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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07236/2026

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R .G.N. 11368/2017ORD INANZAsul ricorso n. 16038/2020 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cipriani e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono di voler ricevere lecomunicazioni ai propri indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale1 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026per atto separato unito al controricorso, elettivamente domiciliata pressol’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Borgognona, n. 12, i quali chiedonodi ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrente-ricorrente incidentale –[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6821/2019,depositata in data 11/11/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con atto di citazione notificato il 4/4/2003 la [OSCURATO:SOCIETA]. deduceva che dal 1996 al 2002, in virtù di contrattod’appalto di servizi, stipulato il 5/3/1996, gestiva gli immobili facentiparte del patrimonio immobiliare di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA], situati inSicilia e in Calabria (global service).Aggiungeva che tale incarico ricomprendeva articolateprestazioni gestionali, che includevano la gestione dei rapportilucrativi (abitativi e commerciali), con obbligo della società dicalcolare, aggiornare, adeguare e riscuotere sia i canoni lucrativi, siale poste dovute per oneri accessori e cauzioni, versando le relativesomme su un conto corrente acceso per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] e intestatoalla società, per poi trasferire i proventi all’[OSCURATO:PERSONA], dedotte le spesesostenute autorizzate.Al termine del rapporto, conclusosi il 30/4/2002, la societàappaltatrice emetteva fatture per compensi professionali pari adeuro 742.870,47; tratteneva, sulle somme giacenti sul conto2 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026corrente dedicato, l’importo di euro 736.000,00, a fronte delmancato saldo delle fatture emesse per compensi professionali.Pertanto, la società appaltatrice chiedeva accertarsi il credito dieuro 742.870,47, con la conseguente dichiarazione di intervenutacompensazione legale con il debito di euro 736.000,00; chiedevaaltresì la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di euro 6870,47,quale residuo.In via subordinata, per quel che ancora qui rileva, chiedevaaccertarsi il credito vantato nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], in relazione alleobbligazioni assunte con la Convenzione del 5/3/1996.2.

Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delladomanda e proponendo domanda riconvenzionale.Esponeva, in particolare, i numerosi inadempimenti da partedell’appaltatrice.Pertanto, in via riconvenzionale, anche ai sensi dell’art. 1460 c.c.,chiedeva la condanna dell’appaltatrice alla restituzione delle sommeindebitamente trattenute, pari ad euro 736.000,00.Chiedeva, sempre in via riconvenzionale, la condannadell’appaltatrice al risarcimento dei danni cagionati: euro3.608.477,00, oltre interessi e rivalutazione; l’importo del canoneche si sarebbe potuto ritrarre dalla ordinaria locazione delle unitàimmobiliari; euro 15.574,71,, oltre ulteriore importo di euro 2000per ciascuna delle 95 posizioni di morosità non azionate; euro260.050,00, in relazione alle inadempienza di cui al punto 4.4 dellacomparsa [OSCURATO:PERSONA]; euro 271.779,73, per gli stabili della Sicilia; euro615.626,95, in relazione alle inadempienza di cui al punto 4.7.1 dellacomparsa; euro 56.541,28, per l’inadempienza di cui al punto 4.7.2della comparsa; euro 373.402,26 in relazione agli stabili della Sicilia;euro 31.538,33 con riferimento alle inadempienze di cui al punto 4.83 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026della comparsa; euro 158.620,00 in relazione alle inadempienza dicui ai punti 4.8,4.9 della comparsa [OSCURATO:PERSONA].3.

L’appaltatrice chiedeva di essere autorizzata chiamare in causala [OSCURATO:SOCIETA]., quale società che, su incarico della ProgettiEuropa [OSCURATO:PERSONA], aveva eseguito l’attività di ricostruzione delle partitecontabili.4.

Il tribunale, con sentenza n. 23739 del 30/11/2010, rigettavale domande proposte in via principale dall’attrice, relative allacompensazione del credito, ed alla condanna del residuo.In accoglimento della domanda subordinata, dichiarava il dirittodella società attrice di percepire il compenso portato dalle fatturenella misura di euro 742.870,47, oltre interessi e rivalutazione.In accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dalInpdap, condannava l’appaltatrice al pagamento della somma di euro243.576,14, con riferimento al ritardato rinnovo dei contratti dilocazione.5.Proponeva appello principale l’Inps, nelle more succeduto exlege all’[OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 6/6/2012, deducendo: 1)omessa pronuncia su parte delle domande e delle eccezioni; inrelazione al mancato recupero della morosità, al ritardo nella messaa reddito degli immobili sfitti, al mancato aggiornamento dei canonidi locazione in base all’indice Istat, alla mancata restituzione deidepositi cauzionali, alla non corretta redazione dei bilanci preventivie consuntivi degli oneri accessori, al mancato aggiornamento deicanoni di locazione ex art. 23 della legge n. 392 del 1978;2) in ordineal capo di sentenza con cui era stato riconosciuto il credito di ProgettiEuropa [OSCURATO:PERSONA]; violazione della ripartizione dell’onere della prova;violazione e falsa applicazione di norme imperative in materia disubappalto; 3) nullità e comunque inutilizzabilità della CTU; 4)illegittimità del riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria4 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026sulle somme riconosciute a credito dell’appaltatrice e dei soliinteressi sulle somme riconosciute a credito dell’[OSCURATO:PERSONA].6.

Proponeva appello incidentale la [OSCURATO:PERSONA], inrelazione al mancato rinnovo dei contratti di locazione ed all’erroneaquantificazione dei danni.7.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6821/2019,depositata il 11/11/2019, riconosceva il credito della societàappaltatrice, con la sola eccezione di quanto richiesto dalla stessaper le prestazioni fornite dalla [OSCURATO:SOCIETA], in regime disubappalto, detraendo, quindi, dall’importo fatturato di euro742.870,47, riconosciuto come dovuto dal tribunale, l’importo dieuro 378.196,84, fatturato dalla subappaltatrice.Alla somma di euro 364.673,63 andavano aggiunti, come giàritenuto dal tribunale, gli interessi e la rivalutazione monetaria,espressamente richiesti nell’atto di citazione.In accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dichiarava non dovuta la voce di danno richiestadall’Inps e riconosciuta dal tribunale per la mancata stipula e/orinnovo dei contratti di locazione, pari ad euro 243.576,14, sommachiesta in via riconvenzionale dal [OSCURATO:PERSONA].In accoglimento dell’appello principale proposto dall’Inpscondannava l’appaltatrice a pagare, a titolo di risarcimento deldanno, la sola somma di euro 84.148,48 dovuta per l’omessarichiesta ai conduttori degli aumenti annuali Istat sui canoni oltreinteressi legali.8.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale percassazione l’Inps.9.

Ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorsoincidentale, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositando anchememoria scritta.5 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/202610.

L’Inps ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione principale l’Inps deduce«l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero di tuttele circostanze che dimostrano incontrovertibilmente l’inescusabilitàdella in parte omessa e in parte ritardata rendicontazione allacessazione dell’appalto, nonché in ogni caso l’insufficienza dellarendicontazione stessa, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.».Sarebbe erronea l’affermazione della Corte d’appello per cui ilritardo nella presentazione dei rendiconti, essendo da attribuire allaindisponibilità del sistema informatico al momento della cessazionedell’appalto, non sarebbe dunque imputabile a [OSCURATO:SOCIETA].In realtà, ad avviso della ricorrente, tale affermazionecontrasterebbe «contro una serie di documenti in atti e altresì didichiarazioni testimoniali».Dagli elementi istruttori emergerebbe che il sistema informaticodell’[OSCURATO:PERSONA] «è sempre stato disponibile, anche agli ex gestori, in solalettura; ma anche che fu loro data la possibilità di inserire dati apartire dal mese di ottobre 2002, quindi ben prima dell’attivazionedel presente giudizio […]».Il sistema informatico sarebbe stato comunque disponibile «inconsultazione per tutte le società di gestione».Inoltre, aggiunge la ricorrente, «dal mese di ottobre 2002, surichiesta degli stessi gestori, [sono] state riattivate alcune funzionilavorative».Il rendiconto del mese di aprile 2002 è stato presentato solo il20 dicembre 2003, mentre «la rendicontazione finale del rapportonon è mai stata presentata».6 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sarebbe errata anche l’affermazione della Corte di merito inordine «alla correttezza della rendicontazione infine presentata dallaProgetti [OSCURATO:PERSONA] in corso di causa» (cfr. pag. 36 del ricorso percassazione).Per la Corte d’appello la mancanza di documenti giustificativiriguarderebbe unicamente alcune spese effettuate dal gestore nelmese di aprile 2002, ma eseguite e contabilizzate dalla banca sononel mese di maggio 2002.Tali considerazioni sarebbero viziate «dall’omesso esame delleeffettive allegazioni dell’ente appellante e della relativa produzionedocumentale, nonché della stessa consulenza tecnica disposta inprimo grado».Tra l’altro, l’Inps avrebbe sottoposto «a severa critica la suddettaperizia d’ufficio, chiedendo la rinnovazione delle operazioni e lasostituzione del consulente» (cfr. pagina 65 del ricorso percassazione).2.

Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce la«violazione o falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 1375,1460, 1710, 1713 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in ordine al capo disentenza con cui la Corte di Appello ha ritenuto l’irrilevanza ai finidell’art. 1460 c.c. della tardiva, incompleta e parzialmente omessarendicontazione alla cessazione del rapporto di appalto».Pertanto, in relazione al medesimo capo della sentenza disecondo grado, si ravvisano altri profili di violazione di legge.La società appaltatrice avrebbe incardinato il giudizio senzapresentare alcuna rendicontazione, ma limitandosi al merotrasferimento della documentazione in suo possesso al nuovogestore.7 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026La società non avrebbe mai compiuto alcuno «sforzo diligente»,al fine di «adempiere al fondamentale obbligo di rendicontazionedell’attività gestoria svolta».Sarebbe erronea l’affermazione della Corte territoriale per cuil’Inps «avrebbe avuto l’onere, non assolto, di provare il danno subitoin ragione dell’inadempimento eccepito», ai fini dell’art. 1460 c.c.Dovrebbe tenersi conto delle risultanze della CTU espletata inprime cure, ove si era concluso per «la tardività e incompletezzadella rendicontazione fornita in corso di causa dall’appaltatore» (cfr.pagina 84 del ricorso per cassazione).Pure erronea sarebbe l’affermazione per cui, ai fini dellaeccezione di inadempimento spiegata dall’Inps, doveva essa data laprova del danno subito, in quanto la parte che eccepiscel’inadempimento, oltre a dare dimostrazione del titolo allaprestazione, è tenuta solo ad allegare l’inadempimento o l’inesattoadempimento, gravando su quest’ultimo l’onere dell’esattoadempimento.3.

Con il terzo motivo di impugnazione principale si lamenta la«violazione articoli 1175, 1176, 1218, 1375, 1460, 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per quanto attienealla ritenuta esigibilità degli importi di cui alle fatture per l’attività diricostruzione delle partite contabili, ricognizione immobiliare,recupero morosità, corrispettivi gestionali».La Corte d’appello non avrebbe preso posizione sugli ulteriorimotivi di non esigibilità delle fatture: quelle relative alla ricostruzionedelle partite contabili; quelle relative al corrispettivo per le attivitàgestionali, pari ad euro 93.611,96; quelle relative all’attività direcupero della morosità, per euro 100.495,10.Quanto alle fatture per la ricostruzione delle partite contabili, tale8 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026appalto, ma sarebbe stata compensata a parte, richiedendosi unprevio contraddittorio con l’inquilino, il quale avrebbe dovutosottoscrivere per accettazione la propria situazione contabile.Al fine di provvedere alla dismissione del patrimonio immobiliare,l’Inps prescriveva a tutte le società di gestione, in relazione a tuttele attività di ricostruzione e definizione delle partite contabili, che taliposizioni contabili fossero sottoscritte per accettazione da ogniinquilino.La società appaltatrice avrebbe invece eseguito la prestazione«in consapevole difformità da quanto pattuito e commissionato».Per la ricorrente non costituiva causa di giustificazionedell’inadempimento la circostanza che a cavallo tra il 2001 di 2002era stato introdotto l’euro, con la conseguente necessità di adeguareil sistema informativo dell’[OSCURATO:PERSONA].A ciò non ostava la sospensione del servizio nel periodo dalle 10al 27 dicembre 2000.4.

Con il quarto motivo di impugnazione principale la ricorrentesi duole «in merito alle doglianze dell’Inps quanto al mancatorecupero della morosità: violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e giudicato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per l’omessa pronuncia in merito alrimborso delle spese legali per le azioni esecutive intentate aiconduttori; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., quanto alla ritenuta non imputabilità dell’inadempimentodell’appaltatore in merito alla mancata gestione e riscossione dellerate di morosità».La Corte d’appello ha affermato che in un rapporto di durata,avente ad oggetto servizi, ove si alleghi genericamentel’inadempimento di una prestazione di fare, senza però puntualizzare9 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026la singola prestazione rimasta inadempiuta, deve escludersi chesorga in capo alla controparte l’onere di difendersi in ordine algenerico inadempimento contestato.Da tale affermazione, per la ricorrente, emergerebbe «una nonesatta comprensione del fatto e delle relative contestazioni» (cfr.pagina 101 del ricorso per cassazione).Ciò che si rimprovera all’appaltatrice, non è la mancata«l’omessa effettuazione di una ordinaria prestazione gestionale aproprio carico».Taluni giudizi, curati dai legali nominati dall’Inps, aventi adoggetto la rideterminazione del canone di locazione, si erano conclusiin senso favorevole agli inquilini; tuttavia si erano raggiunte delletransazioni.Le transazioni erano state trasmesse all’appaltatore per larettifica dei canoni e conseguenti conguagli, oltre all’inserimento nelsistema informatico dei piani di ammortamento, con la successiva«bollettazione» delle rate di morosità, ma tali attività non erano statecompiute.La Corte d’appello poi ha ritenuto non provata la domandarelativa alle 95 transazioni in eseguite, con la previsione delpagamento di euro 2000,00 per ciascuna, ma non ha tenuto contodelle ulteriori 54 comunicazioni prodotte dall’Inps.

A nulla rilevavache le transazioni fossero intervenute direttamente tra la sedeterritoriale dell’Inps e gli inquilini, senza darne avviso preventivo allaProgetti [OSCURATO:PERSONA].5.

Con il quinto motivo di impugnazione principale si deduce «inrelazione alla doglianza dell’Istituto concernente il ritardo nellamessa a reddito immobili sfitti: violazione o falsa applicazione degliarticoli 1176, 1218, 1362, 1363, 1375, 1460 e 2697 c.c., nonché10 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe qui errato nell’affermare che lasocietà appaltatrice aveva l’obbligo di provvedere alla manutenzionedegli immobili rilasciati, al fine di provvedere alla nuova locazionedegli stessi, solo nel momento in cui fosse stato individuato il nuovolocatario («tale intervento poteva essere richiesto dopo che fossestato individuato il nuovo assegnatario, individuazione checompeteva all’Istituto e non alla società di gestione»).Tuttavia, dai documenti prodotti, ed in particolare dall’allegato Fal contratto d’appalto, non emergerebbe in alcun modo chel’obbligazione dell’appaltatrice scattava esclusivamente nelmomento in cui fosse stato individuato il nuovo assegnatario daparte dell’Inps.Specifica la ricorrente che «in nessuna disposizione contrattuale(che infatti non viene indicata né da [OSCURATO:PERSONA] né in sentenza)si prevede che a tali attività dovesse procedersi solo una voltaesperita da parte dell’istituto la procedura per l’assegnazionedell’unità immobiliare ed individuato l’assegnatario» (cfr. pagina 119del ricorso per cassazione).La Corte d’appello avrebbe omesso sia di rispettare il sensoletterale delle chiare disposizioni contrattuali, sia di procedere allainterpretazione complessiva delle clausole.Senza contare che l’appaltatrice non doveva attendere alcun attodi impulso da parte dell’Inps, in quanto tutte le autorizzazionipreviste dall’allegato F, in relazione alle varie fasi di tale attività,venivano rilasciate con il meccanismo del silenzio-assenso.6.

Con il sesto motivo di impugnazione principale la ricorrentededuce «in relazione alla doglianza dell’istituto relativa al mancatoadeguamento all’Istat dei canoni di locazione: violazione e/o falsa11 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026applicazione degli articoli 24 legge 392/78, 2697 c.c. e 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Il CTU nominato in appello, dott. [OSCURATO:PERSONA], aveva espresso trepossibili soluzioni.La Corte d’appello ha ritenuto di aderire all’ipotesi sub B), per laquale il dato subito dalla committente Inps per la mancata richiestaagli inquilini di immobili siti in Calabria, degli adeguamenti Istat deicanoni di locazione, era quantificabile in euro 84.148,48.La Corte territoriale avrebbe eliminato l’ipotesi sub C) in quantocarente di documentazione.Per la ricorrente, invece, il danno era stato calcolato in modoestremamente prudenziale, in quanto il CTU, rispetto alle 313posizioni locative complessive, aveva già escluso dal calcolo ben 128posizioni.7.

Con il settimo motivo di impugnazione principale si lamenta«in relazione alla doglianza dell’istituto inerente il mancatoincremento dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 23 legge 392/78:violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 1362,1363, 1375 e 2697 c.c., 115 e 183 c.p.c., 23 legge 392/78, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la Corte d’appello, la domanda relativa al mancatoaggiornamento dei canoni degli alloggi, ove erano state realizzateopere di manutenzione straordinaria, ai sensi della legge n. 392 del1978, art. 23, era inammissibile perché tardiva, in quanto propostasolo nella memoria ex art. 183 c.p.c.Per la Corte d’appello, poi, trattavasi solo di una facoltà per illocatore e non di un obbligo, sicché non ogni intervento dimanutenzione straordinaria consentiva al locatore di richiedere alconduttore un aggiornamento del canone, ma solo gli interventi12 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026relativi a importanti e improrogabili opere necessarie per conservareall’immobile la sua destinazione.Per la ricorrente, invece, la domanda era consentita, in quantosin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado l’Inpdapaveva segnalato «numerosi inadempimenti contrattuali» in cui eraincorsa la [OSCURATO:PERSONA].In realtà, l’appaltatrice era obbligata per contratto a richiedere,sempre, ai conduttori gli aggiornamenti del canone ai sensi dell’art.23 della legge n. 392 del 1978, ricorrendone i presupposti di legge.8.

Con l’ottavo motivo di impugnazione principale si deduce «inmerito alla doglianza dell’Inps concernente il mancato rinnovo deicontratti di locazione: violazione e/o falsa applicazione degli articoli1176, 1218, 1375 e 2697 c.c., 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.

Omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, che ha costituito oggetto di discussione fra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., limitatamenteall’omesso esame della perizia d’ufficio di primo grado e delle stessedifese, confessorie, di [OSCURATO:PERSONA]».Si fa qui riferimento all’accoglimento da parte della Corteterritoriale dell’appello incidentale della società appaltatrice, inordine al mancato rinnovo dei contratti di locazione da partedell’appaltatore, dopo la scadenza degli stessi.Per la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostenutodall’[OSCURATO:PERSONA], soltanto in una minima parte dei contratti depositati vierano gli elementi necessari al calcolo della differenza di canone, tracui i metri quadrati degli immobili.Inoltre, non si era tenuto conto delle situazioni di morosità degliinquilini, che impedivano di procedere al rinnovo dei contratti.Anche in questo caso vi sarebbe stata una totale inversionedell’onere della prova in quanto, a fronte della documentata inattività13 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’appaltatore, lo si era esonerato dalla prova dell’adempimento odi esatto adempimento ovvero della impossibilità non imputabile diadempiere le singole prestazioni, sulla base di argomentazioni deltutto generiche, non provate, ed incompatibili con l’obbligo didiligenza rafforzato, gravante sul gestore immobiliare professionale.L’appaltatrice non avrebbe mai fornito alcuna prova in ordine aicontratti di locazione considerati dal CTU primo grado nonrinnovabili.Per il CTU di prime cure, infatti, erano stati presi inconsiderazione solo i contratti nei quali erano riportati tutti glielementi indispensabili per l’applicazione delle leggi e degli accordisottoscritti dalle parti sociali, quali metri quadrati, la vetustà el’ubicazione.Per la ricorrente, dunque, i danni erano stati computati in euro131.012,83 per la Sicilia ed in euro 103.563,31, per la Calabria, perun totale di euro 234.576,14.Pertanto, dall’importo complessivo richiesto dall’Inps pari adeuro 3.608.477,00, relativo al calcolo effettuato su tutti i contrattidella Sicilia, anche su quelli privi dei dati indispensabili per il calcolocorretto, si sarebbe passati alla minore misura di euro 234.576,14.Il CTU di prime cure avrebbe anche chiarito, su sollecitazione,che «[i] rinnovi dei contratti sono stati calcolati secondo la normativaapplicabile, con i dati messi a disposizione e contenuti nei contrattidepositati in tribunale» (cfr. pagina 144 del ricorso per cassazione).Pertanto, avrebbe errato la Corte d’appello ad eliminare perintero la posta di euro 234.576,14, accogliendo l’appello incidentaledella società appaltatrice.9.

Con il nono motivo di impugnazione principale si deduce «inordine alla decisione della Corte di appello in punto di interessi erivalutazione monetaria: violazione e/o falsa applicazione degli14 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026articoli 1224 e 1277 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria sulcredito da fattura riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed almancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sul creditorisarcitorio riconosciuto in favore di Inps; violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., quantoalla omessa pronuncia sul motivo di appello dell’Inps in merito almancato riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sullesomme da restituirsi all’Inps in base al capo 1 della sentenza di primogrado».Con l’appello principale l’Inps aveva censurato la sentenza diprimo grado che aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria allesomme dovute all’appaltatrice.In primo luogo, perché l’appaltatrice non aveva mai chiesto ilrisarcimento del maggiore danno.Inoltre, laddove era stata pronunciata condanna dell’appaltatricein favore di [OSCURATO:PERSONA], non vi era stato riconoscimento né di interessiné di svalutazione monetaria.La Corte d’appello ha respinto entrambe le censure.Ha riconosciuto, dunque, alla somma di euro 364.673,63 (dinatura contrattuale e quindi credito di valuta) , spettante alla societàappaltatrice, gli interessi e la rivalutazione monetaria«espressamente richiesti, al contrario di quanto ritenutodall’appellante nella citazione nelle conclusioni relative alla domandasubordinata di accertamento del credito».Inoltre, in accoglimento dell’appello principale proposto dall’Inpsera stata riconosciuta la somma di euro 84.148,48, a titolo dirisarcimento del danno, senza la previsione della rivalutazione.Pertanto, in ordine alla condanna dell’Inps in favoredell’appaltatrice la conferma di interessi e rivalutazione era avvenuta15 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026sul presupposto che la doglianza non fosse stata propostadall’appaltatrice – per la prima volta - con l’atto di appello; tuttavia,l’Inps aveva invece censurato la sentenza del tribunale in quanto sitrattava di un debito di valuta, ossia il corrispettivo portato dallefatture azionate, in mancanza di qualsiasi allegazione del maggiordanno.La Corte d’appello avrebbe però omesso ogni pronuncia in ordineal motivo d’appello dell’Inps relativo alla mancata condannadell’appaltatrice al pagamento di interessi e della rivalutazionemonetaria in favore dell’[OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale si è limitata a liquidare esclusivamente gliinteressi legali ma, trattandosi di somme dovute a titolo risarcitorio,si sarebbe in presenza di un’obbligazione di valore, con conseguentediritto, anche d’ufficio, alla svalutazione monetaria sopravvenuta.10.

Con il primo motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA] deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto;nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, primo comma,numeri 3,4, c.p.c.; articoli 327,328, terzo comma, c.p.c.; art. 21,comma 1, decreto-legge 201/2011; articoli 12,14 disposizionipreliminari al codice civile): inammissibilità dell’Appello era decorsoil termine ex art. 327 c.p.c.; inapplicabilità dell’art. 328, terzocomma, c.p.c. alla soppressione di [OSCURATO:PERSONA] e dell’attribuzione dellesue funzioni ad Inps (art. 21, comma 1, decreto-legge n.201/2011)».La sentenza di primo grado è stata depositata il 30/11/2010,sicché l’atto d’appello notificato solo in data 6/6/2012, è tardivo, nonpotendosi applicare nella fattispecie in esame l’art. 328, terzocomma, c.p.c.

