CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 novembre 2021
Cassazione n. 24551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Potenza in data 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.) e condannato alla pena di cinque anni di reclusione e ottocento euro di multa, oltre alle pene accessorie previste dalla legge. La Corte di appello di Potenza, in data 14 dicembre 2018, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo utilizzabile il riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA] nonostante fosse stato operato congiuntamente dai coniugi che avevano subito la rapina. Precisava, anzi, che il fatto che il riconoscimento fosse stato realizzato congiuntamente avesse conferito allo stesso «maggiore attendibilità e credibilità». L'imputato proponeva ricorso per cassazione. La Suprema Corte, con sentenza emessa in data 23 settembre 2020, accoglieva il motivo relativo al riconoscimento fotografico, affermando che la Corte di appello di Potenza avesse «apoditticamente ritenuto che la circostanza che le due pp.00. abbiano in maniera congiunta e simultanea proceduto all'attività di riconoscimento davanti alla polizia giudiziaria rafforzerebbe l'attendibilità e la credibilità delle vittime, senza considerare che la cumulatività dell'atto, oltre ad essere frutto di un'impropria sommatoria delle percezioni e dei ricorsi dei due coniugi, ne ignora i reciproci condizionamenti, profilo che la sentenza impugnata non ha adeguatamente considerato, facendo coincidere l'atipicità dell'atto investigativo e la sostanziale libertà delle forme della sua assunzione con l'irrilevanza di modalità acquisitive suscettibili di incidere sulla genuinità dello stesso». Disponeva quindi l'annullamento della sentenza con rinvio «per un nuovo giudizio che emendi le criticità motivazionali rilevate». In sede di rinvio, il giudice di appello, con sentenza emessa in data 2 novembre 2021, ribadiva il giudizio espresso dal primo giudice quanto alla sicura affidabilità dell'atto di ricognizione fotografica e conseguentemente confermava la sentenza di primo grado. 2. Contro la sentenza da ultimo indicata propone ricorso l'imputato, presentando due motivi. Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello di Salerno avrebbe sovvertito l'indicazione ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] attribuendo alla prova atipica del riconoscimento fotografico "congiunto" una validità che la Corte di Cassazione aveva invece escluso. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, sotto i seguenti aspetti. In primo luogo, il ragionamento del giudice del rinvio sarebbe inferenzialmente debole ove desume l'affidabilità del riconoscimento fotografico dal fatto che la persona offesa avesse reso, in sede di denuncia ai carabinieri, una descrizione (ritenuta) accurata degli accadimenti e dei protagonisti della rapina. In secondo luogo, nella sentenza i afferma che, quand'anche non fosse affidabile il riconoscimento della signora, lo sarebbe invece quello operato dal marito, ma non si considera l'eventualità che questi abbia risposto dopo la moglie e si sia lasciato quindi suggestionare dalle affermazioni di lei. Infine, i giudici di appello ignorerebbero l'insegnamento di legittimità per cui le dichiarazioni predibattimentali - tale è la denuncia della persona offesa - rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente, non possono fondare in modo esclusivo o significante l'affermazione di responsabilità penale (sez. 4, n. 26336 del 04/05/2021, non mass.). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Salerno, nel decidere in sede di rinvio, non è incorsa in alcuna violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, Sez. 2 del 23 settembre 2020, non aveva statuito l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico irrituale compiuto dalle parti offese, aspetto su cui, pertanto, non si era già formato il giudicato. Essa si era limitata ad evidenziare come i rischi di reciproco condizionamento dovessero trovare un contraltare sul piano probatorio e/o argomentativo-inferenziale. Aveva, in altri termini, censurato la lacuna motivazionale della prima sentenza di appello. Se è così, il giudice di appello del rinvio si è perfettamente uniformato alle indicazioni della Corte di cassazione, colmando la lamentata lacuna. Tale giudice ha infatti argomentato in modo ampio e coerente la sicura affidabilità del riconoscimento ad opera, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], il coniuge della coppia di anziani persone offese, specificando, tra l'altro, come la rapina si fosse verificata in piena notte e già la mattina seguente Giaculli