CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19109/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato,anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravatodal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. La condotta, in originecontestata ai sensi dell'art. 648 cod. pen., è stata così riqualificata già dalTribunale.2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore,articolando un unico motivo con il quale eccepisce l’improeddibilità dell’azionepenale per difetto di tempestiva querela.Il reato furto commesso il 28 agosto 2818, attribuito all’imputato con lasentenza di primo grado, è divenuto procedibile a querela per effetto del d. lgs. n.150 del 2022.Le persone offese hanno presentato soltanto una denuncia.Sia il Tribunale sia la Corte di appello hanno ritenuto sussistente la condizionedi procedibilità integrata dalla costituzione di parte civile, ma, sostiene in sintesila difesa, la costituzione di parte civile è intervenuta tardivamente quando era giàdecorso il termine di novanta giorni decorrente, per i fatti commessi prima del d.lgs. n. 150 del 2022, dalla data di entrata in vigore della citata novella.3. Il ricorso, proposto dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha depositato una articolata requisitoria a sostegnodella richiesta di rigetto del ricorso.Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria volta a ribadire lafondatezza dei motivi di ricorso e a replicare alla requisitoria scritta della partepubblica, sottolineando, tra l'altro, l'importanza della scansione temporale: "lamodifica legislativa della procedibilità del reato di furto inizialmente denunciato (il29.8.2018) è intervenuta il 30.12.2022, quindi ben prima dell’esercizio dell’azionepenale da parte del pubblico ministero (il 7.9.2023), e ben prima della costituzionedi parte civile (il 14.3.2024)".[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La sentenza impugnata non coglie l’essenza del tema sollevato dalla difesacon il gravame e ora devoluto a questo collegio.Il nucleo centrale della questione, infatti, non riguarda l'equiparabilità dellacostituzione di parte civile alla querela, ma la tempestività dell’atto propulsivorispetto ai termini fissati dalla legge per la sua proposizione.Il primo profilo, unico valutato dal giudice di merito, non è mai stato posto indiscussione dalla difesa.Del resto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la sussistenza dellavolontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formuleparticolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengonola sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può esserericonosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile,nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (cfr.,per tutte Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, in motivazione).3. È invece dirimente il profilo della tempestività, rispetto al quale vaconsiderato che l’accadimento storico oggetto del processo è stato qualificato, sindal primo grado, come furto aggravato dal fatto commesso su cose esposte allapubblica fede.In tale prospettiva va ricordato che, a seguito della modifica dell’art. 624,comma terzo, cod. pen., intervenuta per effetto dell’art.2, comma 1, lett. i), d.lgs.10 ottobre 2022 n.150, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato aisensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) è divenuto punibile aquerela della persona offesa, tranne che in ipotesi specifiche estranee al caso dispecie.In relazione ai fatti commessi prima della novella, l’art. 85 del d. lgs. n. 150del 2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della querela (pari a tremesi ex art. 124, primo comma, cod. pen.) decorre dalla data di entrata in vigoredella normativa (30 dicembre 2022), se, come nella specie, la persona offesa haavuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Pertanto la querela dovevaessere presentata entro il 30 marzo 2023.La disciplina appena ricordata vale a fissare i peculiari dati temporali diriferimento, ma l’analisi va condotta nella consapevolezza che la problematicasollevata dal ricorrente non è strettamente legata al d. lgs. n. 150 del 2022, perchéè destinata a porsi ogni volta in cui l'azione penale venga esercitata per un delittoprocedibile di ufficio e all'esito del processo, nel quale vi è costituzione di partecivile non formalmente querelante, il fatto sia riqualificato dal giudice in unafattispecie procedibile a querela.4. Ebbene nel caso in esame va rilevata l’intempestività dell’istanza punitiva.4.1. La vicenda processuale si è sviluppata nei termini indicati in ricorso.Il 28 agosto 2018 [OSCURATO:PERSONA] ha subito il furto del propriomotoveicolo [OSCURATO:PERSONA], parcheggiato sulla via pubblica.Il 29 agosto 2018 [OSCURATO:PERSONA], moglie della persona offesa, ha presentatouna denuncia di furto, priva dei requisiti (formali e sostanziali) di una querela.Il 24 ottobre 2018 l'imputato è stato trovato alla guida del motoveicolosottratto a [OSCURATO:PERSONA] e denunciato per ricettazione. Quello stesso giorno il beneè stato restituito al proprietario.Il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il d. lgs. n. 150 del 2022 che ha resoil furto oggetto del processo procedibile a querela, fissando termine fino al 30marzo 2023 per la presentazione della stessa.Il termine è decorso senza che la querela venisse presentata.Il Pubblico ministero ha esercitato l'azione penale per il fatto storico inrassegna, qualificandolo come ricettazione, con decreto di citazione a giudizio del7 settembre 2023, quindi in un momento in cui si era già prodotta la causa diimprocedibilità dell’azione penale per il reato di furto.La persona offesa si è costituita parte civile all'udienza predibattimentale del14 marzo 2024, quando era da tempo decorso il termine previsto dalla legge perla presentazione della querela.All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale ha qualificato la condotta comefurto aggravato dal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede; taledecisione non ha valore “costitutivo” con efficacia ex nunc, ma attribuisce aquell’accadimento storico la sua corretta definizione giuridica.Pertanto, al fine di verificare la tempestività della querela rispetto allapunibilità di quel fatto, occorre avere riguardo non alla data della decisione diprimo grado (a quel tempo le persone offese era già costituite parte civile), maalla data fissata dalla legge per la presentazione della querela, vale a dire al 30marzo 2023.La costituzione di parte civile è intervenuta, invece, soltanto il 12 marzo 2024.Ne consegue che l’istanza punitiva, formalizzata solo con la costituzione diparte civile, è intempestiva.4.2. La conclusione risulta confermata anche esaminando il caso da un diversoangolo prospettico.Il diritto di querela concerne un determinato fatto storico quale enunciatonella sua essenzialità, indipendentemente dalla qualificazione giuridica, poichéspetta al giudice, poi, il compito di ricondurre a una fattispecie penale la condottalamentata (arg. da Sez. 5, n. 39383 del 20/11/2025, D., Rv. 289091 - 01).Nella specie, le persone offese hanno denunciato una determinata condotta(la sottrazione del motoveicolo di loro proprietà), senza chiedere che ilresponsabile fosse punito. Non hanno formulato istanza punitiva neppure entro il30 marzo 2023, vale a dire nel termine loro assegnato dall’art. 85 d. lgs. n. 150del 2022, a fronte del mutato regime di procedibilità.Il Tribunale ha qualificato come furto il fatto in origine contestato comericettazione; rispetto a quel fatto non risulta presentata tempestiva querela.4.3. Va pertanto ribadito il principio per cui l'azione penale è improcedibilequando la costituzione di parte civile sia intervenuta oltre il termine per il validoesercizio del diritto di querela, nel caso in cui l'atto di denuncia difetti dell'istanzadi punizione (in senso analogo si veda Sez. 4, n. 36127 del 25/06/2024, Alba, Rv.286954 - 01).5. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,perché l'azione penale è improcedibile. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non puòessere proseguita per difetto di querela.Così deciso il 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]