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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 18027/2023

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244/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. di Biella ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso (contenente anche ricorso incidentale), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Donatello, n. 23; -controricorrente – ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36S16E829T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41A42 E421V), rappresentanti e difesi, giusta procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, dagli Avv.ti R.G.N. 32244/’18 C.C. 11/5/2023 [OSCURATO:PERSONA] TAVOLARE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

G.B.

Vico, n. 1; -altri controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P07 A952P); -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. 97/2018 (pubblicata in data 21/7/2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dai difensori di tutte le parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. instaurò, nel 2015, due distinti giudizi (poi riuniti) dinanzi al Tribunale di Bolzano, convenendo in giudizio, in uno, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che si costituivano, instando per il rigetto delle pretese dell’attrice), e, nell’altro, il di loro figlio [OSCURATO:PERSONA] (rimasto contumace), proponendo opposizione di terzo revocatoria ai sensi degli artt. 404, comma 2, e 405 c.p.c., avverso la sentenza n. 596/2014 emessa dal Tribunale di Bolzano, non notificata e passata in cosa giudicata, ed il conseguente decreto tavolare G.N. 344/2015 dell’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] di Egna, in virtù dei quali la proprietà della p.m. 4 della p.ed. 33/1 in P.T. 22/II C.C.

Cortina, iscritta in favore del proprio debitore [OSCURATO:PERSONA], era stata trasferita ai suoi sopra indicati genitori, con la conseguente cancellazione sia della prenotazione di ipoteca per euro 200.000,00 a favore di essa [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) sub G.N. 400 - 1/2011, sia l’annot azione del conseguente pignoramento sub 2307/2011, ancora pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano.

Nel conseguente giudizio interveniva pure il [OSCURATO:PERSONA], anch’essa creditrice del [OSCURATO:PERSONA], aderendo all’opposizione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n. 1359/2016, dichiarò inammissibile l’opposizione revocatoria avverso la suddetta sentenza per decadenza dal termine perentorio di impugnazione e rigettava la domanda di cancellazione del correlato decreto tavolare.

2. Decidendo sul gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nella costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]), che formulava anche appello incidentale, oltre che nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 97/2018 (pubblicata il 21 luglio 2018), rigettava sia l’appello principale che quello incidentale, condannando entrambe le appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte altoatesina rilevava, in primo luogo ed in conformità alla sentenza di prime cure, con riferimento all’opposizione di terzo revocatoria, che la stessa si sarebbe dovuta considerare tardiva in relazione alla necessaria osservanza del termine perentorio di cui all’art. 326, comma 1, c.p.c., avendosi riguardo, quale “dies a quo”, al giorno in cui è stato scoperto il dolo o la collusione, situazioni che, nel caso di specie, erano da ritenersi conoscibili dagli istituti di credito appellanti già prima dell’intervento della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c. .

Ciò perché – come aveva rilevato anche il primo giudice – le due banche creditrici del [OSCURATO:PERSONA] avevano senz’altro conosciuto l’esistenza della causa civile contro di lui promossa dai suoi genitori ai sensi dell’art. 2932 c.c. (con riguardo agli obblighi assunti dal figlio con dichiarazione sottoscritta del 19 dicembre 1985), quantomeno in sede di opposizione di terzo ex art.619 c.p.c. proposta dagli stessi genitori in data 4 gennaio 2013 (con domanda a cui era stato allegato l’atto, precedentemente notificato, diretto all’ottenimento della sentenza di cui all’art. 2932 c.c. nei confronti del figlio, ritualmente annotato al Tavolare) contro l’esecuzione immobiliare intrapresa con il pignoramento antecedentemente effettuato ed annotato dalla [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, in virtù dell’accertamento di tali circostanze, avuto riguardo all’emergenza della prova dalla quale poter evincere la collusione o il dolo tra i coniugi Ranigler-Ferrari e il di loro figlio [OSCURATO:PERSONA], la domanda di opposizionedi terzo revocatoria doveva ritenersi tardiva e, quindi, inammissibile, per mancato rispetto del termine di cui al citato art. 326, comma 1, del codice di rito civile.

Di conseguenza, la domanda di cancellazione del decreto tavolare iscritto per effetto della sopravvenuta sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., passata in giudicato, si sarebbe dovuta ritenere infondata, dal momento che il citato decreto era stato legittimamente iscritto come titolo opponibile ai terzi proprio in dipendenza di detta sentenza, ormai divenuta irrevocabile e con riferimento alla quale, per l’appunto, l’opposizione di cui all’art. 404, comma 2, c.p.c. era stata formulata tardivamente, così rimanendo definitivamente preclusa la possibilità di riesaminare il merito delle questioni ormai coperte dal giudicato in ordine all’accolta domanda di esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di contrarre.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito, con un congiunto controricorso, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si è costituito con controricorso, contenente pure ricorso incidentale riferito a quattro motivi, anche il [OSCURATO:SOCIETA].

Le difese di tutte le parti hanno anche depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

1. Con il primo motivo, rivolto all’impugnata sentenza nella parte in cui ha deciso sull’opposizione di terzo revocatoria e suddiviso in due sub-censure, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 404 e 405 c.p.c., 325, comma 1, e 326 c.p.c., nonché degli artt. 20, primo comma, lett. g), della Legge tavolare (R.D. 28 marzo 1929, n. 499), 2652, comma 1, n. 2, e/o 2653, comma 1, n. 1, c.c., eccependo, altresì, l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, per assunta violazione dell’art. 24, comma 1, Cost.

2. Con la seconda doglianza, riferita all’impugnata sentenza nella parte in cui ha statuito sull’appello avverso la pronuncia del primo giudice sul decreto tavolare, la ricorrente deduce: - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 della citata Legge tavolare, dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.; - sempre con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 5 e 7 della stessa Legge tavolare, dell’art. 2650 c.c. e dell’art.345, commi 1 e 2, c.p.c.

3. Con la terza censura, la ricorrente prospetta, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 35 della indicata Legge tavolare, oltre che dell’art. 2657, comma 1, c.c.

RICORSO INCIDENTALE del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

1. Con il primo motivo (relativo all’impugnazione della sentenza in relazione alle statuizioni compiute con riferimento all’opposizione di terzo revocatoria), la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e/o falsa applicazione degli artt.404 e 405 c.p.c., 325, comma 1, e 326 c.p.c., nonché dell’art. 20, lett. g), della Legge tavolare (R.D. 28 marzo 1929, n. 499).

2. Con la seconda censura (con la quale risulta investita l’impugnata sentenza nella parte in cui ha deciso sulla domanda relativa al decreto tavolare), la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 della citata Legge tavolare, dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.

3. Con la terza doglianza (riguardante sempre la sentenza di appello in ordine alla domanda riguardante il decreto tavolare), la ricorrente lamenta – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 5, 7, 21 e 22 della citata Legge tavolare, nonché dell’art. 345, commi 1 e 2, c.p.c.

4. Con il quarto ed ultimo motivo (anch’esso riferito all’impugnata sentenza di appello nella parte in cui ha deciso sulla questione relativa al decreto tavolare),la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 35 della indicata Legge tavolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. I comuni motivi proposti dalla ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale relativi alle violazioni dedotte con riferimento alla sentenza impugnata nella parte in cui si è pronunciata sull’opposizione di terzo revocatoria possono essere esaminati congiuntamente, in quanto prospettano identiche questioni giuridiche basate sui medesimi accertamenti fattuali.

1.1. Essi sono infondati e devono essere respinti per le ragioni di seguito esposte.

Rileva il collegio che, in effetti, con queste censure i ricorrenti tendono a criticare le valutazioni di merito che la Corte di appello ha adeguatamente compiuto per desumere che, nel caso di specie, le banche ricorrenti si trovassero, già in epoca antecedente all’emanazione della sentenza oggetto dell’opposizione ex art. 404, comma 2, c.p.c., nella condizione di aver conosciuto come l’effetto che le parti del giudizio ex art. 2932 c.c. (la cui domanda era stata trascritta presso il Libro fondiario), cioè i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il di loro figlio Martin (debitore delle banche stesse) intendevano conseguire fosse frutto di collusione tra le stesse o di dolo reciproco.

Dalla effettuata ricostruzione fattuale la Corte di appello ne fa fatto discendere che l’opposizione prevista dall’art. 404, comma 2, c.p.c. era stata tardivamente proposta dalle banche, oggi ricorrenti,ragion per cui l’impugnata sentenza non è incorsa in alcuna delle violazioni di legge formulate dalle stesse ricorrenti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Occorre evidenziare che l’accertamento della condotta collusiva o dolosa è stata ricavata dalla Corte di appello sulla scorta dello svolgimento delle collegate vicende processuali, poiché - successivamente alla proposizione della domanda ex art. 2932 c.c. intentata dai genitori del [OSCURATO:PERSONA] contro di lui, per ottenere la dichiarazione di trasferimento coattivo dell’immobile, intestato al citato figlio, in favore di essi attori in virtù dell’adempimento dell’obbligo di cui alla dichiarazione dallo stesso Martin resa, contestualmente alla stipula del rogito di acquisto da parte degli odierni controricorrenti, in data 19 dicembre 1985 - a seguito di pignoramento immobiliare sul bene intestato ancora al figlio, eseguito durante la pendenza di detta causa, i genitori del Martin avevano, con atto del gennaio 2013, esperito un’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., alla cui domanda avevano allegato l’atto di citazione relativo all’intrapresa azione ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Ciò proprio al fine di evitare – nella prospettiva del possibile esito positivo dell’incardinata causa ex art. 293 2 c.c. – che il bene pignorato venisse venduto, in loro danno, in sede espropriativa.

