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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 47855/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 22 febbraio 2023 che, nel riformare la pronuncia del GUP del Tribunale cittadino del 9 giugno 2021 quanto al trattamento sanzionatorio e ai benefici ha confermato, per quanto qui di interesse, la decisione in ordine ai reati di cui all'art. 216

I. fall. (bancarotta distrattiva e impropria da operazioni dolose); -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 3 e 4 del provvedimenl:o impugnato), è manifestamente infondato in quanto costituito da doglianze cli mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa a questa Corte, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); nel caso di specie, il giudice di merito, esprimendo un iter logico-giuridico immune da censure, ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla prova dei prelievi ingiustificati, in danno dei creditori, dal patrimonio aziendale, nonché sull'inerzia nel conseguire il cospicuo credito, assistito da decreto ingiuntivo, che la fallita vantava nei confronti di una società riconducibile alla coniuge dell'imputato; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 22 febbraio 2023 che, nel riformare la pronuncia del GUP del Tribunale cittadino del 9 giugno 2021 quanto al trattamento sanzionatorio e ai benefici ha confermato, per quanto qui di interesse, la decisione in ordine ai reati di cui all'art. 216 I. fall. (bancarotta distrattiva e impropria da operazioni dolose); -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 3 e 4 del provvedimenl:o impugnato), è manifestamente infondato in quanto costituito da doglianze cli mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa a questa Corte, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); nel caso di specie, il giudice di merito, esprimendo un iter logico-giuridico immune da censure, ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla prova dei prelievi ingiustificati, in danno dei creditori, dal patrimonio aziendale, nonché sull'inerzia nel conseguire il cospicuo credito, assistito da decreto ingiuntivo, che la fallita vantava nei confronti di una società riconducibile alla coniuge dell'imputato; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47855/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris