CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 32515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13284-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge circa la qualificazione giuridica del fatto contestato come furto in abitazione piuttosto che come furto semplice è aspecifico, in quanto la Corte di merito ha chiarito le ragioni per le quali la richiesta di ingresso nell'abitazione della persona offesa fosse pretestuosa, volta al solo fine di ottenere la possibilità di entrare in loco e di perpetrare il furto, escludendo la possibilità che tale intento sia sorto successivamente ed in maniera estemporanea, come sostenuto, invece, dal ricorrente. Rilevato che il secondo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio — è inammissibile in quanto basato su un erroneo presupposto, ossia che la pena di riferimento dovesse quella di cui all'art. 624-bis, primo comma cod. pen., mentre si trattava dell'ipotesi aggravata, la cui cornice edittale è più elevata e rispetto alla quale, effettivamente, la pena individuata per il furto era prossima al minimo edittale di tre anni di reclusione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibil P.Q.M