CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 luglio 2019
Cassazione n. 08437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8120-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 82, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancalleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3890/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 22.5.2006 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Benevento per sentir dichiarare l’inesistenza della servitù di passaggio esercitata dai convenuti a carico del fondo degli attori e la condanna dei medesimi alla cessazione del relativo esercizio. Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda ed invocando in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto reale, ovvero, in subordine, la sua costituzione in via coattiva ai sensi dell’art. 1051 c.c. Con sentenza n. 1319/2014 il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale, dichiarando l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di cui è causa, rigettando invece la domanda principale. Con la sentenza impugnata, n. 3890/2019, la Cortedi Appello di Napoli rigettava il gravame, confermando la decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso D’[OSCURATO:PERSONA] e Form ato Caterina. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1161, 1144, 1164 e 2697 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto la domanda riconvenzionale di usucapione, in assenza della prova rigorosa della sussistenza dei relativi presupposti. Ad avviso dei ricorrenti, dall’istruttoria sarebbe emersa la sola esistenza di una strada, o di un percorso, ma non anche la conferma del suo effettivo esercizio da parte degli odierni controricorrenti. Non sarebbe stato, dunque, dimostrato il possesso utile ad usucapionem del diritto di passaggio oggetto di causa. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, che l’esercizio del diritto di passaggio fosse stato dimostrato, e che non fosse stata conseguita la prova che esso fosse fondato su un mero atto di tolleranza dei proprietari del fondo servente. Ha anche evidenziato, al riguardo, che i coniugi Zullo – Bordi non avevano mai contestato il passaggio, che era stato esercitato nel tempo, dagli odierni controricorrenti, con le stesse modalità concrete. Trattasi di valutazione di merito, fondata sull’apprezzamento del compendio istruttorio, che i ricorrenti contestano proponendo, in sostanza, una lettura alternativa delle prove, senza considerare, da un lato, che il motivo di ricorso non può mai risolvers i in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013 , Rv. 627790) ; e, dall’altro lato, che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014,Rv. 631330). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborsodelle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione delle spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro