CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 238/2021 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Novara, elettivamente domiciliati presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 3 giugno 2020, n. 364/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 3 giugno 2020, n. 364/01/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA" in relazione ad immobili siti in Novara alla [OSCURATO:PERSONA] n. 55, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara il 3 luglio 2018 n. 200/02/2018. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che le deduzioni circa il confronto comparativo con altri immobili aventi caratteristiche similari, ma ubicazione differente, nonché circa l'applicabilità del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072 in ordine all'individuazione delle caratteristiche di lusso degli immobili non violassero il divieto di nuove eccezioni nel giudizio di appello e contribuissero a giustificare - insieme agli altri elementi valutati - il ripristino della classificazione catastale proposta dai contribuenti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. I controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la deduzione circa l'erroneità del confronto comparativo con altri immobili aventi caratteristiche similari, ma ubicazione differente, e la deduzione circa l'applicabilità del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072 in ordine all'individuazione delle caratteristiche di lusso degli immobili non ampliassero il thema decidendum, non costituendo nuove eccezioni. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, degli artt. 8, comma 1, del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, 6, 9 e 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il D.M. 2 agosto 1969 n. 1072 fosse applicabile in materia catastale. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo. 1.1 Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante: Cass., Sez. 6"-5, 7 giugno 2013, n. 14486; Cass., Sez. 5", 22 settembre 2017, n. 22105; Cass., Sez. 6"-5, 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., Sez. 6"-5, 23 maggio 2018, n. 12651; Cass., Sez. 5", 16 dicembre 2019, n. 33115; Cass., Sez. 5", 28 febbraio 2020, n. 5502; Cass., Sez. 5", 13 ottobre 2020, n. 22004; Cass., Sez. 5", 29 gennaio 2021, n. 2072; Cass., Sez. 5", 17 marzo 2021, n. 7434). 1.2 Nella specie, in difformità da tale principio, il giudice di appello ha ritenuto che la deduzione circa l'erroneità del confronto comparativo con altri immobili aventi caratteristiche similari, ma ubicazione differente, e la deduzione circa l'applicabilità del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072 in ordine all'individuazione delle caratteristiche di lusso degli immobili (quest'ultima, peraltro, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte: Cass., Sez. 5", 31 ottobre 2014, n. 23235; Cass., Sez. 6^-5, 3 agosto 2020, n. 16612) non comportassero un ampliamento del thema decidendum, ancorché la tardiva prospettazione di tali censure non possa intendersi come il mero sviluppo logico-argomentativo della contestazione originaria (carenza di motivazione dell'accertamento per mancanza di sopralluogo e valutazione dello stato di fatto), essendo in tal modo attinti i criteri fondanti la medesima motivazione, con la conseguente denuncia di ulteriori vizi dell'atto impositivo e l'inevitabile dilatazione della causa petendi rispetto all'impugnazione originaria. 2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo, il ricorso può essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Cos