La Corte d’appello, invece, erroneamente, ha ritenutol’applicabilità di tale disposizione anche qualora l’ente pubblico venga16 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026soppresso per legge e ad esso succede altro soggetto in universumius.Per la ricorrente incidentale, invece, nell’ipotesi di continuitàdelle funzioni pubbliche, non può configurarsi alcun evento, relativoad un ente pubblico, assimilabile alla morte o alla incapacità di unsoggetto privato.Al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del2011 (6/12/2011, giorno della pubblicazione), l’[OSCURATO:PERSONA] aveva avutoa disposizione ben un anno e sei giorni (dal 30/11/2010) perprocedere all’impugnazione della sentenza di primo grado.Nel senso della non applicabilità dell’art. 328, terzo comma, alleipotesi di soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA] e di contestuale attribuzione dellesue funzioni all’Inps, si menzionava giurisprudenza amministrativa.11.

Con il secondo motivo di impugnazione incidentale si deducela «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.): articoli 1418, 1223, 1453, 1458, 1460, 1180c.c.; art. 18 legge 19 marzo 1990, n. 55; art. 21 legge 13 settembre1982, n. 646.

A prescindere dalla nullità del contratto PEG-MBConsulting, lo svolgimento dell’attività da parte di terzi non hacomportato alcun danno [OSCURATO:PERSONA] suscettibile di rilevare ex art. 1223c.c.

La prestazione è stata regolarmente eseguita e [OSCURATO:PERSONA] ne habeneficiato.

La Sentenza di appello non ha dichiarato la risoluzionedel Contratto PEG-[OSCURATO:PERSONA] (art. 1456 c.c.), e conseguentemente nonavrebbe potuto renderne efficaci gli effetti.

Gli effetti della risoluzionenon sono retroattivi in caso di esecuzione continuata o periodica (art.1458 c.c.).

Non è stata formulata alcuna eccezione diinadempimento (art. 1460 c.c.).

Non è avvenuto alcun rifiuto dellaprestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] rilevante ex art. 1180 c.c.».Per la ricorrente incidentale la Corte d’appello avrebbe errato nelritenere che alcuna somma spettava alla società appaltatrice, con17 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026riferimento alle prestazioni relative alla tenuta della contabilità,oggetto di subappalto con la [OSCURATO:SOCIETA]Al contrario, a prescindere dalla mancata pronuncia di risoluzionedel contratto d’appalto per grave inadempimento dell’appaltatrice,che non aveva chiesto l’autorizzazione alla stipula del subappalto,spettava comunque alla appaltatrice il pagamento delle prestazionirese, sia pure attraverso la società subappaltatrice.Anche ove si volesse ipotizzare l’intervenuta risoluzione delcontratto d’appalto, comunque si tratterebbe pacificamente di uncontratto ad esecuzione continuata o periodica, restando ferma ladebenza dei relativi compensi, tra appaltatrice e [OSCURATO:PERSONA], qualestazione appaltante, trattandosi «di prestazioni già eseguite» (cfr.pagina 47 del controricorso).Non sarebbe possibile ritenere «che l’intera somma fatturata daM.B.

Consulting a PEG per l’attività svolta […] debba esserequalificata come danno conseguente al ritenuto inadempimento».In tal caso, la soluzione adottata rappresenterebbe una sorta disanzione irrogata l’appaltatrice per avere stipulato il subappaltosenza autorizzazione.Peraltro, la stazione appaltante, ossia l’[OSCURATO:PERSONA], nel corso delrapporto, non ha mai sollevata alcuna eccezione di inadempimento.12.

Con il terzo motivo di impugnazione incidentale si deduce la«violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.; articoli 1176, 1223 c.c.); omesso esame di unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.), in ordine alle differenze tra CTU giudizio diappello e CTU Primo grado.

Il riconoscimento a Inps del dannoderivante dal mancato aggiornamento Istat per i canoni di locazionedella Calabria, secondo una misura intermedia (Sentenza di appello,pagina 9 seguenti, ipotesi B).

Le emergenze probatorie ritenute18 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026gravemente deficitarie nella stessa CTU giudizio di appello; il compitodi PEG, diligentemente assolto (art. 1176 c.c.), consistente nel meroinserimento di dati nel sistema informatico (PIM); l’automaticità delcalcolo dell’aumento Istat dovuto, sulla base dei parametri chevenivano introdotti nel sistema dalla [OSCURATO:PERSONA].

Eracircostanza pacifica che il PIM era progettato, fornito, eventualmentemodificato dalla e sotto il totale controllo di [OSCURATO:PERSONA].

Violazionedell’art. 1223 c.c.: il comportamento del creditore Inpdapinterrompe, sul piano causale, il principio del danno comeconseguenza immediata e diretta; occorre fare riferimento, conriferimento all’ipotesi B, alla compensatio lucri cum damno perescludere la voce di danno risarcibile».Avrebbe errato la Corte d’appello nello scegliere l’ipotesi B dellaCTU di secondo grado, che ha riconosciuto il danno da mancatoadeguamento Istat per gli immobili della Calabria in euro 84.148,48.L’elaborazione della tabella del CTU aveva comportato un totaledi n. 313 posizioni, per un totale di canoni pari ad euro 3.473.601,41.Con la prima ipotesi non vi sarebbe stato alcun danno.Con l’ipotesi B, invece, accolta dalla Corte d’appello, il danno eradi euro 84.148,48, pari alla differenza tra il totale dei canonibollettati di euro 3.473.601,43 e quello derivante dal calcolo operatodal CTU, pari ad euro 3.557.749,89.Non doveva invece essere utilizzato il calcolo di cui all’ipotesi C),con quantificazione del danno in euro 622.110,97.L’ipotesi B, infatti, doveva tenere in evidenza che gli aumentiriscontrati in n. 47 posizioni, fortemente anomali perché di importosuperiore al 50% del canone, con il loro ammontare avrebberocoperto qualunque aumento Istat relativo a tutte le posizioni dellaCalabria, con l’effetto che anche in tal caso non si sarebbe potutoipotizzare alcun danno.19 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Peraltro, dal calcolo effettuato nell’ipotesi B si sarebbero dovutedetrarre le 10 posizioni per le quali, in base a quanto riportato dalCTU in appello, mancava il contratto di locazione.

La CTU espletatain appello aveva infatti inserito anche 19 posizioni per le quali vi erain atti solo l’estratto contabile non il relativo contratto di locazione.Di queste 19 posizioni, il CTU ne aveva escluse 9 per le quali ilperiodo di locazione terminava prima dell’inizio della gestione daparte dell’appaltatrice, ma aveva considerato le restanti 10, per lequali, pur essendo il dato ricavabile dall’estratto contabile, mancavagli atti il relativo contratto.Dovevano dunque essere escluse tali ultime 10 posizioni.13.

Deve essere previamente esaminato il primo motivo diricorso incidentale, sia pure tardivo, proposto dalla societàappaltatrice [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di questionepregiudiziale sull’ammissibilità dell’appello principale, asseritamentetardivo, per il mancato rispetto del termine breve.Infatti, la sentenza di prime cure è stata pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],ma è stata notificata il 20/2/2020; il ricorso in primo grado è statointrodotto con atto di citazione notificato il 4/4/2003, sicché iltermine lungo per l’impugnazione è quello di un anno ex art. 327c.p.c., essendo stata da disposizione modificata ai sensi dell’art. 58della legge n. 69 del 2009, con riferimento ai giudizi introdotti inprimo grado il 4/7/2009.Nella specie, però, interessa il termine breve di impugnazione disessanta giorni.

Tale termine scadeva il 24/6/2020 dovendosiaggiungere la sospensione Covid (64 giorni).Nella specie, il ricorso principale è tempestivo perché spedito il17/6/2020, mentre il ricorso incidentale risulta spedito il 25/7/2020,sicché risulta tardivo.20 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/202613.1.

Non si tratta, poi, di un ricorso incidentale condizionato, inquanto la società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] non è risultatatotalmente vittoriosa nel giudizio d’appello, essendo stato accolto inparte anche l’appello principale dell’Inps, tant’è vero che le spese delgiudizio d’appello sono state interamente compensate, inconsiderazione della soccombenza reciproca.Invero, quanto all’ordine di esame delle questioni oggettorispettivamente dei motivi di ricorso principale ed incidentale, valequanto previsto dalle sezioni unite di questa Corte (Cas., Sez.U.,25/3/2013, n. 7381), richiamato anche da pronunce successive (pertutte vedi Cass., sez. 5, 5/6/2020, n. 10696).Si è infatti affermato il principio per cui il ricorso incidentaleproposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, cheinvesta questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinentialla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorsocondizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione diparte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questionipregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, nonsiano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte delgiudice di merito (Cass., Sez.U., 6/3/2009, n. 5456; Cass., Sez.U.,25/3/2013, n. 7381; Cass., sez. 1, 6/3/2015, n. 4619; Cass., sez. 3,14/3/2018, n. 6138).13.2.

Nella specie, dunque, poiché la questione preliminare dirito è stata proposta in sede di ricorso incidentale (tardivo), dallasocietà appaltatrice, parzialmente soccombente nel giudiziod’appello (e quindi non totalmente vittoriosa), nonostante ladecisione espressa di rigetto da parte della Corte territoriale (che haescluso la tardività dell’appello principale, ravvisando nellasoppressione dell’[OSCURATO:PERSONA] un evento interruttivo), la questione va21 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026esaminata prioritariamente in questa sede, per evidenti ragionipregiudiziali.13.3.

Non sfugge a questa Corte che, ai sensi dell’art. 334,secondo comma c.p.c., se l’impugnazione principale è inammissibile,ne deriva la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo.Ciò imporrebbe di verificare, preliminarmente, l’ammissibilità delricorso principale, con lo scrutinio dei singoli motivi.13.4.

Pertanto, trova applicazione il principio consolidato diquesta Corte in base al quale, poiché l’art. 334 c.p.c. ha lo scopo direndere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettarela sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dallacontroparte, senza dover subire gli effetti dello spirare del termine odella propria acquiescenza, le parti contro le quali è stata propostaimpugnazione (o quelle chiamate ad integrare il contraddittorio anorma dell’art. 331 c.p.c.) possono proporre impugnazioneincidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, nonesistendo alcun limite oggettivo all’ammissibilità dell’impugnazioneincidentale tardiva (Cass., sez. 6-2, 23 novembre 2021, n. 36127;Cass., sez. 6-2, 4 marzo 2020, n. 5989; Cass., sez. 5, 16 novembre2018, n. 29593; Cass., sez.un., 7 novembre 1989, n. 4640; Cass.,sez. 2, 24 aprile 2012, n. 6470).In dottrina, si è sottolineato che la possibilità del ricorsoincidentale tardivo, a prescindere dal contenuto delle censure,riferibili, o meno, al capo della sentenza impugnato con il ricorsoprincipale, esalta la finalità del regime di impugnazione incidentaletardiva, che è quello proprio di consentire alla parte parzialmentesoccombente, che sia disposta ad accettare la sentenza se anche lacontroparte l’accetta, di attendere la decisione di quest’ultima senzadover proporre impugnazione per evitare la decadenza del termine,22 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026rendendo più facile per entrambe le parti l’accettazione dellasentenza.Si consente dunque l’impugnazione incidentale tardiva, daproporsi con il controricorso nel giudizio di cassazione, anche quandosia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se laparte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentementedal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa eche, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato chenessuna distinzione in proposito è contenuta nelle disposizioni di cuiagli articoli 334,343 e 371 c.p.c. (Cass., 2 luglio 2007, n. 14969;Cass., sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15483), dovendosi individuare,quale unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddettatardiva, che essa perde efficacia se l’impugnazione principale èdichiarata inammissibile (Cass. sez. 5, 16 novembre 2018, n.29593); infatti, l'impugnazione incidentale tardiva è sempreammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ovel'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessiderivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestatoacquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nellecause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimentodell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (Cass.,sez. 1, 16 novembre 2015, n. 23396).13.5.

Tuttavia, questa Corte ha già statuito, con decisione che sicondivide, che in tema di ricorso per cassazione, il principio disalvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni,secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio diquelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui alricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese alprincipio della ragionevole durata del processo, sicché le questionipregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale (condizionato)23 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esameprioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esamedelle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una piùsollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio dellaragione più liquida (Cass., sez. 1, 21/5/2021, n. 14039).Pertanto, il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla partetotalmente vittoriosa sulle questioni pregiudiziali decise in senso adessa sfavorevole nella precedente fase di merito, può essereesaminato e deciso con priorità, senza tenere conto della suasubordinazione all’accoglimento del ricorso principale, quando siafondato su una ragione più liquida che consente di modificare l’ordinedelle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità delgiudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.(Cass., sez.L, 18/11/2016, n. 23531; anche Cass., sez. 5,19/4/2018, n. 9671).13.6.

Questo principio, enunciato in una fattispecie di rapportotra ricorso principale e ricorso incidentale tempestivo (macondizionato), ove una parte era peraltro, totalmente vittoriosa, puòessere esteso anche all’ipotesi del ricorso incidentale tardivo, conparti solo parzialmente vittoriose (reciprocamente parzialmentesoccombenti), fondato su questione di rito preliminare, che indicesulla tempestività dell’appello principale.13.6.

Nella stessa direzione si è collocata questa Corte, laddoveha ritenuto che nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale noncondizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di ritoo preliminari di merito la cui decisione, secondo l'ordine logico egiuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale,va esaminato con priorità rispetto a quest'ultimo,indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio delle questioni proposte- profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso di24 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontàdella parte di subordinare l'esame della propria impugnazioneall'accoglimento del ricorso principale - poiché l'interesseall'impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale èsoccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa insenso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguitasul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non giàdalla sua eventuale fondatezza (Cass., sez. 1, 31/10/2014, n.23271).Con la precisazione per cui il ricorso incidentale per cassazionecon il quale la parte, totalmente vittoriosa nel merito, riproponga unaquestione pregiudiziale decisa in senso a lei sfavorevole deve essereesaminato prima del ricorso principale della parte soccombente nelmerito ed indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezzadi tale ricorso, in quanto sin dal momento in cui, con il ricorsoprincipale, si rende incerta la vittoria nel merito, sorge l'interesseche rende ammissibile il ricorso incidentale e ne giustifica l'esamenell'ordine logico delle questioni indicato dall'art. 276, secondocomma, cod. proc. civ. che, con disposizione applicabile, ai sensidell'art. 141 disp. att. cod. proc. civ., anche nel giudizio dicassazione, espressamente stabilisce che il giudice decide prima lequestioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio esuccessivamente il merito della causa (Cass., sez.

L, 9/9/2008, n.23113).13.7.

Del resto, tale interpretazione si colloca nel solco tracciatodalla recente sentenza di questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U.,29/8/2025, n. 24172), per cui in caso di interessi superindividuali e,quindi, in presenza di questione «fondanti» (tra esse la tempestivitàdell’appello (sia pure in ipotesi di tardività non prospettate nei gradidi merito: Cass., sez. 3, 4/9/2023, n. 25707; Cass., Sez.U.,25 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/20262576/2019, n. 16979; Cass., sez. 6-5, 6/5/2013, n. 10440; cass.,sez.

L, 27/9/2000, n. 12794), tra cui vanno ricomprese «ledecadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentoriper la proposizione dell’azione» (Cass., n. 20978/2013; Cass. n.32637/2019; Cass., Sez.U., n. 8501 del 2021), trattandosi di presidiodi valori cardine dell’ordinamento costituzionale, si «impone» la lororilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sonoconcretamente manifestate, «salvo l’effetto preclusivo derivantedalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito edalla mancata impugnazione al riguardo».Nella specie, a fronte della decisione della Corte di appello ditempestività dell’appello principale di INPS, con rigetto espressodella eccezione sollevata dalla PEG appaltatrice, v’è stato specificomotivo di ricorso incidentale (tardivo) da parte della PEG, conesclusione della formazione del giudicato.14.

Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato.14.1.

La Corte d’appello ha ritenuto erroneamente tempestivol’appello notificato dall’Inps in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte della sentenzadi prime cure depositata il 30/11/2010.La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto applicabile il disposto dicui all’art. 328, terzo comma, c.p.c., a mente del quale «[s]e dopo 6mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventiprevisti nell’art. 299, il termine di cui all’articolo precedente èprorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento».Nella specie, per la Corte di merito l’evento interruttivo sarebbestato rappresentato dall’intervenuta soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA], exart. 21, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6/12/2011.L’Inps, dunque, ha lasciato decorrere il termine lungo di cuiall’art. 327 c.p.c. (un anno e 45 giorni) e utilizzato la proroga diulteriori sei mesi ex art. 328, terzo comma, c.p.c.26 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Tale ultima disposizione troverebbe applicazione anche nel casoin cui l’ente pubblico venga soppresso per legge e ad esso succedealtro soggetto in universum ius; per la Corte territoriale «non si vedeperché alla pubblica amministrazione non debba essere riconosciutolo stesso spatium deliberandi previsto dall’art. 328 c.p.c. riconosciutoai soggetti privati.

Né vale il richiamo alla disciplina della fusione trasocietà, fenomeno del tutto diverso e per il quale il legislatore haritenuto di dettare una disciplina ad hoc».14.2.

Nel controricorso l’Inps ha tentato di sostenere la tesiaffermata dalla Corte d’appello, richiamando una pronuncia di questaCorte n. 18279 del 2020, relativa alla soppressione dell’ENAM ed allasuccessione ad esso dell’[OSCURATO:PERSONA].14.3.

Tuttavia, la pronuncia sopra richiamata è stata superataespressamente da questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n.15911 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (poi seguita da Cass., Sez.

L, 7/6/2024, n.15959; che supera Cass., n. 12285 del 2020).Si è chiarito che, in tema di successione nel processo, qualora iltrasferimento del rapporto controverso da un ente pubblico ad unaltro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, siverifica successione nel diritto stesso non già a titolo universale "inuniversum ius" ex art. 110 c.p.c., bensì a titolo particolare secondola disciplina dell'art. 111 c.p.c., sempre che l'ente trasferente non siestingua per soppressione o altra causa.In particolare, questa Corte muove dalla precedente sentenza n.2689 del 24/7/1958, sempre a sezioni unite, per la quale «in temadi successione tra enti pubblici non vige un principio generale cheregoli, ex se, il fenomeno successorio come successione a titolouniversale; ma […] nella carenza di norme in via generale regolatricidella particolare materia, non vige neppure il principio inverso, postoinvece per le persone giuridiche private, secondo il quale, in caso di27 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026estinzione, il trasferimento dei beni di regola avviene, dopo laliquidazione, a titolo particolare e limitatamente ai beni residui».Pertanto, si è ribadito il principio per cui può altresì «su talidirettrici affermarsi che, quante volte si sia in presenza delpermanere degli scopi dell’ente pubblico soppresso in capo ad altroente e risultino anche attuati il passaggio, sia pure parziale dellestrutture, funzionalmente intese, e quello del complesso delleposizioni giuridiche già in testa all’ente soppresso, ivi si è pure inpresenza di un fenomeno di successione in universum ius da uno adaltro ente» (Cass., Sez.U., n. 15911 del 2021).Pertanto, affinché si possa verificare un’ipotesi di estinzionedell’ente pubblico, idonea a configurare un evento interruttivo delprocesso civile, sono necessari tre presupposti: 1) il permanere degliscopi dell’ente pubblico soppresso;2) il passaggio, sia pure parzialedelle strutture, funzionalmente intese, al nuovo ente pubblico; 3) ilpassaggio del complesso delle posizioni giuridiche al nuovo entepubblico.Ciò è quanto si è verificato con riferimento alla estinzione dellesocietà del gruppo Equitalia a seguito della istituzione dell’enteAgenzia delle entrate-Riscossione.In quel caso, infatti, si è espressamente previsto che l’entepubblico economico denominato Agenzia delle entrate-Riscossione,istituito con decorrenza dal 1/7/2017, al fine di «garantire lacontinuità e la funzionalità delle attività di riscossione», con subentro«a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA]».Ovviamente dovendosi tenere conto della specificità dellefunzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecnichenecessarie allo svolgimento, per assicurarle; sicché, il personaledelle società del gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità, con28 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economicae previdenziale maturata, è stato trasferito all’ente pubblicoeconomico di nuova istituzione.14.4.

Tuttavia, i presupposti si rinvengono anche nella normativarelativa alla soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA].Ciò già al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge6/12/2011, n. 201, poi convertito in legge 22/12/2011, n. 214.Al comma 1 dell’art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 siprevede che «[i]n considerazione del processo di convergenza edarmonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazionedel metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza el’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale eassistenziale, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’ENPALS sono soppressi dalla data dientrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni sonoEnti soppressi».Si assiste, dunque, al permanere delle funzioni già assoltedall’[OSCURATO:PERSONA], essendo esclusivamente necessario armonizzare ilsistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodocontributivo.Allo stesso modo, vi è anche il passaggio del complesso delleposizioni giuridiche al nuovo ente.Il comma 2 dell’art. 21 citato, poi, disciplina espressamente ilpassaggio anche degli assetti organizzativi e del personale.Si prevede, infatti, che «[c]on decreti di natura nonregolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministroper la pubblica amministrazione e la semplificazione […] le risorsestrumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferiteall’Inps.

Conseguentemente la dotazione organica dell’Inps è29 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità dipersonale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data dientrata in vigore del presente decreto».Si chiarisce anche che «i dipendenti trasferiti mantengonol’inquadramento previdenziale di provenienza», con la precisazioneal comma 3 dell’art. 21, che «[l]’Inps subentra, altresì, nella titolaritàdei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la lororesidua durata».Con la legge di conversione del decreto-legge, 22/12/2011, n.214, al comma 1 dell’art. 21 si aggiunge che «[d]alla data di entratain vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l’Inpdape l’Enpals possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione».Viene dunque declinato il passaggio delle funzioni tra i due entipubblici.Inoltre, al comma 2-bis dell’art. 21 si aggiunge che «[i]n attesadell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali eperiferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attivitàconnesse ai compiti istituzionali degli stessi.

A tale scopo, l’Inps, neigiudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, èrappresentato e difeso in giudizio dei professionisti legali, già inservizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Enpals».Ciò a testimonianza del passaggio integrale delle funzioni, dellestrutture, del personale e persino dei difensori in capo al nuovo enteInps; sicché non si riscontra, in concreto, un’ipotesi di estinzionedell’originario ente pubblico, ma esclusivamente di trasferimento traenti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum,esattamente come nell’ipotesi della soppressione della società delgruppo Equitalia in favore dell’agenzia delle entrate-riscossione.15.

Pertanto, poiché l’appello principale dell’Inps erainammissibile, perché tardivo, la sentenza della Corte d’appello va30 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026cassata senza rinvio, ex art. 382, terzo comma, c.p.c. trattandosidell’ipotesi in cui l’appello è stato proposto tardivamente, sicché ilprocesso di gravame non poteva essere proseguito.Si è ritenuto, infatti, nel processo tributario - ma con principiopacificamente estensibile anche al processo civile ordinario – che èinammissibile l'appello proposto con un atto notificato direttamentea mezzo del servizio postale, ove, nel termine previsto dall'art. 22,comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non venga depositato il relativoavviso di ricevimento, sicché la sentenza di appello che, nonrilevando tale radicale vizio processuale, abbia deciso la controversianel merito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processonon avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e pertantola Corte di cassazione non può tenere conto della eventualeproduzione tardiva dell'avviso nel corso del giudizio di legittimità(Cass., sez. 5, 12/4/2019, n. 10322).16.

Vanno compensate interamente tra le parti le spesedell’appello e del giudizio di legittimità, stante la parzialesoccombenza reciproca e la novità della questione trattata, dopo lapronuncia delle sezioni unite di questa Corte del 2021, in tema disoppressione degli enti pubblici, con riferimento alla natura di eventointerruttivo o meno di tale fattispecie.Numero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoAppalti pubblici;soppressione enteDott. [OSCURATO:PERSONA] pubblico; eventoDott. [OSCURATO:PERSONA] interruttivo;tempestività appello;Dott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCC [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Cron. n.1 6038/2020ha pronunciato la seguenteR .G.N. 11368/2017ORD INANZAsul ricorso n. 16038/2020 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cipriani e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono di voler ricevere lecomunicazioni ai propri indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale1 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026per atto separato unito al controricorso, elettivamente domiciliata pressol’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Borgognona, n. 12, i quali chiedonodi ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrente-ricorrente incidentale –[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6821/2019,depositata in data 11/11/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con atto di citazione notificato il 4/4/2003 la [OSCURATO:SOCIETA]. deduceva che dal 1996 al 2002, in virtù di contrattod’appalto di servizi, stipulato il 5/3/1996, gestiva gli immobili facentiparte del patrimonio immobiliare di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA], situati inSicilia e in Calabria (global service).Aggiungeva che tale incarico ricomprendeva articolateprestazioni gestionali, che includevano la gestione dei rapportilucrativi (abitativi e commerciali), con obbligo della società dicalcolare, aggiornare, adeguare e riscuotere sia i canoni lucrativi, siale poste dovute per oneri accessori e cauzioni, versando le relativesomme su un conto corrente acceso per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] e intestatoalla società, per poi trasferire i proventi all’[OSCURATO:PERSONA], dedotte le spesesostenute autorizzate.Al termine del rapporto, conclusosi il 30/4/2002, la societàappaltatrice emetteva fatture per compensi professionali pari adeuro 742.870,47; tratteneva, sulle somme giacenti sul conto2 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026corrente dedicato, l’importo di euro 736.000,00, a fronte delmancato saldo delle fatture emesse per compensi professionali.Pertanto, la società appaltatrice chiedeva accertarsi il credito dieuro 742.870,47, con la conseguente dichiarazione di intervenutacompensazione legale con il debito di euro 736.000,00; chiedevaaltresì la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di euro 6870,47,quale residuo.In via subordinata, per quel che ancora qui rileva, chiedevaaccertarsi il credito vantato nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], in relazione alleobbligazioni assunte con la Convenzione del 5/3/1996.2.

Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delladomanda e proponendo domanda riconvenzionale.Esponeva, in particolare, i numerosi inadempimenti da partedell’appaltatrice.Pertanto, in via riconvenzionale, anche ai sensi dell’art. 1460 c.c.,chiedeva la condanna dell’appaltatrice alla restituzione delle sommeindebitamente trattenute, pari ad euro 736.000,00.Chiedeva, sempre in via riconvenzionale, la condannadell’appaltatrice al risarcimento dei danni cagionati: euro3.608.477,00, oltre interessi e rivalutazione; l’importo del canoneche si sarebbe potuto ritrarre dalla ordinaria locazione delle unitàimmobiliari; euro 15.574,71,, oltre ulteriore importo di euro 2000per ciascuna delle 95 posizioni di morosità non azionate; euro260.050,00, in relazione alle inadempienza di cui al punto 4.4 dellacomparsa [OSCURATO:PERSONA]; euro 271.779,73, per gli stabili della Sicilia; euro615.626,95, in relazione alle inadempienza di cui al punto 4.7.1 dellacomparsa; euro 56.541,28, per l’inadempienza di cui al punto 4.7.2della comparsa; euro 373.402,26 in relazione agli stabili della Sicilia;euro 31.538,33 con riferimento alle inadempienze di cui al punto 4.83 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026della comparsa; euro 158.620,00 in relazione alle inadempienza dicui ai punti 4.8,4.9 della comparsa [OSCURATO:PERSONA].3.

L’appaltatrice chiedeva di essere autorizzata chiamare in causala [OSCURATO:SOCIETA]., quale società che, su incarico della ProgettiEuropa [OSCURATO:PERSONA], aveva eseguito l’attività di ricostruzione delle partitecontabili.4.

Il tribunale, con sentenza n. 23739 del 30/11/2010, rigettavale domande proposte in via principale dall’attrice, relative allacompensazione del credito, ed alla condanna del residuo.In accoglimento della domanda subordinata, dichiarava il dirittodella società attrice di percepire il compenso portato dalle fatturenella misura di euro 742.870,47, oltre interessi e rivalutazione.In accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dalInpdap, condannava l’appaltatrice al pagamento della somma di euro243.576,14, con riferimento al ritardato rinnovo dei contratti dilocazione.5.Proponeva appello principale l’Inps, nelle more succeduto exlege all’[OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 6/6/2012, deducendo: 1)omessa pronuncia su parte delle domande e delle eccezioni; inrelazione al mancato recupero della morosità, al ritardo nella messaa reddito degli immobili sfitti, al mancato aggiornamento dei canonidi locazione in base all’indice Istat, alla mancata restituzione deidepositi cauzionali, alla non corretta redazione dei bilanci preventivie consuntivi degli oneri accessori, al mancato aggiornamento deicanoni di locazione ex art. 23 della legge n. 392 del 1978;2) in ordineal capo di sentenza con cui era stato riconosciuto il credito di ProgettiEuropa [OSCURATO:PERSONA]; violazione della ripartizione dell’onere della prova;violazione e falsa applicazione di norme imperative in materia disubappalto; 3) nullità e comunque inutilizzabilità della CTU; 4)illegittimità del riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria4 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026sulle somme riconosciute a credito dell’appaltatrice e dei soliinteressi sulle somme riconosciute a credito dell’[OSCURATO:PERSONA].6.

Proponeva appello incidentale la [OSCURATO:PERSONA], inrelazione al mancato rinnovo dei contratti di locazione ed all’erroneaquantificazione dei danni.7.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6821/2019,depositata il 11/11/2019, riconosceva il credito della societàappaltatrice, con la sola eccezione di quanto richiesto dalla stessaper le prestazioni fornite dalla [OSCURATO:SOCIETA], in regime disubappalto, detraendo, quindi, dall’importo fatturato di euro742.870,47, riconosciuto come dovuto dal tribunale, l’importo dieuro 378.196,84, fatturato dalla subappaltatrice.Alla somma di euro 364.673,63 andavano aggiunti, come giàritenuto dal tribunale, gli interessi e la rivalutazione monetaria,espressamente richiesti nell’atto di citazione.In accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dichiarava non dovuta la voce di danno richiestadall’Inps e riconosciuta dal tribunale per la mancata stipula e/orinnovo dei contratti di locazione, pari ad euro 243.576,14, sommachiesta in via riconvenzionale dal [OSCURATO:PERSONA].In accoglimento dell’appello principale proposto dall’Inpscondannava l’appaltatrice a pagare, a titolo di risarcimento deldanno, la sola somma di euro 84.148,48 dovuta per l’omessarichiesta ai conduttori degli aumenti annuali Istat sui canoni oltreinteressi legali.8.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale percassazione l’Inps.9.

Ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorsoincidentale, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositando anchememoria scritta.5 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/202610.

L’Inps ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione principale l’Inps deduce«l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero di tuttele circostanze che dimostrano incontrovertibilmente l’inescusabilitàdella in parte omessa e in parte ritardata rendicontazione allacessazione dell’appalto, nonché in ogni caso l’insufficienza dellarendicontazione stessa, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.».Sarebbe erronea l’affermazione della Corte d’appello per cui ilritardo nella presentazione dei rendiconti, essendo da attribuire allaindisponibilità del sistema informatico al momento della cessazionedell’appalto, non sarebbe dunque imputabile a [OSCURATO:SOCIETA].In realtà, ad avviso della ricorrente, tale affermazionecontrasterebbe «contro una serie di documenti in atti e altresì didichiarazioni testimoniali».Dagli elementi istruttori emergerebbe che il sistema informaticodell’[OSCURATO:PERSONA] «è sempre stato disponibile, anche agli ex gestori, in solalettura; ma anche che fu loro data la possibilità di inserire dati apartire dal mese di ottobre 2002, quindi ben prima dell’attivazionedel presente giudizio […]».Il sistema informatico sarebbe stato comunque disponibile «inconsultazione per tutte le società di gestione».Inoltre, aggiunge la ricorrente, «dal mese di ottobre 2002, surichiesta degli stessi gestori, [sono] state riattivate alcune funzionilavorative».Il rendiconto del mese di aprile 2002 è stato presentato solo il20 dicembre 2003, mentre «la rendicontazione finale del rapportonon è mai stata presentata».6 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sarebbe errata anche l’affermazione della Corte di merito inordine «alla correttezza della rendicontazione infine presentata dallaProgetti [OSCURATO:PERSONA] in corso di causa» (cfr. pag. 36 del ricorso percassazione).Per la Corte d’appello la mancanza di documenti giustificativiriguarderebbe unicamente alcune spese effettuate dal gestore nelmese di aprile 2002, ma eseguite e contabilizzate dalla banca sononel mese di maggio 2002.Tali considerazioni sarebbero viziate «dall’omesso esame delleeffettive allegazioni dell’ente appellante e della relativa produzionedocumentale, nonché della stessa consulenza tecnica disposta inprimo grado».Tra l’altro, l’Inps avrebbe sottoposto «a severa critica la suddettaperizia d’ufficio, chiedendo la rinnovazione delle operazioni e lasostituzione del consulente» (cfr. pagina 65 del ricorso percassazione).2.

Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce la«violazione o falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 1375,1460, 1710, 1713 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in ordine al capo disentenza con cui la Corte di Appello ha ritenuto l’irrilevanza ai finidell’art. 1460 c.c. della tardiva, incompleta e parzialmente omessarendicontazione alla cessazione del rapporto di appalto».Pertanto, in relazione al medesimo capo della sentenza disecondo grado, si ravvisano altri profili di violazione di legge.La società appaltatrice avrebbe incardinato il giudizio senzapresentare alcuna rendicontazione, ma limitandosi al merotrasferimento della documentazione in suo possesso al nuovogestore.7 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026La società non avrebbe mai compiuto alcuno «sforzo diligente»,al fine di «adempiere al fondamentale obbligo di rendicontazionedell’attività gestoria svolta».Sarebbe erronea l’affermazione della Corte territoriale per cuil’Inps «avrebbe avuto l’onere, non assolto, di provare il danno subitoin ragione dell’inadempimento eccepito», ai fini dell’art. 1460 c.c.Dovrebbe tenersi conto delle risultanze della CTU espletata inprime cure, ove si era concluso per «la tardività e incompletezzadella rendicontazione fornita in corso di causa dall’appaltatore» (cfr.pagina 84 del ricorso per cassazione).Pure erronea sarebbe l’affermazione per cui, ai fini dellaeccezione di inadempimento spiegata dall’Inps, doveva essa data laprova del danno subito, in quanto la parte che eccepiscel’inadempimento, oltre a dare dimostrazione del titolo allaprestazione, è tenuta solo ad allegare l’inadempimento o l’inesattoadempimento, gravando su quest’ultimo l’onere dell’esattoadempimento.3.

Con il terzo motivo di impugnazione principale si lamenta la«violazione articoli 1175, 1176, 1218, 1375, 1460, 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per quanto attienealla ritenuta esigibilità degli importi di cui alle fatture per l’attività diricostruzione delle partite contabili, ricognizione immobiliare,recupero morosità, corrispettivi gestionali».La Corte d’appello non avrebbe preso posizione sugli ulteriorimotivi di non esigibilità delle fatture: quelle relative alla ricostruzionedelle partite contabili; quelle relative al corrispettivo per le attivitàgestionali, pari ad euro 93.611,96; quelle relative all’attività direcupero della morosità, per euro 100.495,10.Quanto alle fatture per la ricostruzione delle partite contabili, tale8 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026appalto, ma sarebbe stata compensata a parte, richiedendosi unprevio contraddittorio con l’inquilino, il quale avrebbe dovutosottoscrivere per accettazione la propria situazione contabile.Al fine di provvedere alla dismissione del patrimonio immobiliare,l’Inps prescriveva a tutte le società di gestione, in relazione a tuttele attività di ricostruzione e definizione delle partite contabili, che taliposizioni contabili fossero sottoscritte per accettazione da ogniinquilino.La società appaltatrice avrebbe invece eseguito la prestazione«in consapevole difformità da quanto pattuito e commissionato».Per la ricorrente non costituiva causa di giustificazionedell’inadempimento la circostanza che a cavallo tra il 2001 di 2002era stato introdotto l’euro, con la conseguente necessità di adeguareil sistema informativo dell’[OSCURATO:PERSONA].A ciò non ostava la sospensione del servizio nel periodo dalle 10al 27 dicembre 2000.4.

Con il quarto motivo di impugnazione principale la ricorrentesi duole «in merito alle doglianze dell’Inps quanto al mancatorecupero della morosità: violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e giudicato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per l’omessa pronuncia in merito alrimborso delle spese legali per le azioni esecutive intentate aiconduttori; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., quanto alla ritenuta non imputabilità dell’inadempimentodell’appaltatore in merito alla mancata gestione e riscossione dellerate di morosità».La Corte d’appello ha affermato che in un rapporto di durata,avente ad oggetto servizi, ove si alleghi genericamentel’inadempimento di una prestazione di fare, senza però puntualizzare9 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026la singola prestazione rimasta inadempiuta, deve escludersi chesorga in capo alla controparte l’onere di difendersi in ordine algenerico inadempimento contestato.Da tale affermazione, per la ricorrente, emergerebbe «una nonesatta comprensione del fatto e delle relative contestazioni» (cfr.pagina 101 del ricorso per cassazione).Ciò che si rimprovera all’appaltatrice, non è la mancata«l’omessa effettuazione di una ordinaria prestazione gestionale aproprio carico».Taluni giudizi, curati dai legali nominati dall’Inps, aventi adoggetto la rideterminazione del canone di locazione, si erano conclusiin senso favorevole agli inquilini; tuttavia si erano raggiunte delletransazioni.Le transazioni erano state trasmesse all’appaltatore per larettifica dei canoni e conseguenti conguagli, oltre all’inserimento nelsistema informatico dei piani di ammortamento, con la successiva«bollettazione» delle rate di morosità, ma tali attività non erano statecompiute.La Corte d’appello poi ha ritenuto non provata la domandarelativa alle 95 transazioni in eseguite, con la previsione delpagamento di euro 2000,00 per ciascuna, ma non ha tenuto contodelle ulteriori 54 comunicazioni prodotte dall’Inps.

A nulla rilevavache le transazioni fossero intervenute direttamente tra la sedeterritoriale dell’Inps e gli inquilini, senza darne avviso preventivo allaProgetti [OSCURATO:PERSONA].5.

Con il quinto motivo di impugnazione principale si deduce «inrelazione alla doglianza dell’Istituto concernente il ritardo nellamessa a reddito immobili sfitti: violazione o falsa applicazione degliarticoli 1176, 1218, 1362, 1363, 1375, 1460 e 2697 c.c., nonché10 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe qui errato nell’affermare che lasocietà appaltatrice aveva l’obbligo di provvedere alla manutenzionedegli immobili rilasciati, al fine di provvedere alla nuova locazionedegli stessi, solo nel momento in cui fosse stato individuato il nuovolocatario («tale intervento poteva essere richiesto dopo che fossestato individuato il nuovo assegnatario, individuazione checompeteva all’Istituto e non alla società di gestione»).Tuttavia, dai documenti prodotti, ed in particolare dall’allegato Fal contratto d’appalto, non emergerebbe in alcun modo chel’obbligazione dell’appaltatrice scattava esclusivamente nelmomento in cui fosse stato individuato il nuovo assegnatario daparte dell’Inps.Specifica la ricorrente che «in nessuna disposizione contrattuale(che infatti non viene indicata né da [OSCURATO:PERSONA] né in sentenza)si prevede che a tali attività dovesse procedersi solo una voltaesperita da parte dell’istituto la procedura per l’assegnazionedell’unità immobiliare ed individuato l’assegnatario» (cfr. pagina 119del ricorso per cassazione).La Corte d’appello avrebbe omesso sia di rispettare il sensoletterale delle chiare disposizioni contrattuali, sia di procedere allainterpretazione complessiva delle clausole.Senza contare che l’appaltatrice non doveva attendere alcun attodi impulso da parte dell’Inps, in quanto tutte le autorizzazionipreviste dall’allegato F, in relazione alle varie fasi di tale attività,venivano rilasciate con il meccanismo del silenzio-assenso.6.

Con il sesto motivo di impugnazione principale la ricorrentededuce «in relazione alla doglianza dell’istituto relativa al mancatoadeguamento all’Istat dei canoni di locazione: violazione e/o falsa11 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026applicazione degli articoli 24 legge 392/78, 2697 c.c. e 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Il CTU nominato in appello, dott. [OSCURATO:PERSONA], aveva espresso trepossibili soluzioni.La Corte d’appello ha ritenuto di aderire all’ipotesi sub B), per laquale il dato subito dalla committente Inps per la mancata richiestaagli inquilini di immobili siti in Calabria, degli adeguamenti Istat deicanoni di locazione, era quantificabile in euro 84.148,48.La Corte territoriale avrebbe eliminato l’ipotesi sub C) in quantocarente di documentazione.Per la ricorrente, invece, il danno era stato calcolato in modoestremamente prudenziale, in quanto il CTU, rispetto alle 313posizioni locative complessive, aveva già escluso dal calcolo ben 128posizioni.7.

Con il settimo motivo di impugnazione principale si lamenta«in relazione alla doglianza dell’istituto inerente il mancatoincremento dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 23 legge 392/78:violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 1362,1363, 1375 e 2697 c.c., 115 e 183 c.p.c., 23 legge 392/78, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la Corte d’appello, la domanda relativa al mancatoaggiornamento dei canoni degli alloggi, ove erano state realizzateopere di manutenzione straordinaria, ai sensi della legge n. 392 del1978, art. 23, era inammissibile perché tardiva, in quanto propostasolo nella memoria ex art. 183 c.p.c.Per la Corte d’appello, poi, trattavasi solo di una facoltà per illocatore e non di un obbligo, sicché non ogni intervento dimanutenzione straordinaria consentiva al locatore di richiedere alconduttore un aggiornamento del canone, ma solo gli interventi12 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026relativi a importanti e improrogabili opere necessarie per conservareall’immobile la sua destinazione.Per la ricorrente, invece, la domanda era consentita, in quantosin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado l’Inpdapaveva segnalato «numerosi inadempimenti contrattuali» in cui eraincorsa la [OSCURATO:PERSONA].In realtà, l’appaltatrice era obbligata per contratto a richiedere,sempre, ai conduttori gli aggiornamenti del canone ai sensi dell’art.23 della legge n. 392 del 1978, ricorrendone i presupposti di legge.8.

Con l’ottavo motivo di impugnazione principale si deduce «inmerito alla doglianza dell’Inps concernente il mancato rinnovo deicontratti di locazione: violazione e/o falsa applicazione degli articoli1176, 1218, 1375 e 2697 c.c., 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.

Omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, che ha costituito oggetto di discussione fra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., limitatamenteall’omesso esame della perizia d’ufficio di primo grado e delle stessedifese, confessorie, di [OSCURATO:PERSONA]».Si fa qui riferimento all’accoglimento da parte della Corteterritoriale dell’appello incidentale della società appaltatrice, inordine al mancato rinnovo dei contratti di locazione da partedell’appaltatore, dopo la scadenza degli stessi.Per la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostenutodall’[OSCURATO:PERSONA], soltanto in una minima parte dei contratti depositati vierano gli elementi necessari al calcolo della differenza di canone, tracui i metri quadrati degli immobili.Inoltre, non si era tenuto conto delle situazioni di morosità degliinquilini, che impedivano di procedere al rinnovo dei contratti.Anche in questo caso vi sarebbe stata una totale inversionedell’onere della prova in quanto, a fronte della documentata inattività13 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’appaltatore, lo si era esonerato dalla prova dell’adempimento odi esatto adempimento ovvero della impossibilità non imputabile diadempiere le singole prestazioni, sulla base di argomentazioni deltutto generiche, non provate, ed incompatibili con l’obbligo didiligenza rafforzato, gravante sul gestore immobiliare professionale.L’appaltatrice non avrebbe mai fornito alcuna prova in ordine aicontratti di locazione considerati dal CTU primo grado nonrinnovabili.Per il CTU di prime cure, infatti, erano stati presi inconsiderazione solo i contratti nei quali erano riportati tutti glielementi indispensabili per l’applicazione delle leggi e degli accordisottoscritti dalle parti sociali, quali metri quadrati, la vetustà el’ubicazione.Per la ricorrente, dunque, i danni erano stati computati in euro131.012,83 per la Sicilia ed in euro 103.563,31, per la Calabria, perun totale di euro 234.576,14.Pertanto, dall’importo complessivo richiesto dall’Inps pari adeuro 3.608.477,00, relativo al calcolo effettuato su tutti i contrattidella Sicilia, anche su quelli privi dei dati indispensabili per il calcolocorretto, si sarebbe passati alla minore misura di euro 234.576,14.Il CTU di prime cure avrebbe anche chiarito, su sollecitazione,che «[i] rinnovi dei contratti sono stati calcolati secondo la normativaapplicabile, con i dati messi a disposizione e contenuti nei contrattidepositati in tribunale» (cfr. pagina 144 del ricorso per cassazione).Pertanto, avrebbe errato la Corte d’appello ad eliminare perintero la posta di euro 234.576,14, accogliendo l’appello incidentaledella società appaltatrice.9.

Con il nono motivo di impugnazione principale si deduce «inordine alla decisione della Corte di appello in punto di interessi erivalutazione monetaria: violazione e/o falsa applicazione degli14 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026articoli 1224 e 1277 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria sulcredito da fattura riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed almancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sul creditorisarcitorio riconosciuto in favore di Inps; violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., quantoalla omessa pronuncia sul motivo di appello dell’Inps in merito almancato riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sullesomme da restituirsi all’Inps in base al capo 1 della sentenza di primogrado».Con l’appello principale l’Inps aveva censurato la sentenza diprimo grado che aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria allesomme dovute all’appaltatrice.In primo luogo, perché l’appaltatrice non aveva mai chiesto ilrisarcimento del maggiore danno.Inoltre, laddove era stata pronunciata condanna dell’appaltatricein favore di [OSCURATO:PERSONA], non vi era stato riconoscimento né di interessiné di svalutazione monetaria.La Corte d’appello ha respinto entrambe le censure.Ha riconosciuto, dunque, alla somma di euro 364.673,63 (dinatura contrattuale e quindi credito di valuta) , spettante alla societàappaltatrice, gli interessi e la rivalutazione monetaria«espressamente richiesti, al contrario di quanto ritenutodall’appellante nella citazione nelle conclusioni relative alla domandasubordinata di accertamento del credito».Inoltre, in accoglimento dell’appello principale proposto dall’Inpsera stata riconosciuta la somma di euro 84.148,48, a titolo dirisarcimento del danno, senza la previsione della rivalutazione.Pertanto, in ordine alla condanna dell’Inps in favoredell’appaltatrice la conferma di interessi e rivalutazione era avvenuta15 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026sul presupposto che la doglianza non fosse stata propostadall’appaltatrice – per la prima volta - con l’atto di appello; tuttavia,l’Inps aveva invece censurato la sentenza del tribunale in quanto sitrattava di un debito di valuta, ossia il corrispettivo portato dallefatture azionate, in mancanza di qualsiasi allegazione del maggiordanno.La Corte d’appello avrebbe però omesso ogni pronuncia in ordineal motivo d’appello dell’Inps relativo alla mancata condannadell’appaltatrice al pagamento di interessi e della rivalutazionemonetaria in favore dell’[OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale si è limitata a liquidare esclusivamente gliinteressi legali ma, trattandosi di somme dovute a titolo risarcitorio,si sarebbe in presenza di un’obbligazione di valore, con conseguentediritto, anche d’ufficio, alla svalutazione monetaria sopravvenuta.10.

Con il primo motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA] deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto;nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, primo comma,numeri 3,4, c.p.c.; articoli 327,328, terzo comma, c.p.c.; art. 21,comma 1, decreto-legge 201/2011; articoli 12,14 disposizionipreliminari al codice civile): inammissibilità dell’Appello era decorsoil termine ex art. 327 c.p.c.; inapplicabilità dell’art. 328, terzocomma, c.p.c. alla soppressione di [OSCURATO:PERSONA] e dell’attribuzione dellesue funzioni ad Inps (art. 21, comma 1, decreto-legge n.201/2011)».La sentenza di primo grado è stata depositata il 30/11/2010,sicché l’atto d’appello notificato solo in data 6/6/2012, è tardivo, nonpotendosi applicare nella fattispecie in esame l’art. 328, terzocomma, c.p.c.

La Corte d’appello, invece, erroneamente, ha ritenutol’applicabilità di tale disposizione anche qualora l’ente pubblico venga16 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026soppresso per legge e ad esso succede altro soggetto in universumius.Per la ricorrente incidentale, invece, nell’ipotesi di continuitàdelle funzioni pubbliche, non può configurarsi alcun evento, relativoad un ente pubblico, assimilabile alla morte o alla incapacità di unsoggetto privato.Al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del2011 (6/12/2011, giorno della pubblicazione), l’[OSCURATO:PERSONA] aveva avutoa disposizione ben un anno e sei giorni (dal 30/11/2010) perprocedere all’impugnazione della sentenza di primo grado.Nel senso della non applicabilità dell’art. 328, terzo comma, alleipotesi di soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA] e di contestuale attribuzione dellesue funzioni all’Inps, si menzionava giurisprudenza amministrativa.11.

Con il secondo motivo di impugnazione incidentale si deducela «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.): articoli 1418, 1223, 1453, 1458, 1460, 1180c.c.; art. 18 legge 19 marzo 1990, n. 55; art. 21 legge 13 settembre1982, n. 646.

A prescindere dalla nullità del contratto PEG-MBConsulting, lo svolgimento dell’attività da parte di terzi non hacomportato alcun danno [OSCURATO:PERSONA] suscettibile di rilevare ex art. 1223c.c.

La prestazione è stata regolarmente eseguita e [OSCURATO:PERSONA] ne habeneficiato.

La Sentenza di appello non ha dichiarato la risoluzionedel Contratto PEG-[OSCURATO:PERSONA] (art. 1456 c.c.), e conseguentemente nonavrebbe potuto renderne efficaci gli effetti.

Gli effetti della risoluzionenon sono retroattivi in caso di esecuzione continuata o periodica (art.1458 c.c.).

Non è stata formulata alcuna eccezione diinadempimento (art. 1460 c.c.).

Non è avvenuto alcun rifiuto dellaprestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] rilevante ex art. 1180 c.c.».Per la ricorrente incidentale la Corte d’appello avrebbe errato nelritenere che alcuna somma spettava alla società appaltatrice, con17 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026riferimento alle prestazioni relative alla tenuta della contabilità,oggetto di subappalto con la [OSCURATO:SOCIETA]Al contrario, a prescindere dalla mancata pronuncia di risoluzionedel contratto d’appalto per grave inadempimento dell’appaltatrice,che non aveva chiesto l’autorizzazione alla stipula del subappalto,spettava comunque alla appaltatrice il pagamento delle prestazionirese, sia pure attraverso la società subappaltatrice.Anche ove si volesse ipotizzare l’intervenuta risoluzione delcontratto d’appalto, comunque si tratterebbe pacificamente di uncontratto ad esecuzione continuata o periodica, restando ferma ladebenza dei relativi compensi, tra appaltatrice e [OSCURATO:PERSONA], qualestazione appaltante, trattandosi «di prestazioni già eseguite» (cfr.pagina 47 del controricorso).Non sarebbe possibile ritenere «che l’intera somma fatturata daM.B.

Consulting a PEG per l’attività svolta […] debba esserequalificata come danno conseguente al ritenuto inadempimento».In tal caso, la soluzione adottata rappresenterebbe una sorta disanzione irrogata l’appaltatrice per avere stipulato il subappaltosenza autorizzazione.Peraltro, la stazione appaltante, ossia l’[OSCURATO:PERSONA], nel corso delrapporto, non ha mai sollevata alcuna eccezione di inadempimento.12.

Con il terzo motivo di impugnazione incidentale si deduce la«violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.; articoli 1176, 1223 c.c.); omesso esame di unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.), in ordine alle differenze tra CTU giudizio diappello e CTU Primo grado.

Il riconoscimento a Inps del dannoderivante dal mancato aggiornamento Istat per i canoni di locazionedella Calabria, secondo una misura intermedia (Sentenza di appello,pagina 9 seguenti, ipotesi B).

Le emergenze probatorie ritenute18 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026gravemente deficitarie nella stessa CTU giudizio di appello; il compitodi PEG, diligentemente assolto (art. 1176 c.c.), consistente nel meroinserimento di dati nel sistema informatico (PIM); l’automaticità delcalcolo dell’aumento Istat dovuto, sulla base dei parametri chevenivano introdotti nel sistema dalla [OSCURATO:PERSONA].

Eracircostanza pacifica che il PIM era progettato, fornito, eventualmentemodificato dalla e sotto il totale controllo di [OSCURATO:PERSONA].

Violazionedell’art. 1223 c.c.: il comportamento del creditore Inpdapinterrompe, sul piano causale, il principio del danno comeconseguenza immediata e diretta; occorre fare riferimento, conriferimento all’ipotesi B, alla compensatio lucri cum damno perescludere la voce di danno risarcibile».Avrebbe errato la Corte d’appello nello scegliere l’ipotesi B dellaCTU di secondo grado, che ha riconosciuto il danno da mancatoadeguamento Istat per gli immobili della Calabria in euro 84.148,48.L’elaborazione della tabella del CTU aveva comportato un totaledi n. 313 posizioni, per un totale di canoni pari ad euro 3.473.601,41.Con la prima ipotesi non vi sarebbe stato alcun danno.Con l’ipotesi B, invece, accolta dalla Corte d’appello, il danno eradi euro 84.148,48, pari alla differenza tra il totale dei canonibollettati di euro 3.473.601,43 e quello derivante dal calcolo operatodal CTU, pari ad euro 3.557.749,89.Non doveva invece essere utilizzato il calcolo di cui all’ipotesi C),con quantificazione del danno in euro 622.110,97.L’ipotesi B, infatti, doveva tenere in evidenza che gli aumentiriscontrati in n. 47 posizioni, fortemente anomali perché di importosuperiore al 50% del canone, con il loro ammontare avrebberocoperto qualunque aumento Istat relativo a tutte le posizioni dellaCalabria, con l’effetto che anche in tal caso non si sarebbe potutoipotizzare alcun danno.19 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Peraltro, dal calcolo effettuato nell’ipotesi B si sarebbero dovutedetrarre le 10 posizioni per le quali, in base a quanto riportato dalCTU in appello, mancava il contratto di locazione.

La CTU espletatain appello aveva infatti inserito anche 19 posizioni per le quali vi erain atti solo l’estratto contabile non il relativo contratto di locazione.Di queste 19 posizioni, il CTU ne aveva escluse 9 per le quali ilperiodo di locazione terminava prima dell’inizio della gestione daparte dell’appaltatrice, ma aveva considerato le restanti 10, per lequali, pur essendo il dato ricavabile dall’estratto contabile, mancavagli atti il relativo contratto.Dovevano dunque essere escluse tali ultime 10 posizioni.13.

Deve essere previamente esaminato il primo motivo diricorso incidentale, sia pure tardivo, proposto dalla societàappaltatrice [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di questionepregiudiziale sull’ammissibilità dell’appello principale, asseritamentetardivo, per il mancato rispetto del termine breve.Infatti, la sentenza di prime cure è stata pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],ma è stata notificata il 20/2/2020; il ricorso in primo grado è statointrodotto con atto di citazione notificato il 4/4/2003, sicché iltermine lungo per l’impugnazione è quello di un anno ex art. 327c.p.c., essendo stata da disposizione modificata ai sensi dell’art. 58della legge n. 69 del 2009, con riferimento ai giudizi introdotti inprimo grado il 4/7/2009.Nella specie, però, interessa il termine breve di impugnazione disessanta giorni.

Tale termine scadeva il 24/6/2020 dovendosiaggiungere la sospensione Covid (64 giorni).Nella specie, il ricorso principale è tempestivo perché spedito il17/6/2020, mentre il ricorso incidentale risulta spedito il 25/7/2020,sicché risulta tardivo.20 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/202613.1.

Non si tratta, poi, di un ricorso incidentale condizionato, inquanto la società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] non è risultatatotalmente vittoriosa nel giudizio d’appello, essendo stato accolto inparte anche l’appello principale dell’Inps, tant’è vero che le spese delgiudizio d’appello sono state interamente compensate, inconsiderazione della soccombenza reciproca.Invero, quanto all’ordine di esame delle questioni oggettorispettivamente dei motivi di ricorso principale ed incidentale, valequanto previsto dalle sezioni unite di questa Corte (Cas., Sez.U.,25/3/2013, n. 7381), richiamato anche da pronunce successive (pertutte vedi Cass., sez. 5, 5/6/2020, n. 10696).Si è infatti affermato il principio per cui il ricorso incidentaleproposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, cheinvesta questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinentialla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorsocondizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione diparte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questionipregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, nonsiano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte delgiudice di merito (Cass., Sez.U., 6/3/2009, n. 5456; Cass., Sez.U.,25/3/2013, n. 7381; Cass., sez. 1, 6/3/2015, n. 4619; Cass., sez. 3,14/3/2018, n. 6138).13.2.

Nella specie, dunque, poiché la questione preliminare dirito è stata proposta in sede di ricorso incidentale (tardivo), dallasocietà appaltatrice, parzialmente soccombente nel giudiziod’appello (e quindi non totalmente vittoriosa), nonostante ladecisione espressa di rigetto da parte della Corte territoriale (che haescluso la tardività dell’appello principale, ravvisando nellasoppressione dell’[OSCURATO:PERSONA] un evento interruttivo), la questione va21 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026esaminata prioritariamente in questa sede, per evidenti ragionipregiudiziali.13.3.

Non sfugge a questa Corte che, ai sensi dell’art. 334,secondo comma c.p.c., se l’impugnazione principale è inammissibile,ne deriva la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo.Ciò imporrebbe di verificare, preliminarmente, l’ammissibilità delricorso principale, con lo scrutinio dei singoli motivi.13.4.

Pertanto, trova applicazione il principio consolidato diquesta Corte in base al quale, poiché l’art. 334 c.p.c. ha lo scopo direndere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettarela sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dallacontroparte, senza dover subire gli effetti dello spirare del termine odella propria acquiescenza, le parti contro le quali è stata propostaimpugnazione (o quelle chiamate ad integrare il contraddittorio anorma dell’art. 331 c.p.c.) possono proporre impugnazioneincidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, nonesistendo alcun limite oggettivo all’ammissibilità dell’impugnazioneincidentale tardiva (Cass., sez. 6-2, 23 novembre 2021, n. 36127;Cass., sez. 6-2, 4 marzo 2020, n. 5989; Cass., sez. 5, 16 novembre2018, n. 29593; Cass., sez.un., 7 novembre 1989, n. 4640; Cass.,sez. 2, 24 aprile 2012, n. 6470).In dottrina, si è sottolineato che la possibilità del ricorsoincidentale tardivo, a prescindere dal contenuto delle censure,riferibili, o meno, al capo della sentenza impugnato con il ricorsoprincipale, esalta la finalità del regime di impugnazione incidentaletardiva, che è quello proprio di consentire alla parte parzialmentesoccombente, che sia disposta ad accettare la sentenza se anche lacontroparte l’accetta, di attendere la decisione di quest’ultima senzadover proporre impugnazione per evitare la decadenza del termine,22 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026rendendo più facile per entrambe le parti l’accettazione dellasentenza.Si consente dunque l’impugnazione incidentale tardiva, daproporsi con il controricorso nel giudizio di cassazione, anche quandosia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se laparte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentementedal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa eche, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato chenessuna distinzione in proposito è contenuta nelle disposizioni di cuiagli articoli 334,343 e 371 c.p.c. (Cass., 2 luglio 2007, n. 14969;Cass., sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15483), dovendosi individuare,quale unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddettatardiva, che essa perde efficacia se l’impugnazione principale èdichiarata inammissibile (Cass. sez. 5, 16 novembre 2018, n.29593); infatti, l'impugnazione incidentale tardiva è sempreammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ovel'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessiderivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestatoacquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nellecause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimentodell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (Cass.,sez. 1, 16 novembre 2015, n. 23396).13.5.

Tuttavia, questa Corte ha già statuito, con decisione che sicondivide, che in tema di ricorso per cassazione, il principio disalvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni,secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio diquelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui alricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese alprincipio della ragionevole durata del processo, sicché le questionipregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale (condizionato)23 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esameprioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esamedelle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una piùsollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio dellaragione più liquida (Cass., sez. 1, 21/5/2021, n. 14039).Pertanto, il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla partetotalmente vittoriosa sulle questioni pregiudiziali decise in senso adessa sfavorevole nella precedente fase di merito, può essereesaminato e deciso con priorità, senza tenere conto della suasubordinazione all’accoglimento del ricorso principale, quando siafondato su una ragione più liquida che consente di modificare l’ordinedelle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità delgiudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.(Cass., sez.L, 18/11/2016, n. 23531; anche Cass., sez. 5,19/4/2018, n. 9671).13.6.

Questo principio, enunciato in una fattispecie di rapportotra ricorso principale e ricorso incidentale tempestivo (macondizionato), ove una parte era peraltro, totalmente vittoriosa, puòessere esteso anche all’ipotesi del ricorso incidentale tardivo, conparti solo parzialmente vittoriose (reciprocamente parzialmentesoccombenti), fondato su questione di rito preliminare, che indicesulla tempestività dell’appello principale.13.6.

Nella stessa direzione si è collocata questa Corte, laddoveha ritenuto che nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale noncondizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di ritoo preliminari di merito la cui decisione, secondo l'ordine logico egiuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale,va esaminato con priorità rispetto a quest'ultimo,indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio delle questioni proposte- profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso di24 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontàdella parte di subordinare l'esame della propria impugnazioneall'accoglimento del ricorso principale - poiché l'interesseall'impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale èsoccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa insenso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguitasul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non giàdalla sua eventuale fondatezza (Cass., sez. 1, 31/10/2014, n.23271).Con la precisazione per cui il ricorso incidentale per cassazionecon il quale la parte, totalmente vittoriosa nel merito, riproponga unaquestione pregiudiziale decisa in senso a lei sfavorevole deve essereesaminato prima del ricorso principale della parte soccombente nelmerito ed indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezzadi tale ricorso, in quanto sin dal momento in cui, con il ricorsoprincipale, si rende incerta la vittoria nel merito, sorge l'interesseche rende ammissibile il ricorso incidentale e ne giustifica l'esamenell'ordine logico delle questioni indicato dall'art. 276, secondocomma, cod. proc. civ. che, con disposizione applicabile, ai sensidell'art. 141 disp. att. cod. proc. civ., anche nel giudizio dicassazione, espressamente stabilisce che il giudice decide prima lequestioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio esuccessivamente il merito della causa (Cass., sez.

L, 9/9/2008, n.23113).13.7.

Del resto, tale interpretazione si colloca nel solco tracciatodalla recente sentenza di questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U.,29/8/2025, n. 24172), per cui in caso di interessi superindividuali e,quindi, in presenza di questione «fondanti» (tra esse la tempestivitàdell’appello (sia pure in ipotesi di tardività non prospettate nei gradidi merito: Cass., sez. 3, 4/9/2023, n. 25707; Cass., Sez.U.,25 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/20262576/2019, n. 16979; Cass., sez. 6-5, 6/5/2013, n. 10440; cass.,sez.

L, 27/9/2000, n. 12794), tra cui vanno ricomprese «ledecadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentoriper la proposizione dell’azione» (Cass., n. 20978/2013; Cass. n.32637/2019; Cass., Sez.U., n. 8501 del 2021), trattandosi di presidiodi valori cardine dell’ordinamento costituzionale, si «impone» la lororilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sonoconcretamente manifestate, «salvo l’effetto preclusivo derivantedalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito edalla mancata impugnazione al riguardo».Nella specie, a fronte della decisione della Corte di appello ditempestività dell’appello principale di INPS, con rigetto espressodella eccezione sollevata dalla PEG appaltatrice, v’è stato specificomotivo di ricorso incidentale (tardivo) da parte della PEG, conesclusione della formazione del giudicato.14.

Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato.14.1.

La Corte d’appello ha ritenuto erroneamente tempestivol’appello notificato dall’Inps in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte della sentenzadi prime cure depositata il 30/11/2010.La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto applicabile il disposto dicui all’art. 328, terzo comma, c.p.c., a mente del quale «[s]e dopo 6mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventiprevisti nell’art. 299, il termine di cui all’articolo precedente èprorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento».Nella specie, per la Corte di merito l’evento interruttivo sarebbestato rappresentato dall’intervenuta soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA], exart. 21, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6/12/2011.L’Inps, dunque, ha lasciato decorrere il termine lungo di cuiall’art. 327 c.p.c. (un anno e 45 giorni) e utilizzato la proroga diulteriori sei mesi ex art. 328, terzo comma, c.p.c.26 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Tale ultima disposizione troverebbe applicazione anche nel casoin cui l’ente pubblico venga soppresso per legge e ad esso succedealtro soggetto in universum ius; per la Corte territoriale «non si vedeperché alla pubblica amministrazione non debba essere riconosciutolo stesso spatium deliberandi previsto dall’art. 328 c.p.c. riconosciutoai soggetti privati.

Né vale il richiamo alla disciplina della fusione trasocietà, fenomeno del tutto diverso e per il quale il legislatore haritenuto di dettare una disciplina ad hoc».14.2.

Nel controricorso l’Inps ha tentato di sostenere la tesiaffermata dalla Corte d’appello, richiamando una pronuncia di questaCorte n. 18279 del 2020, relativa alla soppressione dell’ENAM ed allasuccessione ad esso dell’[OSCURATO:PERSONA].14.3.

Tuttavia, la pronuncia sopra richiamata è stata superataespressamente da questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n.15911 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (poi seguita da Cass., Sez.

L, 7/6/2024, n.15959; che supera Cass., n. 12285 del 2020).Si è chiarito che, in tema di successione nel processo, qualora iltrasferimento del rapporto controverso da un ente pubblico ad unaltro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, siverifica successione nel diritto stesso non già a titolo universale "inuniversum ius" ex art. 110 c.p.c., bensì a titolo particolare secondola disciplina dell'art. 111 c.p.c., sempre che l'ente trasferente non siestingua per soppressione o altra causa.In particolare, questa Corte muove dalla precedente sentenza n.2689 del 24/7/1958, sempre a sezioni unite, per la quale «in temadi successione tra enti pubblici non vige un principio generale cheregoli, ex se, il fenomeno successorio come successione a titolouniversale; ma […] nella carenza di norme in via generale regolatricidella particolare materia, non vige neppure il principio inverso, postoinvece per le persone giuridiche private, secondo il quale, in caso di27 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026estinzione, il trasferimento dei beni di regola avviene, dopo laliquidazione, a titolo particolare e limitatamente ai beni residui».Pertanto, si è ribadito il principio per cui può altresì «su talidirettrici affermarsi che, quante volte si sia in presenza delpermanere degli scopi dell’ente pubblico soppresso in capo ad altroente e risultino anche attuati il passaggio, sia pure parziale dellestrutture, funzionalmente intese, e quello del complesso delleposizioni giuridiche già in testa all’ente soppresso, ivi si è pure inpresenza di un fenomeno di successione in universum ius da uno adaltro ente» (Cass., Sez.U., n. 15911 del 2021).Pertanto, affinché si possa verificare un’ipotesi di estinzionedell’ente pubblico, idonea a configurare un evento interruttivo delprocesso civile, sono necessari tre presupposti: 1) il permanere degliscopi dell’ente pubblico soppresso;2) il passaggio, sia pure parzialedelle strutture, funzionalmente intese, al nuovo ente pubblico; 3) ilpassaggio del complesso delle posizioni giuridiche al nuovo entepubblico.Ciò è quanto si è verificato con riferimento alla estinzione dellesocietà del gruppo Equitalia a seguito della istituzione dell’enteAgenzia delle entrate-Riscossione.In quel caso, infatti, si è espressamente previsto che l’entepubblico economico denominato Agenzia delle entrate-Riscossione,istituito con decorrenza dal 1/7/2017, al fine di «garantire lacontinuità e la funzionalità delle attività di riscossione», con subentro«a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA]».Ovviamente dovendosi tenere conto della specificità dellefunzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecnichenecessarie allo svolgimento, per assicurarle; sicché, il personaledelle società del gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità, con28 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economicae previdenziale maturata, è stato trasferito all’ente pubblicoeconomico di nuova istituzione.14.4.

Tuttavia, i presupposti si rinvengono anche nella normativarelativa alla soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA].Ciò già al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge6/12/2011, n. 201, poi convertito in legge 22/12/2011, n. 214.Al comma 1 dell’art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 siprevede che «[i]n considerazione del processo di convergenza edarmonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazionedel metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza el’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale eassistenziale, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’ENPALS sono soppressi dalla data dientrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni sonoEnti soppressi».Si assiste, dunque, al permanere delle funzioni già assoltedall’[OSCURATO:PERSONA], essendo esclusivamente necessario armonizzare ilsistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodocontributivo.Allo stesso modo, vi è anche il passaggio del complesso delleposizioni giuridiche al nuovo ente.Il comma 2 dell’art. 21 citato, poi, disciplina espressamente ilpassaggio anche degli assetti organizzativi e del personale.Si prevede, infatti, che «[c]on decreti di natura nonregolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministroper la pubblica amministrazione e la semplificazione […] le risorsestrumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferiteall’Inps.

Conseguentemente la dotazione organica dell’Inps è29 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità dipersonale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data dientrata in vigore del presente decreto».Si chiarisce anche che «i dipendenti trasferiti mantengonol’inquadramento previdenziale di provenienza», con la precisazioneal comma 3 dell’art. 21, che «[l]’Inps subentra, altresì, nella titolaritàdei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la lororesidua durata».Con la legge di conversione del decreto-legge, 22/12/2011, n.214, al comma 1 dell’art. 21 si aggiunge che «[d]alla data di entratain vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l’Inpdape l’Enpals possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione».Viene dunque declinato il passaggio delle funzioni tra i due entipubblici.Inoltre, al comma 2-bis dell’art. 21 si aggiunge che «[i]n attesadell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali eperiferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attivitàconnesse ai compiti istituzionali degli stessi.

A tale scopo, l’Inps, neigiudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, èrappresentato e difeso in giudizio dei professionisti legali, già inservizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Enpals».Ciò a testimonianza del passaggio integrale delle funzioni, dellestrutture, del personale e persino dei difensori in capo al nuovo enteInps; sicché non si riscontra, in concreto, un’ipotesi di estinzionedell’originario ente pubblico, ma esclusivamente di trasferimento traenti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum,esattamente come nell’ipotesi della soppressione della società delgruppo Equitalia in favore dell’agenzia delle entrate-riscossione.15.

Pertanto, poiché l’appello principale dell’Inps erainammissibile, perché tardivo, la sentenza della Corte d’appello va30 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026cassata senza rinvio, ex art. 382, terzo comma, c.p.c. trattandosidell’ipotesi in cui l’appello è stato proposto tardivamente, sicché ilprocesso di gravame non poteva essere proseguito.Si è ritenuto, infatti, nel processo tributario - ma con principiopacificamente estensibile anche al processo civile ordinario – che èinammissibile l'appello proposto con un atto notificato direttamentea mezzo del servizio postale, ove, nel termine previsto dall'art. 22,comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non venga depositato il relativoavviso di ricevimento, sicché la sentenza di appello che, nonrilevando tale radicale vizio processuale, abbia deciso la controversianel merito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processonon avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e pertantola Corte di cassazione non può tenere conto della eventualeproduzione tardiva dell'avviso nel corso del giudizio di legittimità(Cass., sez. 5, 12/4/2019, n. 10322).16.

Vanno compensate interamente tra le parti le spesedell’appello e del giudizio di legittimità, stante la parzialesoccombenza reciproca e la novità della questione trattata, dopo lapronuncia delle sezioni unite di questa Corte del 2021, in tema disoppressione degli enti pubblici, con riferimento alla natura di eventointerruttivo o meno di tale fattispecie.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata senza rinvio; compensa interamente tra le parti le spesedell’appello e del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.31 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 4 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli32 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioP.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata senza rinvio; compensa interamente tra le parti le spesedell’appello e del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.31 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 4 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli32 RG n. 16038/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R .G.N. 11368/2017ORD INANZAsul ricorso n. 16038/2020 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cipriani e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono di voler ricevere lecomunicazioni ai propri indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,  in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale1 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026per atto separato unito al controricorso, elettivamente domiciliata pressol’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Borgognona, n. 12, i quali chiedonodi ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrente-ricorrente incidentale –[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6821/2019,depositata in data 11/11/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con atto di citazione notificato il 4/4/2003 la [OSCURATO:SOCIETA]. deduceva che dal 1996 al 2002, in virtù di contrattod’appalto di servizi, stipulato il 5/3/1996, gestiva gli immobili facentiparte del patrimonio immobiliare di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA], situati inSicilia e in Calabria (global service).Aggiungeva che tale incarico ricomprendeva articolateprestazioni gestionali, che includevano la gestione dei rapportilucrativi (abitativi e commerciali), con obbligo della società dicalcolare, aggiornare, adeguare e riscuotere sia i canoni lucrativi, siale poste dovute per oneri accessori e cauzioni, versando le relativesomme su un conto corrente acceso per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] e intestatoalla società, per poi trasferire i proventi all’[OSCURATO:PERSONA], dedotte le spesesostenute autorizzate.Al termine del rapporto, conclusosi il 30/4/2002, la societàappaltatrice emetteva fatture per compensi professionali pari adeuro 742.870,47; tratteneva, sulle somme giacenti sul conto2 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026corrente dedicato, l’importo di euro 736.000,00, a fronte delmancato saldo delle fatture emesse per compensi professionali.Pertanto, la società appaltatrice chiedeva accertarsi il credito dieuro 742.870,47, con la conseguente dichiarazione di intervenutacompensazione legale con il debito di euro 736.000,00; chiedevaaltresì la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di euro 6870,47,quale residuo.In via subordinata, per quel che ancora qui rileva, chiedevaaccertarsi il credito vantato nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], in relazione alleobbligazioni assunte con la Convenzione del 5/3/1996.2. Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delladomanda e proponendo domanda riconvenzionale.Esponeva, in particolare, i numerosi inadempimenti da partedell’appaltatrice.Pertanto, in via riconvenzionale, anche ai sensi dell’art. 1460 c.c.,chiedeva la condanna dell’appaltatrice alla restituzione delle sommeindebitamente trattenute, pari ad euro 736.000,00.Chiedeva, sempre in via riconvenzionale, la condannadell’appaltatrice al risarcimento dei danni cagionati: euro3.608.477,00, oltre interessi e rivalutazione; l’importo del canoneche si sarebbe potuto ritrarre dalla ordinaria locazione delle unitàimmobiliari; euro 15.574,71,, oltre ulteriore importo di euro 2000per ciascuna delle 95 posizioni di morosità non azionate; euro260.050,00, in relazione alle inadempienza di cui al punto 4.4 dellacomparsa [OSCURATO:PERSONA]; euro 271.779,73, per gli stabili della Sicilia; euro615.626,95, in relazione alle inadempienza di cui al punto 4.7.1 dellacomparsa; euro 56.541,28, per l’inadempienza di cui al punto 4.7.2della comparsa; euro 373.402,26 in relazione agli stabili della Sicilia;euro 31.538,33 con riferimento alle inadempienze di cui al punto 4.83 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026della comparsa; euro 158.620,00 in relazione alle inadempienza dicui ai punti 4.8,4.9 della comparsa [OSCURATO:PERSONA].3. L’appaltatrice chiedeva di essere autorizzata chiamare in causala [OSCURATO:SOCIETA]., quale società che, su incarico della ProgettiEuropa [OSCURATO:PERSONA], aveva eseguito l’attività di ricostruzione delle partitecontabili.4. Il tribunale, con sentenza n. 23739 del 30/11/2010, rigettavale domande proposte in via principale dall’attrice, relative allacompensazione del credito, ed alla condanna del residuo.In accoglimento della domanda subordinata, dichiarava il dirittodella società attrice di percepire il compenso portato dalle fatturenella misura di euro 742.870,47, oltre interessi e rivalutazione.In accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dalInpdap, condannava l’appaltatrice al pagamento della somma di euro243.576,14, con riferimento al ritardato rinnovo dei contratti dilocazione.5.Proponeva appello principale l’Inps, nelle more succeduto exlege all’[OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 6/6/2012, deducendo: 1)omessa pronuncia su parte delle domande e delle eccezioni; inrelazione al mancato recupero della morosità, al ritardo nella messaa reddito degli immobili sfitti, al mancato aggiornamento dei canonidi locazione in base all’indice Istat, alla mancata restituzione deidepositi cauzionali, alla non corretta redazione dei bilanci preventivie consuntivi degli oneri accessori, al mancato aggiornamento deicanoni di locazione ex art. 23 della legge n. 392 del 1978;2) in ordineal capo di sentenza con cui era stato riconosciuto il credito di ProgettiEuropa [OSCURATO:PERSONA]; violazione della ripartizione dell’onere della prova;violazione e falsa applicazione di norme imperative in materia disubappalto; 3) nullità e comunque inutilizzabilità della CTU; 4)illegittimità del riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria4 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026sulle somme riconosciute a credito dell’appaltatrice e dei soliinteressi sulle somme riconosciute a credito dell’[OSCURATO:PERSONA].6. Proponeva appello incidentale la [OSCURATO:PERSONA], inrelazione al mancato rinnovo dei contratti di locazione ed all’erroneaquantificazione dei danni.7. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6821/2019,depositata il 11/11/2019, riconosceva il credito della societàappaltatrice, con la sola eccezione di quanto richiesto dalla stessaper le prestazioni fornite dalla [OSCURATO:SOCIETA], in regime disubappalto, detraendo, quindi, dall’importo fatturato di euro742.870,47, riconosciuto come dovuto dal tribunale, l’importo dieuro 378.196,84, fatturato dalla subappaltatrice.Alla somma di euro 364.673,63 andavano aggiunti, come giàritenuto dal tribunale, gli interessi e la rivalutazione monetaria,espressamente richiesti nell’atto di citazione.In accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dichiarava non dovuta la voce di danno richiestadall’Inps e riconosciuta dal tribunale per la mancata stipula e/orinnovo dei contratti di locazione, pari ad euro 243.576,14, sommachiesta in via riconvenzionale dal [OSCURATO:PERSONA].In accoglimento dell’appello principale proposto dall’Inpscondannava l’appaltatrice a pagare, a titolo di risarcimento deldanno, la sola somma di euro 84.148,48 dovuta per l’omessarichiesta ai conduttori degli aumenti annuali Istat sui canoni oltreinteressi legali.8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale percassazione l’Inps.9. Ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorsoincidentale, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositando anchememoria scritta.5 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/202610. L’Inps ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione principale l’Inps deduce«l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero di tuttele circostanze che dimostrano incontrovertibilmente l’inescusabilitàdella in parte omessa e in parte ritardata rendicontazione allacessazione dell’appalto, nonché in ogni caso l’insufficienza dellarendicontazione stessa, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.».Sarebbe erronea l’affermazione della Corte d’appello per cui ilritardo nella presentazione dei rendiconti, essendo da attribuire allaindisponibilità del sistema informatico al momento della cessazionedell’appalto, non sarebbe dunque imputabile a [OSCURATO:SOCIETA].In realtà, ad avviso della ricorrente, tale affermazionecontrasterebbe «contro una serie di documenti in atti e altresì didichiarazioni testimoniali».Dagli elementi istruttori emergerebbe che il sistema informaticodell’[OSCURATO:PERSONA] «è sempre stato disponibile, anche agli ex gestori, in solalettura; ma anche che fu loro data la possibilità di inserire dati apartire dal mese di ottobre 2002, quindi ben prima dell’attivazionedel presente giudizio […]».Il sistema informatico sarebbe stato comunque disponibile «inconsultazione per tutte le società di gestione».Inoltre, aggiunge la ricorrente, «dal mese di ottobre 2002, surichiesta degli stessi gestori, [sono] state riattivate alcune funzionilavorative».Il rendiconto del mese di aprile 2002 è stato presentato solo il20 dicembre 2003, mentre «la rendicontazione finale del rapportonon è mai stata presentata».6 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sarebbe errata anche l’affermazione della Corte di merito inordine «alla correttezza della rendicontazione infine presentata dallaProgetti [OSCURATO:PERSONA] in corso di causa» (cfr. pag. 36 del ricorso percassazione).Per la Corte d’appello la mancanza di documenti giustificativiriguarderebbe unicamente alcune spese effettuate dal gestore nelmese di aprile 2002, ma eseguite e contabilizzate dalla banca sononel mese di maggio 2002.Tali considerazioni sarebbero viziate «dall’omesso esame delleeffettive allegazioni dell’ente appellante e della relativa produzionedocumentale, nonché della stessa consulenza tecnica disposta inprimo grado».Tra l’altro, l’Inps avrebbe sottoposto «a severa critica la suddettaperizia d’ufficio, chiedendo la rinnovazione delle operazioni e lasostituzione del consulente» (cfr. pagina 65 del ricorso percassazione).2. Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce la«violazione o falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 1375,1460, 1710, 1713 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in ordine al capo disentenza con cui la Corte di Appello ha ritenuto l’irrilevanza ai finidell’art. 1460 c.c. della tardiva, incompleta e parzialmente omessarendicontazione alla cessazione del rapporto di appalto».Pertanto, in relazione al medesimo capo della sentenza disecondo grado, si ravvisano altri profili di violazione di legge.La società appaltatrice avrebbe incardinato il giudizio senzapresentare alcuna rendicontazione, ma limitandosi al merotrasferimento della documentazione in suo possesso al nuovogestore.7 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026La società non avrebbe mai compiuto alcuno «sforzo diligente»,al fine di «adempiere al fondamentale obbligo di rendicontazionedell’attività gestoria svolta».Sarebbe erronea l’affermazione della Corte territoriale per cuil’Inps «avrebbe avuto l’onere, non assolto, di provare il danno subitoin ragione dell’inadempimento eccepito», ai fini dell’art. 1460 c.c.Dovrebbe tenersi conto delle risultanze della CTU espletata inprime cure, ove si era concluso per «la tardività e incompletezzadella rendicontazione fornita in corso di causa dall’appaltatore» (cfr.pagina 84 del ricorso per cassazione).Pure erronea sarebbe l’affermazione per cui, ai fini dellaeccezione di inadempimento spiegata dall’Inps, doveva essa data laprova del danno subito, in quanto la parte che eccepiscel’inadempimento, oltre a dare dimostrazione del titolo allaprestazione, è tenuta solo ad allegare l’inadempimento o l’inesattoadempimento, gravando su quest’ultimo l’onere dell’esattoadempimento.3. Con il terzo motivo di impugnazione principale si lamenta la«violazione articoli 1175, 1176, 1218, 1375, 1460, 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per quanto attienealla ritenuta esigibilità degli importi di cui alle fatture per l’attività diricostruzione delle partite contabili, ricognizione immobiliare,recupero morosità, corrispettivi gestionali».La Corte d’appello non avrebbe preso posizione sugli ulteriorimotivi di non esigibilità delle fatture: quelle relative alla ricostruzionedelle partite contabili; quelle relative al corrispettivo per le attivitàgestionali, pari ad euro 93.611,96; quelle relative all’attività direcupero della morosità, per euro 100.495,10.Quanto alle fatture per la ricostruzione delle partite contabili, tale8 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026appalto, ma sarebbe stata compensata a parte, richiedendosi unprevio contraddittorio con l’inquilino, il quale avrebbe dovutosottoscrivere per accettazione la propria situazione contabile.Al fine di provvedere alla dismissione del patrimonio immobiliare,l’Inps prescriveva a tutte le società di gestione, in relazione a tuttele attività di ricostruzione e definizione delle partite contabili, che taliposizioni contabili fossero sottoscritte per accettazione da ogniinquilino.La società appaltatrice avrebbe invece eseguito la prestazione«in consapevole difformità da quanto pattuito e commissionato».Per la ricorrente non costituiva causa di giustificazionedell’inadempimento la circostanza che a cavallo tra il 2001 di 2002era stato introdotto l’euro, con la conseguente necessità di adeguareil sistema informativo dell’[OSCURATO:PERSONA].A ciò non ostava la sospensione del servizio nel periodo dalle 10al 27 dicembre 2000.4. Con il quarto motivo di impugnazione principale la ricorrentesi duole «in merito alle doglianze dell’Inps quanto al mancatorecupero della morosità: violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e giudicato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per l’omessa pronuncia in merito alrimborso delle spese legali per le azioni esecutive intentate aiconduttori; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., quanto alla ritenuta non imputabilità dell’inadempimentodell’appaltatore in merito alla mancata gestione e riscossione dellerate di morosità».La Corte d’appello ha affermato che in un rapporto di durata,avente ad oggetto servizi, ove si alleghi genericamentel’inadempimento di una prestazione di fare, senza però puntualizzare9 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026la singola prestazione rimasta inadempiuta, deve escludersi chesorga in capo alla controparte l’onere di difendersi in ordine algenerico inadempimento contestato.Da tale affermazione, per la ricorrente, emergerebbe «una nonesatta comprensione del fatto e delle relative contestazioni» (cfr.pagina 101 del ricorso per cassazione).Ciò che si rimprovera all’appaltatrice, non è la mancata«l’omessa effettuazione di una ordinaria prestazione gestionale aproprio carico».Taluni giudizi, curati dai legali nominati dall’Inps, aventi adoggetto la rideterminazione del canone di locazione, si erano conclusiin senso favorevole agli inquilini; tuttavia si erano raggiunte delletransazioni.Le transazioni erano state trasmesse all’appaltatore per larettifica dei canoni e conseguenti conguagli, oltre all’inserimento nelsistema informatico dei piani di ammortamento, con la successiva«bollettazione» delle rate di morosità, ma tali attività non erano statecompiute.La Corte d’appello poi ha ritenuto non provata la domandarelativa alle 95 transazioni in eseguite, con la previsione delpagamento di euro 2000,00 per ciascuna, ma non ha tenuto contodelle ulteriori 54 comunicazioni prodotte dall’Inps. A nulla rilevavache le transazioni fossero intervenute direttamente tra la sedeterritoriale dell’Inps e gli inquilini, senza darne avviso preventivo allaProgetti [OSCURATO:PERSONA].5. Con il quinto motivo di impugnazione principale si deduce «inrelazione alla doglianza dell’Istituto concernente il ritardo nellamessa a reddito immobili sfitti: violazione o falsa applicazione degliarticoli 1176, 1218, 1362, 1363, 1375, 1460 e 2697 c.c., nonché10 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe qui errato nell’affermare che lasocietà appaltatrice aveva l’obbligo di provvedere alla manutenzionedegli immobili rilasciati, al fine di provvedere alla nuova locazionedegli stessi, solo nel momento in cui fosse stato individuato il nuovolocatario («tale intervento poteva essere richiesto dopo che fossestato individuato il nuovo assegnatario, individuazione checompeteva all’Istituto e non alla società di gestione»).Tuttavia, dai documenti prodotti, ed in particolare dall’allegato Fal contratto d’appalto, non emergerebbe in alcun modo chel’obbligazione dell’appaltatrice scattava esclusivamente nelmomento in cui fosse stato individuato il nuovo assegnatario daparte dell’Inps.Specifica la ricorrente che «in nessuna disposizione contrattuale(che infatti non viene indicata né da [OSCURATO:PERSONA] né in sentenza)si prevede che a tali attività dovesse procedersi solo una voltaesperita da parte dell’istituto la procedura per l’assegnazionedell’unità immobiliare ed individuato l’assegnatario» (cfr. pagina 119del ricorso per cassazione).La Corte d’appello avrebbe omesso sia di rispettare il sensoletterale delle chiare disposizioni contrattuali, sia di procedere allainterpretazione complessiva delle clausole.Senza contare che l’appaltatrice non doveva attendere alcun attodi impulso da parte dell’Inps, in quanto tutte le autorizzazionipreviste dall’allegato F, in relazione alle varie fasi di tale attività,venivano rilasciate con il meccanismo del silenzio-assenso.6. Con il sesto motivo di impugnazione principale la ricorrentededuce «in relazione alla doglianza dell’istituto relativa al mancatoadeguamento all’Istat dei canoni di locazione: violazione e/o falsa11 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026applicazione degli articoli 24 legge 392/78, 2697 c.c. e 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Il CTU nominato in appello, dott. [OSCURATO:PERSONA], aveva espresso trepossibili soluzioni.La Corte d’appello ha ritenuto di aderire all’ipotesi sub B), per laquale il dato subito dalla committente Inps per la mancata richiestaagli inquilini di immobili siti in Calabria, degli adeguamenti Istat deicanoni di locazione, era quantificabile in euro 84.148,48.La Corte territoriale avrebbe eliminato l’ipotesi sub C) in quantocarente di documentazione.Per la ricorrente, invece, il danno era stato calcolato in modoestremamente prudenziale, in quanto il CTU, rispetto alle 313posizioni locative complessive, aveva già escluso dal calcolo ben 128posizioni.7. Con il settimo motivo di impugnazione principale si lamenta«in relazione alla doglianza dell’istituto inerente il mancatoincremento dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 23 legge 392/78:violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 1362,1363, 1375 e 2697 c.c., 115 e 183 c.p.c., 23 legge 392/78, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la Corte d’appello, la domanda relativa al mancatoaggiornamento dei canoni degli alloggi, ove erano state realizzateopere di manutenzione straordinaria, ai sensi della legge n. 392 del1978, art. 23, era inammissibile perché tardiva, in quanto propostasolo nella memoria ex art. 183 c.p.c.Per la Corte d’appello, poi, trattavasi solo di una facoltà per illocatore e non di un obbligo, sicché non ogni intervento dimanutenzione straordinaria consentiva al locatore di richiedere alconduttore un aggiornamento del canone, ma solo gli interventi12 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026relativi a importanti e improrogabili opere necessarie per conservareall’immobile la sua destinazione.Per la ricorrente, invece, la domanda era consentita, in quantosin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado l’Inpdapaveva segnalato «numerosi inadempimenti contrattuali» in cui eraincorsa la [OSCURATO:PERSONA].In realtà, l’appaltatrice era obbligata per contratto a richiedere,sempre, ai conduttori gli aggiornamenti del canone ai sensi dell’art.23 della legge n. 392 del 1978, ricorrendone i presupposti di legge.8. Con l’ottavo motivo di impugnazione principale si deduce «inmerito alla doglianza dell’Inps concernente il mancato rinnovo deicontratti di locazione: violazione e/o falsa applicazione degli articoli1176, 1218, 1375 e 2697 c.c., 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. Omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, che ha costituito oggetto di discussione fra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., limitatamenteall’omesso esame della perizia d’ufficio di primo grado e delle stessedifese, confessorie, di [OSCURATO:PERSONA]».Si fa qui riferimento all’accoglimento da parte della Corteterritoriale dell’appello incidentale della società appaltatrice, inordine al mancato rinnovo dei contratti di locazione da partedell’appaltatore, dopo la scadenza degli stessi.Per la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostenutodall’[OSCURATO:PERSONA], soltanto in una minima parte dei contratti depositati vierano gli elementi necessari al calcolo della differenza di canone, tracui i metri quadrati degli immobili.Inoltre, non si era tenuto conto delle situazioni di morosità degliinquilini, che impedivano di procedere al rinnovo dei contratti.Anche in questo caso vi sarebbe stata una totale inversionedell’onere della prova in quanto, a fronte della documentata inattività13 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’appaltatore, lo si era esonerato dalla prova dell’adempimento odi esatto adempimento ovvero della impossibilità non imputabile diadempiere le singole prestazioni, sulla base di argomentazioni deltutto generiche, non provate, ed incompatibili con l’obbligo didiligenza rafforzato, gravante sul gestore immobiliare professionale.L’appaltatrice non avrebbe mai fornito alcuna prova in ordine aicontratti di locazione considerati dal CTU primo grado nonrinnovabili.Per il CTU di prime cure, infatti, erano stati presi inconsiderazione solo i contratti nei quali erano riportati tutti glielementi indispensabili per l’applicazione delle leggi e degli accordisottoscritti dalle parti sociali, quali metri quadrati, la vetustà el’ubicazione.Per la ricorrente, dunque, i danni erano stati computati in euro131.012,83 per la Sicilia ed in euro 103.563,31, per la Calabria, perun totale di euro 234.576,14.Pertanto, dall’importo complessivo richiesto dall’Inps pari adeuro 3.608.477,00, relativo al calcolo effettuato su tutti i contrattidella Sicilia, anche su quelli privi dei dati indispensabili per il calcolocorretto, si sarebbe passati alla minore misura di euro 234.576,14.Il CTU di prime cure avrebbe anche chiarito, su sollecitazione,che «[i] rinnovi dei contratti sono stati calcolati secondo la normativaapplicabile, con i dati messi a disposizione e contenuti nei contrattidepositati in tribunale» (cfr. pagina 144 del ricorso per cassazione).Pertanto, avrebbe errato la Corte d’appello ad eliminare perintero la posta di euro 234.576,14, accogliendo l’appello incidentaledella società appaltatrice.9. Con il nono motivo di impugnazione principale si deduce «inordine alla decisione della Corte di appello in punto di interessi erivalutazione monetaria: violazione e/o falsa applicazione degli14 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026articoli 1224 e 1277 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria sulcredito da fattura riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed almancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sul creditorisarcitorio riconosciuto in favore di Inps; violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., quantoalla omessa pronuncia sul motivo di appello dell’Inps in merito almancato riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sullesomme da restituirsi all’Inps in base al capo 1 della sentenza di primogrado».Con l’appello principale l’Inps aveva censurato la sentenza diprimo grado che aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria allesomme dovute all’appaltatrice.In primo luogo, perché l’appaltatrice non aveva mai chiesto ilrisarcimento del maggiore danno.Inoltre, laddove era stata pronunciata condanna dell’appaltatricein favore di [OSCURATO:PERSONA], non vi era stato riconoscimento né di interessiné di svalutazione monetaria.La Corte d’appello ha respinto entrambe le censure.Ha riconosciuto, dunque, alla somma di euro 364.673,63 (dinatura contrattuale e quindi credito di valuta) , spettante alla societàappaltatrice, gli interessi e la rivalutazione monetaria«espressamente richiesti, al contrario di quanto ritenutodall’appellante nella citazione nelle conclusioni relative alla domandasubordinata di accertamento del credito».Inoltre, in accoglimento dell’appello principale proposto dall’Inpsera stata riconosciuta la somma di euro 84.148,48, a titolo dirisarcimento del danno, senza la previsione della rivalutazione.Pertanto, in ordine alla condanna dell’Inps in favoredell’appaltatrice la conferma di interessi e rivalutazione era avvenuta15 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026sul presupposto che la doglianza non fosse stata propostadall’appaltatrice – per la prima volta - con l’atto di appello; tuttavia,l’Inps aveva invece censurato la sentenza del tribunale in quanto sitrattava di un debito di valuta, ossia il corrispettivo portato dallefatture azionate, in mancanza di qualsiasi allegazione del maggiordanno.La Corte d’appello avrebbe però omesso ogni pronuncia in ordineal motivo d’appello dell’Inps relativo alla mancata condannadell’appaltatrice al pagamento di interessi e della rivalutazionemonetaria in favore dell’[OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale si è limitata a liquidare esclusivamente gliinteressi legali ma, trattandosi di somme dovute a titolo risarcitorio,si sarebbe in presenza di un’obbligazione di valore, con conseguentediritto, anche d’ufficio, alla svalutazione monetaria sopravvenuta.10. Con il primo motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA] deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto;nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, primo comma,numeri 3,4, c.p.c.; articoli 327,328, terzo comma, c.p.c.; art. 21,comma 1, decreto-legge 201/2011; articoli 12,14 disposizionipreliminari al codice civile): inammissibilità dell’Appello era decorsoil termine ex art. 327 c.p.c.; inapplicabilità dell’art. 328, terzocomma, c.p.c. alla soppressione di [OSCURATO:PERSONA] e dell’attribuzione dellesue funzioni ad Inps (art. 21, comma 1, decreto-legge n.201/2011)».La sentenza di primo grado è stata depositata il 30/11/2010,sicché l’atto d’appello notificato solo in data 6/6/2012, è tardivo, nonpotendosi applicare nella fattispecie in esame l’art. 328, terzocomma, c.p.c. La Corte d’appello, invece, erroneamente, ha ritenutol’applicabilità di tale disposizione anche qualora l’ente pubblico venga16 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026soppresso per legge e ad esso succede altro soggetto in universumius.Per la ricorrente incidentale, invece, nell’ipotesi di continuitàdelle funzioni pubbliche, non può configurarsi alcun evento, relativoad un ente pubblico, assimilabile alla morte o alla incapacità di unsoggetto privato.Al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del2011 (6/12/2011, giorno della pubblicazione), l’[OSCURATO:PERSONA] aveva avutoa disposizione ben un anno e sei giorni (dal 30/11/2010) perprocedere all’impugnazione della sentenza di primo grado.Nel senso della non applicabilità dell’art. 328, terzo comma, alleipotesi di soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA] e di contestuale attribuzione dellesue funzioni all’Inps, si menzionava giurisprudenza amministrativa.11. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale si deducela «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.): articoli 1418, 1223, 1453, 1458, 1460, 1180c.c.; art. 18 legge 19 marzo 1990, n. 55; art. 21 legge 13 settembre1982, n. 646. A prescindere dalla nullità del contratto PEG-MBConsulting, lo svolgimento dell’attività da parte di terzi non hacomportato alcun danno [OSCURATO:PERSONA] suscettibile di rilevare ex art. 1223c.c. La prestazione è stata regolarmente eseguita e [OSCURATO:PERSONA] ne habeneficiato. La Sentenza di appello non ha dichiarato la risoluzionedel Contratto PEG-[OSCURATO:PERSONA] (art. 1456 c.c.), e conseguentemente nonavrebbe potuto renderne efficaci gli effetti. Gli effetti della risoluzionenon sono retroattivi in caso di esecuzione continuata o periodica (art.1458 c.c.). Non è stata formulata alcuna eccezione diinadempimento (art. 1460 c.c.). Non è avvenuto alcun rifiuto dellaprestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] rilevante ex art. 1180 c.c.».Per la ricorrente incidentale la Corte d’appello avrebbe errato nelritenere che alcuna somma spettava alla società appaltatrice, con17 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026riferimento alle prestazioni relative alla tenuta della contabilità,oggetto di subappalto con la [OSCURATO:SOCIETA]Al contrario, a prescindere dalla mancata pronuncia di risoluzionedel contratto d’appalto per grave inadempimento dell’appaltatrice,che non aveva chiesto l’autorizzazione alla stipula del subappalto,spettava comunque alla appaltatrice il pagamento delle prestazionirese, sia pure attraverso la società subappaltatrice.Anche ove si volesse ipotizzare l’intervenuta risoluzione delcontratto d’appalto, comunque si tratterebbe pacificamente di uncontratto ad esecuzione continuata o periodica, restando ferma ladebenza dei relativi compensi, tra appaltatrice e [OSCURATO:PERSONA], qualestazione appaltante, trattandosi «di prestazioni già eseguite» (cfr.pagina 47 del controricorso).Non sarebbe possibile ritenere «che l’intera somma fatturata daM.B. Consulting a PEG per l’attività svolta […] debba esserequalificata come danno conseguente al ritenuto inadempimento».In tal caso, la soluzione adottata rappresenterebbe una sorta disanzione irrogata l’appaltatrice per avere stipulato il subappaltosenza autorizzazione.Peraltro, la stazione appaltante, ossia l’[OSCURATO:PERSONA], nel corso delrapporto, non ha mai sollevata alcuna eccezione di inadempimento.12. Con il terzo motivo di impugnazione incidentale si deduce la«violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.; articoli 1176, 1223 c.c.); omesso esame di unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.), in ordine alle differenze tra CTU giudizio diappello e CTU Primo grado. Il riconoscimento a Inps del dannoderivante dal mancato aggiornamento Istat per i canoni di locazionedella Calabria, secondo una misura intermedia (Sentenza di appello,pagina 9 seguenti, ipotesi B). Le emergenze probatorie ritenute18 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026gravemente deficitarie nella stessa CTU giudizio di appello; il compitodi PEG, diligentemente assolto (art. 1176 c.c.), consistente nel meroinserimento di dati nel sistema informatico (PIM); l’automaticità delcalcolo dell’aumento Istat dovuto, sulla base dei parametri chevenivano introdotti nel sistema dalla [OSCURATO:PERSONA]. Eracircostanza pacifica che il PIM era progettato, fornito, eventualmentemodificato dalla e sotto il totale controllo di [OSCURATO:PERSONA]. Violazionedell’art. 1223 c.c.: il comportamento del creditore Inpdapinterrompe, sul piano causale, il principio del danno comeconseguenza immediata e diretta; occorre fare riferimento, conriferimento all’ipotesi B, alla compensatio lucri cum damno perescludere la voce di danno risarcibile».Avrebbe errato la Corte d’appello nello scegliere l’ipotesi B dellaCTU di secondo grado, che ha riconosciuto il danno da mancatoadeguamento Istat per gli immobili della Calabria in euro 84.148,48.L’elaborazione della tabella del CTU aveva comportato un totaledi n. 313 posizioni, per un totale di canoni pari ad euro 3.473.601,41.Con la prima ipotesi non vi sarebbe stato alcun danno.Con l’ipotesi B, invece, accolta dalla Corte d’appello, il danno eradi euro 84.148,48, pari alla differenza tra il totale dei canonibollettati di euro 3.473.601,43 e quello derivante dal calcolo operatodal CTU, pari ad euro 3.557.749,89.Non doveva invece essere utilizzato il calcolo di cui all’ipotesi C),con quantificazione del danno in euro 622.110,97.L’ipotesi B, infatti, doveva tenere in evidenza che gli aumentiriscontrati in n. 47 posizioni, fortemente anomali perché di importosuperiore al 50% del canone, con il loro ammontare avrebberocoperto qualunque aumento Istat relativo a tutte le posizioni dellaCalabria, con l’effetto che anche in tal caso non si sarebbe potutoipotizzare alcun danno.19 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Peraltro, dal calcolo effettuato nell’ipotesi B si sarebbero dovutedetrarre le 10 posizioni per le quali, in base a quanto riportato dalCTU in appello, mancava il contratto di locazione. La CTU espletatain appello aveva infatti inserito anche 19 posizioni per le quali vi erain atti solo l’estratto contabile non il relativo contratto di locazione.Di queste 19 posizioni, il CTU ne aveva escluse 9 per le quali ilperiodo di locazione terminava prima dell’inizio della gestione daparte dell’appaltatrice, ma aveva considerato le restanti 10, per lequali, pur essendo il dato ricavabile dall’estratto contabile, mancavagli atti il relativo contratto.Dovevano dunque essere escluse tali ultime 10 posizioni.13. Deve essere previamente esaminato il primo motivo diricorso incidentale, sia pure tardivo, proposto dalla societàappaltatrice [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di questionepregiudiziale sull’ammissibilità dell’appello principale, asseritamentetardivo, per il mancato rispetto del termine breve.Infatti, la sentenza di prime cure è stata pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],ma è stata notificata il 20/2/2020; il ricorso in primo grado è statointrodotto con atto di citazione notificato il 4/4/2003, sicché iltermine lungo per l’impugnazione è quello di un anno ex art. 327c.p.c., essendo stata da disposizione modificata ai sensi dell’art. 58della legge n. 69 del 2009, con riferimento ai giudizi introdotti inprimo grado il 4/7/2009.Nella specie, però, interessa il termine breve di impugnazione disessanta giorni. Tale termine scadeva il 24/6/2020 dovendosiaggiungere la sospensione Covid (64 giorni).Nella specie, il ricorso principale è tempestivo perché spedito il17/6/2020, mentre il ricorso incidentale risulta spedito il 25/7/2020,sicché risulta tardivo.20 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/202613.1. Non si tratta, poi, di un ricorso incidentale condizionato, inquanto la società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] non è risultatatotalmente vittoriosa nel giudizio d’appello, essendo stato accolto inparte anche l’appello principale dell’Inps, tant’è vero che le spese delgiudizio d’appello sono state interamente compensate, inconsiderazione della soccombenza reciproca.Invero, quanto all’ordine di esame delle questioni oggettorispettivamente dei motivi di ricorso principale ed incidentale, valequanto previsto dalle sezioni unite di questa Corte (Cas., Sez.U.,25/3/2013, n. 7381), richiamato anche da pronunce successive (pertutte vedi Cass., sez. 5, 5/6/2020, n. 10696).Si è infatti affermato il principio per cui il ricorso incidentaleproposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, cheinvesta questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinentialla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorsocondizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione diparte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questionipregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, nonsiano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte delgiudice di merito (Cass., Sez.U., 6/3/2009, n. 5456; Cass., Sez.U.,25/3/2013, n. 7381; Cass., sez. 1, 6/3/2015, n. 4619; Cass., sez. 3,14/3/2018, n. 6138).13.2. Nella specie, dunque, poiché la questione preliminare dirito è stata proposta in sede di ricorso incidentale (tardivo), dallasocietà appaltatrice, parzialmente soccombente nel giudiziod’appello (e quindi non totalmente vittoriosa), nonostante ladecisione espressa di rigetto da parte della Corte territoriale (che haescluso la tardività dell’appello principale, ravvisando nellasoppressione dell’[OSCURATO:PERSONA] un evento interruttivo), la questione va21 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026esaminata prioritariamente in questa sede, per evidenti ragionipregiudiziali.13.3. Non sfugge a questa Corte che, ai sensi dell’art. 334,secondo comma c.p.c., se l’impugnazione principale è inammissibile,ne deriva la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo.Ciò imporrebbe di verificare, preliminarmente, l’ammissibilità delricorso principale, con lo scrutinio dei singoli motivi.13.4. Pertanto, trova applicazione il principio consolidato diquesta Corte in base al quale, poiché l’art. 334 c.p.c. ha lo scopo direndere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettarela sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dallacontroparte, senza dover subire gli effetti dello spirare del termine odella propria acquiescenza, le parti contro le quali è stata propostaimpugnazione (o quelle chiamate ad integrare il contraddittorio anorma dell’art. 331 c.p.c.) possono proporre impugnazioneincidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, nonesistendo alcun limite oggettivo all’ammissibilità dell’impugnazioneincidentale tardiva (Cass., sez. 6-2, 23 novembre 2021, n. 36127;Cass., sez. 6-2, 4 marzo 2020, n. 5989; Cass., sez. 5, 16 novembre2018, n. 29593; Cass., sez.un., 7 novembre 1989, n. 4640; Cass.,sez. 2, 24 aprile 2012, n. 6470).In dottrina, si è sottolineato che la possibilità del ricorsoincidentale tardivo, a prescindere dal contenuto delle censure,riferibili, o meno, al capo della sentenza impugnato con il ricorsoprincipale, esalta la finalità del regime di impugnazione incidentaletardiva, che è quello proprio di consentire alla parte parzialmentesoccombente, che sia disposta ad accettare la sentenza se anche lacontroparte l’accetta, di attendere la decisione di quest’ultima senzadover proporre impugnazione per evitare la decadenza del termine,22 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026rendendo più facile per entrambe le parti l’accettazione dellasentenza.Si consente dunque l’impugnazione incidentale tardiva, daproporsi con il controricorso nel giudizio di cassazione, anche quandosia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se laparte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentementedal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa eche, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato chenessuna distinzione in proposito è contenuta nelle disposizioni di cuiagli articoli 334,343 e 371 c.p.c. (Cass., 2 luglio 2007, n. 14969;Cass., sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15483), dovendosi individuare,quale unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddettatardiva, che essa perde efficacia se l’impugnazione principale èdichiarata inammissibile (Cass. sez. 5, 16 novembre 2018, n.29593); infatti, l'impugnazione incidentale tardiva è sempreammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ovel'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessiderivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestatoacquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nellecause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimentodell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (Cass.,sez. 1, 16 novembre 2015, n. 23396).13.5. Tuttavia, questa Corte ha già statuito, con decisione che sicondivide, che in tema di ricorso per cassazione, il principio disalvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni,secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio diquelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui alricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese alprincipio della ragionevole durata del processo, sicché le questionipregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale (condizionato)23 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esameprioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esamedelle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una piùsollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio dellaragione più liquida (Cass., sez. 1, 21/5/2021, n. 14039).Pertanto, il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla partetotalmente vittoriosa sulle questioni pregiudiziali decise in senso adessa sfavorevole nella precedente fase di merito, può essereesaminato e deciso con priorità, senza tenere conto della suasubordinazione all’accoglimento del ricorso principale, quando siafondato su una ragione più liquida che consente di modificare l’ordinedelle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità delgiudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.(Cass., sez.L, 18/11/2016, n. 23531; anche Cass., sez. 5,19/4/2018, n. 9671).13.6. Questo principio, enunciato in una fattispecie di rapportotra ricorso principale e ricorso incidentale tempestivo (macondizionato), ove una parte era peraltro, totalmente vittoriosa, puòessere esteso anche all’ipotesi del ricorso incidentale tardivo, conparti solo parzialmente vittoriose (reciprocamente parzialmentesoccombenti), fondato su questione di rito preliminare, che indicesulla tempestività dell’appello principale.13.6. Nella stessa direzione si è collocata questa Corte, laddoveha ritenuto che nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale noncondizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di ritoo preliminari di merito la cui decisione, secondo l'ordine logico egiuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale,va esaminato con priorità rispetto a quest'ultimo,indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio delle questioni proposte- profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso di24 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontàdella parte di subordinare l'esame della propria impugnazioneall'accoglimento del ricorso principale - poiché l'interesseall'impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale èsoccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa insenso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguitasul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non giàdalla sua eventuale fondatezza (Cass., sez. 1, 31/10/2014, n.23271).Con la precisazione per cui il ricorso incidentale per cassazionecon il quale la parte, totalmente vittoriosa nel merito, riproponga unaquestione pregiudiziale decisa in senso a lei sfavorevole deve essereesaminato prima del ricorso principale della parte soccombente nelmerito ed indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezzadi tale ricorso, in quanto sin dal momento in cui, con il ricorsoprincipale, si rende incerta la vittoria nel merito, sorge l'interesseche rende ammissibile il ricorso incidentale e ne giustifica l'esamenell'ordine logico delle questioni indicato dall'art. 276, secondocomma, cod. proc. civ. che, con disposizione applicabile, ai sensidell'art. 141 disp. att. cod. proc. civ., anche nel giudizio dicassazione, espressamente stabilisce che il giudice decide prima lequestioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio esuccessivamente il merito della causa (Cass., sez. L, 9/9/2008, n.23113).13.7. Del resto, tale interpretazione si colloca nel solco tracciatodalla recente sentenza di questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U.,29/8/2025, n. 24172), per cui in caso di interessi superindividuali e,quindi, in presenza di questione «fondanti» (tra esse la tempestivitàdell’appello (sia pure in ipotesi di tardività non prospettate nei gradidi merito: Cass., sez. 3, 4/9/2023, n. 25707; Cass., Sez.U.,25 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/20262576/2019, n. 16979; Cass., sez. 6-5, 6/5/2013, n. 10440; cass.,sez. L, 27/9/2000, n. 12794), tra cui vanno ricomprese «ledecadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentoriper la proposizione dell’azione» (Cass., n. 20978/2013; Cass. n.32637/2019; Cass., Sez.U., n. 8501 del 2021), trattandosi di presidiodi valori cardine dell’ordinamento costituzionale, si «impone» la lororilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sonoconcretamente manifestate, «salvo l’effetto preclusivo derivantedalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito edalla mancata impugnazione al riguardo».Nella specie, a fronte della decisione della Corte di appello ditempestività dell’appello principale di INPS, con rigetto espressodella eccezione sollevata dalla PEG appaltatrice, v’è stato specificomotivo di ricorso incidentale (tardivo) da parte della PEG, conesclusione della formazione del giudicato.14. Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato.14.1. La Corte d’appello ha ritenuto erroneamente tempestivol’appello notificato dall’Inps in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte della sentenzadi prime cure depositata il 30/11/2010.La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto applicabile il disposto dicui all’art. 328, terzo comma, c.p.c., a mente del quale «[s]e dopo 6mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventiprevisti nell’art. 299, il termine di cui all’articolo precedente èprorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento».Nella specie, per la Corte di merito l’evento interruttivo sarebbestato rappresentato dall’intervenuta soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA], exart. 21, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6/12/2011.L’Inps, dunque, ha lasciato decorrere il termine lungo di cuiall’art. 327 c.p.c. (un anno e 45 giorni) e utilizzato la proroga diulteriori sei mesi ex art. 328, terzo comma, c.p.c.26 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Tale ultima disposizione troverebbe applicazione anche nel casoin cui l’ente pubblico venga soppresso per legge e ad esso succedealtro soggetto in universum ius; per la Corte territoriale «non si vedeperché alla pubblica amministrazione non debba essere riconosciutolo stesso spatium deliberandi previsto dall’art. 328 c.p.c. riconosciutoai soggetti privati. Né vale il richiamo alla disciplina della fusione trasocietà, fenomeno del tutto diverso e per il quale il legislatore haritenuto di dettare una disciplina ad hoc».14.2. Nel controricorso l’Inps ha tentato di sostenere la tesiaffermata dalla Corte d’appello, richiamando una pronuncia di questaCorte n. 18279 del 2020, relativa alla soppressione dell’ENAM ed allasuccessione ad esso dell’[OSCURATO:PERSONA].14.3. Tuttavia, la pronuncia sopra richiamata è stata superataespressamente da questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n.15911 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (poi seguita da Cass., Sez. L, 7/6/2024, n.15959; che supera Cass., n. 12285 del 2020).Si è chiarito che, in tema di successione nel processo, qualora iltrasferimento del rapporto controverso da un ente pubblico ad unaltro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, siverifica successione nel diritto stesso non già a titolo universale "inuniversum ius" ex art. 110 c.p.c., bensì a titolo particolare secondola disciplina dell'art. 111 c.p.c., sempre che l'ente trasferente non siestingua per soppressione o altra causa.In particolare, questa Corte muove dalla precedente sentenza n.2689 del 24/7/1958, sempre a sezioni unite, per la quale «in temadi successione tra enti pubblici non vige un principio generale cheregoli, ex se, il fenomeno successorio come successione a titolouniversale; ma […] nella carenza di norme in via generale regolatricidella particolare materia, non vige neppure il principio inverso, postoinvece per le persone giuridiche private, secondo il quale, in caso di27 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026estinzione, il trasferimento dei beni di regola avviene, dopo laliquidazione, a titolo particolare e limitatamente ai beni residui».Pertanto, si è ribadito il principio per cui può altresì «su talidirettrici affermarsi che, quante volte si sia in presenza delpermanere degli scopi dell’ente pubblico soppresso in capo ad altroente e risultino anche attuati il passaggio, sia pure parziale dellestrutture, funzionalmente intese, e quello del complesso delleposizioni giuridiche già in testa all’ente soppresso, ivi si è pure inpresenza di un fenomeno di successione in universum ius da uno adaltro ente» (Cass., Sez.U., n. 15911 del 2021).Pertanto, affinché si possa verificare un’ipotesi di estinzionedell’ente pubblico, idonea a configurare un evento interruttivo delprocesso civile, sono necessari tre presupposti: 1) il permanere degliscopi dell’ente pubblico soppresso;2) il passaggio, sia pure parzialedelle strutture, funzionalmente intese, al nuovo ente pubblico; 3) ilpassaggio del complesso delle posizioni giuridiche al nuovo entepubblico.Ciò è quanto si è verificato con riferimento alla estinzione dellesocietà del gruppo Equitalia a seguito della istituzione dell’enteAgenzia delle entrate-Riscossione.In quel caso, infatti, si è espressamente previsto che l’entepubblico economico denominato Agenzia delle entrate-Riscossione,istituito con decorrenza dal 1/7/2017, al fine di «garantire lacontinuità e la funzionalità delle attività di riscossione», con subentro«a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA]».Ovviamente dovendosi tenere conto della specificità dellefunzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecnichenecessarie allo svolgimento, per assicurarle; sicché, il personaledelle società del gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità, con28 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economicae previdenziale maturata, è stato trasferito all’ente pubblicoeconomico di nuova istituzione.14.4. Tuttavia, i presupposti si rinvengono anche nella normativarelativa alla soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA].Ciò già al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge6/12/2011, n. 201, poi convertito in legge 22/12/2011, n. 214.Al comma 1 dell’art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 siprevede che «[i]n considerazione del processo di convergenza edarmonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazionedel metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza el’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale eassistenziale, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’ENPALS sono soppressi dalla data dientrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni sonoEnti soppressi».Si assiste, dunque, al permanere delle funzioni già assoltedall’[OSCURATO:PERSONA], essendo esclusivamente necessario armonizzare ilsistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodocontributivo.Allo stesso modo, vi è anche il passaggio del complesso delleposizioni giuridiche al nuovo ente.Il comma 2 dell’art. 21 citato, poi, disciplina espressamente ilpassaggio anche degli assetti organizzativi e del personale.Si prevede, infatti, che «[c]on decreti di natura nonregolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministroper la pubblica amministrazione e la semplificazione […] le risorsestrumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferiteall’Inps. Conseguentemente la dotazione organica dell’Inps è29 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità dipersonale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data dientrata in vigore del presente decreto».Si chiarisce anche che «i dipendenti trasferiti mantengonol’inquadramento previdenziale di provenienza», con la precisazioneal comma 3 dell’art. 21, che «[l]’Inps subentra, altresì, nella titolaritàdei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la lororesidua durata».Con la legge di conversione del decreto-legge, 22/12/2011, n.214, al comma 1 dell’art. 21 si aggiunge che «[d]alla data di entratain vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l’Inpdape l’Enpals possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione».Viene dunque declinato il passaggio delle funzioni tra i due entipubblici.Inoltre, al comma 2-bis dell’art. 21 si aggiunge che «[i]n attesadell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali eperiferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attivitàconnesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l’Inps, neigiudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, èrappresentato e difeso in giudizio dei professionisti legali, già inservizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Enpals».Ciò a testimonianza del passaggio integrale delle funzioni, dellestrutture, del personale e persino dei difensori in capo al nuovo enteInps; sicché non si riscontra, in concreto, un’ipotesi di estinzionedell’originario ente pubblico, ma esclusivamente di trasferimento traenti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum,esattamente come nell’ipotesi della soppressione della società delgruppo Equitalia in favore dell’agenzia delle entrate-riscossione.15. Pertanto, poiché l’appello principale dell’Inps erainammissibile, perché tardivo, la sentenza della Corte d’appello va30 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026cassata senza rinvio, ex art. 382, terzo comma, c.p.c. trattandosidell’ipotesi in cui l’appello è stato proposto tardivamente, sicché ilprocesso di gravame non poteva essere proseguito.Si è ritenuto, infatti, nel processo tributario - ma con principiopacificamente estensibile anche al processo civile ordinario – che èinammissibile l'appello proposto con un atto notificato direttamentea mezzo del servizio postale, ove, nel termine previsto dall'art. 22,comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non venga depositato il relativoavviso di ricevimento, sicché la sentenza di appello che, nonrilevando tale radicale vizio processuale, abbia deciso la controversianel merito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processonon avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e pertantola Corte di cassazione non può tenere conto della eventualeproduzione tardiva dell'avviso nel corso del giudizio di legittimità(Cass., sez. 5, 12/4/2019, n. 10322).16. Vanno compensate interamente tra le parti le spesedell’appello e del giudizio di legittimità, stante la parzialesoccombenza reciproca e la novità della questione trattata, dopo lapronuncia delle sezioni unite di questa Corte del 2021, in tema disoppressione degli enti pubblici, con riferimento alla natura di eventointerruttivo o meno di tale fattispecie.Numero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati  OggettoAppalti pubblici;soppressione enteDott. [OSCURATO:PERSONA]  pubblico; eventoDott. [OSCURATO:PERSONA]   interruttivo;tempestività appello;Dott. [OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereCC [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Cron. n.1 6038/2020ha pronunciato la seguenteR .G.N. 11368/2017ORD INANZAsul ricorso n. 16038/2020 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cipriani e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono di voler ricevere lecomunicazioni ai propri indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,  in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale1 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026per atto separato unito al controricorso, elettivamente domiciliata pressol’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Borgognona, n. 12, i quali chiedonodi ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrente-ricorrente incidentale –[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6821/2019,depositata in data 11/11/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con atto di citazione notificato il 4/4/2003 la [OSCURATO:SOCIETA]. deduceva che dal 1996 al 2002, in virtù di contrattod’appalto di servizi, stipulato il 5/3/1996, gestiva gli immobili facentiparte del patrimonio immobiliare di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA], situati inSicilia e in Calabria (global service).Aggiungeva che tale incarico ricomprendeva articolateprestazioni gestionali, che includevano la gestione dei rapportilucrativi (abitativi e commerciali), con obbligo della società dicalcolare, aggiornare, adeguare e riscuotere sia i canoni lucrativi, siale poste dovute per oneri accessori e cauzioni, versando le relativesomme su un conto corrente acceso per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] e intestatoalla società, per poi trasferire i proventi all’[OSCURATO:PERSONA], dedotte le spesesostenute autorizzate.Al termine del rapporto, conclusosi il 30/4/2002, la societàappaltatrice emetteva fatture per compensi professionali pari adeuro 742.870,47; tratteneva, sulle somme giacenti sul conto2 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026corrente dedicato, l’importo di euro 736.000,00, a fronte delmancato saldo delle fatture emesse per compensi professionali.Pertanto, la società appaltatrice chiedeva accertarsi il credito dieuro 742.870,47, con la conseguente dichiarazione di intervenutacompensazione legale con il debito di euro 736.000,00; chiedevaaltresì la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di euro 6870,47,quale residuo.In via subordinata, per quel che ancora qui rileva, chiedevaaccertarsi il credito vantato nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], in relazione alleobbligazioni assunte con la Convenzione del 5/3/1996.2. Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delladomanda e proponendo domanda riconvenzionale.Esponeva, in particolare, i numerosi inadempimenti da partedell’appaltatrice.Pertanto, in via riconvenzionale, anche ai sensi dell’art. 1460 c.c.,chiedeva la condanna dell’appaltatrice alla restituzione delle sommeindebitamente trattenute, pari ad euro 736.000,00.Chiedeva, sempre in via riconvenzionale, la condannadell’appaltatrice al risarcimento dei danni cagionati: euro3.608.477,00, oltre interessi e rivalutazione; l’importo del canoneche si sarebbe potuto ritrarre dalla ordinaria locazione delle unitàimmobiliari; euro 15.574,71,, oltre ulteriore importo di euro 2000per ciascuna delle 95 posizioni di morosità non azionate; euro260.050,00, in relazione alle inadempienza di cui al punto 4.4 dellacomparsa [OSCURATO:PERSONA]; euro 271.779,73, per gli stabili della Sicilia; euro615.626,95, in relazione alle inadempienza di cui al punto 4.7.1 dellacomparsa; euro 56.541,28, per l’inadempienza di cui al punto 4.7.2della comparsa; euro 373.402,26 in relazione agli stabili della Sicilia;euro 31.538,33 con riferimento alle inadempienze di cui al punto 4.83 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026della comparsa; euro 158.620,00 in relazione alle inadempienza dicui ai punti 4.8,4.9 della comparsa [OSCURATO:PERSONA].3. L’appaltatrice chiedeva di essere autorizzata chiamare in causala [OSCURATO:SOCIETA]., quale società che, su incarico della ProgettiEuropa [OSCURATO:PERSONA], aveva eseguito l’attività di ricostruzione delle partitecontabili.4. Il tribunale, con sentenza n. 23739 del 30/11/2010, rigettavale domande proposte in via principale dall’attrice, relative allacompensazione del credito, ed alla condanna del residuo.In accoglimento della domanda subordinata, dichiarava il dirittodella società attrice di percepire il compenso portato dalle fatturenella misura di euro 742.870,47, oltre interessi e rivalutazione.In accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dalInpdap, condannava l’appaltatrice al pagamento della somma di euro243.576,14, con riferimento al ritardato rinnovo dei contratti dilocazione.5.Proponeva appello principale l’Inps, nelle more succeduto exlege all’[OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 6/6/2012, deducendo: 1)omessa pronuncia su parte delle domande e delle eccezioni; inrelazione al mancato recupero della morosità, al ritardo nella messaa reddito degli immobili sfitti, al mancato aggiornamento dei canonidi locazione in base all’indice Istat, alla mancata restituzione deidepositi cauzionali, alla non corretta redazione dei bilanci preventivie consuntivi degli oneri accessori, al mancato aggiornamento deicanoni di locazione ex art. 23 della legge n. 392 del 1978;2) in ordineal capo di sentenza con cui era stato riconosciuto il credito di ProgettiEuropa [OSCURATO:PERSONA]; violazione della ripartizione dell’onere della prova;violazione e falsa applicazione di norme imperative in materia disubappalto; 3) nullità e comunque inutilizzabilità della CTU; 4)illegittimità del riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria4 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026sulle somme riconosciute a credito dell’appaltatrice e dei soliinteressi sulle somme riconosciute a credito dell’[OSCURATO:PERSONA].6. Proponeva appello incidentale la [OSCURATO:PERSONA], inrelazione al mancato rinnovo dei contratti di locazione ed all’erroneaquantificazione dei danni.7. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6821/2019,depositata il 11/11/2019, riconosceva il credito della societàappaltatrice, con la sola eccezione di quanto richiesto dalla stessaper le prestazioni fornite dalla [OSCURATO:SOCIETA], in regime disubappalto, detraendo, quindi, dall’importo fatturato di euro742.870,47, riconosciuto come dovuto dal tribunale, l’importo dieuro 378.196,84, fatturato dalla subappaltatrice.Alla somma di euro 364.673,63 andavano aggiunti, come giàritenuto dal tribunale, gli interessi e la rivalutazione monetaria,espressamente richiesti nell’atto di citazione.In accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dichiarava non dovuta la voce di danno richiestadall’Inps e riconosciuta dal tribunale per la mancata stipula e/orinnovo dei contratti di locazione, pari ad euro 243.576,14, sommachiesta in via riconvenzionale dal [OSCURATO:PERSONA].In accoglimento dell’appello principale proposto dall’Inpscondannava l’appaltatrice a pagare, a titolo di risarcimento deldanno, la sola somma di euro 84.148,48 dovuta per l’omessarichiesta ai conduttori degli aumenti annuali Istat sui canoni oltreinteressi legali.8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale percassazione l’Inps.9. Ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorsoincidentale, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositando anchememoria scritta.5 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/202610. L’Inps ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione principale l’Inps deduce«l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero di tuttele circostanze che dimostrano incontrovertibilmente l’inescusabilitàdella in parte omessa e in parte ritardata rendicontazione allacessazione dell’appalto, nonché in ogni caso l’insufficienza dellarendicontazione stessa, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.».Sarebbe erronea l’affermazione della Corte d’appello per cui ilritardo nella presentazione dei rendiconti, essendo da attribuire allaindisponibilità del sistema informatico al momento della cessazionedell’appalto, non sarebbe dunque imputabile a [OSCURATO:SOCIETA].In realtà, ad avviso della ricorrente, tale affermazionecontrasterebbe «contro una serie di documenti in atti e altresì didichiarazioni testimoniali».Dagli elementi istruttori emergerebbe che il sistema informaticodell’[OSCURATO:PERSONA] «è sempre stato disponibile, anche agli ex gestori, in solalettura; ma anche che fu loro data la possibilità di inserire dati apartire dal mese di ottobre 2002, quindi ben prima dell’attivazionedel presente giudizio […]».Il sistema informatico sarebbe stato comunque disponibile «inconsultazione per tutte le società di gestione».Inoltre, aggiunge la ricorrente, «dal mese di ottobre 2002, surichiesta degli stessi gestori, [sono] state riattivate alcune funzionilavorative».Il rendiconto del mese di aprile 2002 è stato presentato solo il20 dicembre 2003, mentre «la rendicontazione finale del rapportonon è mai stata presentata».6 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sarebbe errata anche l’affermazione della Corte di merito inordine «alla correttezza della rendicontazione infine presentata dallaProgetti [OSCURATO:PERSONA] in corso di causa» (cfr. pag. 36 del ricorso percassazione).Per la Corte d’appello la mancanza di documenti giustificativiriguarderebbe unicamente alcune spese effettuate dal gestore nelmese di aprile 2002, ma eseguite e contabilizzate dalla banca sononel mese di maggio 2002.Tali considerazioni sarebbero viziate «dall’omesso esame delleeffettive allegazioni dell’ente appellante e della relativa produzionedocumentale, nonché della stessa consulenza tecnica disposta inprimo grado».Tra l’altro, l’Inps avrebbe sottoposto «a severa critica la suddettaperizia d’ufficio, chiedendo la rinnovazione delle operazioni e lasostituzione del consulente» (cfr. pagina 65 del ricorso percassazione).2. Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce la«violazione o falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 1375,1460, 1710, 1713 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in ordine al capo disentenza con cui la Corte di Appello ha ritenuto l’irrilevanza ai finidell’art. 1460 c.c. della tardiva, incompleta e parzialmente omessarendicontazione alla cessazione del rapporto di appalto».Pertanto, in relazione al medesimo capo della sentenza disecondo grado, si ravvisano altri profili di violazione di legge.La società appaltatrice avrebbe incardinato il giudizio senzapresentare alcuna rendicontazione, ma limitandosi al merotrasferimento della documentazione in suo possesso al nuovogestore.7 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026La società non avrebbe mai compiuto alcuno «sforzo diligente»,al fine di «adempiere al fondamentale obbligo di rendicontazionedell’attività gestoria svolta».Sarebbe erronea l’affermazione della Corte territoriale per cuil’Inps «avrebbe avuto l’onere, non assolto, di provare il danno subitoin ragione dell’inadempimento eccepito», ai fini dell’art. 1460 c.c.Dovrebbe tenersi conto delle risultanze della CTU espletata inprime cure, ove si era concluso per «la tardività e incompletezzadella rendicontazione fornita in corso di causa dall’appaltatore» (cfr.pagina 84 del ricorso per cassazione).Pure erronea sarebbe l’affermazione per cui, ai fini dellaeccezione di inadempimento spiegata dall’Inps, doveva essa data laprova del danno subito, in quanto la parte che eccepiscel’inadempimento, oltre a dare dimostrazione del titolo allaprestazione, è tenuta solo ad allegare l’inadempimento o l’inesattoadempimento, gravando su quest’ultimo l’onere dell’esattoadempimento.3. Con il terzo motivo di impugnazione principale si lamenta la«violazione articoli 1175, 1176, 1218, 1375, 1460, 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per quanto attienealla ritenuta esigibilità degli importi di cui alle fatture per l’attività diricostruzione delle partite contabili, ricognizione immobiliare,recupero morosità, corrispettivi gestionali».La Corte d’appello non avrebbe preso posizione sugli ulteriorimotivi di non esigibilità delle fatture: quelle relative alla ricostruzionedelle partite contabili; quelle relative al corrispettivo per le attivitàgestionali, pari ad euro 93.611,96; quelle relative all’attività direcupero della morosità, per euro 100.495,10.Quanto alle fatture per la ricostruzione delle partite contabili, tale8 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026appalto, ma sarebbe stata compensata a parte, richiedendosi unprevio contraddittorio con l’inquilino, il quale avrebbe dovutosottoscrivere per accettazione la propria situazione contabile.Al fine di provvedere alla dismissione del patrimonio immobiliare,l’Inps prescriveva a tutte le società di gestione, in relazione a tuttele attività di ricostruzione e definizione delle partite contabili, che taliposizioni contabili fossero sottoscritte per accettazione da ogniinquilino.La società appaltatrice avrebbe invece eseguito la prestazione«in consapevole difformità da quanto pattuito e commissionato».Per la ricorrente non costituiva causa di giustificazionedell’inadempimento la circostanza che a cavallo tra il 2001 di 2002era stato introdotto l’euro, con la conseguente necessità di adeguareil sistema informativo dell’[OSCURATO:PERSONA].A ciò non ostava la sospensione del servizio nel periodo dalle 10al 27 dicembre 2000.4. Con il quarto motivo di impugnazione principale la ricorrentesi duole «in merito alle doglianze dell’Inps quanto al mancatorecupero della morosità: violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e giudicato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per l’omessa pronuncia in merito alrimborso delle spese legali per le azioni esecutive intentate aiconduttori; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., quanto alla ritenuta non imputabilità dell’inadempimentodell’appaltatore in merito alla mancata gestione e riscossione dellerate di morosità».La Corte d’appello ha affermato che in un rapporto di durata,avente ad oggetto servizi, ove si alleghi genericamentel’inadempimento di una prestazione di fare, senza però puntualizzare9 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026la singola prestazione rimasta inadempiuta, deve escludersi chesorga in capo alla controparte l’onere di difendersi in ordine algenerico inadempimento contestato.Da tale affermazione, per la ricorrente, emergerebbe «una nonesatta comprensione del fatto e delle relative contestazioni» (cfr.pagina 101 del ricorso per cassazione).Ciò che si rimprovera all’appaltatrice, non è la mancata«l’omessa effettuazione di una ordinaria prestazione gestionale aproprio carico».Taluni giudizi, curati dai legali nominati dall’Inps, aventi adoggetto la rideterminazione del canone di locazione, si erano conclusiin senso favorevole agli inquilini; tuttavia si erano raggiunte delletransazioni.Le transazioni erano state trasmesse all’appaltatore per larettifica dei canoni e conseguenti conguagli, oltre all’inserimento nelsistema informatico dei piani di ammortamento, con la successiva«bollettazione» delle rate di morosità, ma tali attività non erano statecompiute.La Corte d’appello poi ha ritenuto non provata la domandarelativa alle 95 transazioni in eseguite, con la previsione delpagamento di euro 2000,00 per ciascuna, ma non ha tenuto contodelle ulteriori 54 comunicazioni prodotte dall’Inps. A nulla rilevavache le transazioni fossero intervenute direttamente tra la sedeterritoriale dell’Inps e gli inquilini, senza darne avviso preventivo allaProgetti [OSCURATO:PERSONA].5. Con il quinto motivo di impugnazione principale si deduce «inrelazione alla doglianza dell’Istituto concernente il ritardo nellamessa a reddito immobili sfitti: violazione o falsa applicazione degliarticoli 1176, 1218, 1362, 1363, 1375, 1460 e 2697 c.c., nonché10 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe qui errato nell’affermare che lasocietà appaltatrice aveva l’obbligo di provvedere alla manutenzionedegli immobili rilasciati, al fine di provvedere alla nuova locazionedegli stessi, solo nel momento in cui fosse stato individuato il nuovolocatario («tale intervento poteva essere richiesto dopo che fossestato individuato il nuovo assegnatario, individuazione checompeteva all’Istituto e non alla società di gestione»).Tuttavia, dai documenti prodotti, ed in particolare dall’allegato Fal contratto d’appalto, non emergerebbe in alcun modo chel’obbligazione dell’appaltatrice scattava esclusivamente nelmomento in cui fosse stato individuato il nuovo assegnatario daparte dell’Inps.Specifica la ricorrente che «in nessuna disposizione contrattuale(che infatti non viene indicata né da [OSCURATO:PERSONA] né in sentenza)si prevede che a tali attività dovesse procedersi solo una voltaesperita da parte dell’istituto la procedura per l’assegnazionedell’unità immobiliare ed individuato l’assegnatario» (cfr. pagina 119del ricorso per cassazione).La Corte d’appello avrebbe omesso sia di rispettare il sensoletterale delle chiare disposizioni contrattuali, sia di procedere allainterpretazione complessiva delle clausole.Senza contare che l’appaltatrice non doveva attendere alcun attodi impulso da parte dell’Inps, in quanto tutte le autorizzazionipreviste dall’allegato F, in relazione alle varie fasi di tale attività,venivano rilasciate con il meccanismo del silenzio-assenso.6. Con il sesto motivo di impugnazione principale la ricorrentededuce «in relazione alla doglianza dell’istituto relativa al mancatoadeguamento all’Istat dei canoni di locazione: violazione e/o falsa11 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026applicazione degli articoli 24 legge 392/78, 2697 c.c. e 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Il CTU nominato in appello, dott. [OSCURATO:PERSONA], aveva espresso trepossibili soluzioni.La Corte d’appello ha ritenuto di aderire all’ipotesi sub B), per laquale il dato subito dalla committente Inps per la mancata richiestaagli inquilini di immobili siti in Calabria, degli adeguamenti Istat deicanoni di locazione, era quantificabile in euro 84.148,48.La Corte territoriale avrebbe eliminato l’ipotesi sub C) in quantocarente di documentazione.Per la ricorrente, invece, il danno era stato calcolato in modoestremamente prudenziale, in quanto il CTU, rispetto alle 313posizioni locative complessive, aveva già escluso dal calcolo ben 128posizioni.7. Con il settimo motivo di impugnazione principale si lamenta«in relazione alla doglianza dell’istituto inerente il mancatoincremento dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 23 legge 392/78:violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 1362,1363, 1375 e 2697 c.c., 115 e 183 c.p.c., 23 legge 392/78, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la Corte d’appello, la domanda relativa al mancatoaggiornamento dei canoni degli alloggi, ove erano state realizzateopere di manutenzione straordinaria, ai sensi della legge n. 392 del1978, art. 23, era inammissibile perché tardiva, in quanto propostasolo nella memoria ex art. 183 c.p.c.Per la Corte d’appello, poi, trattavasi solo di una facoltà per illocatore e non di un obbligo, sicché non ogni intervento dimanutenzione straordinaria consentiva al locatore di richiedere alconduttore un aggiornamento del canone, ma solo gli interventi12 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026relativi a importanti e improrogabili opere necessarie per conservareall’immobile la sua destinazione.Per la ricorrente, invece, la domanda era consentita, in quantosin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado l’Inpdapaveva segnalato «numerosi inadempimenti contrattuali» in cui eraincorsa la [OSCURATO:PERSONA].In realtà, l’appaltatrice era obbligata per contratto a richiedere,sempre, ai conduttori gli aggiornamenti del canone ai sensi dell’art.23 della legge n. 392 del 1978, ricorrendone i presupposti di legge.8. Con l’ottavo motivo di impugnazione principale si deduce «inmerito alla doglianza dell’Inps concernente il mancato rinnovo deicontratti di locazione: violazione e/o falsa applicazione degli articoli1176, 1218, 1375 e 2697 c.c., 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. Omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, che ha costituito oggetto di discussione fra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., limitatamenteall’omesso esame della perizia d’ufficio di primo grado e delle stessedifese, confessorie, di [OSCURATO:PERSONA]».Si fa qui riferimento all’accoglimento da parte della Corteterritoriale dell’appello incidentale della società appaltatrice, inordine al mancato rinnovo dei contratti di locazione da partedell’appaltatore, dopo la scadenza degli stessi.Per la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostenutodall’[OSCURATO:PERSONA], soltanto in una minima parte dei contratti depositati vierano gli elementi necessari al calcolo della differenza di canone, tracui i metri quadrati degli immobili.Inoltre, non si era tenuto conto delle situazioni di morosità degliinquilini, che impedivano di procedere al rinnovo dei contratti.Anche in questo caso vi sarebbe stata una totale inversionedell’onere della prova in quanto, a fronte della documentata inattività13 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’appaltatore, lo si era esonerato dalla prova dell’adempimento odi esatto adempimento ovvero della impossibilità non imputabile diadempiere le singole prestazioni, sulla base di argomentazioni deltutto generiche, non provate, ed incompatibili con l’obbligo didiligenza rafforzato, gravante sul gestore immobiliare professionale.L’appaltatrice non avrebbe mai fornito alcuna prova in ordine aicontratti di locazione considerati dal CTU primo grado nonrinnovabili.Per il CTU di prime cure, infatti, erano stati presi inconsiderazione solo i contratti nei quali erano riportati tutti glielementi indispensabili per l’applicazione delle leggi e degli accordisottoscritti dalle parti sociali, quali metri quadrati, la vetustà el’ubicazione.Per la ricorrente, dunque, i danni erano stati computati in euro131.012,83 per la Sicilia ed in euro 103.563,31, per la Calabria, perun totale di euro 234.576,14.Pertanto, dall’importo complessivo richiesto dall’Inps pari adeuro 3.608.477,00, relativo al calcolo effettuato su tutti i contrattidella Sicilia, anche su quelli privi dei dati indispensabili per il calcolocorretto, si sarebbe passati alla minore misura di euro 234.576,14.Il CTU di prime cure avrebbe anche chiarito, su sollecitazione,che «[i] rinnovi dei contratti sono stati calcolati secondo la normativaapplicabile, con i dati messi a disposizione e contenuti nei contrattidepositati in tribunale» (cfr. pagina 144 del ricorso per cassazione).Pertanto, avrebbe errato la Corte d’appello ad eliminare perintero la posta di euro 234.576,14, accogliendo l’appello incidentaledella società appaltatrice.9. Con il nono motivo di impugnazione principale si deduce «inordine alla decisione della Corte di appello in punto di interessi erivalutazione monetaria: violazione e/o falsa applicazione degli14 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026articoli 1224 e 1277 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria sulcredito da fattura riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed almancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sul creditorisarcitorio riconosciuto in favore di Inps; violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., quantoalla omessa pronuncia sul motivo di appello dell’Inps in merito almancato riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sullesomme da restituirsi all’Inps in base al capo 1 della sentenza di primogrado».Con l’appello principale l’Inps aveva censurato la sentenza diprimo grado che aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria allesomme dovute all’appaltatrice.In primo luogo, perché l’appaltatrice non aveva mai chiesto ilrisarcimento del maggiore danno.Inoltre, laddove era stata pronunciata condanna dell’appaltatricein favore di [OSCURATO:PERSONA], non vi era stato riconoscimento né di interessiné di svalutazione monetaria.La Corte d’appello ha respinto entrambe le censure.Ha riconosciuto, dunque, alla somma di euro 364.673,63 (dinatura contrattuale e quindi credito di valuta) , spettante alla societàappaltatrice, gli interessi e la rivalutazione monetaria«espressamente richiesti, al contrario di quanto ritenutodall’appellante nella citazione nelle conclusioni relative alla domandasubordinata di accertamento del credito».Inoltre, in accoglimento dell’appello principale proposto dall’Inpsera stata riconosciuta la somma di euro 84.148,48, a titolo dirisarcimento del danno, senza la previsione della rivalutazione.Pertanto, in ordine alla condanna dell’Inps in favoredell’appaltatrice la conferma di interessi e rivalutazione era avvenuta15 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026sul presupposto che la doglianza non fosse stata propostadall’appaltatrice – per la prima volta - con l’atto di appello; tuttavia,l’Inps aveva invece censurato la sentenza del tribunale in quanto sitrattava di un debito di valuta, ossia il corrispettivo portato dallefatture azionate, in mancanza di qualsiasi allegazione del maggiordanno.La Corte d’appello avrebbe però omesso ogni pronuncia in ordineal motivo d’appello dell’Inps relativo alla mancata condannadell’appaltatrice al pagamento di interessi e della rivalutazionemonetaria in favore dell’[OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale si è limitata a liquidare esclusivamente gliinteressi legali ma, trattandosi di somme dovute a titolo risarcitorio,si sarebbe in presenza di un’obbligazione di valore, con conseguentediritto, anche d’ufficio, alla svalutazione monetaria sopravvenuta.10. Con il primo motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA] deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto;nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, primo comma,numeri 3,4, c.p.c.; articoli 327,328, terzo comma, c.p.c.; art. 21,comma 1, decreto-legge 201/2011; articoli 12,14 disposizionipreliminari al codice civile): inammissibilità dell’Appello era decorsoil termine ex art. 327 c.p.c.; inapplicabilità dell’art. 328, terzocomma, c.p.c. alla soppressione di [OSCURATO:PERSONA] e dell’attribuzione dellesue funzioni ad Inps (art. 21, comma 1, decreto-legge n.201/2011)».La sentenza di primo grado è stata depositata il 30/11/2010,sicché l’atto d’appello notificato solo in data 6/6/2012, è tardivo, nonpotendosi applicare nella fattispecie in esame l’art. 328, terzocomma, c.p.c. La Corte d’appello, invece, erroneamente, ha ritenutol’applicabilità di tale disposizione anche qualora l’ente pubblico venga16 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026soppresso per legge e ad esso succede altro soggetto in universumius.Per la ricorrente incidentale, invece, nell’ipotesi di continuitàdelle funzioni pubbliche, non può configurarsi alcun evento, relativoad un ente pubblico, assimilabile alla morte o alla incapacità di unsoggetto privato.Al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del2011 (6/12/2011, giorno della pubblicazione), l’[OSCURATO:PERSONA] aveva avutoa disposizione ben un anno e sei giorni (dal 30/11/2010) perprocedere all’impugnazione della sentenza di primo grado.Nel senso della non applicabilità dell’art. 328, terzo comma, alleipotesi di soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA] e di contestuale attribuzione dellesue funzioni all’Inps, si menzionava giurisprudenza amministrativa.11. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale si deducela «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.): articoli 1418, 1223, 1453, 1458, 1460, 1180c.c.; art. 18 legge 19 marzo 1990, n. 55; art. 21 legge 13 settembre1982, n. 646. A prescindere dalla nullità del contratto PEG-MBConsulting, lo svolgimento dell’attività da parte di terzi non hacomportato alcun danno [OSCURATO:PERSONA] suscettibile di rilevare ex art. 1223c.c. La prestazione è stata regolarmente eseguita e [OSCURATO:PERSONA] ne habeneficiato. La Sentenza di appello non ha dichiarato la risoluzionedel Contratto PEG-[OSCURATO:PERSONA] (art. 1456 c.c.), e conseguentemente nonavrebbe potuto renderne efficaci gli effetti. Gli effetti della risoluzionenon sono retroattivi in caso di esecuzione continuata o periodica (art.1458 c.c.). Non è stata formulata alcuna eccezione diinadempimento (art. 1460 c.c.). Non è avvenuto alcun rifiuto dellaprestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] rilevante ex art. 1180 c.c.».Per la ricorrente incidentale la Corte d’appello avrebbe errato nelritenere che alcuna somma spettava alla società appaltatrice, con17 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026riferimento alle prestazioni relative alla tenuta della contabilità,oggetto di subappalto con la [OSCURATO:SOCIETA]Al contrario, a prescindere dalla mancata pronuncia di risoluzionedel contratto d’appalto per grave inadempimento dell’appaltatrice,che non aveva chiesto l’autorizzazione alla stipula del subappalto,spettava comunque alla appaltatrice il pagamento delle prestazionirese, sia pure attraverso la società subappaltatrice.Anche ove si volesse ipotizzare l’intervenuta risoluzione delcontratto d’appalto, comunque si tratterebbe pacificamente di uncontratto ad esecuzione continuata o periodica, restando ferma ladebenza dei relativi compensi, tra appaltatrice e [OSCURATO:PERSONA], qualestazione appaltante, trattandosi «di prestazioni già eseguite» (cfr.pagina 47 del controricorso).Non sarebbe possibile ritenere «che l’intera somma fatturata daM.B. Consulting a PEG per l’attività svolta […] debba esserequalificata come danno conseguente al ritenuto inadempimento».In tal caso, la soluzione adottata rappresenterebbe una sorta disanzione irrogata l’appaltatrice per avere stipulato il subappaltosenza autorizzazione.Peraltro, la stazione appaltante, ossia l’[OSCURATO:PERSONA], nel corso delrapporto, non ha mai sollevata alcuna eccezione di inadempimento.12. Con il terzo motivo di impugnazione incidentale si deduce la«violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.; articoli 1176, 1223 c.c.); omesso esame di unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.), in ordine alle differenze tra CTU giudizio diappello e CTU Primo grado. Il riconoscimento a Inps del dannoderivante dal mancato aggiornamento Istat per i canoni di locazionedella Calabria, secondo una misura intermedia (Sentenza di appello,pagina 9 seguenti, ipotesi B). Le emergenze probatorie ritenute18 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026gravemente deficitarie nella stessa CTU giudizio di appello; il compitodi PEG, diligentemente assolto (art. 1176 c.c.), consistente nel meroinserimento di dati nel sistema informatico (PIM); l’automaticità delcalcolo dell’aumento Istat dovuto, sulla base dei parametri chevenivano introdotti nel sistema dalla [OSCURATO:PERSONA]. Eracircostanza pacifica che il PIM era progettato, fornito, eventualmentemodificato dalla e sotto il totale controllo di [OSCURATO:PERSONA]. Violazionedell’art. 1223 c.c.: il comportamento del creditore Inpdapinterrompe, sul piano causale, il principio del danno comeconseguenza immediata e diretta; occorre fare riferimento, conriferimento all’ipotesi B, alla compensatio lucri cum damno perescludere la voce di danno risarcibile».Avrebbe errato la Corte d’appello nello scegliere l’ipotesi B dellaCTU di secondo grado, che ha riconosciuto il danno da mancatoadeguamento Istat per gli immobili della Calabria in euro 84.148,48.L’elaborazione della tabella del CTU aveva comportato un totaledi n. 313 posizioni, per un totale di canoni pari ad euro 3.473.601,41.Con la prima ipotesi non vi sarebbe stato alcun danno.Con l’ipotesi B, invece, accolta dalla Corte d’appello, il danno eradi euro 84.148,48, pari alla differenza tra il totale dei canonibollettati di euro 3.473.601,43 e quello derivante dal calcolo operatodal CTU, pari ad euro 3.557.749,89.Non doveva invece essere utilizzato il calcolo di cui all’ipotesi C),con quantificazione del danno in euro 622.110,97.L’ipotesi B, infatti, doveva tenere in evidenza che gli aumentiriscontrati in n. 47 posizioni, fortemente anomali perché di importosuperiore al 50% del canone, con il loro ammontare avrebberocoperto qualunque aumento Istat relativo a tutte le posizioni dellaCalabria, con l’effetto che anche in tal caso non si sarebbe potutoipotizzare alcun danno.19 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Peraltro, dal calcolo effettuato nell’ipotesi B si sarebbero dovutedetrarre le 10 posizioni per le quali, in base a quanto riportato dalCTU in appello, mancava il contratto di locazione. La CTU espletatain appello aveva infatti inserito anche 19 posizioni per le quali vi erain atti solo l’estratto contabile non il relativo contratto di locazione.Di queste 19 posizioni, il CTU ne aveva escluse 9 per le quali ilperiodo di locazione terminava prima dell’inizio della gestione daparte dell’appaltatrice, ma aveva considerato le restanti 10, per lequali, pur essendo il dato ricavabile dall’estratto contabile, mancavagli atti il relativo contratto.Dovevano dunque essere escluse tali ultime 10 posizioni.13. Deve essere previamente esaminato il primo motivo diricorso incidentale, sia pure tardivo, proposto dalla societàappaltatrice [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di questionepregiudiziale sull’ammissibilità dell’appello principale, asseritamentetardivo, per il mancato rispetto del termine breve.Infatti, la sentenza di prime cure è stata pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],ma è stata notificata il 20/2/2020; il ricorso in primo grado è statointrodotto con atto di citazione notificato il 4/4/2003, sicché iltermine lungo per l’impugnazione è quello di un anno ex art. 327c.p.c., essendo stata da disposizione modificata ai sensi dell’art. 58della legge n. 69 del 2009, con riferimento ai giudizi introdotti inprimo grado il 4/7/2009.Nella specie, però, interessa il termine breve di impugnazione disessanta giorni. Tale termine scadeva il 24/6/2020 dovendosiaggiungere la sospensione Covid (64 giorni).Nella specie, il ricorso principale è tempestivo perché spedito il17/6/2020, mentre il ricorso incidentale risulta spedito il 25/7/2020,sicché risulta tardivo.20 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/202613.1. Non si tratta, poi, di un ricorso incidentale condizionato, inquanto la società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] non è risultatatotalmente vittoriosa nel giudizio d’appello, essendo stato accolto inparte anche l’appello principale dell’Inps, tant’è vero che le spese delgiudizio d’appello sono state interamente compensate, inconsiderazione della soccombenza reciproca.Invero, quanto all’ordine di esame delle questioni oggettorispettivamente dei motivi di ricorso principale ed incidentale, valequanto previsto dalle sezioni unite di questa Corte (Cas., Sez.U.,25/3/2013, n. 7381), richiamato anche da pronunce successive (pertutte vedi Cass., sez. 5, 5/6/2020, n. 10696).Si è infatti affermato il principio per cui il ricorso incidentaleproposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, cheinvesta questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinentialla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorsocondizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione diparte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questionipregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, nonsiano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte delgiudice di merito (Cass., Sez.U., 6/3/2009, n. 5456; Cass., Sez.U.,25/3/2013, n. 7381; Cass., sez. 1, 6/3/2015, n. 4619; Cass., sez. 3,14/3/2018, n. 6138).13.2. Nella specie, dunque, poiché la questione preliminare dirito è stata proposta in sede di ricorso incidentale (tardivo), dallasocietà appaltatrice, parzialmente soccombente nel giudiziod’appello (e quindi non totalmente vittoriosa), nonostante ladecisione espressa di rigetto da parte della Corte territoriale (che haescluso la tardività dell’appello principale, ravvisando nellasoppressione dell’[OSCURATO:PERSONA] un evento interruttivo), la questione va21 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026esaminata prioritariamente in questa sede, per evidenti ragionipregiudiziali.13.3. Non sfugge a questa Corte che, ai sensi dell’art. 334,secondo comma c.p.c., se l’impugnazione principale è inammissibile,ne deriva la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo.Ciò imporrebbe di verificare, preliminarmente, l’ammissibilità delricorso principale, con lo scrutinio dei singoli motivi.13.4. Pertanto, trova applicazione il principio consolidato diquesta Corte in base al quale, poiché l’art. 334 c.p.c. ha lo scopo direndere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettarela sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dallacontroparte, senza dover subire gli effetti dello spirare del termine odella propria acquiescenza, le parti contro le quali è stata propostaimpugnazione (o quelle chiamate ad integrare il contraddittorio anorma dell’art. 331 c.p.c.) possono proporre impugnazioneincidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, nonesistendo alcun limite oggettivo all’ammissibilità dell’impugnazioneincidentale tardiva (Cass., sez. 6-2, 23 novembre 2021, n. 36127;Cass., sez. 6-2, 4 marzo 2020, n. 5989; Cass., sez. 5, 16 novembre2018, n. 29593; Cass., sez.un., 7 novembre 1989, n. 4640; Cass.,sez. 2, 24 aprile 2012, n. 6470).In dottrina, si è sottolineato che la possibilità del ricorsoincidentale tardivo, a prescindere dal contenuto delle censure,riferibili, o meno, al capo della sentenza impugnato con il ricorsoprincipale, esalta la finalità del regime di impugnazione incidentaletardiva, che è quello proprio di consentire alla parte parzialmentesoccombente, che sia disposta ad accettare la sentenza se anche lacontroparte l’accetta, di attendere la decisione di quest’ultima senzadover proporre impugnazione per evitare la decadenza del termine,22 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026rendendo più facile per entrambe le parti l’accettazione dellasentenza.Si consente dunque l’impugnazione incidentale tardiva, daproporsi con il controricorso nel giudizio di cassazione, anche quandosia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se laparte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentementedal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa eche, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato chenessuna distinzione in proposito è contenuta nelle disposizioni di cuiagli articoli 334,343 e 371 c.p.c. (Cass., 2 luglio 2007, n. 14969;Cass., sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15483), dovendosi individuare,quale unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddettatardiva, che essa perde efficacia se l’impugnazione principale èdichiarata inammissibile (Cass. sez. 5, 16 novembre 2018, n.29593); infatti, l'impugnazione incidentale tardiva è sempreammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ovel'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessiderivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestatoacquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nellecause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimentodell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (Cass.,sez. 1, 16 novembre 2015, n. 23396).13.5. Tuttavia, questa Corte ha già statuito, con decisione che sicondivide, che in tema di ricorso per cassazione, il principio disalvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni,secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio diquelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui alricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese alprincipio della ragionevole durata del processo, sicché le questionipregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale (condizionato)23 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esameprioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esamedelle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una piùsollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio dellaragione più liquida (Cass., sez. 1, 21/5/2021, n. 14039).Pertanto, il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla partetotalmente vittoriosa sulle questioni pregiudiziali decise in senso adessa sfavorevole nella precedente fase di merito, può essereesaminato e deciso con priorità, senza tenere conto della suasubordinazione all’accoglimento del ricorso principale, quando siafondato su una ragione più liquida che consente di modificare l’ordinedelle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità delgiudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.(Cass., sez.L, 18/11/2016, n. 23531; anche Cass., sez. 5,19/4/2018, n. 9671).13.6. Questo principio, enunciato in una fattispecie di rapportotra ricorso principale e ricorso incidentale tempestivo (macondizionato), ove una parte era peraltro, totalmente vittoriosa, puòessere esteso anche all’ipotesi del ricorso incidentale tardivo, conparti solo parzialmente vittoriose (reciprocamente parzialmentesoccombenti), fondato su questione di rito preliminare, che indicesulla tempestività dell’appello principale.13.6. Nella stessa direzione si è collocata questa Corte, laddoveha ritenuto che nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale noncondizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di ritoo preliminari di merito la cui decisione, secondo l'ordine logico egiuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale,va esaminato con priorità rispetto a quest'ultimo,indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio delle questioni proposte- profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso di24 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontàdella parte di subordinare l'esame della propria impugnazioneall'accoglimento del ricorso principale - poiché l'interesseall'impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale èsoccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa insenso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguitasul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non giàdalla sua eventuale fondatezza (Cass., sez. 1, 31/10/2014, n.23271).Con la precisazione per cui il ricorso incidentale per cassazionecon il quale la parte, totalmente vittoriosa nel merito, riproponga unaquestione pregiudiziale decisa in senso a lei sfavorevole deve essereesaminato prima del ricorso principale della parte soccombente nelmerito ed indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezzadi tale ricorso, in quanto sin dal momento in cui, con il ricorsoprincipale, si rende incerta la vittoria nel merito, sorge l'interesseche rende ammissibile il ricorso incidentale e ne giustifica l'esamenell'ordine logico delle questioni indicato dall'art. 276, secondocomma, cod. proc. civ. che, con disposizione applicabile, ai sensidell'art. 141 disp. att. cod. proc. civ., anche nel giudizio dicassazione, espressamente stabilisce che il giudice decide prima lequestioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio esuccessivamente il merito della causa (Cass., sez. L, 9/9/2008, n.23113).13.7. Del resto, tale interpretazione si colloca nel solco tracciatodalla recente sentenza di questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U.,29/8/2025, n. 24172), per cui in caso di interessi superindividuali e,quindi, in presenza di questione «fondanti» (tra esse la tempestivitàdell’appello (sia pure in ipotesi di tardività non prospettate nei gradidi merito: Cass., sez. 3, 4/9/2023, n. 25707; Cass., Sez.U.,25 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/20262576/2019, n. 16979; Cass., sez. 6-5, 6/5/2013, n. 10440; cass.,sez. L, 27/9/2000, n. 12794), tra cui vanno ricomprese «ledecadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentoriper la proposizione dell’azione» (Cass., n. 20978/2013; Cass. n.32637/2019; Cass., Sez.U., n. 8501 del 2021), trattandosi di presidiodi valori cardine dell’ordinamento costituzionale, si «impone» la lororilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sonoconcretamente manifestate, «salvo l’effetto preclusivo derivantedalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito edalla mancata impugnazione al riguardo».Nella specie, a fronte della decisione della Corte di appello ditempestività dell’appello principale di INPS, con rigetto espressodella eccezione sollevata dalla PEG appaltatrice, v’è stato specificomotivo di ricorso incidentale (tardivo) da parte della PEG, conesclusione della formazione del giudicato.14. Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato.14.1. La Corte d’appello ha ritenuto erroneamente tempestivol’appello notificato dall’Inps in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte della sentenzadi prime cure depositata il 30/11/2010.La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto applicabile il disposto dicui all’art. 328, terzo comma, c.p.c., a mente del quale «[s]e dopo 6mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventiprevisti nell’art. 299, il termine di cui all’articolo precedente èprorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento».Nella specie, per la Corte di merito l’evento interruttivo sarebbestato rappresentato dall’intervenuta soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA], exart. 21, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6/12/2011.L’Inps, dunque, ha lasciato decorrere il termine lungo di cuiall’art. 327 c.p.c. (un anno e 45 giorni) e utilizzato la proroga diulteriori sei mesi ex art. 328, terzo comma, c.p.c.26 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Tale ultima disposizione troverebbe applicazione anche nel casoin cui l’ente pubblico venga soppresso per legge e ad esso succedealtro soggetto in universum ius; per la Corte territoriale «non si vedeperché alla pubblica amministrazione non debba essere riconosciutolo stesso spatium deliberandi previsto dall’art. 328 c.p.c. riconosciutoai soggetti privati. Né vale il richiamo alla disciplina della fusione trasocietà, fenomeno del tutto diverso e per il quale il legislatore haritenuto di dettare una disciplina ad hoc».14.2. Nel controricorso l’Inps ha tentato di sostenere la tesiaffermata dalla Corte d’appello, richiamando una pronuncia di questaCorte n. 18279 del 2020, relativa alla soppressione dell’ENAM ed allasuccessione ad esso dell’[OSCURATO:PERSONA].14.3. Tuttavia, la pronuncia sopra richiamata è stata superataespressamente da questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n.15911 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (poi seguita da Cass., Sez. L, 7/6/2024, n.15959; che supera Cass., n. 12285 del 2020).Si è chiarito che, in tema di successione nel processo, qualora iltrasferimento del rapporto controverso da un ente pubblico ad unaltro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, siverifica successione nel diritto stesso non già a titolo universale "inuniversum ius" ex art. 110 c.p.c., bensì a titolo particolare secondola disciplina dell'art. 111 c.p.c., sempre che l'ente trasferente non siestingua per soppressione o altra causa.In particolare, questa Corte muove dalla precedente sentenza n.2689 del 24/7/1958, sempre a sezioni unite, per la quale «in temadi successione tra enti pubblici non vige un principio generale cheregoli, ex se, il fenomeno successorio come successione a titolouniversale; ma […] nella carenza di norme in via generale regolatricidella particolare materia, non vige neppure il principio inverso, postoinvece per le persone giuridiche private, secondo il quale, in caso di27 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026estinzione, il trasferimento dei beni di regola avviene, dopo laliquidazione, a titolo particolare e limitatamente ai beni residui».Pertanto, si è ribadito il principio per cui può altresì «su talidirettrici affermarsi che, quante volte si sia in presenza delpermanere degli scopi dell’ente pubblico soppresso in capo ad altroente e risultino anche attuati il passaggio, sia pure parziale dellestrutture, funzionalmente intese, e quello del complesso delleposizioni giuridiche già in testa all’ente soppresso, ivi si è pure inpresenza di un fenomeno di successione in universum ius da uno adaltro ente» (Cass., Sez.U., n. 15911 del 2021).Pertanto, affinché si possa verificare un’ipotesi di estinzionedell’ente pubblico, idonea a configurare un evento interruttivo delprocesso civile, sono necessari tre presupposti: 1) il permanere degliscopi dell’ente pubblico soppresso;2) il passaggio, sia pure parzialedelle strutture, funzionalmente intese, al nuovo ente pubblico; 3) ilpassaggio del complesso delle posizioni giuridiche al nuovo entepubblico.Ciò è quanto si è verificato con riferimento alla estinzione dellesocietà del gruppo Equitalia a seguito della istituzione dell’enteAgenzia delle entrate-Riscossione.In quel caso, infatti, si è espressamente previsto che l’entepubblico economico denominato Agenzia delle entrate-Riscossione,istituito con decorrenza dal 1/7/2017, al fine di «garantire lacontinuità e la funzionalità delle attività di riscossione», con subentro«a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA]».Ovviamente dovendosi tenere conto della specificità dellefunzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecnichenecessarie allo svolgimento, per assicurarle; sicché, il personaledelle società del gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità, con28 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economicae previdenziale maturata, è stato trasferito all’ente pubblicoeconomico di nuova istituzione.14.4. Tuttavia, i presupposti si rinvengono anche nella normativarelativa alla soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA].Ciò già al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge6/12/2011, n. 201, poi convertito in legge 22/12/2011, n. 214.Al comma 1 dell’art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 siprevede che «[i]n considerazione del processo di convergenza edarmonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazionedel metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza el’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale eassistenziale, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’ENPALS sono soppressi dalla data dientrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni sonoEnti soppressi».Si assiste, dunque, al permanere delle funzioni già assoltedall’[OSCURATO:PERSONA], essendo esclusivamente necessario armonizzare ilsistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodocontributivo.Allo stesso modo, vi è anche il passaggio del complesso delleposizioni giuridiche al nuovo ente.Il comma 2 dell’art. 21 citato, poi, disciplina espressamente ilpassaggio anche degli assetti organizzativi e del personale.Si prevede, infatti, che «[c]on decreti di natura nonregolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministroper la pubblica amministrazione e la semplificazione […] le risorsestrumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferiteall’Inps. Conseguentemente la dotazione organica dell’Inps è29 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità dipersonale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data dientrata in vigore del presente decreto».Si chiarisce anche che «i dipendenti trasferiti mantengonol’inquadramento previdenziale di provenienza», con la precisazioneal comma 3 dell’art. 21, che «[l]’Inps subentra, altresì, nella titolaritàdei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la lororesidua durata».Con la legge di conversione del decreto-legge, 22/12/2011, n.214, al comma 1 dell’art. 21 si aggiunge che «[d]alla data di entratain vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l’Inpdape l’Enpals possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione».Viene dunque declinato il passaggio delle funzioni tra i due entipubblici.Inoltre, al comma 2-bis dell’art. 21 si aggiunge che «[i]n attesadell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali eperiferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attivitàconnesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l’Inps, neigiudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, èrappresentato e difeso in giudizio dei professionisti legali, già inservizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Enpals».Ciò a testimonianza del passaggio integrale delle funzioni, dellestrutture, del personale e persino dei difensori in capo al nuovo enteInps; sicché non si riscontra, in concreto, un’ipotesi di estinzionedell’originario ente pubblico, ma esclusivamente di trasferimento traenti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum,esattamente come nell’ipotesi della soppressione della società delgruppo Equitalia in favore dell’agenzia delle entrate-riscossione.15. Pertanto, poiché l’appello principale dell’Inps erainammissibile, perché tardivo, la sentenza della Corte d’appello va30 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026cassata senza rinvio, ex art. 382, terzo comma, c.p.c. trattandosidell’ipotesi in cui l’appello è stato proposto tardivamente, sicché ilprocesso di gravame non poteva essere proseguito.Si è ritenuto, infatti, nel processo tributario - ma con principiopacificamente estensibile anche al processo civile ordinario – che èinammissibile l'appello proposto con un atto notificato direttamentea mezzo del servizio postale, ove, nel termine previsto dall'art. 22,comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non venga depositato il relativoavviso di ricevimento, sicché la sentenza di appello che, nonrilevando tale radicale vizio processuale, abbia deciso la controversianel merito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processonon avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e pertantola Corte di cassazione non può tenere conto della eventualeproduzione tardiva dell'avviso nel corso del giudizio di legittimità(Cass., sez. 5, 12/4/2019, n. 10322).16. Vanno compensate interamente tra le parti le spesedell’appello e del giudizio di legittimità, stante la parzialesoccombenza reciproca e la novità della questione trattata, dopo lapronuncia delle sezioni unite di questa Corte del 2021, in tema disoppressione degli enti pubblici, con riferimento alla natura di eventointerruttivo o meno di tale fattispecie. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata senza rinvio; compensa interamente tra le parti le spesedell’appello e del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.31 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 4 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli32 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioP.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata senza rinvio; compensa interamente tra le parti le spesedell’appello e del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.31 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16038/2020Numero sezionale 4343/2025Numero di raccolta generale 7236/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 4 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli32 RG n. 16038/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 07236/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris