CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00802/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19348/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19348/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, Via in Arcione n. 71 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Fabris, come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte , n . 71/02/2021depositata in data 27.1.2021; N. 19348/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. delPiemonte rigettò l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 76/2019della C.T.P. di Cuneo, che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cartella di pagamento notificatagli il 18.6.2018, limitatamente alle sanzioni oggetto di iscrizione a ruolo straordinario, irrogate per ritenute indebite compensazioni di tributi; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che la cartella impugnata non illustrava le ragioni per cui era stato emesso il ruolo straordinario, il cui presupposto è il giustificato timore che il credito erariale possa andare perduto, il che consente appunto all’erario di riscuotere anticipatamente le somme dovute dal contribuente per imposte e sanzioni; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o , cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria; consideratoche: 1.1 – con l’unico motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 27, comma 19, del d.l. n. 185/2008, dell’art. 15-bisd.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, nonché dell’art. 13, commi 1 e 5, d.lgs. n. 471/1997 e dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, per aver la C.T.R. ritenuto che la cartella impugnata fosse priva di motivazione circa le ragioni che avevano giustificato l’iscrizione a ruolo straordinario, giacché si trattava di riscuotere somme N. 19348/21 R.G. indebitamente compensate con crediti inesistenti, il che consentiva appunto –ai sensi dell’art. 27 cit., una tale modalità di recupero; 2.1– l’ eccezion e di inammissibilità del ricorso, sollevat a dal controricorrente , è fondata; infatti, risulta agli atti (per stessa ammissione della ricorrente) che l’atto di recupero del credito portato dalla cartella oggetto di questo giudizio, separatamente impugnato dal Tomatis, è stato annullato dalla C.T.P.di Cuneo con sentenza n. 433/2019 e che il relativo appello erariale – secondo quanto affermato dal controricorrente in memoria – è stato rigettato dalla C.T.R. piemontese; ne discende che –anche a prescindere dall’esito del predetto giudizio d’appello –l’Agenzia avrebbe dovuto astenersi dal proseguire l’azione di recupero coattivo, preannunciata con la cartella oggetto di questo giudizio, dovendo anzi procedere all’immediato sgravio della posta creditoria, salva eventuale nuova iscrizione, secundum eventum litis; infatti, costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui “L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista,in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice N. 19348/21 R.G. dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata” (Cass., Sez. Un., n. 758/2017; Cass. n. 22938/2020; Cass. n. 7334/2021); è quindi evidente che l’Agenzia è priva d’interesse a ricorrere, ex art. 100 c.p.c., giacché il credito per sanzioni, benché in origine correttamente iscri tto a ruolo straordinario, non può più essere recuperato coattivamente, quantomeno in base alla cartella oggetto di questo giudizio; 3.1 -in definitiva, il ricorso è inammissibile ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d. P . R . n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016); P.Q.M. dichiarail ricorsoinammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi cui aggiungersi € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, ol