Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2020
ECLI:EU:T:2020:516
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0452(01)_INF
Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 ottobre 2020 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑452/20 R)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Richiesta di informazioni – Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Urgenza – Fumus boni iuris – Bilanciamento degli interessi»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco
(Artt. 278 e 279 TFUE)
(v. punti 23, 24)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso contro una decisione della Commissione che ordina di fornire un certo numero di documenti – Motivi vertenti sulla violazione del principio di necessità e del diritto al rispetto della vita privata – Motivi prima facie non infondati
(Artt. 278 e 279 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3)
(v. punti 30, 53, 68, 69)
3.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Indicazione del fondamento giuridico e dello scopo della richiesta – Necessità di un collegamento tra le informazioni richieste e l’infrazione oggetto d’indagine – Margine di discrezionalità della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3)
(v. punti 36‑52)
4.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Violazione della vita privata – Ammissibilità – Presupposti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3)
(v. punti 54‑67)
5.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio – Rischio di violazione dei diritti fondamentali – Insufficienza ai fini della costituzione di un danno grave – Valutazione in funzione delle circostanze di specie – Danno legato alla divulgazione di dati personali sensibili delle persone fisiche
(Artt. 278 e 279 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3)
(v. punti 70, 71, 73‑75, 82‑94, 114)
6.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione che ordina il trasferimento di documenti che possono contenere dati personali sensibili – Bilanciamento dell’interesse pubblico della Commissione a preservare l’efficacia delle norme sulla concorrenza dell’Unione con l’interesse a tutelare il diritto alla vita privata delle persone fisiche – Istituzione di una procedura ad hoc per l’esame dei documenti che possono contenere dati personali sensibili
(Art. 278 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3)
(v. punti 115‑120)
[OSCURATO:PERSONA] basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 3013 final della Commissione, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40684 — [OSCURATO:PERSONA]).
Dispositivo
1)
È sospesa l’esecuzione dell’articolo 1 della decisione C(2020) 3013 final della Commissione europea, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40684 – [OSCURATO:PERSONA]), nella parte in cui l’obbligo ivi formulato riguarda documenti privi di connessione con le attività commerciali di [OSCURATO:PERSONA] e contenenti dati personali sensibili, e fintanto che non sia attuata la procedura di cui al punto 2.
2)
[OSCURATO:PERSONA] identificherà i documenti contenenti i dati di cui al punto 1 e li trasmetterà alla Commissione su un supporto elettronico separato. Tali documenti saranno quindi posti in una virtual data room che sarà accessibile solo a un numero quanto più ristretto possibile di membri del gruppo incaricato dell’indagine, alla presenza (virtuale o fisica) di un numero equivalente di avvocati di [OSCURATO:PERSONA]. I membri del gruppo incaricato dell’indagine esamineranno e selezioneranno i documenti in questione, dando al contempo la possibilità agli avvocati di [OSCURATO:PERSONA] di commentarli prima di versare al fascicolo i documenti considerati rilevanti. In caso di disaccordo sulla qualificazione di un documento, gli avvocati di [OSCURATO:PERSONA] avranno il diritto di esporre le ragioni del loro disaccordo. In caso di disaccordo persistente, [OSCURATO:PERSONA] potrà chiedere un arbitrato al direttore incaricato dell’informazione, della comunicazione e dei media alla Direzione generale «Concorrenza» della Commissione.
3)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta quanto al resto.
4)
L’ordinanza del 24 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T‑452/20 R), è revocata.
5)
Le spese sono riservate.