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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27955/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18992/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA a r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche,n. 38 / 20 1 7 , depositata i n data 31 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Cartella di pagamento – recupero credito di imposta– incremento livelli occupazionali –controllo automatizzato art. 36bis D.P.R. 600/1973 –regola de minimis– vizio di ultrapetizione Rilevato che:

1. La CISAGEST soc . coop. a r.l. impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona la cartella di pagamento n. 00320100006853358 notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed avente ad oggetto il “recupero del credito di imposta per incremento occupazionale – o messo o carente versamento” per € 308.414,00, oltre sanzioni ed interessi, disposto a seguito di controllo automatizzato effettuato ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 dall’Agenzia delle Entrate di Ancona sulla dichiarazione dell’anno 2006.

Dal controllo emergeva che la società aveva indicato nella dichiarazione Unico/2007 un credito di imposta, utilizzato in compensazione, proveniente dalla precedente annualità (2005), risultato però inesistente.

L’irregolarità riscontrata veniva comunicata alla contribuente.

La CTP accoglieva il ricorso annullando l’impugnata cartella.

Rigettate le eccezioni preliminari in punto di nullità della notifica della cartella e di errata applicazione dell’art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 in luogo dell’art. 43, il giudice di prime cure rilevava che gli incentivi per incremento all’occupazione erano in realtà indirizzati ai lavoratori, per cui non poteva applicarsi la regola del ‘de minimis’.

2. L’Ufficio impugnava la sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello.

Il giudice del gravame rilevava il vizio di ultrapetizione della sentenza della CTR nella parte in cui era stato accolto il ricorso della contribuente sulla base di un profilo (ovvero l’estraneità degli incentivi alla regola ‘de minimis’) mai sollevato dalla società.

3. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un unicomotivo.

L’Agenzia dell’Entrate resiste con controricorso.Considerato che:

1. Con il primo(ed unico) strumento di impugnazione l a società lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 36bis d.P.R. n. 600/1973 e 54bis d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., in quanto la cartella di pagamento doveva essere, nella specie, preceduta da un «previo avviso di recupero, con motivata revoca, in base alla L. 388 del 2000 ex art. 7 comma 10 del beneficio in oggetto».

La questione giuridica dirimente nella specie, ovvero l’applicazione della regola del ‘de minimis’ non poteva, infatti, essere fatta valere «in una sede nella quale sono possibili solo controlli della dichiarazione meramente cartolari o correzioni di errori materiali o di calcolo».

Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili, tutti idonei ex se a fondarne la relativa declaratoria.

1.1. In primo luogo, la ricorrente introduce un profilo di illegittimità della cartella di pagamento completamente nuovo, ovvero la necessità, nella specie, di un preventivo avviso di recupero con motivata revoca del beneficio ex art. 7 comma 10 della legge 388/2000.

Si tratta, a ben vedere, di una questione mai posta nei precedenti gradi di giudizio e, perciò, inammissibile.

1.2. In secondo luogo il motivo presuppone la risoluzione della questione giuridica attinente all’applicazione della regola del ‘de minimis’ che la CTR ha ritenuto oggetto del vizio di ultrapetizione della decisione di primo grado; in definitiva, con il motivo in esame la ricorrente cerca di reintrodurre il tema di indagine(l’applicazione della detta regola) espunto dalla CTR dal thema decidendum con statuizione (vizio di ultrapetizione della decisione della CTP) per nulla impugnata in questa sede.

1.3. Infine, l’asserita erronea applicazione, nella specie, dell’articolo 36bis d.P.R. n. 600/1973 è stata negata già dalla CTP, con decisione non impugnata in sede di gravame dalla contribuente con appello incidentale (eventualmente condizionato).Infatti, nella sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CTR) veniva rigettata l’eccezione di nullità della cartella di pagamento per l’erronea applicazione dell’art. 36bis in luogo dell’art. 43; la decisione in parte quanon veniva impugnata dalla contribuente, cadendo sulla stessa, quindi, il giudicato interno.

Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile. 2.Il motivo è, comunque, infondato.

Deve, infatti, rilevarsi la correttezza del ricorso, nella specie, al controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 atteso che la contribuente aveva indicato, nella dichiarazione modello Unico/2007 un credito di imposta, utilizzato in compensazione, proveniente dalla precedente annualità (2005) ma non indicato nella relativa dichiarazione.

Questa Corte, inoltre , ha affrontato la questione della applicazione della regola del ‘de minimis’ in una decisione (sent. n. 12638/2012) resa tra le stesse parti, con riferimento ad altra annualità (2002), statuendo che « la soggezione alla regola de minimis è conseguente al legittimo esercizio della sovranità nazionale, non alle regole di ordinamento comunitario.

Con le quali regole, peraltro, la scelta del legislatore non appare in contrasto».

Come ben descritto anche nella sentenza 20 ottobre 2011, n. 21797, «nel rinnovare il regime degli incentivi alle assunzioni di cui all’antecedente art. 7 della l. n. 388/2000, la disposizione (art. 63, comma 1, l. 289/2002) ha mantenuto ferme, per tutto quanto non diversamente regolato, le relative previsioni anche con riguardo al cd.

“ulteriore” credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate; e tra queste la previsione di cui al 10° co. dell’art. 7, stando alla quale “all’ulteriore credito di imposta (…) si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle [OSCURATO:PERSONA] 96/C68/06…, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di l. 180 milioni nel triennio».In definitiva, il legislatore nazionale, con la legge 289/2002, ha inteso sì riconoscere il beneficio dell’ulteriore credito di imposta, ma nel rispetto della regola del ‘de minimis’, che, quindi, troverebbe applicazione anche nel caso di specie, comportando il rigetto del ricorso della contribuente.

Per tutto quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese processuali che si liquidano in euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18992/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA a r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche,n. 38 / 20 1 7 , depositata i n data 31 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Cartella di pagamento – recupero credito di imposta– incremento livelli occupazionali –controllo automatizzato art. 36bis D.P.R. 600/1973 –regola de minimis– vizio di ultrapetizione Rilevato che: 1. La CISAGEST soc . coop. a r.l. impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona la cartella di pagamento n. 00320100006853358 notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed avente ad oggetto il “recupero del credito di imposta per incremento occupazionale – o messo o carente versamento” per € 308.414,00, oltre sanzioni ed interessi, disposto a seguito di controllo automatizzato effettuato ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 dall’Agenzia delle Entrate di Ancona sulla dichiarazione dell’anno 2006. Dal controllo emergeva che la società aveva indicato nella dichiarazione Unico/2007 un credito di imposta, utilizzato in compensazione, proveniente dalla precedente annualità (2005), risultato però inesistente. L’irregolarità riscontrata veniva comunicata alla contribuente. La CTP accoglieva il ricorso annullando l’impugnata cartella. Rigettate le eccezioni preliminari in punto di nullità della notifica della cartella e di errata applicazione dell’art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 in luogo dell’art. 43, il giudice di prime cure rilevava che gli incentivi per incremento all’occupazione erano in realtà indirizzati ai lavoratori, per cui non poteva applicarsi la regola del ‘de minimis’. 2. L’Ufficio impugnava la sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello. Il giudice del gravame rilevava il vizio di ultrapetizione della sentenza della CTR nella parte in cui era stato accolto il ricorso della contribuente sulla base di un profilo (ovvero l’estraneità degli incentivi alla regola ‘de minimis’) mai sollevato dalla società. 3. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un unicomotivo. L’Agenzia dell’Entrate resiste con controricorso.Considerato che: 1. Con il primo(ed unico) strumento di impugnazione l a società lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 36bis d.P.R. n. 600/1973 e 54bis d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., in quanto la cartella di pagamento doveva essere, nella specie, preceduta da un «previo avviso di recupero, con motivata revoca, in base alla L. 388 del 2000 ex art. 7 comma 10 del beneficio in oggetto». La questione giuridica dirimente nella specie, ovvero l’applicazione della regola del ‘de minimis’ non poteva, infatti, essere fatta valere «in una sede nella quale sono possibili solo controlli della dichiarazione meramente cartolari o correzioni di errori materiali o di calcolo». Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili, tutti idonei ex se a fondarne la relativa declaratoria. 1.1. In primo luogo, la ricorrente introduce un profilo di illegittimità della cartella di pagamento completamente nuovo, ovvero la necessità, nella specie, di un preventivo avviso di recupero con motivata revoca del beneficio ex art. 7 comma 10 della legge 388/2000. Si tratta, a ben vedere, di una questione mai posta nei precedenti gradi di giudizio e, perciò, inammissibile. 1.2. In secondo luogo il motivo presuppone la risoluzione della questione giuridica attinente all’applicazione della regola del ‘de minimis’ che la CTR ha ritenuto oggetto del vizio di ultrapetizione della decisione di primo grado; in definitiva, con il motivo in esame la ricorrente cerca di reintrodurre il tema di indagine(l’applicazione della detta regola) espunto dalla CTR dal thema decidendum con statuizione (vizio di ultrapetizione della decisione della CTP) per nulla impugnata in questa sede. 1.3. Infine, l’asserita erronea applicazione, nella specie, dell’articolo 36bis d.P.R. n. 600/1973 è stata negata già dalla CTP, con decisione non impugnata in sede di gravame dalla contribuente con appello incidentale (eventualmente condizionato).Infatti, nella sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CTR) veniva rigettata l’eccezione di nullità della cartella di pagamento per l’erronea applicazione dell’art. 36bis in luogo dell’art. 43; la decisione in parte quanon veniva impugnata dalla contribuente, cadendo sulla stessa, quindi, il giudicato interno. Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile. 2.Il motivo è, comunque, infondato. Deve, infatti, rilevarsi la correttezza del ricorso, nella specie, al controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 atteso che la contribuente aveva indicato, nella dichiarazione modello Unico/2007 un credito di imposta, utilizzato in compensazione, proveniente dalla precedente annualità (2005) ma non indicato nella relativa dichiarazione. Questa Corte, inoltre , ha affrontato la questione della applicazione della regola del ‘de minimis’ in una decisione (sent. n. 12638/2012) resa tra le stesse parti, con riferimento ad altra annualità (2002), statuendo che « la soggezione alla regola de minimis è conseguente al legittimo esercizio della sovranità nazionale, non alle regole di ordinamento comunitario. Con le quali regole, peraltro, la scelta del legislatore non appare in contrasto». Come ben descritto anche nella sentenza 20 ottobre 2011, n. 21797, «nel rinnovare il regime degli incentivi alle assunzioni di cui all’antecedente art. 7 della l. n. 388/2000, la disposizione (art. 63, comma 1, l. 289/2002) ha mantenuto ferme, per tutto quanto non diversamente regolato, le relative previsioni anche con riguardo al cd. “ulteriore” credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate; e tra queste la previsione di cui al 10° co. dell’art. 7, stando alla quale “all’ulteriore credito di imposta (…) si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle [OSCURATO:PERSONA] 96/C68/06…, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di l. 180 milioni nel triennio».In definitiva, il legislatore nazionale, con la legge 289/2002, ha inteso sì riconoscere il beneficio dell’ulteriore credito di imposta, ma nel rispetto della regola del ‘de minimis’, che, quindi, troverebbe applicazione anche nel caso di specie, comportando il rigetto del ricorso della contribuente. Per tutto quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese processuali che si liquidano in euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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