CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 30669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24448/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. MILANO n. 886/2015 depositata il 10/03/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. la [OSCURATO:SOCIETA]., società svolgente attività di locazione di immobili, ha impugnato l’avviso di accertamento, ai fini Ires, per il 2006, che recuperava a tassazione il maggiore reddito (nella misura di euro 205.525,00) rispetto a quello dichiarato (pari a euro 35.242,00), in applicazione della disciplina delle società di comodo; 2. la Commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto la domanda con sentenza (n. 325/25/2013) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la decisione in epigrafe, ha accolto l’appello dell’ufficio in considerazione del fatto che la contribuente, il cui oggetto sociale era la locazione di immobili, pur avendo beni strumentali (immobili) con “valore a libro” pari a euro 3.176.574,00, nel periodo in contestazione non aveva svolto alcuna attività commerciale e si era limitata a pattuire con un socio la locazione stagionale di un bene; 3. la contribuente ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate resiste con atto exart. 370, primo comma, cod. proc. civ.; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«A) Violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 112 c.p.c. e 30 delle 724/1994 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 30 legge n. 724/1994 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata sia in rapporto al parametro della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia per violazione di legge, per non avere pronunciato sul cruciale argomento difensivo della società che, nel ricorso introduttivo, aveva dedotto di essere risultata congrua e coerente ai fini dello specifico studio di settore; 2. con il secondo motivo [«B) Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, I comma, n. 3), c.p.c., dell’art. 30 legge n. 724/1994»], si censura la sentenza impugnata che ha escluso che la contribuente svolgesse attività commerciale, senza considerare che, al contrario, quest’ultima aveva prodotto ampia documentazione (bilanci, schede dei fabbricati e dei terreni, contratti di locazione, etc.) che dimostravano che essa era un’impresa attiva; 3. il primo motivo, nella sua doppia articolazione, non è fondato; da un lato, non ricorre il prospettato error in procedendo in ragione del fatto che la C.T.R., tramite l’accoglimento dell’appello dell’ufficio,si è pronunciata su tutta la domanda che si sostanzia nella verifica circa la legittimità o meno dell’atto impositivo; dall’altro, non ricorre neppure il prospettato error in iudicando. Infatti, la sentenza impugnata, disattendendo implicitamente la tesi della contribuente circa l’esistenza dell’esimente della congruità e la coerenza ai fini degli studi di settore, si è attenuta al principio di diritto enunciato da questa Corte (cfr. ex multisCass. 17/07/2018, n. 18912 del 17/07/2018) — a cui va dato segu ito perché condivisibile — per il quale la causa di esclusione della presunzione di non operatività delle società di mero godimento (cd. società di comodo), di cui all’art. 30, comma 1, n. 6-sexies, della l. n. 724 del 1994, ossia la congruità agli studi di settore, aggiunta dall’art. 1, comma 128, lett. c), della legge 24 dicembre 200 7 , n. 244, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, quale norma sostanziale, idonea a incidere direttamente sulla decisione di merito, non si applica retroattivamente ad un periodo di imposta (nella specie si tratta dell’annualità 2006) anteriore alla sua entrata in vigore; 4. il secondo motivo è inammissibile; sotto le sembianze di un errore di diritto, si sollecita la Corte a compiere un nuovo accertamento di fatto, che però è riservato soltanto al giudice tributario di merito; 5. ne consegue il rigetto del ricorso; 6. nulla si deve disporre sulle spese del giudizio di cassazione, al quale l’ufficio non ha partecipato; P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso