Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:600
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]413/01
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] für Wissenschaft, Verkehr und Kunst
[domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria)]
«Libera circolazione dei lavoratori – Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) – Nozione di lavoratore – Contratto di lavoro a tempo determinato di breve durata – Mantenimento dello status di lavoratore dopo la scadenza del contratto di lavoro – Presupposti per la concessione di vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 – Borsa di studio»
Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 27 febbraio 2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 6 novembre 2003
Massime della sentenza
1..
Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Nozione – Cittadino di uno Stato membro impiegato a titolo temporaneo per due mesi e mezzo in un altro Stato membro – Valutazione del giudice nazionale
[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]
2..
Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Nozione – Persona che abbia intrapreso studi dopo aver svolto attività lavorativa – Mantenimento dello status di lavoratore – Presupposti
[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n.
2)]
1.
Un'attività lavorativa esercitata a tempo determinato per un periodo di due mesi e mezzo da un cittadino di uno Stato membro
nel territorio di un altro Stato membro, di cui egli non ha cittadinanza, può attribuirgli lo status di lavoratore, ai sensi
dell'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), qualora l'attività lavorativa esercitata non abbia
carattere puramente marginale e accessorio. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari a valutare se tali elementi ricorrano nella controversia
di cui esso è investito. Non sono pertinenti al riguardo circostanze anteriori o posteriori al periodo di lavoro, quali il
fatto che l'interessato:
─
ha iniziato questo lavoro solo qualche anno dopo l'ingresso nello Stato membro ospitante;
─
ha acquisito, poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato, il titolo per accedere
agli studi universitari nello Stato membro ospitante, avendo concluso gli studi superiori nel proprio paese di origine, o
─
si è adoperato per trovare una nuova attività lavorativa tra la conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato e l'inizio
degli studi universitari.
v. punto 32, dispositivo 1
2.
Taluni diritti connessi allo status di lavoratore sono garantiti ai lavoratori migranti anche se questi ultimi non sono più
inseriti in un rapporto di lavoro. Nell'ambito degli aiuti allo studio universitario si deve ritenere che un cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato
membro ospitante che ha intrapreso in quest'ultimo, dopo avervi svolto attività lavorative, studi universitari sanciti da
un diploma professionale abbia conservato il suo status di lavoratore, che gli consente, in quanto tale, di beneficiare dell'art. 7,
n. 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato
dal regolamento n. 2434/92, qualora esista un nesso di continuità tra l'attività lavorativa precedentemente esercitata e gli
studi intrapresi. Questa condizione non può tuttavia essere imposta allorché un lavoratore migrante versa in stato di disoccupazione
involontaria e quando la situazione del mercato del lavoro lo costringe ad operare una riconversione professionale. A tale riguardo un cittadino comunitario, qualora possieda lo status di lavoratore migrante ai sensi dell'art. 48 del Trattato
(divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), non si trova necessariamente in uno stato di disoccupazione volontaria per
il fatto che il suo contratto di lavoro, stipulato fin dall'inizio a tempo determinato, giunge a scadenza. Ciò non può tuttavia condurre al risultato che un cittadino di uno Stato membro entri in un altro Stato membro al solo scopo
di fruirvi, dopo un brevissimo periodo di attività lavorativa, del sistema di sussidi agli studenti. Infatti un abuso del
genere non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie di cui trattasi. v. punti 34-36, 48, dispositivo 2
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
6 novembre 2003
(1)
«Libera circolazione dei lavoratori – Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) – Nozione di lavoratore – Contratto di lavoro a tempo determinato di breve durata – Mantenimento dello status di lavoratore dopo la scadenza del contratto di lavoro – Presupposti per la concessione di vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 – Borsa di studio»
Nel procedimento C-413/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof
(Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] für Wissenschaft, Verkehr und Kunst,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE),
LA CORTE (Sesta Sezione),,
composta dal sig. J.-P. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, dai sigg. C. [OSCURATO:PERSONA] e V. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), dalle sig.re F. [OSCURATO:PERSONA]
e N. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
─
per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;
─
per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;
─
per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti;
─
per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. J. E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. C. Lewis, barrister;
─
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Martin e W. Bogensberger, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 febbraio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ordinanza 13 settembre 2001, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre successivo, il Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo)
ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 48
del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE).
2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] für Wissenschaft,
Verkehr und Kunst (Ministro federale della Ricerca scientifica, delle Comunicazioni e delle Arti) in ordine al rigetto da
parte di quest'ultimo della domanda della ricorrente per la concessione di una borsa di studio ai sensi delle disposizioni
dello Studienförderungsgesetz (legge sugli aiuti allo studio) (BGBl. n. 305/1992).
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3
Ai sensi dell'art. 48 del Trattato, la libera circolazione dei lavoratori è assicurata all'interno della Comunità e implica
l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda
l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
4
Ai sensi dell'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione
dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio
1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il
regolamento n. 1612/68):
1.
Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria
cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di
lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2.
Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali
.
5
Il sesto
considerando della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag.
59), enuncia che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche
dello Stato membro ospitante.
6
Ai sensi del settimo
considerando della stessa direttiva: (...) nell'attuale situazione del diritto comunitario, un aiuto accordato agli studenti ai fini del loro sostentamento non
rientra, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nel campo d'applicazione del trattato ai sensi dell'articolo
7.
7
L'art. 3 della detta direttiva dispone quanto segue: La presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al
pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante.
Normativa nazionale
8
Nel diritto austriaco le disposizioni e le condizioni che attribuiscono il diritto alla concessione di una borsa di studio
sono contenute nello Studienförderungsgesetz. L'art. 2 di questa legge stabilisce che gli aiuti dalla stessa previsti possono
essere richiesti sia dai cittadini austriaci (artt. 2, prima frase, e 3) sia dagli stranieri e apolidi ad essi assimilati
(artt. 2, seconda frase, e 4), rinviando per tali ultime nozioni al diritto comunitario.
[OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali
9
Dall'ordinanza di rinvio risulta che la ricorrente nella causa principale, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], è cittadina italiana,
coniugata dal 18 gennaio 1993 con un cittadino austriaco. Essa risiede in Austria dal 25 novembre 1993 ed era in possesso
di un permesso di soggiorno in questo Stato membro valido sino al 10 marzo 1999. Tale autorizzazione le consentiva di accedere
ad un'attività di lavoro subordinato o autonomo e di esercitarla nel territorio austriaco alle stesse condizioni dei lavoratori
nazionali.
10
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] esercitava in Austria un'attività di lavoro subordinato a tempo determinato dal 6 luglio 1995 al 25
settembre 1995, come cameriera autorizzata all'incasso nell'ambito di una società austriaca di ristorazione. Oltre al servizio
di cassa, era altresì responsabile delle scorte, dell'approvvigionamento e del magazzinaggio delle merci offerte. Il 16 ottobre
1995 essa superava in Italia un esame a conclusione di studi secondari nell'ambito di un corso serale che richiedeva la sua
presenza soltanto agli esami. Essa conseguiva così un diploma di maturità tecnica (diploma di ragioniere e perito commerciale)
che le conferiva il diritto di iscriversi ad un'università austriaca.
11
Nel periodo compreso tra l'ottobre 1995 e il marzo 1996 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] cercava in Austria un impiego adeguato alla
propria formazione ed esperienza professionale, inviando domande spontanee ad alberghi e ad una banca, ma senza successo.
Nel marzo 1996 essa intraprendeva quindi studi di lingue e letterature romanze, con specializzazione in italiano e francese,
all'università di Klagenfurt (Austria).
12
Il 16 aprile 1996 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] richiedeva la concessione di una borsa di studio ai sensi dello Studienförderungsgesetz.
Avendo le autorità locali respinto tale domanda, essa adiva in sede di impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] für Wissenschaft, Verkehr
und Kunst, che respingeva a sua volta la sua domanda. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] decideva pertanto di presentare un ricorso contro
tale decisione del detto Ministro dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) (Austria). Tale giudice respingeva
il ricorso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ma, investito di un'ulteriore domanda, decideva di rinviare la ricorrente dinanzi al
Verwaltungsgerichtshof quale giudice d'impugnazione.
13
Quest'ultimo giudice ritiene che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa agli artt. 48 del Trattato
e 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, si dovrebbe anzitutto accertare se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] abbia acquisito la qualità
di lavoratrice. Al riguardo esso si domanda se l'attività lavorativa di breve durata esercitata da quest'ultima possa essere
considerata come un'attività reale ed effettiva, che le attribuisce la qualità di lavoratrice alla luce della giurisprudenza
della Corte in materia (sentenze 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punto 17, e 26 febbraio 1992, causa C-357/89,
Raulin, Racc. pag. I-1027).
14
Il giudice del rinvio ricorda in seguito che, in conformità della detta giurisprudenza, nell'ambito degli aiuti agli studi
superiori è richiesto un nesso di continuità tra l'attività professionale precedentemente esercitata e gli studi intrapresi,
eccetto i casi per cui un lavoratore migrante si trovi involontariamente disoccupato e sia, pertanto, costretto dalla situazione
del mercato del lavoro ad operare una riconversione professionale.
15
Alla luce di tale giurisprudenza, il giudice del rinvio si chiede se, dal punto di vista del lavoratore, la conclusione di
un rapporto di lavoro definito sin dall'inizio a tempo determinato debba essere considerata volontaria o involontaria e se,
al riguardo, rilevino i tentativi compiuti dall'interessata per trovare un altro impiego nello Stato membro di accoglimento
prima di intraprendere gli studi ed ottenere la qualifica richiesta per iscriversi all'università.
16
Infine il giudice del rinvio rileva che, tenuto conto della sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair (Racc. pag. 3161, punto
43), occorre altresì verificare se, nel contesto della causa principale, la domanda di borsa di studio presentata dalla sig.ra
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sia illegittima, il che comporterebbe la non applicazione delle disposizioni comunitarie che attribuiscono il
diritto a borse di studio e vietano le discriminazioni.
17
In tale contesto giuridico e di fatto il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
1)
a)
Se un'attività lavorativa a tempo determinato e di breve durata (nel caso di specie due mesi e mezzo) esercitata da un cittadino
dell'Unione europea in uno Stato membro, di cui non ha la cittadinanza, gli attribuisca la qualità di lavoratore ai sensi
dell'art. 48 del Trattato CE.
b)
Se, in questo caso, nel valutare la qualità di lavoratore nel senso suddetto, acquisti rilevanza il fatto che l'interessato
i)
ha iniziato questo lavoro solo qualche anno dopo l'ingresso nello Stato ospitante;
ii)
ha acquisito, solo poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato, il titolo per accedere
agli studi universitari nello Stato membro ospitante, avendo concluso gli studi superiori nel proprio paese di origine;
iii)
si è adoperato per trovare una nuova attività lavorativa tra la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato
e l'inizio degli studi universitari.
2)
In caso di soluzione affermativa in merito al possesso della qualità di lavoratore (migrante) ai sensi del punto 1):
a)
Se debba considerarsi volontaria la conclusione, dovuta al mero decorso del tempo, di un rapporto di lavoro concepito fin
dall'inizio a tempo determinato.
b)
In caso affermativo, se nella fattispecie, al fine di valutare il carattere volontario o involontario della fine del rapporto
di lavoro, sia rilevante la circostanza, da sola o in concorso con l'uno o l'altro fatto qui di seguito menzionato, che l'interessato
i)
ha acquisito nel proprio paese d'origine il titolo per l'accesso agli studi universitari nello Stato membro ospitante poco
tempo dopo la conclusione del detto rapporto di lavoro e/o
ii)
si è adoperato immediatamente dopo tale conclusione di iniziare un'ulteriore attività lavorativa fino all'inizio dei propri
studi.
Se, per risolvere tale questione, sia importante stabilire se l'ulteriore impiego cercato dall'interessato costituisse, dal
punto di vista sostanziale, una continuazione dell'attività lavorativa a tempo determinato già conclusa, di livello simile
(basso), ovvero se tale impiego fosse adeguato ad un titolo professionale di grado più elevato ottenuto nel frattempo dall'interessato.
Sulla prima questione
18
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza, da un lato, se un'attività lavorativa esercitata a tempo
determinato per un periodo di due mesi e mezzo da un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro
di cui egli non ha la cittadinanza possa attribuirgli la qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato e, dall'altro,
se siano pertinenti al riguardo circostanze anteriori o posteriori al periodo di lavoro, quali il fatto che l'interessato
─
ha iniziato questo lavoro solo qualche anno dopo l'ingresso nello Stato membro ospitante;
─
ha acquisito, poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato, il titolo per accedere
agli studi universitari nello Stato membro ospitante, avendo concluso gli studi superiori nel proprio paese di origine, o
─
si è adoperato per trovare una nuova attività lavorativa tra la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato
e l'inizio degli studi universitari.