si fosse recato a sporgere denuncia orale presso la locale stazione dei Carabinieri, ove aveva reso una descrizione lucida e dettagliata non soltanto degli eventi, ma anche dei loro protagonisti: precisando tipologia e colori del loro abbigliamento; riferendo le frasi proferite e l'accento di ciascuno; soffermandosi sulla loro altezza e corporatura, sulle loro fattezze e sulla forma dei visi, sul colore e sul taglio dei capelli, circostanze che aveva avuto tempo e modo di fissare in mente, in quanto i rapinatori avevano acceso la luce, si erano intrattenuti nell'abitazione - interloquendo tra l'altro con i coniugi - e si erano anche l'uno alzato, l'altro completamente sfilato i passamontagna. Il giudice di appello ha altresì precisato che, soltanto dopo un giorno ancora e quindi a distanza neppure di due giorni dalla rapina, è stato operato il riconoscimento fotografico e che in quella sede erano state mostrate ai coniugi molte foto, le quali rappresentavano soggetti con fisionomia ed età simile a quelle del ricorrente, oltretutto di primo piano, chiare e nitide. Di conseguenza, la sentenza impugnata si sottrae a censure anche sul piano della motivazione. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è affetto da manifesta infondatezza. Premesso che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, ancorché non sia regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv. 266023) e catalogabile, dunque, nel novero delle cd. prove atipiche, un nutrito filone giurisprudenziale, a precisazione di tale affermazione, aggiunge che, costituendo il riconoscimento fotografico una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresentando una specie del più generale concetto di dichiarazione, la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e cioè dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione, secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice (in tal senso, per tutte, tra le tante, Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275548; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 4, n. 1867 del 21/2/2013, dep. 2014, Jonovic, Rv. 258173; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major; e tra queste sentenze rientra invero a pieno titolo anche la pronuncia citata dal ricorrente, Sez. 4, n. 26336 del 04/05/2021, non mass.). Muovendo da tale presupposto, la circostanza, in sé, che il riconoscimento in oggetto fosse stato realizzato congiuntamente dai coniugi che avevano subito la rapina non inficia l'attendibilità di questa prova. L'insieme delle circostanze puntualmente riferite dal giudice di appello, di cui si è detto in precedenza, convergeva verso un giudizio di piena credibilità della dichiarazione confermativa. Anzi, alcune pronunce (Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302; Sez. 1, n. 47937, del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885), in applicazione sul suindicato principio di diritto, escludono che il riconoscimento debba essere necessariamente preceduto dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona riconosciuta. Ciò che invece, nel caso di specie, era avvenuto, sebbene nel diverso contesto della denuncia del reato, rafforzando massimamente, sotto questo profilo, la credibilità della dichiarazione confermativa di Giaculli.Alla luce di ciò che si è esposto e contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il convincimento del giudice del rinvio appare dunque correttamente formatosi e il suo giudizio coerentemente argomentato, laddove desume l'affidabilità del riconoscimento fotografico dalla indubbia, dimostrata attendibilità della persona offesa, apparendo peraltro assai poco plausibile che — al di là delle tempistiche del riconoscimento ad opera dei due coniugi - il marito possa essere stato condizionato dalla moglie. Né sembra pertinente l'insegnamento di legittimità, richiamato nel ricorso, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali — tra cui la denuncia della persona offesa - rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente, non possono fondare in modo esclusivo o significante l'affermazione di responsabilità penale (Sez. 4, n. 26336 del 04/05/2021, non mass.). Nel caso di specie, il verbale di denuncia di Giaculli era stato acquisito agli atti del processo con il consenso delle parti, con la conseguenza che il ricorrente non aveva di che dolersi, ed anche il riconoscimento fotografico era entrato a pieno titolo nel compendio probatorio su cui deve dunque ritenersi che il giudice abbia del tutto legittimamente fondato l'accertamento della responsabilità dell'imputato. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a