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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22037/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.p.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Spoleto n. 56/2025 depositato il22/7/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione allo stato passivo delcredito di € 241.504,86 in prededuzione, per la fornitura di energiaelettrica e gas erogati dopo l’apertura del fallimento (fatture emesseNumero registro generale 19600/2025Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 22037/2026Data pubblicazione 27/06/2026dall’11 dicembre 2021 al 14 maggio 2024).

Il credito è stato escluso sulpresupposto che il curatore non fosse subentrato nei relativi contratti difornitura.

Ha dedotto l’opponente che il giudice delegato avesseerroneamente valutato la comunicazione del curatore del 22 dicembre2021 in cui si chiedeva la cessazione delle utenze.2.

Il Tribunale di Spoleto, con il decreto qui impugnato, ha accoltol’opposizione.

Ha ritenuto pacifica la circostanza che l’utenza fosseintestata alla società fallita e ha ritenuto che le utenze non fossero«disalimentabili», in quanto i contatori si trovavano all’interno di locali diproprietà comunale.

Sul punto, il decreto ha valorizzato la comunicazionedella curatela in data 18 novembre 2022, ritenendo che la stessacostituisse riconoscimento di debito nei confronti del fornitore e che laprecedente comunicazione del curatore del 23 dicembre 2021 non fossequalificabile come dichiarazione di scioglimento dal contratto, non avendorichiamato l’art. 72 l.fall.3.

Propone ricorso per cassazione il fallimento, affidato a quattromotivi, cui resiste controricorso il creditore.

Entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 72e 74 l.fall., nonché dei principi generali in materia di scioglimento deicontratti pendenti, violazione e/o falsa applicazione della normativa disettore in tema di forniture (d.lgs. n. 164/2000, l. n. 239/2004, l. n.99/2009, d.lgs. n. 93/2011, d.l. n. 73/2007, conv. in l. n. 125/2007, l. n.124/2017), nonché degli artt. 1362 e ss. cod. civ., applicabile anche ainegozi unilaterali ex art. 1324 cod. civ., relativamente alle comunicazionidel curatore e a quelle di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui il decretoimpugnato ha ritenuto che il curatore non si sia sciolto dai rapporti difornitura delle utenze gas ed elettricità.

Osserva parte ricorrente di averen. 19600/2025 R.G.Numero registro generale 19600/2025Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 22037/2026Data pubblicazione 27/06/2026inviato una PEC a [OSCURATO:PERSONA] in data 22 dicembre 2021 – di cui trascriveil contenuto - con cui comunicava di non voler subentrare nei contratti inoggetto per intervenuto fallimento, osservando che l’indirizzo cui è statainviata la comunicazione era quello tramite il quale il fornitore avevachiesto al curatore se proseguire nella fornitura.

Deduce di avere fattoseguire a tale comunicazione altra comunicazione al Comune di MercatoSan Severino, con cui si dava atto della precedente PEC, significando chel’utenza non era stata disattivata causa il fatto che riguardava una viapubblica.

Si osserva che la comunicazione del 22 dicembre 2021 èinequivoca – quanto al suo contenuto letterale - in relazione alla volontà dinon prosecuzione del rapporto causa fallimento, indipendentemente dallamancata menzione dell’art. 72 l.fall.

Deduce, ulteriormente, come ilsubentro nel contratto non possa avvenire per facta concludentia madebba essere espresso e che, in mancanza del subentro, il contratto deveritenersi sospeso e non può avere prosecuzione, a differenza di quantoavviene per l’amministrazione straordinaria.2.

Osserva, inoltre, che la disciplina di settore, in relazione alla nondisalimentabilità, preclude il distacco delle utenze per ragioni di pubblicautilità, come in caso di illuminazione di una pubblica via, ma non derogaalla disciplina fallimentare.

In ogni caso, la disciplina di settore non puòessere invocata a scapito del fallimento, non essendo il fallimento l’utentedei servizi di fornitura, bensì l’ente pubblico territoriale.3.

Deduce, infine, l’erronea interpretazione del contenuto letteraledella successiva comunicazione del 18 novembre 2022, trascritta perspecificità, la quale non conterrebbe alcun riconoscimento di debito.4.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 111l.fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto sussistente laprededuzione per essere il credito funzionale alle esigenze concorsuali,laddove l’utilizzo delle utenze non è andato a beneficio della massa, bensìn. 19600/2025 R.G.Numero registro generale 19600/2025Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 22037/2026Data pubblicazione 27/06/2026del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di infrastrutture pubbliche, néessendo la fornitura riferibile agli organi della procedura.5.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, costituito dalla circostanza che il beneficiario delle utenze eral’ente territoriale locale.6.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e dei principi in materia di onere della prova nel giudizio diopposizione allo stato passivo, per avere il decreto impugnato – a fronte diuna dichiarazione di scioglimento dal contratto e, quindi, del venir menodel titolo contrattuale – omesso di verificare l’onere del creditore diprovare l’obbligo del fallimento di corrispondere il costo della fornitura.7.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità delprimo motivo (su cui insiste particolarmente il controricorrente inmemoria), in quanto il mezzo non mira a rivalutare il fatto storicodell’avvenuto scioglimento, né a riformulare un giudizio di interpretazionedegli atti negoziali delle parti, bensì a sollecitare la revisione del giudizio dicorretta applicazione della disciplina in materia di contratti pendentiall’atto della dichiarazione di fallimento.8.

Il primo motivo è fondato in relazione ad entrambi i profili esposti,con assorbimento delle ulteriori censure.

In caso di rapporto pendenteall’atto della dichiarazione di fallimento, la regola generale è che, a terminidell’art. 72, primo comma, l. fall., tutti i contratti – salve le eccezionispecificamente previste dalla legge fallimentare – sono soggetti asospensione, compresi i contratti per i quali non sia espressamenteprevista una specifica disciplina (Cass., n. 10046/2023).

Durante questoperiodo – e salva la messa in mora della controparte in bonis – il curatorepuò sciogliersi dal contratto; l’esercizio della facoltà di scioglimento nonrichiede, a differenza della contraria facoltà di subentrarvi, un negozion. 19600/2025 R.G.Numero registro generale 19600/2025Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 22037/2026Data pubblicazione 27/06/2026formale, né la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato,trattandosi di una prerogativa discrezionale, rimessa all'autonomia delcuratore stesso (Cass., n. 20215/2019; Cass., n. 10811/2017; Cass., n.12462/2016; Cass., n. 25876/2011).

Non è, quindi, necessario – inassenza di formule sacramentali – che il curatore menzioni espressamentela volontà di avvalersi esplicitamente del regime normativo di cui all’art.72 l. fall., essendo questo previsto dalla legge, purché sia reso evidentedal contenuto della dichiarazione del curatore che questi abbia espresso lavolontà di sciogliersi dal rapporto contrattuale pendente.

Il decretoimpugnato non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.

È,pertanto, assorbito l’esame del contenuto della successiva comunicazionedel curatore in data 18 novembre 2022.9.

Parimenti erroneo è il riferimento all’obbligo di «nondisalimentabilità» delle utenze, essendo tale principio estraneo alfallimento ricorrente, come da questa Corte affermato in precedentioccasioni (Cass., n. 14298/2025; Cass., n. 14291/2025; Cass., n.23899/2023), quando si è osservato che questo principio, già recessivo incaso di amministrazione straordinaria – la quale assicura la prosecuzionenaturaliter dei rapporti contrattuali in corso –, non è compatibile con ilriconoscimento della prededuzione nel fallimento (come nelle procedureliquidatorie in senso lato) in caso di prosecuzione dei contratti pendenti,prosecuzione che presuppone una dichiarazione del curatore di subentronel rapporto (Cass., n. 3891/2026; Cass., n. 5585/2025; Cass., n.4635/2025) al fine di farne propri gli effetti negoziali.10.

Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con rinvio pernuovo esame.

Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordinealle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi;cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Spoleto, in diversan. 19600/2025 R.G.Numero registro generale 19600/2025Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 22037/2026Data pubblicazione 27/06/2026composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle speseprocessuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 19600/2025 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.p.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Spoleto n. 56/2025 depositato il22/7/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione allo stato passivo delcredito di € 241.504,86 in prededuzione, per la fornitura di energiaelettrica e gas erogati dopo l’apertura del fallimento (fatture emesseNumero registro generale 19600/2025Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 22037/2026Data pubblicazione 27/06/2026dall’11 dicembre 2021 al 14 maggio 2024). Il credito è stato escluso sulpresupposto che il curatore non fosse subentrato nei relativi contratti difornitura. Ha dedotto l’opponente che il giudice delegato avesseerroneamente valutato la comunicazione del curatore del 22 dicembre2021 in cui si chiedeva la cessazione delle utenze.2. Il Tribunale di Spoleto, con il decreto qui impugnato, ha accoltol’opposizione. Ha ritenuto pacifica la circostanza che l’utenza fosseintestata alla società fallita e ha ritenuto che le utenze non fossero«disalimentabili», in quanto i contatori si trovavano all’interno di locali diproprietà comunale. Sul punto, il decreto ha valorizzato la comunicazionedella curatela in data 18 novembre 2022, ritenendo che la stessacostituisse riconoscimento di debito nei confronti del fornitore e che laprecedente comunicazione del curatore del 23 dicembre 2021 non fossequalificabile come dichiarazione di scioglimento dal contratto, non avendorichiamato l’art. 72 l.fall.3. Propone ricorso per cassazione il fallimento, affidato a quattromotivi, cui resiste controricorso il creditore. Entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 72e 74 l.fall., nonché dei principi generali in materia di scioglimento deicontratti pendenti, violazione e/o falsa applicazione della normativa disettore in tema di forniture (d.lgs. n. 164/2000, l. n. 239/2004, l. n.99/2009, d.lgs. n. 93/2011, d.l. n. 73/2007, conv. in l. n. 125/2007, l. n.124/2017), nonché degli artt. 1362 e ss. cod. civ., applicabile anche ainegozi unilaterali ex art. 1324 cod. civ., relativamente alle comunicazionidel curatore e a quelle di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui il decretoimpugnato ha ritenuto che il curatore non si sia sciolto dai rapporti difornitura delle utenze gas ed elettricità. Osserva parte ricorrente di averen. 19600/2025 R.G.Numero registro generale 19600/2025Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 22037/2026Data pubblicazione 27/06/2026inviato una PEC a [OSCURATO:PERSONA] in data 22 dicembre 2021 – di cui trascriveil contenuto - con cui comunicava di non voler subentrare nei contratti inoggetto per intervenuto fallimento, osservando che l’indirizzo cui è statainviata la comunicazione era quello tramite il quale il fornitore avevachiesto al curatore se proseguire nella fornitura. Deduce di avere fattoseguire a tale comunicazione altra comunicazione al Comune di MercatoSan Severino, con cui si dava atto della precedente PEC, significando chel’utenza non era stata disattivata causa il fatto che riguardava una viapubblica. Si osserva che la comunicazione del 22 dicembre 2021 èinequivoca – quanto al suo contenuto letterale - in relazione alla volontà dinon prosecuzione del rapporto causa fallimento, indipendentemente dallamancata menzione dell’art. 72 l.fall. Deduce, ulteriormente, come ilsubentro nel contratto non possa avvenire per facta concludentia madebba essere espresso e che, in mancanza del subentro, il contratto deveritenersi sospeso e non può avere prosecuzione, a differenza di quantoavviene per l’amministrazione straordinaria.2. Osserva, inoltre, che la disciplina di settore, in relazione alla nondisalimentabilità, preclude il distacco delle utenze per ragioni di pubblicautilità, come in caso di illuminazione di una pubblica via, ma non derogaalla disciplina fallimentare. In ogni caso, la disciplina di settore non puòessere invocata a scapito del fallimento, non essendo il fallimento l’utentedei servizi di fornitura, bensì l’ente pubblico territoriale.3. Deduce, infine, l’erronea interpretazione del contenuto letteraledella successiva comunicazione del 18 novembre 2022, trascritta perspecificità, la quale non conterrebbe alcun riconoscimento di debito.4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 111l.fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto sussistente laprededuzione per essere il credito funzionale alle esigenze concorsuali,laddove l’utilizzo delle utenze non è andato a beneficio della massa, bensìn. 19600/2025 R.G.Numero registro generale 19600/2025Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 22037/2026Data pubblicazione 27/06/2026del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di infrastrutture pubbliche, néessendo la fornitura riferibile agli organi della procedura.5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, costituito dalla circostanza che il beneficiario delle utenze eral’ente territoriale locale.6. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e dei principi in materia di onere della prova nel giudizio diopposizione allo stato passivo, per avere il decreto impugnato – a fronte diuna dichiarazione di scioglimento dal contratto e, quindi, del venir menodel titolo contrattuale – omesso di verificare l’onere del creditore diprovare l’obbligo del fallimento di corrispondere il costo della fornitura.7. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità delprimo motivo (su cui insiste particolarmente il controricorrente inmemoria), in quanto il mezzo non mira a rivalutare il fatto storicodell’avvenuto scioglimento, né a riformulare un giudizio di interpretazionedegli atti negoziali delle parti, bensì a sollecitare la revisione del giudizio dicorretta applicazione della disciplina in materia di contratti pendentiall’atto della dichiarazione di fallimento.8. Il primo motivo è fondato in relazione ad entrambi i profili esposti,con assorbimento delle ulteriori censure. In caso di rapporto pendenteall’atto della dichiarazione di fallimento, la regola generale è che, a terminidell’art. 72, primo comma, l. fall., tutti i contratti – salve le eccezionispecificamente previste dalla legge fallimentare – sono soggetti asospensione, compresi i contratti per i quali non sia espressamenteprevista una specifica disciplina (Cass., n. 10046/2023). Durante questoperiodo – e salva la messa in mora della controparte in bonis – il curatorepuò sciogliersi dal contratto; l’esercizio della facoltà di scioglimento nonrichiede, a differenza della contraria facoltà di subentrarvi, un negozion. 19600/2025 R.G.Numero registro generale 19600/2025Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 22037/2026Data pubblicazione 27/06/2026formale, né la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato,trattandosi di una prerogativa discrezionale, rimessa all'autonomia delcuratore stesso (Cass., n. 20215/2019; Cass., n. 10811/2017; Cass., n.12462/2016; Cass., n. 25876/2011). Non è, quindi, necessario – inassenza di formule sacramentali – che il curatore menzioni espressamentela volontà di avvalersi esplicitamente del regime normativo di cui all’art.72 l. fall., essendo questo previsto dalla legge, purché sia reso evidentedal contenuto della dichiarazione del curatore che questi abbia espresso lavolontà di sciogliersi dal rapporto contrattuale pendente. Il decretoimpugnato non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio. È,pertanto, assorbito l’esame del contenuto della successiva comunicazionedel curatore in data 18 novembre 2022.9. Parimenti erroneo è il riferimento all’obbligo di «nondisalimentabilità» delle utenze, essendo tale principio estraneo alfallimento ricorrente, come da questa Corte affermato in precedentioccasioni (Cass., n. 14298/2025; Cass., n. 14291/2025; Cass., n.23899/2023), quando si è osservato che questo principio, già recessivo incaso di amministrazione straordinaria – la quale assicura la prosecuzionenaturaliter dei rapporti contrattuali in corso –, non è compatibile con ilriconoscimento della prededuzione nel fallimento (come nelle procedureliquidatorie in senso lato) in caso di prosecuzione dei contratti pendenti,prosecuzione che presuppone una dichiarazione del curatore di subentronel rapporto (Cass., n. 3891/2026; Cass., n. 5585/2025; Cass., n.4635/2025) al fine di farne propri gli effetti negoziali.10. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con rinvio pernuovo esame. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordinealle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi;cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Spoleto, in diversan. 19600/2025 R.G.Numero registro generale 19600/2025Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 22037/2026Data pubblicazione 27/06/2026composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle speseprocessuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 19600/2025 R.G.
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