Osservazioni sottoposte alla Corte
19
Tutti i governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, nonché la Commissione delle Comunità europee, concordano
nel ritenere che un rapporto di lavoro di breve durata, stabilita fin dall'inizio, non esclude di per sé il riconoscimento
dello status di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato. Essi si riferiscono alla giurisprudenza della Corte secondo
la quale un soggetto, per essere qualificato lavoratore, deve svolgere attività reali ed effettive, restando escluse quelle
attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie.
20
Secondo il governo tedesco e la Commissione un'attività lavorativa, fin dall'inizio concepita a tempo determinato e di breve
durata, di un cittadino comunitario in uno Stato membro di cui egli non ha la cittadinanza, attribuisce a quest'ultimo lo
status di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato. Essi ritengono che non siano elementi rilevanti al riguardo il fatto
che, nella causa principale, la ricorrente ha cercato diverse volte un impiego, o meglio un nuovo impiego corrispondente al
livello di qualificazione più elevato acquisito dopo la conclusione del suo rapporto di lavoro a tempo determinato, né il
superamento degli esami conclusivi degli studi secondari nello Stato membro di origine.
21
I governi austriaco, danese e del [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il giudice del rinvio dovrebbe valutare tutte le circostanze
della causa principale in base a criteri oggettivi per determinare se la persona interessata, invece di cercare di esercitare
il suo diritto di libera circolazione all'effettivo fine di lavorare, avesse in realtà l'intento di studiare in uno Stato
membro diverso da quello di provenienza ed abbia tentato pertanto di creare una situazione che la facesse apparire quale lavoratrice
al solo fine di accedere a vantaggi quali una borsa di studio. Essi ritengono particolarmente rilevanti al riguardo le circostanze
richiamate dal giudice del rinvio nella sua prima questione.
22
Il governo danese aggiunge, al riguardo, che dev'essere altresì preso in considerazione dal giudice del rinvio, al fine di
determinare se l'impiego in questione avesse un carattere marginale e accessorio, il fatto che la ricorrente nella causa principale
abbia esercitato un'attività di lavoro subordinato di soli due mesi e mezzo nel corso di un periodo di soggiorno di due anni
e mezzo nello Stato membro ospitante.
Risposta della Corte
23
Si deve ricordare, in via preliminare, che secondo una giurisprudenza costante, la nozione di
lavoratore, ai sensi dell'art. 48 del Trattato, riveste portata comunitaria e non deve essere interpretata in modo restrittivo (v. in
tal senso, in particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punto 16; 21 giugno 1988, causa
197/86, Brown, Racc. pag. 3205, punto 21; 26 febbraio 1992, causa C-3/90, Bernini, Racc. pag. I-1071, punto 14, e 8 giugno
1999, causa C-337/97, Meeusen, Racc. pag. I-3289, punto 13).
24
Inoltre, tale nozione dev'essere definita secondo criteri obiettivi, che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione
dei diritti e dei doveri delle persone interessate. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è data dalla circostanza
che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni
in contropartita delle quali riceve una retribuzione (v. sentenze Lawrie-Blum, cit., punto 17; 31 maggio 1989, causa 344/87,
Bettray, Racc. pag. 1621, punto 12, e Meeusen, cit., punto 13).
25
Alla luce di tale giurisprudenza, si deve constatare che la circostanza che un'attività di lavoro subordinato sia di breve
durata non può, di per sé, escluderla dall'ambito di applicazione dell'art. 48 del Trattato.
26
Per essere qualificato lavoratore, un soggetto deve nondimeno svolgere attività reali ed effettive, restando escluse quelle
attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie (v., in particolare, citate sentenze Levin,
punto 17, e Meeusen, punto 13).
27
Nell'ambito della verifica di tale condizione, il giudice del rinvio deve fondarsi su criteri obiettivi e valutare nel loro
complesso tutte le circostanze del caso di specie, riguardanti la natura sia delle attività interessate sia del rapporto di
lavoro di cui trattasi.
28
E' importante precisare che, per valutare se un'attività lavorativa possa attribuire la qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 48
del Trattato, non hanno rilevanza gli elementi relativi al comportamento tenuto dall'interessato prima e dopo il periodo lavorativo
per accertare la qualità di lavoratore ai sensi della detta disposizione. Infatti, tali elementi non hanno alcuna relazione
con i criteri obiettivi enunciati dalla giurisprudenza ricordata ai punti 23 e 24 della presente sentenza.
29
In particolare, i tre elementi richiamati dal giudice del rinvio, vale a dire il fatto che l'interessata ha esercitato l'attività
lavorativa di cameriera soltanto diversi anni dopo il suo ingresso nello Stato membro ospitante, che ha acquisito, poco tempo
dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro, un diploma che le dà diritto di accedere agli studi universitari in
detto Stato e che essa ha cercato, a conclusione di detto rapporto di lavoro, di trovare un nuovo impiego, non sono legati
né all'eventuale carattere accessorio dell'attività esercitata dalla ricorrente nella causa principale, né alla natura di
tale attività o del rapporto di lavoro.
30
Per le stesse ragioni, non può nemmeno essere accolta la tesi del governo danese secondo la quale, per valutare il carattere
reale ed effettivo dell'attività di lavoro subordinato esercitata, dovrebbe tenersi conto della breve durata di quest'ultima
in relazione alla durata complessiva del soggiorno della persona interessata nello Stato membro ospitante, durata che, nella
controversia di cui alla causa principale, era di due anni e mezzo.
31
Per quanto riguarda, infine, l'argomento secondo il quale il giudice del rinvio sarebbe tenuto a verificare in base alle circostanze
del caso di specie se la ricorrente nella causa principale abbia cercato abusivamente di creare una situazione che le consenta
di rivendicare la qualità di lavoratrice ai sensi dell'art. 48 del Trattato allo scopo di ottenere i vantaggi connessi a tale
status, è sufficiente rilevare che l'eventuale uso abusivo dei diritti concessi dall'ordinamento giuridico comunitario in
virtù delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori presuppone che il soggetto interessato rientri nell'ambito
ratione personae di detto Trattato, soddisfacendo le condizioni per essere qualificato
lavoratore ai sensi della detta disposizione. Ne consegue che la problematica dell'abuso di diritto non può incidere sulla risposta
alla prima questione.
32
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che un'attività lavorativa esercitata
a tempo determinato per un periodo di due mesi e mezzo da un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato
membro, di cui egli non ha la cittadinanza, può attribuirgli lo status di lavoratore, ai sensi dell'art. 48 del Trattato,
qualora l'attività lavorativa esercitata non abbia carattere puramente marginale e accessorio.
Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari a valutare se tali elementi ricorrano nella controversia
di cui esso è investito. Non sono pertinenti al riguardo circostanze anteriori o posteriori al periodo di lavoro, quali il
fatto che l'interessato
─
ha iniziato questo lavoro solo qualche anno dopo l'ingresso nello Stato membro ospitante;
─
ha acquisito, poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato, il titolo per accedere
agli studi universitari nello Stato membro ospitante, avendo concluso gli studi superiori nel proprio paese di origine, o
─
si è adoperato per trovare una nuova attività lavorativa tra la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato
e l'inizio degli studi universitari.
Sulla seconda questione
33
Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se un cittadino comunitario, quale la ricorrente nella causa
principale, qualora possieda la qualità di lavoratore migrante ai sensi dell'art. 48 del Trattato, si trovi in uno stato di
disoccupazione volontaria, ai sensi della pertinente giurisprudenza della Corte, per il fatto che il suo contratto di lavoro,
stipulato fin dall'inizio a tempo determinato, giunge a scadenza.
34
Secondo la giurisprudenza richiamata al punto precedente, taluni diritti connessi allo status di lavoratore sono garantiti
ai lavoratori migranti anche se questi ultimi non sono più inseriti in un rapporto di lavoro (sentenza Lair, cit., punto 36,
e 24 settembre 1998, causa C-35/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5325, punto 41).
35
Nell'ambito degli aiuti allo studio universitario si deve ritenere che un cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato
membro ospitante che ha intrapreso in quest'ultimo, dopo avervi svolto attività lavorative, studi universitari sanciti da
un diploma professionale abbia conservato il suo status di lavoratore, che gli consente, in quanto tale, di beneficiare dell'art. 7,
n. 2, del regolamento n. 1612/68, qualora esista un nesso di continuità tra l'attività lavorativa precedentemente esercitata
e gli studi intrapresi. Questa condizione non può tuttavia essere imposta allorché un lavoratore migrante versa in stato di
disoccupazione involontaria e quando la situazione del mercato del lavoro lo costringe ad operare una riconversione professionale
(v., in tal senso, citate sentenze Lair, punto 39, e Raulin, punto 21).
36
Tale constatazione non può tuttavia condurre al risultato che un cittadino di uno Stato membro entri in un altro Stato membro
al solo scopo di fruirvi, dopo un brevissimo periodo di attività lavorativa, del sistema di sussidi agli studenti. Infatti
un abuso del genere non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie di cui trattasi (v., in tal senso,
sentenza Lair, cit., punto 43).
Osservazioni sottoposte alla Corte
37
I governi austriaco, tedesco e del [OSCURATO:PERSONA] ritengono, da un lato, che il fatto che la durata di un contratto di lavoro
sia determinata e quindi accettata fin dall'inizio dal lavoratore interessato non può far ritenere che tale lavoratore versi,
alla scadenza del contratto, in stato di disoccupazione involontaria. Il governo tedesco aggiunge, al riguardo, che la nozione
di disoccupazione involontaria, ai sensi della giurisprudenza della Corte, riguarda esclusivamente i casi di licenziamento.
38
Dall'altro, essi sostengono che non può essere contestata l'inesistenza di una correlazione tra l'attività lavorativa della
sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nel settore della ristorazione e i suoi studi di lingue e letterature romanze.
39
Per contro, richiamando la giurisprudenza sviluppata dalla Corte riguardo alla decisione del consiglio d'associazione 19
settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, in particolare
la sentenza 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik (Racc. pag. I-329, punti 38 e 39), la Commissione rileva che la conclusione
di un rapporto di lavoro concepito in origine a tempo determinato, dovuta al fatto che il contratto giunge a scadenza, non
dipende generalmente dalla personale volontà del lavoratore. Pertanto, nella causa principale, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si
trovava, a parere della Commissione, in uno stato di disoccupazione involontaria.
40
Tuttavia la Commissione ritiene che nessun elemento del fascicolo indichi che sia stata la situazione del mercato del lavoro
a costringere la ricorrente nella causa principale ad operare una riconversione professionale in un settore di attività diverso
da quello nel quale era occupata in precedenza. Di conseguenza essa avrebbe perso il suo status di lavoratrice ai sensi dell'art. 48
del Trattato.
Risposta della Corte
41
Si deve constatare, in via preliminare, che spetta al giudice del rinvio procedere ai necessari accertamenti di fatto al fine
di determinare, in applicazione della giurisprudenza richiamata ai punti 34-36 della presente sentenza, se sussista un nesso
di continuità tra l'attività lavorativa precedentemente esercitata dalla ricorrente nella causa principale e gli studi intrapresi
in seguito, se quest'ultima si sia trovata in uno stato di disoccupazione involontaria e se la situazione del mercato del
lavoro l'abbia costretta ad operare una riconversione professionale, o se essa abbia esercitato tale attività al solo scopo
di beneficiare del sistema di sussidi agli studenti nello Stato membro ospitante.
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E' tuttavia importante precisare, al riguardo, che la sola circostanza che un contratto di lavoro sia stipulato in origine
come contratto a tempo determinato non può portare necessariamente alla conclusione che, quando detto contratto giunge a scadenza,
il lavoratore interessato si trovi automaticamente in stato di disoccupazione volontaria.
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Infatti, se è vero che un contratto di lavoro è normalmente il risultato di negoziazioni, non è men vero che non sono rari
i casi in cui il lavoratore non esercita alcuna influenza sulla durata e sul tipo di contratto di lavoro che può stipulare
con un datore di lavoro. Al contrario, come rileva l'avvocato generale nei paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, in alcuni
settori di attività viene fatto sovente ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, e ciò per diverse ragioni, quali
il carattere stagionale del lavoro, il fatto che il mercato considerato è sensibile alla congiuntura o l'eventuale rigidità
della normativa nazionale in materia di lavoro.
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Pertanto, nell'ambito del suo esame del carattere volontario o involontario dello stato di disoccupazione della ricorrente
nella causa principale, il giudice del rinvio può in particolare prendere in considerazione circostanze quali gli usi del
settore di attività economica considerato, le possibilità di trovare in tale settore un lavoro che non sia a tempo determinato,
l'esistenza di un interesse ad impegnarsi soltanto in un rapporto di lavoro a tempo determinato o l'esistenza di possibilità
di rinnovo del contratto di lavoro.
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Di contro, gli elementi menzionati dal giudice del rinvio, vale a dire il fatto che l'interessata abbia conseguito, una volta
conclusosi il suo rapporto di lavoro, un diploma che le conferisce il diritto di iscriversi all'università nello Stato membro
ospitante, nonché l'immediata ricerca di un nuovo impiego dopo la fine del rapporto di lavoro, o la natura e il livello del
nuovo lavoro cercato, non sono necessariamente rilevanti a tal riguardo. Infatti, tali circostanze possono caratterizzare
sia l'ipotesi della disoccupazione involontaria della ricorrente nella causa principale sia quella della sua disoccupazione
volontaria.
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Tuttavia, questi elementi potrebbero rivelarsi pertinenti in relazione all'esame della questione se, nel caso di specie, la
ricorrente nella causa principale abbia esercitato un'attività lavorativa di breve durata al solo scopo di beneficiare del
sistema di sussidi agli studenti nello Stato membro ospitante.
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Pertanto, occorre aggiungere che, nell'ambito di tale esame, si deve prendere altresì in considerazione, da un lato, il fatto
che la ricorrente nella causa principale sembra essere entrata nello Stato membro ospitante non al solo fine di beneficiare
in esso del sistema di sussidi agli studenti, ma per vivervi con suo marito, cittadino di tale Stato, e, dall'altro, il fatto
che essa vi soggiorna legalmente.
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Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la seconda questione dev'essere risolta dichiarando che un cittadino comunitario,
quale la ricorrente nella causa principale, qualora possieda la qualità di lavoratore migrante ai sensi dell'art. 48 del Trattato,
non si trova necessariamente in uno stato di disoccupazione volontaria, ai sensi della pertinente giurisprudenza della Corte,
per il fatto che il suo contratto di lavoro, stipulato fin dall'inizio a tempo determinato, giunge a scadenza.
Sulle spese
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Le spese sostenute dai governi austriaco, danese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni
alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 13 settembre 2001, dichiara:
1)
Un'attività lavorativa esercitata a tempo determinato per un periodo di due mesi e mezzo da un cittadino di uno Stato membro
nel territorio di un altro Stato membro, di cui egli non ha cittadinanza, può attribuirgli lo status di lavoratore, ai sensi
dell'art. 48 del Trattato, divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE, qualora l'attività lavorativa esercitata non abbia
carattere puramente marginale e accessorio. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari a valutare se tali elementi ricorrano nella controversia
di cui esso è investito. Non sono pertinenti al riguardo circostanze anteriori o posteriori al periodo di lavoro, quali il
fatto che l'interessato
─
ha iniziato questo lavoro solo qualche anno dopo l'ingresso nello Stato membro ospitante;
─
ha acquisito, poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato, il titolo per accedere
agli studi universitari nello Stato membro ospitante, avendo concluso gli studi superiori nel proprio paese di origine, o
─
si è adoperato per trovare una nuova attività lavorativa tra la conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato e l'inizio
degli studi universitari.
2)
Un cittadino comunitario, quale la ricorrente nella causa principale, qualora possieda lo status di lavoratore migrante ai
sensi dell'art. 48 del Trattato, non si trova necessariamente in uno stato di disoccupazione volontaria, ai sensi della pertinente
giurisprudenza della Corte, per il fatto che il suo contratto di lavoro, stipulato fin dall'inizio a tempo determinato, giunge
a scadenza.
[OSCURATO:PERSONA]
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: il tedesco.