Al riguardo, la Corte di appello ha verificato che, proprio mediante la formulazione dell’opposizione di terzo all’esecuzione ad opera dei genitori del Martin (debitore esecutato), con la quale era stata chiesta la sospensione dell’espropriazione immobiliare, i due istituti di credito (la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], quale creditrice principale, e la [OSCURATO:SOCIETA], quale creditrice intervenuta), odierni ricorrenti, costituendosi, avevano avuto cognizione che pendeva davanti al Tribunale di Bolzano la causa finalizzata, per l’appunto, all’ottenimento del trasferimento, in favore di detti genitori, della proprietà dell’immobile pignorato e che la relativa domanda era stata avanzata proprio facendo valere gli effetti della citata dichiarazione che il figlio Martin aveva sottoscritto nel 1985 a favore degli stessi, impegnandosi, con la stessa e a semplice richiesta dei medesimi genitori, a trasferire loro il diritto di proprietà dell’immobile in quell’occasione intestatogli, obbligo rimasto inadempiuto, il che aveva legittimato l’esercizio dell’azione ex art. 2932 c.c.

Pertanto, correttamente, la Corte di appello (come già il giudice di primo grado) ha accertato che le due banche erano a conoscenza della suddetta dichiarazione del Martin su cui poi era stata fondata la domanda ex art. 2932 c.c. da parte dei suoi genitori e, quindi, della collusione o del dolo delle parti di questo giudizio ben prima che lo stesso venisse deciso con la sentenza del Tribunale n. 596/2014, pubblicata il 16 maggio 2014, passata in giudicato nel gennaio 2015.

In tal senso, quindi, la Corte di appello - applicando i principi enunciati con la sentenza di questa Corte n. 3410/1979 –ha rilevato che, in conseguenza dell’accertata conoscenza della collusione e/o del dolo in epoca antecedente alla sentenza emanata all’esito del giudizio esperito ai sensi dell’art. 2932 c.c., il termine da applicare, al fine di verificare la tempestività o meno della proposizione dell’opposizione di cui all’art. 404, comma 2, c.p.c., dovesse essere calcolato sommando il termine (lungo) di sei mesi + 46 giorni, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza (evento al quale ricondurre il pregiudizio da impedire con l’opposizione di terzo revocatoria), che non era stata notificata, + i 30 gg. di cui all’art. 325, comma 1, c.p.c.

Quindi, poiché alla data del 17 marzo 2015 -di notificazione dell’atto di citazione di terzo in opposizione revocatoria - erano decorsi più di sei mesi e 46 giorni dalla data del deposito della sentenza resa nel giudizio ex art. 2932 c.c. (16 maggio 2014) ed anche l’ulteriore termine di 30 giorni dal suo passaggio in giudicato, le attuali ricorrenti dovevano ritenersi decadute dall’azione esperita ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c.

In altri termini, la Corte di appello ha legittimamente ritenuto che il termine desumibile dal combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. era decorso dal momento dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza emessa all’esito del giudizio sulla domanda formulata ai sensi dell’art. 2932 c.p. dai coniugi Ranigler-Ferrari nei confronti del loro figlio Martin, della cui pendenza le due banche erano consapevoli per effetto dell’avvenuta conoscenza di tale evento in dipendenza della notificazione dell’opposizione di terzo intentata – ai sensi dell’art. 619 c.p.c. – dai citati coniugi (al cui atto introduttivo era stata allegata la copia della domanda relativa all’instaurazione del giudizio per ottenere la pronuncia prevista dall’art. 2932 c.c. contro il figlio Martin), essendosi, perciò, venuti a trovare nella condizione di seguire l’evoluzione della causa per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto fino alla sua definizione.

Ciò avrebbe consentito alle stesse banche di far valere, nel termine contemplato dall’art. 326, comma 1, c.p.c. (decorrente dal passaggio in giudicato della sopravvenuta sentenza sul giudizio ex art 2932 c.c.), il rimedio impugnatorio dell’opposizione di terzo revocatoria, sul presupposto che, in considerazione dell’instaurazione della causa tra i coniugi Ranigler-Ferrari e il figlio e dell’emissione della sentenza in esito alla stessa, si erano venute a trovare nella condizione di acquisire – con ragion evole certezza (in dipendenza del disegno fraudolento, univocamente indiziario, congegnato, in virtù della complessiva operazione contrattuale intercorsa – e da tempo prudenzialmente preordinata - tra i predetti coniugi e lo stesso figlio Martin, onde consentire a quest’ultimo di evitare di subire le possibili conseguenze pregiudizievoli riconducibili alle iniziative future dei suoi creditori) - la consapevolezza dell’emergenza del dolo o della collusione della condotta delle parti del giudizio ex art. 293 2 c.c. in loro danno, e non, invece, proporre l’opposizione prevista dall’art. 404, comma 2, c.p.c. solo a seguito dell’iscrizione nell’apposito registro del decreto tavolare della sentenza passata in giudicato riguardante il menzionato giudizio di cui all’art. 2932 c.c., perciò tardivamente e, quindi, inammissibilmente, per come legittimamente ritenuto dalla Corte altoatesina con l’impugnata sentenza.

Occorre, ulteriormente, aggiungere che poiché, nel caso di specie, la scoperta della collusione e/o del dolo era (in virtù dello sviluppo delle vicende fattuali e processuali precedentemente evidenziate) avvenuta prima dell’emanazione della sentenza conclusiva in primo grado del giudizio ex art. 2932 c.c., i terzi (poi opponenti ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c., ma – come detto - tardivamente), avrebbero potuto esercitare il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente “ad opponendum” nel giudizio pendente tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA], proprio allo scopo di far valere le loro ragioni contrarie all’accoglimento della domanda di cui all’art. 2932 c.c., per tutelare il buon fine della procedura immobiliare intrapresa a carico del Martin, quale debitore esecutato (cfr. Cass. n. 19804/2011).

In altre parole, considerando la peculiarità della vicenda di cuiall'art. 2932 c.c. che si risolve nell’acquisizione della giudizialità del titolo d'acquisto della proprietà in capo all'avente causa, ed essendo la tutela revocatoria in siffatte ipotesi sempre rappresentata dall'opposizione di terzo (art. 404, comma 2 c.p.c. ), nulla osta all'introduzione,quale domanda autonoma nella forma dell'interventonel giudizio volto a dare esecuzione al preliminare di vendita immobiliare, dell'istanza di declaratoria di inefficacia dell'emananda sentenza, per l'ipotesi di accoglimento della domanda ''principale''.

Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ne va ravvisata la manifesta infondatezza, alla stregua del principio affermato con la pronuncia di questa Corte n. 9826/2009 (riferentesi ad un’ipotesi processuale analoga), alla stregua della quale non sussiste la violazione del canone di ragionevolezza nella previsione di termini per la proposizione di un rimedio impugnatorio di carattere straordinario, poiché la straordinarietà del mezzo non significa che lo stesso possa essere proposto in ogni momento e non entro un determinato termine dal momento del verificarsi dell'ipotesi che legittima la proposizione dell'impugnazione straordinaria, dovendosi, anzi, rilevare che la mancata sottoposizione anche del rimedio straordinario ad un termine, decorrente ragionevolmente dall'atto della cognizione della causa posta a fondamento della stessa impugnazione straordinaria, introdurrebbe un elemento di ingiustificata eccentricità nel sistema delle impugnazioni.

2. Anche i comuni motivi formulati dalla ricorrente principale e da quella incidentale circa le su riportate violazioni della Legge tavolare possono essere esaminati congiuntamente, siccome essenzialmente sovrapponibili.

2.1. Essi sono destituiti di fondamento in virtù della dirimente considerazione che, per effetto della maturata decadenza con riferimento alla proposizione dell’opposizione di terzo revocatoria, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che non fosse, successivamente, esercitabile l’azione di cancellazione del decreto tavolare di trasferimento conseguente al passaggio in giudicato della sentenza emessa con riferimento all’azione ex art. 2932 c.c., rispetto alla quale non avrebbero potuto più essere fatte valere ragioni e questioni di merito relative alla formazione e al contenuto del titolo costituito dalla suddetta sentenza divenuta irrevocabile, ormai da considerarsi precluse per effetto della ravvisata inammissibilità per tardività dell’opposizione di cui all’art. 404, comma 2, c.p.c.

3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con la conseguente condanna delle ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna delle ricorrenti, di un ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
244/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. di Biella ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso (contenente anche ricorso incidentale), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Donatello, n. 23; -controricorrente – ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36S16E829T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41A42 E421V), rappresentanti e difesi, giusta procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, dagli Avv.ti R.G.N. 32244/’18 C.C. 11/5/2023 [OSCURATO:PERSONA] TAVOLARE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. G.B. Vico, n. 1; -altri controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P07 A952P); -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. 97/2018 (pubblicata in data 21/7/2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dai difensori di tutte le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. instaurò, nel 2015, due distinti giudizi (poi riuniti) dinanzi al Tribunale di Bolzano, convenendo in giudizio, in uno, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che si costituivano, instando per il rigetto delle pretese dell’attrice), e, nell’altro, il di loro figlio [OSCURATO:PERSONA] (rimasto contumace), proponendo opposizione di terzo revocatoria ai sensi degli artt. 404, comma 2, e 405 c.p.c., avverso la sentenza n. 596/2014 emessa dal Tribunale di Bolzano, non notificata e passata in cosa giudicata, ed il conseguente decreto tavolare G.N. 344/2015 dell’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] di Egna, in virtù dei quali la proprietà della p.m. 4 della p.ed. 33/1 in P.T. 22/II C.C. Cortina, iscritta in favore del proprio debitore [OSCURATO:PERSONA], era stata trasferita ai suoi sopra indicati genitori, con la conseguente cancellazione sia della prenotazione di ipoteca per euro 200.000,00 a favore di essa [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) sub G.N. 400 - 1/2011, sia l’annot azione del conseguente pignoramento sub 2307/2011, ancora pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano. Nel conseguente giudizio interveniva pure il [OSCURATO:PERSONA], anch’essa creditrice del [OSCURATO:PERSONA], aderendo all’opposizione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n. 1359/2016, dichiarò inammissibile l’opposizione revocatoria avverso la suddetta sentenza per decadenza dal termine perentorio di impugnazione e rigettava la domanda di cancellazione del correlato decreto tavolare. 2. Decidendo sul gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nella costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]), che formulava anche appello incidentale, oltre che nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 97/2018 (pubblicata il 21 luglio 2018), rigettava sia l’appello principale che quello incidentale, condannando entrambe le appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte altoatesina rilevava, in primo luogo ed in conformità alla sentenza di prime cure, con riferimento all’opposizione di terzo revocatoria, che la stessa si sarebbe dovuta considerare tardiva in relazione alla necessaria osservanza del termine perentorio di cui all’art. 326, comma 1, c.p.c., avendosi riguardo, quale “dies a quo”, al giorno in cui è stato scoperto il dolo o la collusione, situazioni che, nel caso di specie, erano da ritenersi conoscibili dagli istituti di credito appellanti già prima dell’intervento della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c. . Ciò perché – come aveva rilevato anche il primo giudice – le due banche creditrici del [OSCURATO:PERSONA] avevano senz’altro conosciuto l’esistenza della causa civile contro di lui promossa dai suoi genitori ai sensi dell’art. 2932 c.c. (con riguardo agli obblighi assunti dal figlio con dichiarazione sottoscritta del 19 dicembre 1985), quantomeno in sede di opposizione di terzo ex art.619 c.p.c. proposta dagli stessi genitori in data 4 gennaio 2013 (con domanda a cui era stato allegato l’atto, precedentemente notificato, diretto all’ottenimento della sentenza di cui all’art. 2932 c.c. nei confronti del figlio, ritualmente annotato al Tavolare) contro l’esecuzione immobiliare intrapresa con il pignoramento antecedentemente effettuato ed annotato dalla [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, in virtù dell’accertamento di tali circostanze, avuto riguardo all’emergenza della prova dalla quale poter evincere la collusione o il dolo tra i coniugi Ranigler-Ferrari e il di loro figlio [OSCURATO:PERSONA], la domanda di opposizionedi terzo revocatoria doveva ritenersi tardiva e, quindi, inammissibile, per mancato rispetto del termine di cui al citato art. 326, comma 1, del codice di rito civile. Di conseguenza, la domanda di cancellazione del decreto tavolare iscritto per effetto della sopravvenuta sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., passata in giudicato, si sarebbe dovuta ritenere infondata, dal momento che il citato decreto era stato legittimamente iscritto come titolo opponibile ai terzi proprio in dipendenza di detta sentenza, ormai divenuta irrevocabile e con riferimento alla quale, per l’appunto, l’opposizione di cui all’art. 404, comma 2, c.p.c. era stata formulata tardivamente, così rimanendo definitivamente preclusa la possibilità di riesaminare il merito delle questioni ormai coperte dal giudicato in ordine all’accolta domanda di esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di contrarre. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito, con un congiunto controricorso, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si è costituito con controricorso, contenente pure ricorso incidentale riferito a quattro motivi, anche il [OSCURATO:SOCIETA]. Le difese di tutte le parti hanno anche depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 1. Con il primo motivo, rivolto all’impugnata sentenza nella parte in cui ha deciso sull’opposizione di terzo revocatoria e suddiviso in due sub-censure, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 404 e 405 c.p.c., 325, comma 1, e 326 c.p.c., nonché degli artt. 20, primo comma, lett. g), della Legge tavolare (R.D. 28 marzo 1929, n. 499), 2652, comma 1, n. 2, e/o 2653, comma 1, n. 1, c.c., eccependo, altresì, l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, per assunta violazione dell’art. 24, comma 1, Cost. 2. Con la seconda doglianza, riferita all’impugnata sentenza nella parte in cui ha statuito sull’appello avverso la pronuncia del primo giudice sul decreto tavolare, la ricorrente deduce: - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 della citata Legge tavolare, dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.; - sempre con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 5 e 7 della stessa Legge tavolare, dell’art. 2650 c.c. e dell’art.345, commi 1 e 2, c.p.c. 3. Con la terza censura, la ricorrente prospetta, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 35 della indicata Legge tavolare, oltre che dell’art. 2657, comma 1, c.c. RICORSO INCIDENTALE del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 1. Con il primo motivo (relativo all’impugnazione della sentenza in relazione alle statuizioni compiute con riferimento all’opposizione di terzo revocatoria), la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e/o falsa applicazione degli artt.404 e 405 c.p.c., 325, comma 1, e 326 c.p.c., nonché dell’art. 20, lett. g), della Legge tavolare (R.D. 28 marzo 1929, n. 499). 2. Con la seconda censura (con la quale risulta investita l’impugnata sentenza nella parte in cui ha deciso sulla domanda relativa al decreto tavolare), la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 della citata Legge tavolare, dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. 3. Con la terza doglianza (riguardante sempre la sentenza di appello in ordine alla domanda riguardante il decreto tavolare), la ricorrente lamenta – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 5, 7, 21 e 22 della citata Legge tavolare, nonché dell’art. 345, commi 1 e 2, c.p.c. 4. Con il quarto ed ultimo motivo (anch’esso riferito all’impugnata sentenza di appello nella parte in cui ha deciso sulla questione relativa al decreto tavolare),la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 35 della indicata Legge tavolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. I comuni motivi proposti dalla ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale relativi alle violazioni dedotte con riferimento alla sentenza impugnata nella parte in cui si è pronunciata sull’opposizione di terzo revocatoria possono essere esaminati congiuntamente, in quanto prospettano identiche questioni giuridiche basate sui medesimi accertamenti fattuali. 1.1. Essi sono infondati e devono essere respinti per le ragioni di seguito esposte. Rileva il collegio che, in effetti, con queste censure i ricorrenti tendono a criticare le valutazioni di merito che la Corte di appello ha adeguatamente compiuto per desumere che, nel caso di specie, le banche ricorrenti si trovassero, già in epoca antecedente all’emanazione della sentenza oggetto dell’opposizione ex art. 404, comma 2, c.p.c., nella condizione di aver conosciuto come l’effetto che le parti del giudizio ex art. 2932 c.c. (la cui domanda era stata trascritta presso il Libro fondiario), cioè i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il di loro figlio Martin (debitore delle banche stesse) intendevano conseguire fosse frutto di collusione tra le stesse o di dolo reciproco. Dalla effettuata ricostruzione fattuale la Corte di appello ne fa fatto discendere che l’opposizione prevista dall’art. 404, comma 2, c.p.c. era stata tardivamente proposta dalle banche, oggi ricorrenti,ragion per cui l’impugnata sentenza non è incorsa in alcuna delle violazioni di legge formulate dalle stesse ricorrenti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Occorre evidenziare che