CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 25849/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dei difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che ha applicato nei confronti del medesimo la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per la durata di mesi nove, in relazione ai delitti contestati ai capi 14), 15), 16) e 36) dell'imputazione provvisoria. In particolare, al Rovella è contestato al capo 14) dell'imputazione provvisoria la commissione dei delitti di cui agli artt. 110, 81 cpv., 479 e 476, primo e secondo comma, cod. pen., posti in essere rispettivamente in Rende in data 30 aprile 2019 e in data 29 maggio 2019, per aver falsamente attestato, in qualità di geometra responsabile del procedimento, l'avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale di Rende affidati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; al capo 16) dell'imputazione provvisoria è contestato al Rovella il concorso nel delitto di frode in pubbliche forniture relativa all'esecuzione di tale contratto di appalto. 2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Cosenza ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria in relazione ai delitti contestati ai capi 14) e 16) dell'imputazione provvisoria. Deduce il ricorrente che sarebbe di palese evidenza che il Rovella, quale Rup e direttore dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale, abbia commesso il reato di falso aggravato in atto pubblico, in quanto risulterebbe per tabulas che il medesimo abbia attestato falsamente l'ultimazione e, quindi, l'effettività dei lavori eseguiti presso il cimitero di Rende. Il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, pretermesso ogni valutazione sulla legittimità e veridicità dell'attestazione del 20 maggio 2019 emessa dal geometra Rovella, che aveva costituito il presupposto giuridico e fattuale della determinazione dirigenziale 248 del 22 maggio 2019 di liquidazione della spettanza della [OSCURATO:SOCIETA]. In particolar modo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli esiti dell'attività di intercettazione e, in particolare, la conversazione tra presenti captata in data 2 maggio 2019 tra il Rovella e il dirigente del settore tecnico [OSCURATO:PERSONA]. Da tale conversazione si evincerebbe in modo inequivocabile l'espediente malizioso utilizzato dall'imprenditore Greco, con la piena adesione dei pubblici funzionari, volto a dissimulare l'esecuzione fraudolenta del contratto. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., infatti, non avrebbe provveduto alla sostituzione delle diciotto lapidi oggetto della previsione contrattuale, bensì alla semplice ripulitura dei marmi delle stesse, con evidente risparmio di spesa.Ad avviso del ricorrente, anche la mera visione dei fascicoli fotografici dimostrerebbe come le lapidi oggetto dell'appalto non siano state sostituite e neanche lucidate e levigate, ancorché la determina n. 248 del 22 maggio 2019 abbia disposto la liquidazione in favore della Rafra della spesa relativa alla sostituzione delle diciotto lapidi, come certificato in data 20 maggio 2019. La mancata sostituzione delle lapidi sarebbe, del resto, ulteriormente comprovata dalle relazioni di servizio redatte dai Carabinieri della Compagnia di Rende, che hanno attestato lo stato inalterato delle lapidi oggetto‘ delle asserite lavorazioni, sia in data precedente, che successiva all'ultimazione dei lavori, oltre che dalla comparazione delle immagini e dall'elaborato redatto dal consulente del pubblico ministero. Lo stesso Rovella, peraltro, nel corso dell'interrogazione di garanzia, a fronte delle evidenze probatorie contestate, si sarebbe limitato a una difesa confusa e disorientata. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 maggio 2023, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del Rovella, con memorie depositate in data 22 maggio e 1 giugno 2023 hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 2. Il Tribunale di Catanzaro, accogliendo l'appello proposto dal difensore del Rovella per carenza della gravità indiziaria, non si è pronunciato sul tema delle esigenze cautelari, che ha dichiarato espressamente assorbito dalla carenza del fumus commissi delicti.3. Il Pubblico Ministero ricorrente, nel proporre ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, ha, tuttavia, censurato esclusivamente le statuizioni del Tribunale del riesame di Catanzaro in punto di gravi indizi di colpevolezza. Questo rilievo non consente al ricorso di superare il vaglio preliminare di ammissibilità. Il ricorso per cassazione promosso dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale cautelare che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. deve, infatti, essere sostenuto da un concreto interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione: interesse che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e che sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693). Del resto, l'unico interesse che il pubblico ministero può perseguire, in sede cautelare, ha ad oggetto il mantenimento, la modifica o l'imposizione di una misura cautelare (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, P.m. in proc. Acunzo, Rv. 227860). Né, d'altra parte, il pubblico ministero ha un interesse contrario a quello dell'indagato circa l'accertamento della legittimità (o illegittimità) dell'ordinanza del tribunale del riesame per mezzo di una decisione irrevocabile idonea a fondare, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., la tutela risarcitoria per la ingiusta detenzione, e in funzione preclusiva della stessa tutela risarcitoria. Infatti, la legittimazione sostanziale passiva in ordine a tale rapporto non compete al pubblico ministero ma allo Stato, in un giudizio contenzioso nel quale l'inquirente è organo obbligatoriamente interveniente, titolare di un diritto di impugnazione connesso al particolare aspetto pubblicistico della controversia, ma avulso da una situazione di diritto sostanziale spettante solo alla Stato nel suo complesso (Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, Rv. 212898). 4. E', pertanto, inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (ex plurimis: Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv.281010-01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375). Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del pubblico ministero dovrà, dunque, esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della ,attualità delle esigenze cautelari. L'onere rappresentativo del Pubblico ministero può essere, nondimeno, diversamente modulato, a seconda che i presupposti per l'applicazione della misura siano stati espressamente esclusi ab origine ovvero solo in sede di impugnazione di merito, ben potendosi in questo secondo caso, ove il provvedimento impugnato non faccia espresso riferimento alle esigenze cautelari, richiamare e aggiornare il quadro cautelare al fine di suffragare l'interesse ([OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 46129 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Marcus, Rv. 282355 - 01). 5. Alla stregua di tali rilievi il ri