CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29166/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso all'e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, indicata in epigrafe, di conferma della sentenza con la quale il 16 giugno 2022 il Tribunale di Bologna ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. commesso in Bologna il 29 settembre 2019 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; considerato che il ricorrente, con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., nonostante le modalità della condotta, le condizioni personali dell'agente e l'esiguità del danno e del pericolo cagionati deponessero per la particolare tenuità del fatto; secondo la difesa si sarebbe dovuto tenere conto dell'età dell'imputata, della sua estrazione sociale e delle sue condizioni di incensuratezza; considerato che il ricorso risulta privo di correlazione sia con i motivi di appello, sia con il testo del provvedimento impugnato, sia con le peculiarità del caso concreto, essendo dedotti argomenti non riferibili all'imputato, mai sottoposti al giudice di appello e comunque contrastanti anche con la ritenuta recidiva; considerato, pertanto, che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d