CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 11635/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] P.L.C. , in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] , in persona dei procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10,¦ presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricon-enti - avverso la sentenza n. 1465/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05273 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2-Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] p.l.c. e la [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo che, malgrado la previsione dell'art. 6, comma 1, lettera n) del d.l. n. 39 del 2009, come modificato dalla 1. n. 77 del 2009, che prevedeva la sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti di qualsiasi genere erogate da banche o da intermediari finanziari per i residenti dei comuni interessati dal sisma in Abruzzo dello stesso anno, lo segnalarono alla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito dell'inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere le rate previste. [OSCURATO:PERSONA] di accertare l'illegittimità di tali segnalazioni nonché di essere risarcito: del danno all'immagine, reputazione ed onore, anche in qualità di operatore finanziario; del danno alla salute psico-fisica consistente nel forte stato depressivo; del danno da lucro cessante legato ai rifiuti di collaborazioni successivi alle segnalazioni stesse. Il Tribunale di Teramo, con sentenza dell'8 gennaio 2016, rigettò integralmente la domanda evidenziando la genericità delle prove e dei documenti prodotti in riferimento agli asseriti danni risarcibili. 2. La Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza n. 1465 del 28 ottobre 2020, pur dichiarando l'illegittimità delle segnalazioni effettuate dalle Banche ha negato che, alla luce del compendio documentale e probatorio acquisito al processo, si fosse originato il danno invocato dall'appellante. In particolare, la Corte ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado in riferimento alla mancata prova del danno biologico, nonché del danno d'immagine (stante l'acquiescenza dell'appellante rispetto al rigetto della domanda relativa al risarcimento del danno da lucro cessante) ma, in ragione dell'accertata illegittimità delle due segnalazioni oggetto di causa, ha accolto il motivo d'appello relativo alla regolamentazione delle spese di lite. 33. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] p.l.c. Considerato che: 4. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile. Secondo il ricorrente la Corte sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. circa il punto decisivo della controversia e relativo alla sussistenza del nesso causale tra le segnalazioni illegittime ed il danno d'immagine. 5. Il motivo è inammissibile. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (tra le altre, Cass. Sez 6-3, ord. n. 7594 del 28 marzo 2018). Il danno non patrimoniale non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (Cass. Sez. 6-1, Ord. n. 17383 del 20 agosto 2020). Quanto al vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., esso sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella 4indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. Sez. L., Ord. n. 3819 del 14 febbraio 2020). Viceversa, la motivazione della sentenza impugnata, lungi dal mostrarsi irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile, ha chiaramente ed approfonditamente esaminato le ragioni per cui, alla luce del quadro probatorio, non può ritenersi compiutamente provato il danno d'immagine invocato dall'odierno ricorrente e, soprattutto, il nesso causale tra questo e le segnalazioni illegittime. 6. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate in considerazione dell'esito alterno dei giudizi di merito. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. li. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P. P.Q.Mdell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione in data 2 marzo 2022. - [OSCURATO:PERSONA] TAL ÌNAR9 G; - W-ki4-1C e5LA_ 6