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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06266/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; onc usion Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata al riconoscimento della continuazione in executivis in relazione a sette sentenze esecutive.

Ha, invero, rilevato che la medesima istanza già era stata valutata e in parte accolta dalla medesima Corte con provvedimento del 16/06/2020.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen., 666, 671, 546 cod. proc. pen. e 186 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente in particolare rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la richiesta di applicazione dell'istituto ex art. 671 cod. proc. pen. reiterasse una richiesta già valutata, trascurando, invero, che l'istanza introduttiva del procedimento esecutivo (allegata al ricorso) riguardasse, rispetto a quella già valutata, un'ulteriore sentenza, sub G, il cui ordine esecutivo (sebbene divenuta detta sentenza irrevocabile nel 2015) risulta notificato solo nel corso dell'anno 2020, successivamente alla fissazione dell'udienza camerale nel pregresso incidente di esecuzione (che, quindi, aveva riguardato le sole sentenze da A a F della medesima istanza, riconoscendo in relazione ai reati di cui alle stesse il vincolo della continuazione).

La difesa insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. L'istanza introduttiva del procedimento di esecuzione in esame, invero, risulta finalizzata, come da premessa della stessa, al riconoscimento della continuazione tra un gruppo di sentenze per le quali detto vincolo già risulta essere stato riconosciuto in accoglimento di pregressa istanza (dalla lettera A alla lettera F, seguendo la rubricazione dell'istanza), e un'ulteriore sentenza, sub G della medesima istanza, non ricompresa nel precedente provvedimento da cui l'ordinanza in esame fa scaturire la dedotta inammissibilità.

Non potendosi, pertanto, ritenere la richiesta di cui al presente procedimento "mera riproposizione" di una richiesta già valutata, "basata sui medesimi elementi", tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., come quella intervenuta, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Bari (non necessariamente in diversa composizione collegiale - giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013 - non avendo compiuto la Corte con l'ordinanza annullata alcuna valutazione di merito).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di assise di appello di Bari per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; onc usion Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata al riconoscimento della continuazione in executivis in relazione a sette sentenze esecutive. Ha, invero, rilevato che la medesima istanza già era stata valutata e in parte accolta dalla medesima Corte con provvedimento del 16/06/2020. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen., 666, 671, 546 cod. proc. pen. e 186 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente in particolare rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la richiesta di applicazione dell'istituto ex art. 671 cod. proc. pen. reiterasse una richiesta già valutata, trascurando, invero, che l'istanza introduttiva del procedimento esecutivo (allegata al ricorso) riguardasse, rispetto a quella già valutata, un'ulteriore sentenza, sub G, il cui ordine esecutivo (sebbene divenuta detta sentenza irrevocabile nel 2015) risulta notificato solo nel corso dell'anno 2020, successivamente alla fissazione dell'udienza camerale nel pregresso incidente di esecuzione (che, quindi, aveva riguardato le sole sentenze da A a F della medesima istanza, riconoscendo in relazione ai reati di cui alle stesse il vincolo della continuazione). La difesa insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'istanza introduttiva del procedimento di esecuzione in esame, invero, risulta finalizzata, come da premessa della stessa, al riconoscimento della continuazione tra un gruppo di sentenze per le quali detto vincolo già risulta essere stato riconosciuto in accoglimento di pregressa istanza (dalla lettera A alla lettera F, seguendo la rubricazione dell'istanza), e un'ulteriore sentenza, sub G della medesima istanza, non ricompresa nel precedente provvedimento da cui l'ordinanza in esame fa scaturire la dedotta inammissibilità. Non potendosi, pertanto, ritenere la richiesta di cui al presente procedimento "mera riproposizione" di una richiesta già valutata, "basata sui medesimi elementi", tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., come quella intervenuta, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Bari (non necessariamente in diversa composizione collegiale - giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013 - non avendo compiuto la Corte con l'ordinanza annullata alcuna valutazione di merito). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di assise di appello di Bari per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 1
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