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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32871/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare avanzate da [OSCURATO:PERSONA].

A ragione della decisione osserva che il prevenuto è persona attualmente pericolosa: dopo la presentazione dell'istanza, è stato riarrestato, mentre si trovava in regime di arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, cod. proc. pen., a seguito di ulteriori vicende criminose analoghe a quelle cui si riferisce la pena in esecuzione.

Nei suoi confronti non può formularsi una prognosi positiva circa il rispetto delle prescrizioni che caratterizzano tutte le misure alternative, anche le più restrittive come la detenzione domiciliare, considerato che lo stesso, così come è di recente avvenuto durante l'esecuzione degli arresti domiciliari cosiddetti esecutivi, potrebbe nuovamente approfittare dei residui spazi di libertà o per continuare l’attività illecita oppure per non disperdere i contatti necessari per poterla riprendere una volta eseguita la pena.

2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce erronea applicazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'articolo 47-ter Ord. pen.

L'ordinanza impugnata – secondo il ricorrente - ha illegittimamente revocato la detenzione domiciliare in corso di esecuzione da circa un anno e mezzo nonostante la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'affidamento terapeutico.

Ha, infatti, attribuito decisiva rilevanza al recente arresto, trascurando che il reato per cui era stata disposta la misura era quello di detenzione di un quantitativo di stupefacenti appena superiore alla soglia stabilita per il consumo personale e che non sono state acquisite prove sulla destinazione della sostanza allo spaccio.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 666, comma 5, 678 comma 2, cod. proc. pen., 185, dips. att. cod. proc. pen., 47 e 13 Ord. pen., nonché vizio di motivazione.

Lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di prendere in considerazione le relazioni redatte dall’UEPE e dallo psicologo Discostandosi dai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità - secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative, è necessario non solo valutare la condotta tenuta dal condannato successivamente alla consumazione del reato ma anche apprezzare le informazioni contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato - l’ordinanza impugnata non ha preso in alcuna considerazione né la relazione dell'equipe di osservazione né le relazioni redatte nel corso di esecuzione della misura domiciliare, pur trattandosi di atti presenti nel fascicolo processuale.

Peraltro, l'omessa disamina di tale documentazione non può ritenersi superflua riguardando un lasso di tempo consistente e contenendo elementi di valutazione assai rilevanti ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi non superano il vaglio di ammissibilità.

1. Il primo motivo, oltre ad essere aspecifico nella parte in cui contesta la revoca degli arresti domiciliari esecutivi, è interamente versato in fatto.

Il ricorrente, anziché denunciare uno specifico vizio tra quelli indicati dall’art. 606 cod. proc. pen., sollecita, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del Tribunale di sorveglianza, che, seguendo un percorso argomentativo rigoroso e completo, ha desunto la persistenza della pericolosità sociale del condannato e la sua inaffidabilità da un dato, oltremodo sintomatico, quale la reiterazione di condotte illecite della stessa natura di quelle oggetto della condanna in esecuzione in epoca recente e comunque posteriore a queste ultime.

Nel pervenire a siffatta valutazione, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato il principio secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1 n. 29863 del 24/03/2023, Occhipinti, Rv. 284997 – 01; Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498 - 01).

Il Tribunale ha, infatti, approfondito la vicenda oggetto del procedimento penale, rimarcando l’emersione di fatti, quali la detenzione dello stupefacente in un locale attiguo a quello in cui il condannato stava scontando arresti domiciliari, indicativi dell’assenza di un iniziale percorso di emenda e del tutto contrari ad una prognosi favorevole circa il rispetto dlele prescizioni tipiche dele misure alternative invocate.

Non sono stati presi in esame i presupposti dell’affidamento terapeutico perché tale misura non è stata richiesta. 2 Il secondo motivo è stato formulato in termini generici.

Il ricorrente non ha, neanche sommariamente, indicato quali informazioni positive possono essere tratte dalle relazioni in atti in modo da constatare utilmente o comunque ridimensionare il giudizio prognostico negativo del Tribunale.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 16/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. A ragione della decisione osserva che il prevenuto è persona attualmente pericolosa: dopo la presentazione dell'istanza, è stato riarrestato, mentre si trovava in regime di arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, cod. proc. pen., a seguito di ulteriori vicende criminose analoghe a quelle cui si riferisce la pena in esecuzione. Nei suoi confronti non può formularsi una prognosi positiva circa il rispetto delle prescrizioni che caratterizzano tutte le misure alternative, anche le più restrittive come la detenzione domiciliare, considerato che lo stesso, così come è di recente avvenuto durante l'esecuzione degli arresti domiciliari cosiddetti esecutivi, potrebbe nuovamente approfittare dei residui spazi di libertà o per continuare l’attività illecita oppure per non disperdere i contatti necessari per poterla riprendere una volta eseguita la pena. 2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce erronea applicazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'articolo 47-ter Ord. pen. L'ordinanza impugnata – secondo il ricorrente - ha illegittimamente revocato la detenzione domiciliare in corso di esecuzione da circa un anno e mezzo nonostante la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'affidamento terapeutico. Ha, infatti, attribuito decisiva rilevanza al recente arresto, trascurando che il reato per cui era stata disposta la misura era quello di detenzione di un quantitativo di stupefacenti appena superiore alla soglia stabilita per il consumo personale e che non sono state acquisite prove sulla destinazione della sostanza allo spaccio. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 666, comma 5, 678 comma 2, cod. proc. pen., 185, dips. att. cod. proc. pen., 47 e 13 Ord. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di prendere in considerazione le relazioni redatte dall’UEPE e dallo psicologo Discostandosi dai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità - secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative, è necessario non solo valutare la condotta tenuta dal condannato successivamente alla consumazione del reato ma anche apprezzare le informazioni contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato - l’ordinanza impugnata non ha preso in alcuna considerazione né la relazione dell'equipe di osservazione né le relazioni redatte nel corso di esecuzione della misura domiciliare, pur trattandosi di atti presenti nel fascicolo processuale. Peraltro, l'omessa disamina di tale documentazione non può ritenersi superflua riguardando un lasso di tempo consistente e contenendo elementi di valutazione assai rilevanti ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi non superano il vaglio di ammissibilità. 1. Il primo motivo, oltre ad essere aspecifico nella parte in cui contesta la revoca degli arresti domiciliari esecutivi, è interamente versato in fatto. Il ricorrente, anziché denunciare uno specifico vizio tra quelli indicati dall’art. 606 cod. proc. pen., sollecita, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del Tribunale di sorveglianza, che, seguendo un percorso argomentativo rigoroso e completo, ha desunto la persistenza della pericolosità sociale del condannato e la sua inaffidabilità da un dato, oltremodo sintomatico, quale la reiterazione di condotte illecite della stessa natura di quelle oggetto della condanna in esecuzione in epoca recente e comunque posteriore a queste ultime. Nel pervenire a siffatta valutazione, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato il principio secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1 n. 29863 del 24/03/2023, Occhipinti, Rv. 284997 – 01; Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498 - 01). Il Tribunale ha, infatti, approfondito la vicenda oggetto del procedimento penale, rimarcando l’emersione di fatti, quali la detenzione dello stupefacente in un locale attiguo a quello in cui il condannato stava scontando arresti domiciliari, indicativi dell’assenza di un iniziale percorso di emenda e del tutto contrari ad una prognosi favorevole circa il rispetto dlele prescizioni tipiche dele misure alternative invocate. Non sono stati presi in esame i presupposti dell’affidamento terapeutico perché tale misura non è stata richiesta. 2 Il secondo motivo è stato formulato in termini generici. Il ricorrente non ha, neanche sommariamente, indicato quali informazioni positive possono essere tratte dalle relazioni in atti in modo da constatare utilmente o comunque ridimensionare il giudizio prognostico negativo del Tribunale. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 16/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]