l’accertamento della condotta collusiva o dolosa è stata ricavata dalla Corte di appello sulla scorta dello svolgimento delle collegate vicende processuali, poiché - successivamente alla proposizione della domanda ex art. 2932 c.c. intentata dai genitori del [OSCURATO:PERSONA] contro di lui, per ottenere la dichiarazione di trasferimento coattivo dell’immobile, intestato al citato figlio, in favore di essi attori in virtù dell’adempimento dell’obbligo di cui alla dichiarazione dallo stesso Martin resa, contestualmente alla stipula del rogito di acquisto da parte degli odierni controricorrenti, in data 19 dicembre 1985 - a seguito di pignoramento immobiliare sul bene intestato ancora al figlio, eseguito durante la pendenza di detta causa, i genitori del Martin avevano, con atto del gennaio 2013, esperito un’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., alla cui domanda avevano allegato l’atto di citazione relativo all’intrapresa azione ai sensi dell’art. 2932 c.c. Ciò proprio al fine di evitare – nella prospettiva del possibile esito positivo dell’incardinata causa ex art. 293 2 c.c. – che il bene pignorato venisse venduto, in loro danno, in sede espropriativa. Al riguardo, la Corte di appello ha verificato che, proprio mediante la formulazione dell’opposizione di terzo all’esecuzione ad opera dei genitori del Martin (debitore esecutato), con la quale era stata chiesta la sospensione dell’espropriazione immobiliare, i due istituti di credito (la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], quale creditrice principale, e la [OSCURATO:SOCIETA], quale creditrice intervenuta), odierni ricorrenti, costituendosi, avevano avuto cognizione che pendeva davanti al Tribunale di Bolzano la causa finalizzata, per l’appunto, all’ottenimento del trasferimento, in favore di detti genitori, della proprietà dell’immobile pignorato e che la relativa domanda era stata avanzata proprio facendo valere gli effetti della citata dichiarazione che il figlio Martin aveva sottoscritto nel 1985 a favore degli stessi, impegnandosi, con la stessa e a semplice richiesta dei medesimi genitori, a trasferire loro il diritto di proprietà dell’immobile in quell’occasione intestatogli, obbligo rimasto inadempiuto, il che aveva legittimato l’esercizio dell’azione ex art. 2932 c.c. Pertanto, correttamente, la Corte di appello (come già il giudice di primo grado) ha accertato che le due banche erano a conoscenza della suddetta dichiarazione del Martin su cui poi era stata fondata la domanda ex art. 2932 c.c. da parte dei suoi genitori e, quindi, della collusione o del dolo delle parti di questo giudizio ben prima che lo stesso venisse deciso con la sentenza del Tribunale n. 596/2014, pubblicata il 16 maggio 2014, passata in giudicato nel gennaio 2015. In tal senso, quindi, la Corte di appello - applicando i principi enunciati con la sentenza di questa Corte n. 3410/1979 –ha rilevato che, in conseguenza dell’accertata conoscenza della collusione e/o del dolo in epoca antecedente alla sentenza emanata all’esito del giudizio esperito ai sensi dell’art. 2932 c.c., il termine da applicare, al fine di verificare la tempestività o meno della proposizione dell’opposizione di cui all’art. 404, comma 2, c.p.c., dovesse essere calcolato sommando il termine (lungo) di sei mesi + 46 giorni, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza (evento al quale ricondurre il pregiudizio da impedire con l’opposizione di terzo revocatoria), che non era stata notificata, + i 30 gg. di cui all’art. 325, comma 1, c.p.c. Quindi, poiché alla data del 17 marzo 2015 -di notificazione dell’atto di citazione di terzo in opposizione revocatoria - erano decorsi più di sei mesi e 46 giorni dalla data del deposito della sentenza resa nel giudizio ex art. 2932 c.c. (16 maggio 2014) ed anche l’ulteriore termine di 30 giorni dal suo passaggio in giudicato, le attuali ricorrenti dovevano ritenersi decadute dall’azione esperita ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c. In altri termini, la Corte di appello ha legittimamente ritenuto che il termine desumibile dal combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. era decorso dal momento dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza emessa all’esito del giudizio sulla domanda formulata ai sensi dell’art. 2932 c.p. dai coniugi Ranigler-Ferrari nei confronti del loro figlio Martin, della cui pendenza le due banche erano consapevoli per effetto dell’avvenuta conoscenza di tale evento in dipendenza della notificazione dell’opposizione di terzo intentata – ai sensi dell’art. 619 c.p.c. – dai citati coniugi (al cui atto introduttivo era stata allegata la copia della domanda relativa all’instaurazione del giudizio per ottenere la pronuncia prevista dall’art. 2932 c.c. contro il figlio Martin), essendosi, perciò, venuti a trovare nella condizione di seguire l’evoluzione della causa per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto fino alla sua definizione. Ciò avrebbe consentito alle stesse banche di far valere, nel termine contemplato dall’art. 326, comma 1, c.p.c. (decorrente dal passaggio in giudicato della sopravvenuta sentenza sul giudizio ex art 2932 c.c.), il rimedio impugnatorio dell’opposizione di terzo revocatoria, sul presupposto che, in considerazione dell’instaurazione della causa tra i coniugi Ranigler-Ferrari e il figlio e dell’emissione della sentenza in esito alla stessa, si erano venute a trovare nella condizione di acquisire – con ragion evole certezza (in dipendenza del disegno fraudolento, univocamente indiziario, congegnato, in virtù della complessiva operazione contrattuale intercorsa – e da tempo prudenzialmente preordinata - tra i predetti coniugi e lo stesso figlio Martin, onde consentire a quest’ultimo di evitare di subire le possibili conseguenze pregiudizievoli riconducibili alle iniziative future dei suoi creditori) - la consapevolezza dell’emergenza del dolo o della collusione della condotta delle parti del giudizio ex art. 293 2 c.c. in loro danno, e non, invece, proporre l’opposizione prevista dall’art. 404, comma 2, c.p.c. solo a seguito dell’iscrizione nell’apposito registro del decreto tavolare della sentenza passata in giudicato riguardante il menzionato giudizio di cui all’art. 2932 c.c., perciò tardivamente e, quindi, inammissibilmente, per come legittimamente ritenuto dalla Corte altoatesina con l’impugnata sentenza. Occorre, ulteriormente, aggiungere che poiché, nel caso di specie, la scoperta della collusione e/o del dolo era (in virtù dello sviluppo delle vicende fattuali e processuali precedentemente evidenziate) avvenuta prima dell’emanazione della sentenza conclusiva in primo grado del giudizio ex art. 2932 c.c., i terzi (poi opponenti ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c., ma – come detto - tardivamente), avrebbero potuto esercitare il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente “ad opponendum” nel giudizio pendente tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA], proprio allo scopo di far valere le loro ragioni contrarie all’accoglimento della domanda di cui all’art. 2932 c.c., per tutelare il buon fine della procedura immobiliare intrapresa a carico del Martin, quale debitore esecutato (cfr. Cass. n. 19804/2011). In altre parole, considerando la peculiarità della vicenda di cuiall'art. 2932 c.c. che si risolve nell’acquisizione della giudizialità del titolo d'acquisto della proprietà in capo all'avente causa, ed essendo la tutela revocatoria in siffatte ipotesi sempre rappresentata dall'opposizione di terzo (art. 404, comma 2 c.p.c. ), nulla osta all'introduzione,quale domanda autonoma nella forma dell'interventonel giudizio volto a dare esecuzione al preliminare di vendita immobiliare, dell'istanza di declaratoria di inefficacia dell'emananda sentenza, per l'ipotesi di accoglimento della domanda ''principale''. Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ne va ravvisata la manifesta infondatezza, alla stregua del principio affermato con la pronuncia di questa Corte n. 9826/2009 (riferentesi ad un’ipotesi processuale analoga), alla stregua della quale non sussiste la violazione del canone di ragionevolezza nella previsione di termini per la proposizione di un rimedio impugnatorio di carattere straordinario, poiché la straordinarietà del mezzo non significa che lo stesso possa essere proposto in ogni momento e non entro un determinato termine dal momento del verificarsi dell'ipotesi che legittima la proposizione dell'impugnazione straordinaria, dovendosi, anzi, rilevare che la mancata sottoposizione anche del rimedio straordinario ad un termine, decorrente ragionevolmente dall'atto della cognizione della causa posta a fondamento della stessa impugnazione straordinaria, introdurrebbe un elemento di ingiustificata eccentricità nel sistema delle impugnazioni. 2. Anche i comuni motivi formulati dalla ricorrente principale e da quella incidentale circa le su riportate violazioni della Legge tavolare possono essere esaminati congiuntamente, siccome essenzialmente sovrapponibili. 2.1. Essi sono destituiti di fondamento in virtù della dirimente considerazione che, per effetto della maturata decadenza con riferimento alla proposizione dell’opposizione di terzo revocatoria, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che non fosse, successivamente, esercitabile l’azione di cancellazione del decreto tavolare di trasferimento conseguente al passaggio in giudicato della sentenza emessa con riferimento all’azione ex art. 2932 c.c., rispetto alla quale non avrebbero potuto più essere fatte valere ragioni e questioni di merito relative alla formazione e al contenuto del titolo costituito dalla suddetta sentenza divenuta irrevocabile, ormai da considerarsi precluse per effetto della ravvisata inammissibilità per tardività dell’opposizione di cui all’art. 404, comma 2, c.p.c. 3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con la conseguente condanna delle ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna delle ricorrenti, di un ulteriore impo
Sentenza Cassazione n. 18027/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris