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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 30722/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 14 novembre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta, con cui gli è stata applicata la pena di anni 5 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Caltanissetta il 16 luglio 2024.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque sono ravvisabili nel caso di specie.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 14 novembre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta, con cui gli è stata applicata la pena di anni 5 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Caltanissetta il 16 luglio 2024. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque sono ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 30722/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris