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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18703/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 26 agosto 1992 avverso la sentenza del 12 aprile 2021, della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il capo B dell'imputazione, relativo al reato di cui al comma 9 dell'art. 55 d.lgs n. 231 del 21 novembre 2007 (detenzione di carte di credito di provenienza illecita); mentre, per il capo A, riqualificando l'originaria contestazione di tentata estorsione, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 611 cod pen. (violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato).

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre motivi di censura e deducendo, in particolare:

2.1. con il primo, inosservanza delle norme processuali, sia con riferimento ai limiti posti dall'art. 597 cod. proc. pen. alla cognizione del giudice di appello, sia con riferimento ai limiti posti dall'art. 521 cod. proc. pen. e relativi al principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza.

Secondo il ricorrente, infatti, da un canto la corte di appello non avrebbe potuto procedere a riqualificare il fatto perché l'art. 597 cod. proc. pen. attribuisce tale potere al giudice solo in caso d'impugnazione del pubblico ministero; dall'altro, la riqualificazione concretamente operata avrebbe leso il diritto di difesa dell'imputato, che non sarebbe stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto;

2.2. con il secondo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 611 cod. pen., con riferimento alla ritenuta configurazione del reato.

Secondo il ricorrente, la condotta oggetto di coartazione sarebbe da individuarsi nello scatto fotografico delle carte di credito, azione che, in sé, non solo non costituirebbe reato (condizione invece richiesta dalla norma incriminatrice), ma non sarebbe neanche in alcun modo vietata;

2.3. con il terzo, infine, vizio di motivazione, in relazione al capo B dell'imputazione, nella parte in cui la corte di appello non avrebbe valutato né che alcun utilizzo indebito delle carte fotografate sarebbe mai emerso dall'istruttoria, né che alcuna denuncia sarebbe mai stata sporta dai titolari delle carte oggetto della contestazione.

3. L'll marzo 2022, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. [OSCURATO:PERSONA], è stato contestato, al capo A della rubrica, il reato di tentata estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) per aver posto in essere, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a fotografare e a fornirgli le riproduzione fronte retro di carte di credito [OSCURATO:PERSONA] o Platino, minacciandola di divulgare le foto intime di quest'ultima.

1.2. La Corte di appello di Milano, chiamata a decidere sull'impugnazione dell'imputato, attuale ricorrente, ha ritenuto di qualificare il fatto contestato non già come tentata estorsione, così come era stata formulata la contestazione e ritenuto dal giudice di primo grado, bensì in termini di violenza o minaccia per costringere taluno a commettere reato.

1.3. Il ricorrente deduce, come si è detto, da un canto che il potere di riqualificare il fatto sarebbe attribuito al giudice di appello solo in caso d'impugnazione del pubblico ministero; dall'altro che la riqualificazione operata avrebbe leso il diritto di difesa dell'imputato.

Entrambe le censure sono infondate.

Da un canto, infatti, l'art. 597 cod. proc. pen. riconosce espressamente al giudice, anche nel caso in cui l'appello sia stato proposto dal solo imputato, il potere di dare al fatto una diversa definizione giuridica, anche più grave rispetto a quella contestata (purché nei limiti di cui al comma 1 dello stesso articolo); dall'altro la sovrapponibilità del fatto contestato, nella sua dimensione naturalistica, rispetto a quello ritenuto dal giudice, esclude ogni violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza.

1.4. Come è noto, il giudice può dare al fatto — ai sensi del primo comma dell'art. 521 cod. proc. pen. — una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza o non sia affidato alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.

La necessaria tutela dei diritti di difesa dell'imputato, tuttavia, impone che il giudice si limiti alla mera riqualificazione di un fatto, quello contestato nel capo d'imputazione, che nella sua materialità e nel suo profilo soggettivo, deve rimanere comunque immutato.

Un'eventuale diversità, accertata nel corso del processo, impone al giudice di rimettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, essendo precluso al giudice di pronunciarsi su un fatto diverso, rispetto al quale l'imputato non ha potuto esercitare il suo irrinunciabile diritto di difesa.

1.5. Questa Corte ha già avuto modo di osservare (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Rv. 254888; Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Rv. 281930) come il discrimen tra violazione del principio di correlazione e legittimo esercizio del potere di attribuire una diversa qualificazione giuridica al fatto dipende dalla effettiva ricostruzione dei termini in cui quest'ultimo è stato contestato, fermo restando che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

È stato anche precisato, però, come l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, ma coinvolge la valutazione del complessivo iter del processo e la conseguente verifica della sussistenza di concrete possibilità di esercitare il diritto di difesa in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619; Sez.

U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051).

1.6. Tanto premesso, sotto tale profilo, la fattispecie contestata e quella ritenuta dal giudice, sono del tutto sovrapponibili tanto nella loro dimensione oggettiva, quanto in quella soggettiva.

1.6.1. Identica, infatti, è la condotta contestata, intesa nella sua concreta materialità (ossia l'invio di messaggi con contenuto minaccioso), che, nella tentata estorsione, proprio in ragione della forma di manifestazione tentata, rappresenta parte del più ampio fatto descritto nell'art. 629 cod. pen., mentre nel reato di cui all'art. 611 diventa condotta tipica del reato consumato.

1.6.2. Identico è anche il profilo soggettivo.

Ed invero, accanto alla rappresentazione e volontà della condotta minacciosa, che si presenta negli stessi termini in entrambe le fattispecie, il fine di costringere o determinare taluno a commettere un fatto di reato (che rappresenta il dolo specifico del delitto di cui all'art. 611 cod. pen.), è sovrapponibile, nella sua dimensione psicologica, con la rappresentazione e volontà dell'agente di proseguire nell'iter criminis e, quindi, giungere alla consumazione dell'intero fatto tipico dell'estorsione consumata (ossia, in concreto, la costrizione della vittima, la conseguente riproduzione fotografica ed il successivo invio).

1.7. In conclusione, quindi, la Corte di appello ha legittimamente esercitato il potere riconosciutogli dall'art. 521 cod. proc. pen., attribuendo al fatto contestato una definizione giuridica senza con ciò trasformare la fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali.

1.8. Né può ritenersi che la riqualificazione operata abbia violato i principi della c.d. sentenza Drassich della Corte europea diritti dell'uomo.

È pur vero che il diritto dell'imputato ad una compiuta e tempestiva informazione comprende tanto i fatti materiali posti a suo carico, quanto la relativa qualificazione giuridica (Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014, Rv. 260209; Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015 - dep. 2016, Rv. 266953), ma la giurisprudenza di questa Corte ha però in varie prospettive circoscritto la portata del principio, confinandolo, in particolare, nei soli ambiti in cui le concrete modalità non abbiano consentito all'imputato di rielaborare la propria linea difensiva.

Cosicché, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non potrà determinare alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti, perché l'imputato può sempre contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 17782 del 11/04/2014, Rv. 259564).

E tanto è avvenuto in concreto, atteso che il ricorrente ha avuto modo di reagire, come ha fatto, in sede di legittimità.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente, infatti, deduce che il reato di cui all'art. 611 cod. pen. non sarebbe comunque configurabile, atteso che la condotta oggetto di coartazione sarebbe da individuarsi non in un fatto di reato, ma nel semplice scatto fotografico delle carte di credito, azione che, in sé, non solo non sarebbe penalmente rilevante (come invece richiesto dall'esplicita formulazione della norma), ma non sarebbe neanche in alcun modo vietata.

La deduzione, tuttavia, cozza contro l'esplicita formulazione letterale del capo d'imputazione, che individua, quale oggetto della coartazione, non solo la riproduzione fotografica delle singole carte di credito, ma anche il successivo trasferimento dei relativi files all'imputato, che, quindi, con ciò, ne avrebbe acquisito il possesso, sanzionato nel citato art. 55.

3. Con il terzo motivo, in ultimo, il ricorrente lamenta, in relazione al capo B dell'imputazione, la mancanza (o comunque l'erroneità) della motivazione, nella parte in cui la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato né la circostanza per cui alcun utilizzo indebito delle carte fotografate sarebbe mai emerso dall'istruttoria, né quella per cui alcuna denuncia sarebbe mai stata sporta dai titolari.

3.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, imputato del delitto di cui al comma 9, ultima parte del citato art. 55, per avere detenuto e non per aver utilizzato le carte di credito oggetto dell'imputazione.

Si tratta di un'ipotesi di reato autonoma, introdotta originariamente dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, poi trasfusa nell'art. 55, comma 9 d.lgs. n. 231 del 2007 (ed oggi contenuta nell'art. 493 ter cod. pen.), nella quale è sanzionato non solo l'utilizzo indebito di carte di credito altrui, ma anche la semplice detenzione, quale condotta autonoma e distinta.

Su questi presupposti, pertanto, ai fini della consumazione del delitto oggetto della contestazione diventa assolutamente irrilevante non solo l'eventuale successivo utilizzo (condotta che integra altra e diversa fattispecie di reato, eventualmente concorrente con la prima), ma anche l'eventuale denuncia del legittimo titolare, che in sé non incide sull'effettiva provenienza illecita.

4. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 26 agosto 1992 avverso la sentenza del 12 aprile 2021, della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il capo B dell'imputazione, relativo al reato di cui al comma 9 dell'art. 55 d.lgs n. 231 del 21 novembre 2007 (detenzione di carte di credito di provenienza illecita); mentre, per il capo A, riqualificando l'originaria contestazione di tentata estorsione, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 611 cod pen. (violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato). 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre motivi di censura e deducendo, in particolare: 2.1. con il primo, inosservanza delle norme processuali, sia con riferimento ai limiti posti dall'art. 597 cod. proc. pen. alla cognizione del giudice di appello, sia con riferimento ai limiti posti dall'art. 521 cod. proc. pen. e relativi al principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza. Secondo il ricorrente, infatti, da un canto la corte di appello non avrebbe potuto procedere a riqualificare il fatto perché l'art. 597 cod. proc. pen. attribuisce tale potere al giudice solo in caso d'impugnazione del pubblico ministero; dall'altro, la riqualificazione concretamente operata avrebbe leso il diritto di difesa dell'imputato, che non sarebbe stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto; 2.2. con il secondo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 611 cod. pen., con riferimento alla ritenuta configurazione del reato. Secondo il ricorrente, la condotta oggetto di coartazione sarebbe da individuarsi nello scatto fotografico delle carte di credito, azione che, in sé, non solo non costituirebbe reato (condizione invece richiesta dalla norma incriminatrice), ma non sarebbe neanche in alcun modo vietata; 2.3. con il terzo, infine, vizio di motivazione, in relazione al capo B dell'imputazione, nella parte in cui la corte di appello non avrebbe valutato né che alcun utilizzo indebito delle carte fotografate sarebbe mai emerso dall'istruttoria, né che alcuna denuncia sarebbe mai stata sporta dai titolari delle carte oggetto della contestazione. 3. L'll marzo 2022, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], è stato contestato, al capo A della rubrica, il reato di tentata estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) per aver posto in essere, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a fotografare e a fornirgli le riproduzione fronte retro di carte di credito [OSCURATO:PERSONA] o Platino, minacciandola di divulgare le foto intime di quest'ultima. 1.2. La Corte di appello di Milano, chiamata a decidere sull'impugnazione dell'imputato, attuale ricorrente, ha ritenuto di qualificare il fatto contestato non già come tentata estorsione, così come era stata formulata la contestazione e ritenuto dal giudice di primo grado, bensì in termini di violenza o minaccia per costringere taluno a commettere reato. 1.3. Il ricorrente deduce, come si è detto, da un canto che il potere di riqualificare il fatto sarebbe attribuito al giudice di appello solo in caso d'impugnazione del pubblico ministero; dall'altro che la riqualificazione operata avrebbe leso il diritto di difesa dell'imputato. Entrambe le censure sono infondate. Da un canto, infatti, l'art. 597 cod. proc. pen. riconosce espressamente al giudice, anche nel caso in cui l'appello sia stato proposto dal solo imputato, il potere di dare al fatto una diversa definizione giuridica, anche più grave rispetto a quella contestata (purché nei limiti di cui al comma 1 dello stesso articolo); dall'altro la sovrapponibilità del fatto contestato, nella sua dimensione naturalistica, rispetto a quello ritenuto dal giudice, esclude ogni violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza. 1.4. Come è noto, il giudice può dare al fatto — ai sensi del primo comma dell'art. 521 cod. proc. pen. — una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza o non sia affidato alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. La necessaria tutela dei diritti di difesa dell'imputato, tuttavia, impone che il giudice si limiti alla mera riqualificazione di un fatto, quello contestato nel capo d'imputazione, che nella sua materialità e nel suo profilo soggettivo, deve rimanere comunque immutato. Un'eventuale diversità, accertata nel corso del processo, impone al giudice di rimettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, essendo precluso al giudice di pronunciarsi su un fatto diverso, rispetto al quale l'imputato non ha potuto esercitare il suo irrinunciabile diritto di difesa. 1.5. Questa Corte ha già avuto modo di osservare (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Rv. 254888; Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Rv. 281930) come il discrimen tra violazione del principio di correlazione e legittimo esercizio del potere di attribuire una diversa qualificazione giuridica al fatto dipende dalla effettiva ricostruzione dei termini in cui quest'ultimo è stato contestato, fermo restando che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. È stato anche precisato, però, come l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, ma coinvolge la valutazione del complessivo iter del processo e la conseguente verifica della sussistenza di concrete possibilità di esercitare il diritto di difesa in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619; Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051). 1.6. Tanto premesso, sotto tale profilo, la fattispecie contestata e quella ritenuta dal giudice, sono del tutto sovrapponibili tanto nella loro dimensione oggettiva, quanto in quella soggettiva. 1.6.1. Identica, infatti, è la condotta contestata, intesa nella sua concreta materialità (ossia l'invio di messaggi con contenuto minaccioso), che, nella tentata estorsione, proprio in ragione della forma di manifestazione tentata, rappresenta parte del più ampio fatto descritto nell'art. 629 cod. pen., mentre nel reato di cui all'art. 611 diventa condotta tipica del reato consumato. 1.6.2. Identico è anche il profilo soggettivo. Ed invero, accanto alla rappresentazione e volontà della condotta minacciosa, che si presenta negli stessi termini in entrambe le fattispecie, il fine di costringere o determinare taluno a commettere un fatto di reato (che rappresenta il dolo specifico del delitto di cui all'art. 611 cod. pen.), è sovrapponibile, nella sua dimensione psicologica, con la rappresentazione e volontà dell'agente di proseguire nell'iter criminis e, quindi, giungere alla consumazione dell'intero fatto tipico dell'estorsione consumata (ossia, in concreto, la costrizione della vittima, la conseguente riproduzione fotografica ed il successivo invio). 1.7. In conclusione, quindi, la Corte di appello ha legittimamente esercitato il potere riconosciutogli dall'art. 521 cod. proc. pen., attribuendo al fatto contestato una definizione giuridica senza con ciò trasformare la fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali. 1.8. Né può ritenersi che la riqualificazione operata abbia violato i principi della c.d. sentenza Drassich della Corte europea diritti dell'uomo. È pur vero che il diritto dell'imputato ad una compiuta e tempestiva informazione comprende tanto i fatti materiali posti a suo carico, quanto la relativa qualificazione giuridica (Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014, Rv. 260209; Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015 - dep. 2016, Rv. 266953), ma la giurisprudenza di questa Corte ha però in varie prospettive circoscritto la portata del principio, confinandolo, in particolare, nei soli ambiti in cui le concrete modalità non abbiano consentito all'imputato di rielaborare la propria linea difensiva. Cosicché, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non potrà determinare alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti, perché l'imputato può sempre contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 17782 del 11/04/2014, Rv. 259564). E tanto è avvenuto in concreto, atteso che il ricorrente ha avuto modo di reagire, come ha fatto, in sede di legittimità.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, deduce che il reato di cui all'art. 611 cod. pen. non sarebbe comunque configurabile, atteso che la condotta oggetto di coartazione sarebbe da individuarsi non in un fatto di reato, ma nel semplice scatto fotografico delle carte di credito, azione che, in sé, non solo non sarebbe penalmente rilevante (come invece richiesto dall'esplicita formulazione della norma), ma non sarebbe neanche in alcun modo vietata. La deduzione, tuttavia, cozza contro l'esplicita formulazione letterale del capo d'imputazione, che individua, quale oggetto della coartazione, non solo la riproduzione fotografica delle singole carte di credito, ma anche il successivo trasferimento dei relativi files all'imputato, che, quindi, con ciò, ne avrebbe acquisito il possesso, sanzionato nel citato art. 55. 3. Con il terzo motivo, in ultimo, il ricorrente lamenta, in relazione al capo B dell'imputazione, la mancanza (o comunque l'erroneità) della motivazione, nella parte in cui la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato né la circostanza per cui alcun utilizzo indebito delle carte fotografate sarebbe mai emerso dall'istruttoria, né quella per cui alcuna denuncia sarebbe mai stata sporta dai titolari. 3.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, imputato del delitto di cui al comma 9, ultima parte del citato art. 55, per avere detenuto e non per aver utilizzato le carte di credito oggetto dell'imputazione. Si tratta di un'ipotesi di reato autonoma, introdotta originariamente dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, poi trasfusa nell'art. 55, comma 9 d.lgs. n. 231 del 2007 (ed oggi contenuta nell'art. 493 ter cod. pen.), nella quale è sanzionato non solo l'utilizzo indebito di carte di credito altrui, ma anche la semplice detenzione, quale condotta autonoma e distinta. Su questi presupposti, pertanto, ai fini della consumazione del delitto oggetto della contestazione diventa assolutamente irrilevante non solo l'eventuale successivo utilizzo (condotta che integra altra e diversa fattispecie di reato, eventualmente concorrente con la prima), ma anche l'eventuale denuncia del legittimo titolare, che in sé non incide sull'effettiva provenienza illecita. 4. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29