), nonché i presupposti per l'applicazione della fattispecie qualificata di cui all'art. 636, terzo comma, cod. pen., stante la ricostruzione, priva di vizi, della condotta e dell'evento dannoso, come operata in primo grado e poi confermata in grado d'appello (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M P.Q.Mrappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi C 3.686,00, oltre accessori di legge.

Così deciso, il 21 aprile 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])4ente G4.JseppeNicas Lucia pOriali brpTATA 2 -ACI 026 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 del TRIBUNALE di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che la ricorrente venga condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 636, terzo comma, cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce l'illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della fattispecie più grave di cui all'art. 636, terzo comma, cod. pen., in mancanza di prova relativa al danno subito dalla persona offesa, sono entrambi non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici censurabili in questa sede, oltre che conformi ai principi di legittimità in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro sufficientemente riscontrate, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), tra l'altro caratterizzata da evidenti rivalutazioni di merito e in punto di fatto; che la Corte d'appello ha adeguatamente argomentato la responsabilità della ricorrente, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, comunque esaustivamente riscontrate dalle dichiarazioni di altri testi escussi (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata), nonché i presupposti per l'applicazione della fattispecie qualificata di cui all'art. 636, terzo comma, cod. pen., stante la ricostruzione, priva di vizi, della condotta e dell'evento dannoso, come operata in primo grado e poi confermata in grado d'appello (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M P.Q.Mrappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi C 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])4ente G4.JseppeNicas Lucia pOriali brpTATA 2 -ACI 026 3
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